SOGGETTO DI DIRITTO

SOGGETTO DI DIRITTO. - È colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce o riconosce l'attitudine ad essere titolare di diritti. Tale attitudine si dice anche personalità; e consiste non solo nell'attuale, effettiva titolarità di diritti e doveri giuridici, ma nella capacità potenziale ad essere investito, capacità (v.) giuridica.

La capacità giuridica può essere propria, oltre che degli uomini (persone fisiche), anche di enti (personae giuridiche).

Soggetti o persone sono, nel diritto statuale: 1) tutti gli uomini o persone fisiche (per la Chiesa solo i battezzati): la personalità giuridica è attribuita con effetti e gradazioni diverse di capacità, oltre che ai cittadini, anche gli individui dei territori dipendenti dallo Stato, agli stranieri e agli apolidi; 2) a determinati enti (le cosiddette persone giuridiche, fra le quali è spesso da considerarsi Stato), siano nazionali, siano straniere.

I soggetti sono presi in considerazione dall'ordinamento giuridico in genere ciascuno per suo conto (uti singuli), ma talvolta, specialmente nel diritto pubblico, in quanto membri di collettività particolari (uti universi): così, p. es., tutti i cittadini come nazione, gli appartenenti ad un comune, gli appartenenti a date categorie professionali, ecc.

L'affermazione del concetto di personalità degli enti collettivi si ebbe particolarmente nell'ordinamento della Chiesa. I fattori di queste formazioni giuridiche unitarie furono diversi a seconda che si tratti di uno scopo, che si vuole perpetuo, comune alla vita di più persone; oppure a seconda che si tratti di fondazioni patrimoniali a scopo religioso. Ma anche alcuni uffici della Chiesa furono concepiti come persone giuridiche, e così, sopra tutti, la S. Sede ed altri uffici minori. Anche lo Stato, come la Chiesa universale nel diritto canonico, è moderatamente concepito, di solito, come persona giuridica. Ma qui non è così ricca la molteplicità delle persone giuridiche sorgenti accanto e sotto lo Stato e non è una molteplicità atipica come nell'ordinamento della Chiesa.

Non è possibile soffermarsi a elencare le varie teorie che sono state formulate circa la natura delle persone giuridiche. Si è detto che sono creazioni artificiali della legge; che al contrario esistono in una loro realtà sociale; che la persona giuridica è uno schermo dove si proiettano le attività delle persone fisiche; che sono patrimoni personali. Queste varie dottrine non fanno altro che rivelare la coesistenza nelle persone giuridiche di due elementi, uno materiale e uno formale.

Tra le persone giuridiche si distinguono le corporazioni o universitates personarum, e le fondazioni o istituzioni (universitates bonorum) a tipo patrimoniale. Nelle prime è prevalente l'elemento personale; nelle seconde l'elemento patrimoniale. Ci sono però, p. es., le società commerciali, nelle quali l'elemento patrimoniale è preponderante, ma che in genere sono considerate come associazioni, perché si ha riguardo alla funzione che persone e patrimoni acquistano nei vari tipi. Gli elementi materiali delle persone giuridiche sono: 1) una organizzazione di persone o di beni (associazioni o fondazioni); 2) uno scopo; 3) elemento formale è il riconoscimento da parte dell'autorità competente nell'ordinamento giuridico. Questo riconoscimento può essere espresso o tacito; generale o speciale. Esso può essere ritenuto o considerato dichiarativo o costitutivo.

L'ente erigendo, non ancora riconosciuto, produce attività rilevanti che possono avere efficacia anche re

troattiva. Oltre il riconoscimento può essere richiesta anche la registrazione dell'ente.

Le persone, così fisiche che giuridiche, si distinguono in varie categorie. Due categorie sono date dalla distinzione fra persone pubbliche e private. Ogni persona si muove oltre che nel campo del diritto privato in quello del diritto pubblico, da cui deriva la stessa personalità, ed ha poteri, diritti ed obblighi che sono da definirsi pubblici. Essere persona pubblica non significa avere una capacità di diritto pubblico. La distinzione sopraddetta si riferisce non agli individui, ma solo alle persone giuridiche. La personalità degli individui è connessa, almeno per il diritto moderno, alla qualità di uomo, che non è specificamente né di diritto privato né di diritto pubblico. Essi possono presentarsi con una veste che talvolta è pubblica, come quella di cittadini, di funzionari, ecc., e talvolta è privata, ma questi sono aspetti parziali della loro personalità e non è integrale loro caratterizzazione. Ci sono criteri vari di discriminazione, pratici e teorici e a fini particolari. Ogni ordinamento giuridico, poi, formula classificazioni proprie (p. es., il diritto dello Stato distingue gli enti civili ed ecclesiastici). Sono persone giuridiche pubbliche lo Stato e le altre persone giuridiche la cui distinzione è quella di funzionare come ausiliari dello Stato. Sono private quelle istituite per scopi che sono nulla più che leciti, anche se sono di utilità pubblica.

