lat. 962, f. 200'.
la pax cum Ecclesia vien considerata res et Sacramentum
della p. (cf. anche L. Lercher, Institutiones theologiae
dogmaticae, 3ª ed., IV, 2, Innsbruck 1949, pp. 67 sg., 123).
2. Il Sacramento della P. nella Chiesa antica. –
La prassi e la dottrina penitenziale della Chiesa antica
hanno formato uno degli argomenti più delicati della
storia del dogma. I principali problemi sono la questione se, come si è asserito, la Chiesa nei primi
tre secoli abbia escluso dal suo perdono i peccati gravissimi, e poi la valutazione esatta dell’istituto penitenziale, come era in vigore soprattutto dal sec. IV
al sec. VI nella p. pubblica o canonica.
a) Lo sviluppo storico-dogmatico nei primi tre secc. –
Quasi tutti i non cattolici vedono la dottrina e la
prassi penitenziale di questo periodo determinate
dalla concezione della «Chiesa dei Santi», che consta
cioè soltanto di membri senza peccato (Sündlosigkeitstheorie) e dalla corrispondente valutazione del
Battesimo come unica p. (Tauftheorie). La Chiesa
primitiva avrebbe perciò definitivamente escluso dal
suo grembo i rei di gravissime colpe (particolarmente
la triade di peccati capitali: adulterio, apostasia, omicidio; e ciò non soltanto per un rifiuto di fatto, ma perché convinta di non avere diritto e potestà di concedere il perdono a tali peccati. La prassi posteriore più mite, introdotta quando la dolorosa esperienza di peccati troppo frequenti non permetteva più di sostenere un simile rigorismo, equivarrebbe quindi a una innovazione disciplinare e dottrinale, mentre l'ideale originario si troverebbe rappresentato dalle posizioni di Montano e di Novaziano (così Rolfs, Harnack, Windisch; cf. J. F. Laun, Busswesen, II, in Religion in Geschichte u. Gegenwart, I, 2a ed., Gottingen 1927, col. 1394). Il superamento del rigorismo primitivo, secondo questa concezione, sarebbe avvenuto a gradi, prima quanto agli adulteri (nel cosiddetto edictum peremptorium, che si volle attribuire a Callisto, ca. 220), poi riconciliando anche gli apostati (al tempo di s. Cipriano), finalmente perdonando gli omicidi (Concilio di Ancira, a. 314). Simili opinioni furono propugnate dai modernisti (Denz-U, 240).
Anche alcuni cattolici ammiserono che la Chiesa, prima del IV sec., negasse de facto la pace ai tre peccati capitali; però tale rifiuto era dettato dalla supposta opportunità pastorale di un tale rigorismo, e la posteriore mitigazione sarebbe da considerare una innovazione meramente discipolare, non dottrinale (così D. Petavio, De vetere in Ecclesia poenitentiae ratione diatriba, in Dogmata theologica, ed. J. B. Fournals, VIII, Parigi 1867, p. 182, seguito da F. X. Funk, P. Batiffol, E. Vacandard, G. Rauschen). Altri cattolici hanno negato non soltanto il fatto, ma anche la possibilità di un tale cambiamento disciplinare (cf. J. Stufler, Die Busdizziplin der abendländischen Kirche bis Kallistus, in Zeitschrift für kathol. Theol., 31 [1907], pp. 433-73).
a) La Chiesa nascente e i Padri Apostolici. — In essa vigeva innegabilmente un alto concetto della santità richiesta ai propri membri (I Cor. 6, 11; s. Ignazio, Eph. 4, 2; 8, 2; Ps. Barnaba, 4, 1; 11, 11; II Clem. 6, 9; 7, 6) e gravissimo si considerò l'obbligo di custodire illibito il significato del Battesimo. Essa pure conobbe però nel proprio seno falli anche gravissimi (I Cor. 5, 1; sgg.; 6, 8; II Cor. 12, 20; sgg.; I Io. 1, 8; Apoc. 2, 15; 2, 21; 3, 2; s. Ignazio, Eph., 10, 3; Philad., 7, 2; 8, 1; Trall., 8, 2). Per tutti questi peccati si afferma la possibilità della p. e della salvezza (I Clem. 7, 4; 8, 1-5; s. Ignazio, Philad., 3, 2; 8, 1; Smyrn., 9, 1). Donde i moniti instantissimi alla p. in questa vita, dove unicamente essa è fruttuosa (II Clem. 8, 2); dal fatto che l'Apocalisse chiama a p. anche la Chiesa bisimista per fornicazione e idolatria, Tertulliano, ancora cattolico, dedurrà l'esistenza della «seconda» per tutti i peccati (De paen., 8, 1-2). Anche la testimonianza del Simbolo antichissimo «Credo... remissionem peccatorum» (Denz-U, 2), benché si riferisca principalmente al Battesimo, in linea almeno secondaria la cui intendere anche l'altro più laborioso modo di remissione (cf. K. Prümm, Der christliche Glaube u. die alteländische Welt, II, Lipsia 1935, pp. 260 e 464, nota 122, contro K. Holl). L'indole ecclesiastico-sacramentale della p. appare soprattutto nella scomunica del reo di un peccato assai grave, attestata già da s. Paolo, nel caso dell'incestuoso di Corinto (I Cor. 5, 2; sgg.), dove forte mente è espresso il carattere giudiziario autorevole della decisione apostolica (ἐκκλησία); la scomunica vi è espressa col «trader Satanae», poiché il demonio può esercitare più liberamente la sua potestà verso chi è escluso dalla comunione della Chiesa. Non si tratta perciò di abbandono ad una vera possessione satanica, come alcuni Padri hanno ritenuto, né della morte corporale, né di pene unicamente spirituali, ma anche corporali «in interitum carnis». Questa scomunica ha carattere vendicativo ma anche medicinale: «ut spiritus salvus sit in die Domini» (cf. I Tim. 1,20 dove Imeneo e Alessandro sono stati scomunicati «ut discant non blasphemare»). La «p. di scomunica» per i peccati più gravi viene attestata pure dalla Didaché (10, 6; 15, 3), da s. Ignazio (Smyrn., 4, 1; 7, 2; Eph., 7, 1), da s. Policarpo nel caso del presbitero Valente (Phil., 11, 2), dallo ps. Barnaba (19, 4) e dalla seconda lettera di Clemente (17, 3-5).
L'atto del perdono ecclesiastico coincide con la riammissione alla vita comune della Chiesa. Il perdonare, come il punire, è compito dei presbiteri («sint ad commiserationem pron», s. Policarpo, Phil., 6, 1). Che la riconciliazione ecclesiastica, come riunione con la comunità della salvezza, venga considerata anche come pegno del perdono da parte di Dio, può venire legittimamente supposto nella concezione paolina della Chiesa, anche se non si trova sempre così chiaramente espresso come in s. Ignazio: «Quotquot enim Dei et Jesu Christi sunt, hi sunt cum episcopo; et quotquot paenitentia ducti redierint ad unitatem Ecclesiae, et hi Dei erunt» (Philad., 3, 2; F.X. Funk, Patres apost., 2a ed., Tubinga 1901, p. 267).
Particolare menzione merita l'unico scritto dell'epoca che ex professo tratta della p. il Pastore d'Erm. (v.). Sul valore da darsi al suo annunzio di una p. postbattesimale si è discusso assai. Molti (Harnack, Loofs, Seeberg, Windisch, M. Dibelius, H. Koch, e tra i cattolici F. X. Funk, P. Batiffol, K. Bihlmeyer) sostennero che Erm. abbia per primo infranto la severa «teoria del Battesimo» e, appellandosi a una pretesa rivelazione celeste, abbia introdotto una novità inaudita annunciando ai cristiani peccatori un'unica «straordinaria occasione di p. in forma di giubileo. Il D'Ales e il Poschmann hanno dimostrato che quest'interpretazione è dovuta ad un grande malinteso. Ciò che Erm. predica (Vis. II) come rivelazione nuova non è la possibilità di una p. postbattesimale, che già in Vis. I (1, 9; 3, 2) è presupposta come evidente, ma il porre un termine alla p., che essa debba cioè valere soltanto per i peccati fino allora commessi. Erm. annuncia pertanto non la prima, ma l'ultima possibilità di p. Convinto della prossima fine del mondo, spera di scuotere così la cristianità peccatrice a una conversione in massa (Vis. II, 2, 4-9). Oggetto di controversia è poi Mand., IV, 3, 1-7, dove si vuole trovare un'opposizione tra l'originario ideale di santità e la nuova prassi penitenziale. Difatti il Pastore sembra ivi approvare tanto l'esistenza di una seconda p. per i battezzati, quanto la dottrina di «alcuni dottori» che non vi sia altra p. che quella del Battesimo. L'apparente difficoltà si scioglie considerando la situazione propria dei catecumeni e dei neofiti (neobattezzati). L'insegnamento sulla possibilità di un'altra p. viene taciuto loro poiché potrebbe diventare uno stimolo al peccato (Mand., IV, 3, 3). Essi non hanno la p. (μετανοια) perché hanno ciò che è di più: la remissione totale e gratuita di tutti i loro peccati (ἀφεσις): questa opposizione tra μετανοια (p. postbattesimale, laboriosa) ed ἀφεσις (totale condono nel Battesimo) diviene classica nella Chiesa antica (cf. Clemente d'Alessandria, Strom., II, § 55, 6) e deve esser tenuto presente quando in qualche testo si nega la possibilità della remissione (ἀφεσις) per i peccati gravi commessi dopo il Battesimo. L'efficacia della p. è illimitata, non escludendo i delitti più gravi come l'apostasia e l'adulterio (Vis., II, 2, 2-4; Mand., IV, 1, 8). Non si trova nessuna traccia di peccati capitali ritenuti irremissibili per la loro gravità oggettiva; unicamente in quanto certi peccati dimostrano di per sé una disposizione d'animo direttamente contraria alla p., può darsi che essi siano irremissibili (Sim., VIII, 6, 4; IX, 19, 1; VIII, 8, 2).
