NANNARONI, MICHELE MARIA. - Teologo domenicano, n. all'inizio del sec. XVIII, m. nel 1771. Con decreti del 18 ag. 1775 e del 22 apr. 1776 il S. Uffizio condannava varie opere anonime o pseudonime d'indole eucaristica, che realmente appartenevano al N.
Esse si riferiscono alla controversia sulla Comunione liturgica disputatasi vivacemente dai teologi italiani nel sec. XVIII e che trovò nel N. il suo teologo sistematico. Si tratta di una questione poco conosciuta, detta controversia di Crema. Si discuteva se esistesse una reale e formale distinzione tra la Comunione ricevuta infra Missam (alla quale si è assistito e con particolare in essa consacrate) e la Comunione extra Missam, se Gesù nel ciborio rimanga come vittima, e come tale produca i suoi effetti in chi lo riceve, o rimanga a modo di cibo con gli effetti relativi ricordati dal Concilio Tridentino. Il N. sembra distinguere una triplice Comunione: la Comunione «spirituale» per la quale i fedeli si uniscono a Gesù vittima nella fede e nell'amore, la Comunione mere sacramentalis (per modum Sacramenti) che si fa dai fedeli fuori della Messa con particoole processate, la Comunione «liturgica» (per modum sacrificii), che si fa con particoole in essa consacrate. Solo la Comunione liturgica è reale partecipazione al Sacrificio, vera comunione perché essa sola ripete e completa l'azione sacrificale della Cena eucaristica, essa sola corrisponde alla tradizione antica, interrotta dalla decadenza della fede e dei costumi. Sacerdoti e fedeli sono in eadem linea ministri del sacrificio, con la differenza che il solo sacerdote è ministro della consacrazione, e oblatore e consumatore e quindi dispensatore dei divini misteri. Tale comune partecipazione del sacrificio fondata nel Corpo Mistico, deriva dal comune, sebbene ineguale, sacerdozio affermato da s. Pietro e da s. Giovanni nell'Apocalisse. I fedeli sono veri sacerdoti, non metaforicamente; pertanto la Comunione liturgica sia dei sacerdoti sia dei fedeli è di precetto divino-ecclesiastico. I fedeli «eccettuali casi di grave necessità» sono obbligati a comunicarsi infra Missam, e i sacerdoti «si farebbero rei di grave peccato, se non se-condassero questo diritto». Tale dottrina, TRAVERSARI, AMBROGIO (v.) e dal Tamburini, fu divulgata nella letteratura giansenistica toscana da Scipione De' Ricci, e dal N. venne particolarmente trattata nei due grossi volumi condannati: Del pubblico divini diritto alla Comunione eucaristica nel sacrificio della Messa (Lugano 1774).