Di grande importanza diviene invece un'altra restrizione che si trova per la prima volta in Erm. la p., dopo il Battesimo, è unica: «τοῖς γὰρ δούλοις τοῦ Θεοῦ μετανοια ἐστι μία (Mand., IV, 1, 8, cf. ibid., 3, 6): se qualcuno pecca dopo il Battesimo μία μετανοια ἐστι. Ma dal contesto appare anche chiaro che questo principio della μία μετανοια in Erm. non è espressione di una impossibilità dogmatica, come se Dio negasse al recidivo la sua misericordia, ma è ispirato da ragioni pastorali: il recidivo, come dimostra il suo peccare ripetutamente, non ha la vera disposizione penitenziale, per cui la p. è inutile. Data la grande autorità che il Pastore d'Erm. godeva allora, il principio dell'unica p. fu comunemente adottato, almeno nella Chiesa occidentale; va notato che già in Tertulliano questa limitazione, originariamente disciplinare, acquista un sapore più dogmatico e categorico.
1113
PENITENZA
(« sed iam semel, quia iam secundo; sed amplius numquam, quia proxime frustra v: De paen., 7, 10; cf. 9, 1).
La prassi inaugurata da Erma dell'unica p. post-battesimale non può considerarsi senz'altro come l'usanza più antica. La Chiesa si era della prima metà del sec. III (cf. Didascalia e Constitutiones Apostolicae) sembra non conoscere la limitazione espressa da Erma e adottata da Tertulliano come dagli alessandrini (cf. K. Rahner, Buslehere u. Busspraxis der Didascalia Apostolorum, in Zeitschr. f. kath. Theologie, 72 [1950], pp. 257-81).
Il carattere ecclesiastico della p. appare, presso Erma, nella scomunica dei colpevoli di gravi reati come adulterio o idolatria (Mand., IV, 1, 8-9); così la Chiesa è anche il fine della p.: l'in-serzione nella torre, che è simbolo della Chiesa (santa), garantisce la remissione dei peccati e la salvezza. Se per Erma la p. non fosse terminata con la riconciliazione, male si capirebbe l'ira di Tertulliano montanista contro il «Pastor moechorum» che avrebbe appunto a-perto la Chiesa agli adulteri (De pud., 10, 12; 20, 2).
§) Le controversie penitenziali del sec. III. - La fine del sec. II e la prima parte del sec. III sono determinate dalla crisi montanista (v. MONTANISMO). La necessità di difendere la tradizionale prassi penitenziale contro il rigorismo della nuova profezia non poco contribui a far sì che l'esercizio della potestà delle chiavi, rintracciatò nei suoi lineamenti nell'epoca precedente, appaia chiaramente affermato all'inizio del sec. III. Sembra però che il movimento montanista abbia indotto qua e là qualche vescovo a una maggior severità; si noti per l'Africa l'affermazione di Cipriano che alcuni tra i suoi predecessori, nella provincia di Africa, non avevano ammesso gli adulteri alla riconciliazione («in totum paenitentiae locum contra adulteria cluserunt»: Ep., 55, 21; ed. G. Hartel, CSEL, 3, 2, p. 638, 23-25). Cipriano fa però anche intendere che questi vi videro una questione puramente disciplinare «Non tamen a coepiscoporum collegio recesserunt aut catholica Ecclesiae unitatem ruperunt»: ibid., p. 639, nn. 1-3). Si spiega così, in parte, l'asserenze categorica di Tertulliano montanista: «Hinc est, quod neque idolatriae neque sanguini pax ab Ecclesiis redditur» (De pud., 12, 11); ciò, affermato in generale, è falso. È sufficiente ricordare la lettera che Dionigi di Corinto, coetaneo del papa Sotero (165-74), indirizzò alla Chiesa di Amastris in Bitinia, chiedendo la riconciliazione (δεξιοῦσχη) di tutti coloro che dall'errore e dall'«eresia tornano alla Chiesa» (cf. Eusebio, Hist. eccl., IV, 23, 6) e il caso del confessore Natale, che dopo il passaggio all'eresia di Teodoto, l'antegno miracolosamente indotto alla p., fu riconciliato da papa Zefirino (198-217; cf. Eusebio, ibid., V, 28, 8-12).
Si discute se le affermazioni di s. Ireneo (Adv. haer., I, 13, 5; 7) intorno ad alcune donne cristiane, sedotte dagli gnostici, contengano, oltre al fatto della loro p., anche l'attestato della loro riconciliazione (lo afferma P. Galtier, Aux origines du Sacrement de la Pénitence, Roma 1951, pp. 149-52, contro B. Poschmann, Paeni-tentia secunda, Bonn 1940, p. 222 sgg.; simile divergenza si manifesta sul valore da dare alla exomologesi repetita dello gnostico Cerdone: cf. Ireneo, op. cit., III, 4, 3 e B. Poschmann, op. cit., p. 220 sgg.). È indubbia, al contrario, la testimonianza dello stesso Tertulliano che, ancora
cattolico, nel libello De paenitentia (ca. 203) difende la seconda p., unica come presso Erma (7, 10), aperta a tutti i peccatori (8, 2-6), consistente in una operosa probatio che richiede non soltanto il pentimento interno, ma anche un atto esterno, la εξουσία (9, 1-2); questa comprende diversi atti di umiliazione e mortificazione come la publicatio sui, l'implorazione della intercessione dei sacerdoti e confessori (9, 4; 10, 6), sacco et cineri incubare, ieiunii preces alere (9, 4). La p. fatta in un primo tempo fuori della chiesa (in vestibulo 7, 10), più tardi nella stessa casa di Dio (De pud., 13, 7), termina con la riconciliazione che, come la scomunica, spetta al vescovo.
Assai diversa è la dottrina di Tertulliano nel De pudit- cita, scritto dopo il passaggio all'eresia friga (v. MONTANISMO, III). Qui distingue i peccati (2, 12-15) in peccata remissionis (modica, 1, 19; mediocris, 7, 20; leviora, 18, 18) e irremissionis (capitalia, 9, 20; 21, 14; mortalia, 3, 3; 19, 28; maiora, 18, 18; exitiosa, quae veniam non capitunt, 19, 25). Questi ultimi escludono il perdono da parte della Chiesa, non da parte di Dio (de venia Deo reservamus, 19, 6). Tale distinzione è del tutto nuova, sconosciuta allo stesso Tertulliano nel periodo cattolico; come nuova è la triade dei peccati capitali, da lui
artificiosamente dedotta dal decalogo e dal decreto del Concilio apostolico (De pud. 5 e 12).
La recente critica non ha tenuto conto dell'arte polemica di Tertulliano, né delle numerose contraddizioni in cui egli cade a causa di qualche affermazione arbitraria; era pertanto chi, dall'argomentazione particolare del De pud., conclude all'esistenza di tre peccati capitali ai quali, secondo Tertulliano, la Chiesa antica avrebbe negato il perdono: idolatria, omicidio ed adulterio occupato in primo posto tra i peccati capitali, ma non sono i soli (De pud., 19, 25; Adv. Marc., 4, 9). Data però la grande autorità di Tertulliano, ancora nel IV e V sec. quella tradizione fu considerata in qualche Chiesa come l'unico oggetto della p. ecclesiastica («Nonnulli putant tria tantum crimina esse mortifera», s. Agostino, Specul. de script sacr.: De libro Actuum Apost.: PL 34, 994). Insostenibile è anche l'opinione che il vescovo («pontifex maximus, quod est episcopus episcoporum») che tutela con un «editio perentorio» la riconciliazione degli adulteri (occasione prossima dell'opuscolo De pud.) sia papa Callisto (217-22); le accuse di Ippolito (Philosophumena, 9, 2) contro la «lassa» prassi di Callisto si riferiscono ad argomento diverso. Quell'editio, del resto, non costituisce affatto l'inizio della controversia, né ha inaugurato una nuova prassi penitenziale, né un nuovo concetto della Chiesa, distruggendo, come si è voluto asserire, il «rigorismo battesimale» fino allora vigente. L'editio piuttosto conferma autorevolmente la prassi fino allora vigente (ciò che Tertulliano implicitamente ammette, poiché la sua polemica presuppone che il perdono agli adulteri sia già una prassi costante degli «psichici», anzi ammette di avere egli stesso una volta condiviso il loro pensiero 1, 10). La voce «editio» è probabilmente frutto della stessa ironia che ha coniato il titolo di pontifex maximus ed episcopus episcoporum. Il cosiddetto Editio penitenziale di Callisto si riduce dunque a una affermazione energica, con la quale un vescovo africano (probabilmente Agri-pino, primate della Chiesa africana, 218-22; cf. s. Ci-
priano, Ep., 71, 4) tutela la tradizionale dottrina del perdono ecclesiastico contro l'irrompere del rigorismo monfantistico.
Tertulliano, che nega la potestà di perdonare i peccati gravi alla Chiesa gerarchica, attribuendola a Pietro personale o alla Chiesa spirituale per mezzo dello spirito homo (De pud., 21), indirettamente attesta quanto la lotta contro il montanismo abbia contribuito a promuovere nei vescovi la coscienza sempre più chiara della potestà concessa da Cristo, e la sua difesa mediante il ricorso alla potestà prima di sciogliere e legare trasmessa ai capi della Chiesa gerarchica per mezzo della successione apostolica.
La seconda controversia penitenziale, combattuta a Cartagine e a Roma, nasce durante la persecuzione di Decio (249-51) LAICI (v.). Con il papa Cornelio fu soprattutto s. Cipriano che difese la tradizionale prassi penitenziale: contro la presunzione di alcuni confessori egli rivendica la potestà della riconciliazione al vescovo ed ai presbiteri da lui autorizzati (Ep., 61, 3); contro le tendenze rigoristiche ammette tutti i lapsi a p.: contro i lassisti, incluse che la riconciliazione non sarà concessa a enti espiata delitto, anche escomolosi nei facsimili criminis (De lapsis, 16). È priva di fondamento la teoria secondo la quale il preteso rigorismo della Chiesa primitiva sarebbe stato infranto una seconda volta (dopo Callisto) da Cipriano. Chi ha innovato fu Novaziano (v.), quando esclude gli apostati da ogni perdono ecclesiastico. Nella prassi penitenziale s. Cipriano attesta, per primo nella Chiesa latina, l'imposizione delle mani da parte del vescovo e del clero nel rito della riconciliazione (Ep., 16, 2; ed. G. Hartel, CSEL, 3, 2, p. 518 = Ep., 9; PL 4, 258). Sotto l'aspetto dogmatico il grande vescovo mostra le caratteristiche difficoltà ed imperfezioni dell'antica teologia penitenziale. Fortissimo in lui il principio che Dio solo perdona il peccato (De lapsis, 17); Dio dunque deve venir placato per mezzo della p. personale del reo: «Dominus nostra satisfactione placandus est» (ibid.); la p., in opposizione al Battesimo, deve laboriosamente peritare la remissione divina (Ep., 55, 22). Ma con la stessa forza Cipriano esalta la necessità dell'intervento della Chiesa, della comunione ecclesiastica; caratteristico come egli giustifica la pace data ai moribondi (Ep., 57, 1; ed. G. Hartel, CSEL, 3, 2, p. 651). La perfetta sintesi delle due affermazioni cardinali, mancante in Cipriano, si fa aspettare fino al tempo dei grandi scolastici.
Y) La p. nella Chiesa orientale. — Clemente Alessandro e Origene sono i diretti testimoni della tradizione della Chiesa d'Oriente indipendentemente dalla controversia tertulliana. Clemente concorda con il Pastore di Erma nell'affermazione della seconda, p. unica (Strom., 11, 13, 56 sg.), per tutti i peccati (Quis dives salvetur, 38, 4; 39, 3; 42, 15; Strom., 11, 23, 147, 2 sg.; VII, 16, 102, 2) e nella distinzione tra l'efficacia del Battesimo (ἀποκρίνομαι per pura Grazia) e della p. che richiede invece una dolorosa cura purificatrice (Strom., 11, 12, 55, 6; 15, 70; 3; IV, 24, 154, 3; Quis dives salvetur, 40, 1). La remissione del peccato è concepita come un lento processo di guarigione (ibid., 40, 3-6), in cui è necessario affidarsi a un esperto d'istruttore d'anime, che affianchi la p. con la correzione e con la preghiera: tali sono i membri della gerarchia ecclesiastica, ma anche tutti i cristiani perfetti, gli amici di Dio e che rappresentano l'ideale dello «gnostico». La concezione psicologico-medicinale della p., propria di Clemente, influenzò fortemente la dottrina penitenziale nella Chiesa orientale. Origene non avrebbe mai dovuto essere classificato tra i rigoristi radicali (come fece lo Harnack). Il testo incriminato (De orat., 28, 10) non contiene infatti nulla circa una pretesa irremissibilità dei peccati capitali, ma nega loro la ἀποκρίνομαι perché non vi può essere più questione della loro estinzione mediante il rito battesimale; essi non possono neanche esser rimessi per l'azione immediata della preghiera e del sacrificio della Chiesa (come i peccati «nihilari»); devono piuttosto venire espiati per mezzo del «castigo» (κάλαχις) che loro è dovuto. Questo terzo punto è la conseguenza logica del secondo, e deriva dall'esistenza del peccato mortale, in quanto esso è una morte e separa il peccatore dall'interiore comunità di Grazia.
Il primo atto salutare della Chiesa verso il peccatore è la scomunica: manca presso Origene un termine tecnico fisso (egli parla di exvelere de Ecclesia, foras mittere, a corpore Christi separare, ligare); non vi è però dubbio sul significato teologico di tale scomunica: essa rende visibile ciò che già si era prodotto agli occhi di Dio, essa ha un valore di perdizione agli occhi di Dio: separato dalla patria, dalla Gerusalemme celeste, dal corpo di Cristo, dall'unità, il peccatore è abbandonato alle tenebre. Chi ha la potestà di infliggere la scomunica è il vescovo (per episcopi sententiam, In Lev. 14, 2); da ciò appare chiaramente la pratica penitenziale al tempo di Origene: i vescovi non solo usavano tale potestà, ma avevano anche formulato la teoria del loro diritto a questo uso: «Per eos qui Ecclesiae praesident et potestatem habent non solum solvendi, sed et ligandi» (In Iud. 2, 5). Così Origene pose sullo stesso piano la remissione del peccato da concedersi da Dio e la riammissione nella Chiesa: «Quo modo audere possum accedere ad Dominum? Quomodo ad Ecclesiam redire?» (In Ps. 36 hom. 4, 2; PG 12, 1333).
L'immagine data di Origene viene confermata dalla Didascalia Apostolorum, che presenta un quadro perfetto dell'istituto penitenziale nella Chiesa orientale durante la prima metà del III sec. Essa inculca la remissibilità di tutti i peccati davanti a Dio e alla Chiesa, e spesso polemizza contro coloro che negano la riconciliazione ecclesiastica: la concezione che Dio possa concedere il perdono ai peccatori pentiti, mentre la Chiesa debba loro negare la pace ecclesiastica, è totalmente sconosciuta alla Didascalia. I due perdoni si condizionano e si postulano a vicenda (cf. lo studio di K. Rahner).
b) La p. pubblica o canonica. — Dal sec. IV la potestà della Chiesa di rimettere tutti i peccati, anche i gravissimi, viene attestata da testimonianze sempre più frequenti e sanzionata dal magistero solenne (cf. il can. 13 del Concilio Niceno «cuilibet in exitu posito et poscenti sibi Eucharistiae participationem episcopus tribuat», Denz-U, 57). Rimane la valutazione esatta della forma concreta in cui il Sacramento della P. si presenta fino al sec. VII, la p. pubblica, chiamata anche p. canonica, perché retta dai canoni dei primi concili (come i Sinodi di Ancira [314], Neocesare [tra l'a. 314 e 325], Nicea [325], Antiochia [341], Gangra nell'Oriente e dai sinodi africani, spagnoli e franchi nella Chiesa occidentale), da decreti papali (Siricio, Innocenzo I, Leone I, Felice II, Ormisda, Gregorio I) nonché dalle epistole penitenziali (con il tempo acquistarono autorità canonica), che furono composte da Gregorio il Taumaturgo (m. ca. 270), Pietro d'Alessandria (m. 311), s. Basilio (Epist., 188, 199, 217), s. Gregorio di Nissa.
c) Descrizione della p. pubblica. — La p. pubblica richiedeva essenzialmente un duplice atto della gerarchia
ecclesiastica: la scomunica dalla Chiesa e la riconciliazione con essa. Se la p. pubblica viene definita come quella che si faceva «in ordine paenitentium» (P. Galtier), occorre tener presente che questa aggregazione poteva avere diversi gradi. Perché si possa parlare di p. pubblica non è necessario che il peccatore de facto (per un determinato tempo e in un determinato modo) abbia fatto parte della classe dei penitenti; la stessa esclusione della Eucaristia fu già considerata una inserzione nell'ordine dei penitenti (s. Cipriano, Origene). Il modo di praticarla poteva notevolmente variare, dappertutto però i penitenti avevano un posto (ordo) separato da coloro che potevano ricevere l'Eucaristia, e ricevevano particolari imposizioni delle mani. Soggetti alla p. pubblica non erano soltanto i cosiddetti tre «peccati capitali», ma in genere i peccata gravia et mortifera (s. Agostino, Serm., 278, 12: PL 38, 1273), mentre gli altri peccati (levia et minuta) si cancellavano per mezzo della «p. quotidiana» (orazioni, digiuni, elemosine). Spontaneamente però la p. pubblica poteva essere accettata per tali mancanze minori. Il concetto di peccato grave manca ancora di precisione. Non importava se i peccati fossero pubblici o occulti. L'ammissione alla p. era un favore che doveva essere chiesto; originariamente era aperta anche ai chierici (cf. s. Cipriano, Ep., 6, 1, 1 = Ep., 59: PL 3, 1014), ma dal sec. IV l'uso universale escludeva i chierici superiori dalla p. pubblica (si noti la ragione data da s. Agostino, Contra ep. Parm., 2, 13: PL 43, 70) e li puniva con la deposizione e la degradazione (considerata equivalente alla p. pubblica), ammettendoli poi alla Comunione laicale. Qualche cosa di simile valeva per i laici «conversi», che in luogo della p. sceglievano la vita religiosa, ritirandosi nei monasteri o anche rimanendo nel mondo. Erano ammessi alla p. anche i peccatori moribondi, ma in un primo periodo vigeva la prassi (non universale, sembra) di negare la pace o Comunione a chi aveva chiesto la p. soltanto in pericolo di morte (s. Cipriano, Ep., 55, 23; ed. G. Hartel, CSEL, 3, 2, 6: 64: 1 sg. = Ep., 52: PL 3, 789 sg. ed i can. 64 e 70 del Concilio di Elvira, Mansi, II, 16 sg.); dopo il Niceno (can. 13, Denz-U, 57) fu seguita una prassi più mite, che dava la p. e la Comunione (cf. le Epistolae Inno-centii I ad Exemplarum, Denz-U, 95 e di Celestino I ai vescovi della Gallia, Denz-U, 111). La p. pubblica constava di tre parti: l'imposizione della p., dopo la confessione (per sé segreta; cf. s. Leone M., Ep., 168, 2, Denz-U, 145) del reo e dopo la correttio da parte del vescovo; la actio paenitentiae, di cui il principale atto era l'exomologesis, che presso s. Cipriano significa, talvolta, tutta la p. pubblica, ma che più strettamente importava una confessione espressa negli stessi atti del penitente («prosterne di homicidi hominis disciplina», Tertulliano, De poenit., 9, 3), che doveva spesso ripetersi. Si spiega così il caso dello gnostico Cerdone che, ammesso alla p. pubblica, alle volte fece la exomologesis, alle volte la trascura. Inoltre la exomologesis comprendeva tutta la disciplina della vita penitenziale (digiuni, opere di espiazione, ecc.); la absolutio paenitentiae data dal vescovo e dal clero mediante l'imposizione delle mani (s. Cipriano, Ep., 16, 2), unita alla celebrazione del Sacrificio eucaristico, con influsso efficace sulla salvezza eterna poiché restituiva la pace con la Chiesa, comunità di salvezza.
Ciò che differenzia grandemente la p. pubblica dalla prassi odierna è la sua initerabilità (cf. Pastor Hermae, Mand., IV, 3, 6; Tertulliano, De poenit., 7, 10; Origene, In Lev. hom., 15, 2; s. Agostino, Ep., 153, 7). Quelli che pretendono di ricevere più spesso la p. «luxuriantur in Christo», «quia sicut unum Baptisma, ita una paenitentia» (s. Ambrogio, De poenit., II, 10: PL 16, 520). I recidivi non sono ammessi alla p. ecclesiastica, vengono però ammoniti di raccomandarsi alla misericordia divina per mezzo di opere penitenziali (s. Agostino, Ep., 153, 3, 7). Inoltre chi aveva fatto una volta la p. pubblica, rimaneva, anche dopo la riconciliazione, soggetto a una non lieve disciplina post-penitenziale: dal sec. IV questi era escluso dallo stato clericale, dalla milizia, dagli uffici pubblici, dall'uso del matrimonio (cf. s. Siricio I, Ep. ad Himerium, in Mansi, III, 657).
b) Si è fortemente discusso se, accanto alla p. pub
blica, esistesse nella Chiesa antica anche una p. sacramentale «privata». La risposta affermativa, già data dal Morinus e dal Petavio, è stata difesa recentemente da A. D'Ales, S. Harent, P. Galtier. Essi trovano tale p. privata nella pubblica riconciliazione degli eretici e di coloro che, per varie ragioni disciplinari, erano stati comunicati senza l'obbligo di subire la p. canonica; come pure nella Comunione data ai moribondi e nella remissione dei peccati «medi» (gravi, ma non capitali). Secondo P. Batiffol e J. Tixeront il passaggio dalla p. pubblica a quella privata si andò delineando dall'a. 400 a. C. K. Adam in un primo tempo aveva cercato di dimostrare che l'introduzione della forma privata si dovesse proprio a s. Agostino; più tardi sostenne che una p. ecclesiastica senza scomunica (innerkirchliche Busse) fosse sempre esistita.
L'esistenza della p. privata venne invece negata da Fr. X. Funk, E. Vacandard, E. Göller, E. Amann e, con ricerche particolarmente accurate, da B. Poschmann, la cui argomentazione trova adesioni sempre più numerose. Secondo quest'ultimo autore la p. privata non è stata introdotta prima del sec. VII. La sua prima traccia si trova nel can. 11 del III Concilio di Toledo (a. 589), che condannava questa forma di p. come exerci-bilis praesumptio (Mansi, IX, 695). I Padri attestano espressamente che per il battezzato vi sono soltanto due specie di p.: la quotidiana privata (orazioni, elemosine, ecc.) per i peccati minori e la canonica per i peccata mortifera (cf. s. Agostino, De symb. ad cat., 7, 15; 8, 16; Serm., 35, 1, 2-4; 352, 2; Ep., 265, 7). I correttiorum medica-menta di cui parla s. Agostino (De fide et operibus, 26, 48) non sono altro che esortazioni alla p.; non è provato da nessun argomento che essi debbano intendersi come una assoluzione privata (cf. B. Poschmann, S. Aurelii Augustini textus selecti de poenitentia, in Florilegium patristicum, fasc. XXXVIII, Bonn 1938, p. 75 e nota 2). Come fu messo in luce dalle recenti ricerche di K. Rahner, anche secondo Origene e la Didascalia Apostolorum, unicamente nella p. pubblica con scomunica si può riconoscere un vero Sacramento particolare. Fuori di essa ci sono atti della gerarchia ecclesiastica posti in vista della remissione dei peccati, ma che non possono dirsi sacramentali nel senso attuale della parola. Per poter affermare l'esistenza di una p. sacramentale privata, si dovrebbe invece dimostrare che, nella Chiesa antica, esistesse un mezzo ordinario di remissione dei peccati gravi (almeno occulti), in un processo esclusivamente interno (in foro conscientiae) e iterabile, come difatti esiste dal sec. VII. Inoltre occorrerebbe dimostrare che un tale processo, se esisteva, avesse valore sacramentale; non è possibile vedere una vera assoluzione (e per conseguenza la p. privata) in qualsiasi orazione sacerdotale, che implori la remissione dei peccati, né in qualsiasi correttio dei peccati.
La prassi della p. privata sembra dunque introdotta nel sec. VII, cominciando da alcune provincie della Spagna e della Gallia. Essa può dirsi preparata dalla p. dei «conversi» che avevano propagato l'usanza di fare una p. segreta, accettata per devozione. Un cambiamento di forma allora si imponeva per le molteplici difficoltà della p. canonica (dilazione della p. fino al punto di morte, per timore delle conseguenze giuridiche; Comunioni sacri-leghe; situazione penosa dei recidivi; tendenza a sostituire alla p. la vita monastica o conversio, considerata come un secondo Battesimo). La causa prossima del cambiamento sembra da ricercarsi nell'attività dei missionari iro-scozzesi, che sotto la guida di s. Colombano propagarono anche sul continente le usanze della Chiesa celtica.
c) Valutazione dogmatica della p. pubblica. «1') La Chiesa antica conobbe ed esercitò la p. come mezzo sacramental e di remissione dei peccati per i battezzati. Per quanto riguarda il modo esterno di amministrazione, se la prassi penitenziale della Chiesa antica differisce fortemente dall'uso odierno, vi si ritrovano però gli stessi elementi essenziali. Anche nella Chiesa antica per ottenere la remissione dei peccati nel Sacramento della P. concorrevano, da parte del peccatore, la contrizione, la soddisfazione e la confessione; da parte della Chiesa eserci-tante la potestà delle chiavi, l'assoluzione. La contri-
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zione, nel senso di vera conversione, era indispensabile perché si fosse ammessi a ricevere la p. La confessione dei peccati era ritenuta assolutamente necessaria; appare confermata anche la dichiarazione del Conc. Trid., il quale afferma che la confessione segreta di fronte al solo sacerdote era fin dall'inizio in vigore nella Chiesa: poiché la confessione che inizia ogni p. era anche allora di per sé segreta. La soddisfazione in tutta la prassi penitenziale ebbe tale primato che in essa sembrava quasi costante tutta la p. L'assoluzione sacramentale s'impartiva sotto forma di riconciliazione. È vero che nella Chiesa antica non era visto chiaramente quale rapporto avessero tra loro l'effetto della riconciliazione e della p. soggettiva. Le testimonianze sulla prassi penitenziale della Chiesa antica mostrano inoltre come la p. ecclesiastica (sacramentale) fosse richiesta per tutti i «crimini», benché nelle singole Chiese e nei differenti periodi non vi fosse un criterio costante circa quali delitti dovessero ritenersi crimini. Sotto tutti questi riguardi la prassi penitenziale vigente nella Chiesa antica corrisponde dunque a ciò che nel Conc. Trid. si richiede per costituire l'essenza del Sacramento della P.; non è pertanto necessario supporre nella Chiesa antica una qualche p. sacramentale privata la cui esistenza, per i primi sei secoli, non è sorretta dalla testimonianza delle fonti.
2') Nella prassi e nella dottrina penitenziale si trovano non poche difficoltà e imperfezioni; non possono però essere giustamente valutate se non considerando tutto lo stato della spiegazione teologica che allora si aveva. Nella storia della dottrina penitenziale si vede chiaramente come il concetto di Sacramento non fosse ancora circoscritto. Non fa quindi maraviglia la valutazione ecclesia delle opere personali che debbono «mettersi il perdono». Quest'esaltazione dell'opus operantis non è senza legame con le tendenze dell'ascetismo e del monachismo (cf. la controversia pelagiana e semipelagiana. S. Agostino, quale polemista antipelagiano, più fortemente asserì anche il momento della riconciliazione ecclesiastica). Benché la distinzione tra reato di colpa e reato di pena non fosse allora del tutto ignorata (cf. s. Cipriano, Ep., 55, 29), non era però applicata alla teologia penitenziale; perciò facilmente si riteneva ottenuto il «perdono» da Dio soltanto quando anche ogni pena fosse rimessa; con ciò si spiega anche come il valore della riconciliazione data dalla Chiesa fosse considerato in qualche modo «ipotetico». Così anche la giustificazione si concepiva non tanto come atto istantaneo (per il quale si tolga immediatamente e totalmente il reato di colpa) ma quasi come un perdono successivo. Anche i Padri ritenevano che la Grazia rende l'uomo amico di Dio, e che essa è, in quanto dono, qualche cosa di permanente. Ma non badavano tanto al fatto che la Grazia è una qualità positiva inerente all'anima, con la quale si toglie subito e necessariamente lo stato di peccato. La remissione dei peccati era per loro una specie di processo di guarigione, non soltanto nel senso psicologico di distruzione delle tendenze peccaminose, ma anche nel senso di remissione della colpa presso Dio.
Infine, poiché la riconciliazione, come dice il nome stesso, era di per sé intesa come riammissione nella comunità della Chiesa, la sua efficacia si riconosce tanto più chiaramente quanto più profonda è la dottrina della Chiesa, del Corpo di Cristo, nel quale è data la carità, lo Spirito e, per lo Spirito, la remissione del peccato da parte di Dio (s. Paolo, s. Cipriano, s. Agostino). Nella amministrazione del Sacramento della P. appare anche una certa maggior partecipazione di tutta la comunità, che con la sua intercessione aiuta l'opera penitenziale del peccatore; a poco a poco però si vide più esplicitamente quali fossero i soggetti propri della potestà delle chiavi.
3. Il progresso della dottrina penitenziale nella teologia scolastica
I suoi fattori sono da ricercarsi nel potente risveglio dell'interesse per la speculazione teologica come pure nella necessità pratica di difendere la dottrina ecclesiastica sulla potestà delle chiavi contro eresie che scuotevano i suoi stessi fondamenti (v. CATARI; VALDESI). L'uso della dialettica in teologia, l'applicazione dei concetti aristotelici, utilissimi per la grande opera di chiarificazione e sistemazione intrapresa dagli scolastici, creò però alla dottrina penitenziale anche una quantità di nuovi problemi e produsse un vero groviglio di teorie (cf. l'applicazione della dottrina degli «habitus» alla p. e V. le ampie ricerche dell'Anciaux).Due questioni occuparono soprattutto i teologi scolastici:
a) il nesso interno tra i diversi fattori della p. — Questo problema principale, non risolto dai Padri, né dai teologi dell'epoca carolingia, fu posto allora in una luce alquanto nuova, poiché, nell'elemento personale, l'accento non fu posto più sulle opere penitenziali (satisfactio), ma sulla contrizione; cambiamento causato dalla mutata prassi penitenziale: da quando la riconciliazione si concedeva immediatamente dopo la confessione, la satisfactio, che restava ancora da fare, non poteva venire considerata la causa della remissione dei peccati. Come causa di questa poteva essere presa in considerazione unicamente CONTRIAZIONE (v.), che da allora in poi stette al centro della dottrina penitenziale. Per la stessa ragione fu ulteriormente precisato il concetto di remissione: se la soddisfazione era ancora da prestare, contrizione ed assoluzione non potevano produrre una «remissione» nel senso di condono di tutte le pene (come la Chiesa antica aveva concepito la remissione), ma distinguendo pena eterna e pena temporale, l'effetto della soddisfazione fu visto nel perdono di pene temporali per il peccato, mentre la previa contrizione e confessione danno la remissione, nel senso che togliono la meritata pena eterna, o che la cambiano in una pena temporale, come afferma il trattato pseudo-agostiniano De vera et falsa paenitentia (PL 40, 1113-50; composto verso la metà del sec. XI).
Notevole la concezione, per altro assai imperfetta, di Abelardo, condannata nel Sinodo di Sens (a. 11,40), poiché praticamente negava la potestà delle chiavi, attribuendo la remissione del peccato esclusivamente all'opera soggettiva, alla contrizione; la sua teoria sul valore contatto declaratorio dell'assoluzione influenzò fortemente i canonisti (cf. il decreto di Graziano) e Pietro Lombardo (IV Sent., d. 18, c. 4 e 5); il sacerdote non può rimettere i peccati, ma unicamente mostrare che essi sono perduti, analogamente al compito dei sacerdoti del Vecchio Testamento riguardo alla guarigione dei lebbrosi; già s. Anselmo di Canterbury aveva scritto: «Qui iam coram Deo sunt mundati, sacerdotum iudicio etiam hominibus ostenduntur mundi» (Hom., 13). Ugo di S. Vittore, cercando di salvaguardare l'efficacia delle chiavi, attribuì alla contrizione la liberazione dal «vincolo interiore» (impietas vel obduratio cordis), all'assoluzione la distruzione del «vincolo esteriore» (debitum futurum damnationis; cf. De Sacramentis, II, 14, 8); così la distinzione fondamentale tra reato di colpa e reato di pena era stata introdotta nel problema penitenziale, in modo però non felice, poiché Pietro Lombardo riusciva facilmente a dimostrare che la remissione della pena eterna non poteva essere separata dal perdono della colpa. Data l'universale con-
vinzione che la remissione del peccato fosse indissolubilmente concessa con la contrizione, un efficace intervento dell'assoluzione sacerdotale nella remissione peccati sembrava possibile soltanto se l'assoluzione poteva produrre la contrizione (cioè dell'attitus fare un contritus). Si cercò di risolvere il problema mediante la Pietro di Poitiers (v.) aveva distinto nel processo di giustificazione quattro elementi (l'infusione della Grazia, il moto del libero arbitrio, la contrizione, la remissione dei peccati).
b) La sistemazione di tutto il materiale tradizionale nel concetto di Sacramento. — Questa fu opera particolare di S. Tommaso, già compiuta nel Commento alle Sentenze. Il fattore personale, la p. ut virtus (consistente nelle tre «parti»: contrizione, confessione, soddisfazione), è la materia; l'assoluzione, la forma del Sacramento della P. Materia e forma non operano separatamente, ma insieme, come un'unica causa, così che gli atti personali del penitente e l'esercizio della potestà delle chiavi sono la causa (strumentale) della remissione dei peccati (IV Sent., d. 22, q. 2 a. 1, sol. 1: Sum. Theol., 3ª, q. 86, a. 6). Si differenziano in quanto l'efficacia viene principalmente dalla forma, cioè dalla assoluzione; la significazione invece è principalmente ex parte materiae. Ponendo, con la tradizione antecedente, il res et Sacramentum nella paenitentia interior (che coincide con la contrizione), S. Tommaso rivendicò all'assoluzione anche un infusso sui moti del libero arbitrio (IV Sent., d. 22, q. 2, a. 1, sol. 2; Sum. Theol., 3ª, q. 84, a. 1, ad. 3). Appare però anche la caratteristica difficoltà della dottrina tomistica in questa duplice funzione della contrizione, che è disposizione indispensabile alla Grazia e, d'altra parte, già suppone questa stessa Grazia; difficoltà che l'Aquinate cercò di eliminare con il richiamo alle diverse forme di causalità reciproca (v. CONTRIAZIONE; GIUSTIFICAZIONE).
In opposizione a S. Tommaso, che aveva inserito la contrizione come elemento essenziale nel Sacramento stesso, Duns Scoto insegnò due distinte vie di giustificazione, l'una indipendente dall'altra; la via extrasacramentale (in cui la attitio merita de congruo la giustificazione) e la via sacramental, che giustifica ex opere operato, e che è più facile, perché non richiede una contrizione, operante come «meritum de congruo» (Ox., IV Sent., d. 14, q. 4, n. 6 sgg.). Scoto abbandonò conseguentemente anche la concezione tomistica della p. personale come materia e dell'assoluzione come forma, ponendo l'essenza del Sacramento nella sola assoluzione: «Paenitentia est absoluti, id est, quaedam sententia definitiva absolvens reum» (ibid., 3). Contrizione, confessione, soddisfazione sono necessarie come disposizioni al Sacramento, ma non sono le sue parti. Di conseguenza Scoto e i suoi seguaci insistettero ancora più fortemente che non S. Tommaso sull'efficacia dell'opus operatum.
4. I novatori e il Concilio di Trento
La tesi, abbastanza diffusa nei secc. XI e XII, che Dio solo potesse perdonare il peccato, lasciando al ministro del Sacramento soltanto il compito di dichiarare il perdono della colpa già concesso o di condonare la pena (totale o parziale), che sembra in pieno contrasto con la dottrina della Chiesa, come venne poi definita a Trento, ammette un'interpretazione benigna, dato anche l'uso oscillante della parola remissione, intesa alle volte non nel senso del termine del processo di giustificazione, ma della prima disposizione attiva del penitente ad essa (cf. Z. Alszeghy, art. cit., p. 282 sgg.). WYCLIF, JOHN (v.) invece, nella sua negazione di ogni ordinamento ecclesiastico esterno, respinse l'assoluzione come un abuso, la confessione come inutile (Denz-U., 587).Di simili opinioni fu accusato anche Huss (ibid., 670 sgg.), e Sisto IV condannò nel 1478 alcune tesi di Pietro di Osma (ibid., 724-33). I novatori del sec. XVI dalla logica interna del proprio sistema (dottrina sulla corruzione della natura umana e sulla giustificazione per mezzo della sola fede, rifiuto di ogni potestà sacerdotale) furono portati a negare la p. e come virtù (elemento personale) e come Sacramento (fattore ecclesiastico). Trattandosi pertanto non più di opinioni di scuola, ma essendo chiamata in causa la sostanza stessa della dottrina penitenziale, il Concilio di Trento si occupò a fondo della p., nella sess. XIV (ott.-nov. 1551), emanando 9 capitoli e 15 canoni (Denz-U., 894-906; 911-25). Fu soprattutto rivendicata alla p. la dignità di vero Sacramento, distinto dal Battesimo (sulla contrizione cap. 4, sulla confessione cap. 5, sul ministro capp. 6 e 7 e sulla soddisfazione cap. 8 e 9; V. rispettive voci). Resta da rilevare che il Concilio, trattando nel cap. 3 della struttura della p., evitò di pronunciarsi sulla questione disputata tra teologi cattolici se gli atti del penitente siano soltanto le parti integrali del Sacramento (scostiti) o se essi si debbano considerare la materia ex qua (sentenza tomistica, oggi communismia). L'effetto principale del Sacramento è la remissione dei peccati gravi quoad reatum culpae, per mezzo della infusione della Grazia santificante; conseguentemente la remissione totale della pena eterna (sess. VI, cap. 14; Denz-U., 807) e la remissione parziale della pena temporale (sess. VI, can. 30; Denz-U., 840; sess. XIV, cap. 8 e can. 12; Denz-U., 904, 922). La remissione della colpa e della pena nel Sacramento della P. è irrevocabile; si può parlare di un loro ritorno per un peccato susseguente soltanto impropriamente (in quanto ritorna la privazione della Grazia e in quanto il reato della nuova colpa diventa più grave per il perdono già concesso prima). Gli effetti e meno principali del reviviscenza dei meriti (v.), il conferimento del «diritto» alle Grazie attuali, con le quali il penitente può espiare le pene temporali ancora rimanenti e può evitare il peccato per l'avvenire; finalmente la pace e la serenità della coscienza, effetto accidentale e non sempre ottenuto (sess. XIV, cap. 3; Denz-U., 896). È definito che anche i peccati venali possono essere accusati nel Sacramento della p. (sess. XIV, cap. 3 e can. 7; Denz-U., 899, 917) ed è teologicamente certo che i peccati veniali possono essere rispessiti «vi ipsius Sacramenti» (ibid., 899).
II. TEOLOGIA MORALE E DIRITTO CANONICO.
Sommario:
I. Necessità
II. Materia
III. Forma
IV. Assoluzione condizionata
V. Effetti
VI. Obbligo di ricevere il Sacramento
VII. Ministro
VIII. Riti orientali
IX. Rimedio penale.I. NECESSITÀ
Il Sacramento della P. è «necessario di necessità di mezzo» cioè come mezzo per sé indispensabile a chi dopo il Battesimo ha peccato mortalmente (Conc. Trud., sess. XIV, De Poenitentia, cap. 2; Sum. Theol., 3, q. 84, a. 5). Talvolta però sipuò conseguire il perdono dei peccati con la sola contrazione perfetta congiunta con il voto o proposito di confessarsi; quando cioè non è possibile ricevere l'assoluzione sacramentale (Conc. Trid., loc. cit., cap. 4).
11. Materia della P
I. Materia remota. Materia remota, o meglio da rimuoversi, sono i peccati commessi dopo il Battesimo. Si distingue in necessaria e non necessaria.a) Materia necessaria sono i peccati mortali commessi dopo il Battesimo e non ancora direttamente rimessi per mezzo dell'assoluzione sacramentale. b) Materia non necessaria (ma sufficiente) sono: a) i peccati veniali commessi dopo il Battesimo, benché già rimessi con l'assoluzione sacramentale; b) i peccati mortali commessi dopo il Battesimo e già direttamente rimessi con l'assoluzione sacramentale (can. 902; Conc. Trid., loc. cit., cap. 5). Le imperfezioni volontarie non possono essere mantenute per se non quando vengono accompagnate da circostanze di disprezzo, o scandalo, o accidia, ecc. (cf. A. Lehmkuhl, Theologia moralis, II, 11a ed., Innsbruck 1910, n. 360). L'accusa affatto generica dei peccati (quale, p. es.: mi accuso dei peccati commessi) è sufficiente quando si tratta di necessità urgente (imminente pericolo di morte) e manca il tempo di manifestare distintamente i peccati (cf. I. D'Annibale, op. cit., III, n. 302).
12. Materia prossima
Si è visto nelle rispettive voci che tutti ammettono la necessità della contrazione, confessione e soddisfazione in chi riceve il Sacramento della P., anche se in gradi differenti. Per le doti richieste per i singoli atti e soprattutto per quanto riguarda l'integrità, V. Confessione; Contrizione; Soddisfazione e inoltre Proposito.III. Forma della P
I. Forma rubricale. La forma rubricale del Sacramento della P. è la seguente: Misereatur, ecc.; Indulgentiam, ecc. Dominus noster Iesus Christus te absolvat : et ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo excommunicatio, suspensionis (questa parola si omette con i laici) et interdicti, in quantum possum, et tu indiges Deinde ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Passio Domini nostri Iesu Christi, merita beatae Mariae Virginis et omnium sanctorum, quidquid boni feceris, et mali sustinueris, sint tibi in remissionem peccatorum, augmentum Gratiae, et praemium vitae aeternae. Amen.In caso di imminente pericolo di morte è sufficiente questa breve formula: Ego te absolvo ab omnibus censu ris, et peccatis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Le Rubriche che prescrivono di tenere elevata la destra dall'Indulgentiam all'assoluzione dei peccati e di fare il segno di Croce nell'impartire l'assoluzione sacramental, sono puramente direttive. Non conviene però ometterle. Le preghiere che precedono e seguono l'assoluzione non possono omettersi senza giusto motivo (cf. can. 88). E motivo giusto di ometterle v'ha specialmente quando è notevole l'affluenza dei penitenti.
13. Forma essenziale
La forma essenziale della assoluzione sacramentale è: Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Questa formula deve essere pronunciata integralmente, anche se strettamente essenziali sono solo le due parole: te absolvo, aventi un senso compiuto.14. Come deve essere proferita l'assoluzione
L'assoluzione deve essere proferita: a) oralmente: data per iscritto, con segni, o in altro modo, è comunemente ritenuta invalida; b) su persona presente. Fu infatti condannata la seguente proposizione: «Lice ter per literas seu internum cum confessario absenti peccata sacramentaliter conferi, et ab eodem absente absolutionem obtinere » (Denz-U, 1088).Per la validità dell'assoluzione è sufficiente la presenza morale; quella cioè di persone che a voce naturale (non consta finora della validità dell'assoluzione per telefono o per radio), sebbene alta, possano conversare tra loro. Tuttavia è lecito assolvere sotto condizione chi da lontano si scorge in imminente pericolo di morte (p. es., naufragio) né vi è tempo di avvicinarlo.
IV. Assoluzione condizionata
L'assoluzione data sotto condizione presente o passata, vale se la condizione esiste; non vale se la condizione non esiste. Data sotto condizione di futuro necessario, per sé vale; data sotto condizione di futuro contingente, non vale.L'assoluzione data sotto condizione futura è illecita: data sotto condizione presente o passata è lecita, se vi è giusto motivo di porre tale condizione. Motivo giusto è se il confessore prudentemente dubita se ha già assolto o se il penitente è disposto, e non può comodamente differirgli l'assoluzione.
V. Effetti del Sacramento della P
I. Remissione dei peccati
Il primo e più importante effetto del Sacramento della P. è la remissione dei peccati mediante l'infusione della Grazia santificante. E a proposito di tale remissione si deve osservare che: a) non è possibile la remissione di un peccato mortale senza la remissione degli altri peccati mortali (cf. Sum. Theol., 3, q. 86, a. 3); b) i peccati mortali possono essere rimessi senza la remissione dei veniali; c) nessun peccato veniale può essere rimesso senza la remissione di tutti i peccati mortali (cf. ibid., 3, q. 87, a. 4); d) colui che è in Grazia di Dio può essere assolto da alcuni peccati veniali senza la remissione degli altri peccati veniali; e) i peccati cancellati nel Sacramento della P. non rivivono a causa di susseguente peccato (cf. Is. 1, 18; 43, 25; Ez. 33, 12-16; Conc. Trid., sess. VI, De iustificatione, can. 17).15. Remissione della pena eterna e della pena temporale dovuta ai peccati
Con il Sacramento della P. insieme al peccato mortale viene rimessa tutta la pena eterna ad esso dovuta. È dottrina certa e prossima alla fede. Ma con il Sacramento della P. non viene rimessa tutta la pena temporale dovuta ai peccati. È di fede (Conc. Trid., sess. VI, De iustificatione, can. 30; sess. XIV, De Poenit., can. 12). Le reliquie o impronte del peccato (propensioni al peccato della volontà e dell'appetito sensitivo) vengono cancellate, ma non subito (cf. Sum. Theol., 3, q. 86, a. 5, ad 1°).16. Reviviscenza dei meriti e Grazia sacramentale
Con il Sacramento della P. rivivono i meriti di quegli atti che una volta furono salutati, ma che a causa del peccato mortale veniero mortificati (cf. Sum. Theol., 3, q. 89, a. 5). Nel Sacramento della P. con la Grazia santificante viene concesso anche il diritto agli aiuti particolari, con i quali l'uomo può soddisfare per i peccati ed evitare le future ricadute.VI. OBBLIGO DI RICEVERE IL SACRAMENTO DELLA P
I. Per precetto divino, la confessione, almeno in voto, è necessaria di necessità di mezzo a tutti coloro che dopo il Battesimo hanno peccato mortalmente. È di fede (cf. Conc. Trid., sess. XIV, De Poenit., can. 6).Il precetto divino obbliga direttamente in pericolo di morte e, secondo alcuni, anche qualche volta durante la vita. Indirettamente obbliga ogni qual volta: a) si deve consacrare o ricevere l'Eucaristia (can. 807, 856); b) si deve fare qualche atto che richiede lo stato di Grazia e si è persuasi di non poterla ricuperare con il solo atto di contrizione perfetta; c) urge grave tentazione che non si può vincere senza la confessione sacramentale.
2. Per precetto ecclesiastico, la confessione sacramentale è obbligatoria una volta l'anno per chi sa di essere in peccato mortale (can. 906). Tale obbligo comincia da quando, raggiunto l'uso della ragione, si ha coscienza d'aver commesso peccato mortale. L'uso della ragione
si presume raggiunto al settimo anno di età (cf. S. Congr. dei Sacramenti, 8 ag. 1910). Al precetto della confessione annua per sé non è tenuto chi ha commesso soltanto peccati veniali, come pure, probabilmente, chi dopo essersi confessato, p. es., a Pasqua, di soli peccati veniali, nello stesso anno è caduto in peccato mortale. Il tempo utile per la confessione annua può essere computato da gennaio a gennaio, o da un confessione all'altra, o da Pasqua a Pasqua.
L'utilità della confessione che un tempo piaceva indicare come una carneficina di coscienze, non è oggi contestata da nessun uomo che abbia pratica della vita. Le imitazioni, spesso esagerate (psicoanalisi, narcoanalisi) che si sono fatte a scopo curativo, dimostrano che il Divin Istituto conosceva a fondo la nostra povera natura umana. A prescindere dagli effetti soprannaturali, basti considerare il valore sociale del Sacramento della P. che esplora, cura, previene un campo di delitti reali e possibili, a cui nessun legislatore o giudice potrebbe arrivare.
VII. MINISTRO DEL SACRAMENTO DELLA P. Ministro è soltanto il sacerdote cui, oltre la potestà di Ordine, è stata conferita la potestà di giurisdizione (can. 871, §2).
17. Giurisdizione concessa dalla Chiesa: a) In pericolo di morte
In pericolo di morte qualsiasi sacerdote, ancorché non approvato per le confessioni, assolve validamente qualsiasi penitenze da qualsiasi peccato o censura anche in modo specialissimo riservata al Papa (can. 882; cf. anche can. 884, 2252). Per l'assoluzione del proprio complice in peccato turpe è illecita, se un altro sacerdote, ancorché non approvato per le confessioni, senza grave pericolo di infamia e scandalo, può e vuole ricevere la confessione del moribondo, e questi vuole confessarsi da lui (can. 884; e cf. anche can. 2367). Chi in pericolo di morte fu da sacerdote privo di speciale facoltà assolto da censura ab homine o da censura in modo specialissimo riservata alla S. Sede, è tenuto, dopo la guarigione, a ricorrere, sotto pena di reincidenza, a chi ha inflitta la censura, se si tratta di censura ab homine, o alla S. Penitenziera o al vescovo o ad altri fornitori di facoltà, se si tratta di censura a iure, e di stare alle loro prescrizioni (can. 2252; cf. anche can. 2254).b) Durante il viaggio marittimo. — I sacerdoti che fanno viaggio marittimo, purché abbiano ricevuto la facoltà di udire le confessioni dal proprio Ordinario (sotto il quale nome non sono compresi i superiori maggiori di religione clericale esente; Comm. Pontif., 30 luglio 1934: AAS, 26 [1934], p. 494) o dall'Ordinarie del porto nel quale s'imbarcano o di altro porto, toccato dalla nave, durante tutto il viaggio (e probabilmente anche nel luogo da cui parte la nave o nel quale il viaggio ha termine; come pure anche nel tempo in cui la nave, lasciato il mare, inizia e continua il viaggio fluviale) possono ricevere le confessioni di tutti i viaggianti con essi, ancorché la nave durante il viaggio passi o si fermi per qualche tempo nei vari luoghi soggetti alla giurisdizione di altri Ordinari. Ogni qual volta la nave si ferma durante il viaggio, i medesimi sacerdoti possono ricevere le confessioni sia dei fedeli che per qualsiasi motivo accedono alla nave, sia di coloro che desiderano confessarsi da essi, essi anche per poco tempo a terra, e assolverli validamente e lecitamente anche dai casi riservati all'Ordinarie del luogo (can. 883; cf. S. Uffizio, 9 apr. 1900; 23 ag. 1905; 13 dic. 1906). Se la nave deve fermarsi in qualche porto per più settimane, il sacerdote può servirsi della sua giurisdizione, però non oltre tre giorni, se è possibile ricorrere all'Ordinarie del luogo (Comm. Pontif., 13 dic. 1923: AAS, 16 [1924], p. 114). Ciò che il can. 883 stabilisce per il viaggio marittimo, è applicabile anche per il viaggio aereo (motu proprio di Pio XII, 16 dic. 1947: AAS, 40 [1948], p. 17). È controverso se si possa applicare al viaggio in una lunga ferrovia, p. es., la Transiberiana (cf. F. M. Cappello, De Sacramentis, II, Torino-Roma 1944, n. 300).
18. Giurisdizione supplita dalla Chiesa: a) Nell'errore comune
Si ha errore comune quando in una comunitàtutti o quasi tutti, o anche molti positivamente giudicano che il sacerdote sia fornito di giurisdizione. Questo è l'errore comune di fatto, distinto dall'errore comune di diritto che si verifica quando un sacerdote si mette in circostanze tali da dover essere creduto fornito di giurisdizione, benché il giudizio positivo sull'esistenza della giurisdizione sia eventualmente formulato soltanto da uno o due, e tutti gli altri, anche presenti, non ne facciano caso. Nell'errore comune sia di diritto, che di fatto supplisse la Chiesa, affinché i fedeli non ne abbiano danno. E ciò non solo quando l'errore è congiunto con il titolo anche solo potativo, ma pure quando non vi è nessun titolo, di cui infatti il Codice non fa menzione (can. 209). Chi avverte il difetto di giurisdizione, secondo l'opinione più accreditata è assolto validamente dal sacerdote che per errore comune ne è creduto fornito. b) Nella giurisdizione probabile. — Nel dubbio negativo dell'esistenza della giurisdizione per sé non è lecito assolvere se nel contempo non vi è l'errore comune e necessità di assolvere; perché nel dubbio negativo la Chiesa non supplisse (can. 209). Nel dubbio positivo e probabile, sia di diritto sia di fatto è lecito, anche senza grave motivo, assolvere dai peccati; la Chiesa supplisse.
19. Giurisdizione sui religiosi
Sono compresi qui non solo i religiosi di voti solenni o semplici, ma anche coloro che senza voti vivono alla maniera dei religiosi (can. 675); anzi, quanto al valore dell'assoluzione, ciò che è detto dei religiosi, vale anche per i novizi e per tutti coloro che vivono giorno e notte nella casa religiosa per ragione di servizio, o educazione, od ospizio, o salute (can. 514, § 1).Esercitano la giurisdizione ordinaria (delegabile): a) sui religiosi di religione clericale esente sia i superiori di ciascuna religione, a norma delle Costituzioni, sia l'Ordine dei luoghi; b) sui religiosi di religione laicole esente e di qualsiasi altra religione non esente l'Ordine dei luoghi (can. 873, § 1, 2; 874, 875).
Su tutti i religiosi hanno giurisdizione ordinaria (non delegabile) anche i cardinali per tutta la Chiesa, il canonico penitenziere della chiesa cattedrale o collegiale in tutta la diocesi; e, se si tratta di religiosi non esenti, anche il parroco nel cui territorio trovasi la casa religiosa non sottratta alla cura di lui (can. 873, § 1; e cf. anche can. 464, § 2).
20. Giurisdizione sulle religiose
Sono comprese qui soltanto le religiose di voti solenni o semplici e le loro novizie.Per ricevere validamente e lecitamente le confessioni delle religiose e delle loro novizie, è necessario una speciale giurisdizione, conferita soltanto dall'Ordine dei luoghi in cui trovasi la casa religiosa (can. 876). Però i cardinali possono ricevere dovunque le confessioni dei religiosi di ambo i sessi (can. 239, 1, n. § 1; e cf. anche can. 876, § 1). Inoltre le religiose e le novizie possono confessarsi dal cosiddetto confessore occasionale. I confessori delle religiose per i quali occorre speciale giurisdizione, sono ordinari, o straordinari, o designati o speciali. A questi devoni aggiungere i cosiddetti occasionali.
a) Confessore ordinario è chi viene deputato a ricevere abitualmente le confessioni sacramentali di tutta la comunità (can. 520, § 1). Dura in ufficio tre anni: può essere rieletto per un secondo e terzo triennio; non può essere nominato straordinario immediatamente dopo scaduto il suo ufficio (can. 524, § 2). — b) Confessore straordinario è colui al quale, per deputazione dell'Ordine dei luoghi, tutte le religiose debbono presentarsi quattro volte l'anno per ricevere almeno la benedizione (can. 521, § 1). Non è tenuto alla legge del triennio e può essere fatto ordinario immediatamente dopo scaduto il suo ufficio (can. 524, § 2). — c) Confessori designati sono quelli che l'Ordine dei luoghi è ricevuto a ricevere la confessione delle religiose che in casi particolari richiedono la opera loro (can. 521, § 2). — d) Confessore speciale è colui che dall'Ordine dei luoghi è deputato a ricevere le confessioni di una religiosa che l'ha ottenuto come suo confessore o direttore spirituale (can. 520, § 2). — e) Confessore occasionale è qualsiasi sacerdote che, approvato anche solo per le confessioni delle donne, validamente e lecitamente assolve le religieose che richiedono il suo ministero. Pertanto: a) Se una religiosa, per tranquillità della sua coscienza, va da un confessore approvato dall'Ordine dei luoghi per le confessioni delle donne, o richiede, la confessione fatta in qualsiasi chiesa od oratorio anche solo semi-pubblico (esistente nel territorio del delegante) è valida e lecita, né la superiora può proibire ciò a farne inchiesta anche solo indirettamente, e le religiose non sono tenute a rendere conto del loro operato alla superiora (can. 522). Che anzi la confessione è valida e lecita anche se fatta fuori dei soprannomiati luoghi sacri, in confessionale legalmente destinato per le confessioni delle donne (Comm. Pontif., 24 nov. 1920: AAS, 12 [1920], p. 575) o delle religiose (cf. Comm. Pontif., 28 dic. 1927: AAS, 20 [1928], p. 62); o anche solo designato per modum actus o elettio a norma del can. 910 (Comm. Pontif., 12 febb. 1935: AAS, 27 [1935], p. 92). — f) Le religiose gravemente inferme di malattia anche non pericolosa, possono richiedere qualsiasi sacerdote approvato per le confessioni delle donne, sebbene non deputato per le religiose, e durante l'infermità grave confessarsi da lui quante volte lo desiderano; né la superiora può opporsi a ciò, sia direttamente sia indirettamente (can. 523). Per quanto riguarda le doti richieste e gli obblighi del ministro, V. CONFESSORE. Per quanto riguarda l'obbligo specifico del segreto confessionale, V. SIGNILLO SACRAMENTALE. Per quanto riguarda l'abito da adoperarsi dal ministro nell'atto sacramentale, V. CONFESSORE. Per il delitto di cui si può macchiare e la falsa accusa che lo può colpire in materia di sollecitazione, V. SOLLECITAZIONE.
21. Limitazione della giurisdizione
V. CENSURA; COMPLICE IN PECCATO TURPE; RISERVA.22. Luogo e tempo
Per il luogo, V. CONFESSIONALE. Per riguardo al tempo il Sacramento della P. si può amministrare in qualsiasi giorno ed ora (Decr. auth. 3383). Si deve tuttavia evitare di ascoltare le confessioni delle donne in orc piuttosto tarde e prima dell'aurora (Collectanea S. Congr. de Prop. Fide, 12 genn. 1869, n. 1339), salvo il caso di necessità. In materia ci si regola piuttosto secondo le consuetudini od eventuali prescrizioni diocesane.23. Varie categorie di penitenti
V. CONSUETUDINARI; OCCASIONE DI PECCATO; RECIDIVITÀ.potestatis clavium, ibid., 43 (1947), pp. 200-208; E. Janssens, De directione animarum in via purgativa, in Collect. Mech., 32 (1947), pp. 282-83; Sisinio M. da Romulo, Il ministero della Confessione nei primordi dell'Ordine francescano in relazione ai diritti parrocchiali, Bergamo 1950.
VIII. RITI ORIENTALI
Presso gli Orientali cattolici, a causa della frequenza delle confessioni, la parte rituale del Sacramento è talmente abbreviata che non è più molto dissimile dal rito in uso presso i Latini; quasi sempre però la formula di assoluzione, non dovunque né unicamente indicativa, è propria a ciascun rito, sebbene talvolta ispirata dalla formula latina.Gli usi dei dissidenti sono svariatissimi; qualche sacerdote bizantino, rivestito dall'epitrachelion, sta il giorno di festa alla porta della chiesa quando i fedeli vi entrano per celebrare la S. liturgia; chi vuole comunicarsi, si avvicina a lui dicendo: «Ho peccato», ed egli dà l'assoluzione; altri sacerdoti invece, rigettando questa pratica abusiva, osservano il rituale prescritto, esigono la confessione particolareggiata dei peccati, impongono la p. prima o dopo aver dato l'assoluzione; i buoni fedeli, abituati a confessarsi una o quattro volte all'anno, si preparano con digniti, preghiere ed esami a ricevere il Sacramento; questi esercizi spirituali si chiamano dai Russi governi.
Se si esaminano i formolari, vi si notano molti vestigi dei tempi passati: a) uno sviluppo considerevole della parte ecologica, talvolta un intero Uffizio; b) un questionario secondo il quale il sacerdote interroga il pentente o una formola generale di accusa contenente l'elenco di ogni specie di peccati da recitarsi dal pentente; c) una, e più spesso parecchie, formule di assoluzione di indole ecologica (siano deprecative, indicative od optative) o di indole dichiarativa; d) una p. generalmente gravissima e l'obbligo di tornare dal sacerdote dopo averla compiuta.
Nei più antichi ecologi greci (secc. VIII-IX) non si trova un vero rito penitenziale, ma soltanto due preghiere conservate fino ad oggi: Εὐχὴ ἐπὶ μετανοούντων ὁ Θεός ὁ Σωτήρ ἡμῶν. Ο δέω τοῦ προφήτου σου Νάδαν... Εὐχὴ ἐπὶ ἐξομολογουμένων. Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν ὁ τῷ Πέτρῳ καὶ τῇ πόρνῃ... Sul loro uso si possono fare solo congetture. Ma l'Ufficio o Acoluthia va cercata nel Nomocanon; è un libro scritto per il confessore, che dà l'elenco dei canoni cioè delle epitime o p. da imporsi per ogni specie di peccato; insieme dà spiegazioni sulla natura delle diverse p. e sulla maniera di trattare i pententi e fornisce il rituale da usarsi. Cronologicamente si possono distinguere, presso i Greci, tre tipi rituali: il primo, del sec. x, abbastanza conciso, si trova in una Didascalia Patrum, nelle Regole del monaco Basilio (ed. di N. Suvorov, Verojatni sostav drevnijeslago ispoviednago i pokajanago ustavu v vostčnoi tserkvi, in Vizantiskii Vremenik, 8 (1901), pp. 357-434; forma più probabile del più antico regolamento della confessione e della P. ripreso in due ecologi del sec. XV (Bibl. Mosca 455 e Athos, monast. Pantel. 153); il secondo, del sec. XIII, conservando la stessa disposizione del primo, aumenta le esortazioni, le interrogazioni, le preghiere di assoluzione; è il famoso Nomocanon attribuito falsamente al patriarca di Costantinopoli, Giovanni il Digiunatore (fine del sec. vi), pubblicato in diverse recensioni da G. Morinus e da Migne (PG 85, 1889-1932); il terzo, con la parte ecologica ancora molto più sviluppata, fu pubblicato prima da J. Goar (Euchologion, Parigi 1647, p. 679) da dove passò nell'ecologo ufficiale: la prima volta in quello di Venezia 1629. Anche l'ecologo di Benedetto XIV ha accettato questo rito (Roma 1743, pp. 452-454) ma vi ha aggiunto una nuova formula di assoluzione cosiddetta sinottica, di fatto indicativa. Nei tempi recenti ebbe molto influsso l'Exomologetarion di Nicodemo l'agiorita (fine sec. xviii); egli obbliga il pentente a ritornare dal confessore dopo avere adempiuto la p. imposta per ricevere l'assoluzione data con questa formula.
Presso gli Slavi lo sviluppo rituale del Nomocanon ha seguito vie diverse da quelle seguite presso i Greci; si segnala il Trebnik di P. Moghila, metropolita di Kiev (1646), il quale traduce la formula indicativa di assoluzione del rituale polacco di Piotrków; quello ritenuto di Suprasl (1736), il quale latinizza tutto; poi nella Grande Russia quello di Nicone (1658), che sceglie un rito molto più breve di quelli che si trovano nei Trebnik anteriori, e quello di Mosca 1671, che introduce nel rito la formula di assoluzione di Moghila, oggi ancora in uso tra i Russi.
I manoscritti armeni dal sec. x al sec. xvii, e l'edizione Costantinopoli del Masztots (1807), presentano un rito per farc un pentente e un rito della riconciliazione per il Giovedì Santo; si impone qui il paragone con il rito della riconciliazione dei pententi, conservato, sebbene inusitato, nel Pontificale Romano. Secondo il rito odierno degli Armeni, il pentente recita prima una lunga accusa; poi il sacerdote impone la p. e pronunzia una formula indicativa di assoluzione; egli trova nel suo libro una serie di preghiere da recitarsi secondo i casi: bestemmia, spergiuro, ecc. Inoltre esiste presso i dissidenti la pratica di fare recitare ai fedeli al principio della Messa domenicale l'accusa generale, dopo di che il sacerdote impartisce a tutti l'assoluzione.
Il Penitenziale dei Siri, attribuito a Dionisio bar Salibi (sec. xii), è il rito di riconciliazione di un apostata, esteso a tutti i peccatori. Alla porta della chiesa il pentente confessa i suoi peccati e il sacerdote gli dice: «Io assolvo qui e Dio nel cielo», poi si entra e comincia un lungo Uffizio con canti, lezioni e preghiere; terminato questo, il sacerdote impone la p. e quando il pentente l'ha adempiuta il sacerdote soffia tre volte sul suo viso pronunziando una triplice formula di assoluzione; questo secondo rito si finisce con canti. Anche i Siri hanno una serie di preghiere da recitarsi secondo il caso.
Il rito penitenziale dei nestoriani, attribuito a 'Išo'-jahb III (sec. vii) suppone che il pentente abbia confessato i suoi peccati e adempiuto la p. imposta. Vanno in chiesa e recitano un Ufficio di riconciliazione, composto primariamente per un apostata, esteso poi a tutti i peccatori; alla fine il sacerdote fa un segno di croce con la senza olio sulla fronte del pentente mentre recita la formula: «Signatur, sanctificatur et innovatur N. in nomine Patris...».
Secondo i libri dei Copti dissidenti una parte ecologica precede e un'altra segue la confessione dei peccati; poi il sacerdote impone la p.; finita questa, il pentente ritorna dal sacerdote il quale recita su di lui la lunga formula di assoluzione che si dice anche durante la Messa. Sull'obbligo della confessione, messo lungamente in dubbio dai Copti, V. Graf. Ein Reformversuch innerhalb der koptischen Kirche im zwölften Jahrhundert, Paderborn 1923, pp. 38-71.
Presso gli Etiopici dissidenti è in uso, accanto alla formula di assoluzione dei Copti, questa optativa, brevissima: «Absolvat te Deus».
Alfonso Raes
IX. RIMEDIO PENALE
È un onere o gravame imposto dal Superiore competente nel foro esterno, a carico del delinquente che deve accettarlo spontaneamente, se vuole sfuggire alla pena che altrimenti avrebbe meritato. L'imposizione in foro esterno distingue la p. rimedio penale dalla p. sacramentale che usa imporre il confessore.L'esecuzione dell'onere o gravame imposto deve pubblica oppure occulta; onde la distinzione della p. in pubblica ed occulta; per lo più si impone una p.
pubblica, quando v'è uno scandalo da riparare. Il CIC
prescrive che non si imponga una p. pubblica, quando
il delitto commesso è occulto e ciò allo scopo di non
ledere inutilmente la fama del delinquente (can. 2312
§ 2). L'onere, inoltre, che viene imposto non va di neces-
sità equiparato alla quantità e alla gravità del delitto
commesso, bensì alle buone disposizioni di pentimento
che dimostra il delinquente, a meno che non concorrano
altri motivi a spingere il Superiore ad imporre un onere
sufficientemente gravoso (can. 2312 § 3). Appare chiaro
che il fine specifico della p. è quello di indurre al pen-
timento.
Il can. 2313 del CIC elenca le principali p. che pos-
sono essere imposte dal Superiore: il recitare determi-
nate preghiere, come p. es., i salmi penitenziali, le litanie
dei santi ecc.; il compiere una determinata opera di
pietà piuttosto gravosa, come un pellegrinaggio; un par-
ticolare digiuno; elemosine; fare gli esercizi spirituali per
alcuni giorni in qualche casa religiosa. Il CIC lascia
arbitro il Superiore di aggiungere alla p., se crede, anche
qualche rimedio penale come l'ammonizione e la cor-
rezione.