C'è un soggetto sperato, il nascituro, che viene tutelato dalla legge in vista degli interessi che ad esso possono venire collegati (v. NASCITURO). Ma anche l'ente erigendo è tutelato per le disposizioni a suo favore tutte prima del riconoscimento, che hanno tuttavia efficacia.

Ci sono soggetti incompiuti, non ancora riconosciuti, ma riconoscibili. Il distacco tra i soggetti giuridici veri e propri, e alcune associazioni (commerciali) e alcune entità (comunioni semplici, qualificate) non riconosciute, è di carattere formale.

Il momento in cui comincia a esistere, sul terreno del diritto, il soggetto individuale, è la nascita fisica; e il momento in cui essa è la morte fisica, ma occorrono alcune formalità perché questo soggetto, dal momento della nascita, possa apparire rilevante per il diritto. Per il diritto civile la piena rilevanza sua si ha soltanto quando possa provarsene l'appartenenza al gruppo sociale (denuncia di nascita, cittadinanza); per il diritto canonico si diventa soggetto del diritto, nell'ordinamento della Chiesa, mediante il Battesimo. La nascita fisica è rilevante allo scopo di stabilire l'età della persona e le varie discriminazioni che ne derivano. In ogni ordinamento le forme (iscrizione nei registri di stato civile o Battesimo e registrazione nel libro parrocchiale) hanno importanza anche per stabilire il sesso. Rilevante è altresì la sovrapposizione alla fisicità della politicità, cioè dell'appartenenza ad uno Stato o la consacrazione col Battesimo dell'appartenenza alla Chiesa. Soltanto dalla politicità o dalla sacerdotà può aversi il completamento della sfera dei diritti e dei doveri del soggetto.

Il soggetto individuale cessa con la morte fisica del corpo. La morte civile o la morte di diritto della persona, ammessa in alcuni paesi, non vige in Italia; qui il condannato all'ergastolo non perde la personalità, ma si trova soltanto in uno stato di incapacità legale. La personalità civile cessa quando risulti la morte da una denuncia allo stato civile (v. MORTE, II).

La fine della persona giuridica può aver luogo per cause attinenti all'elemento formale, soltanto nei casi in cui il riconoscimento abbia appunto carattere formale, quando cioè è dato in astratto con una norma di legge applicabile a determinati raggruppamenti organici. In questo caso basta l'abrogazione della norma che concede il riconoscimento perché si abbia la fine automatica di tutti i soggetti riconosciuti in base ad essa, in virtù del principio generale secondo il quale lo stato e la capacità delle persone sono sempre regolate dalla legge in vigore. Qualche volta si ha la revoca individuale del riconoscimento.

Normalmente, però, anche per le persone giuridiche le cause di estinzione vanno ricollegate al substrato materiale. Perciò possono variare a seconda che si tratti di fondazioni o di associazioni: 1) mancando oramai lo scopo o essendo divenuto illecito; 2) se viene meno l'elemento delle persone da cui è costituita l'associazione; 3) talvolta con la perdita del patrimonio (ma l'autorità potrebbe nel caso di esaurimento dello scopo e se il patrimonio sia divenuto insufficiente, provvedere alla trasformazione); 4) per fusione di più enti o trasformazione. Speciali disposizioni detta la legge per lo scioglimento delle società commerciali.

La relazione tra la persona e il luogo in cui essa agisce ed opera, relazione che si trova disciplinata in ogni ordinamento giuridico, determina il modo e la misura del godimento, della realizzazione, dell'esercizio dei suoi diritti. Questo rapporto nel diritto statuale si specifica con i concetti di domicilio, residenza, dimora. In altri ordinamenti, p. es., in quello della Chiesa, questi istituti si specificano mediante concetti diversi (v. QUASI DOMICILIO).

Per le persone giuridiche non si può parlare di domicilio, o di altra specificazione rispetto al luogo, come la residenza o la dimora; si parla invece di sede (o di più sedi).

La legge regola le situazioni relative alla relazione del soggetto con la sede. ASSENZA (v.) si ha quando la persona ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima residenza e non se ne hanno più notizie. Durante tale fase, preliminare, la legge si occupa della cura degli interessi dell'assente. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono esclusivamente conservativi. Precede la domanda per la dichiarazione di assenza fatta da chi può avere diritti sui beni dello scomparso. In seguito si può domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente. Provata, attraverso questa procedura, la morte dell'assente, o presunta tale morte, si apre la successione.

La legge considera anche il caso che si ignori quale di due persone sia morta prima ed in tal caso, quando ci sia interesse, presume, per regolare effetti giuridici derivanti dall'ignorata sopravvivenza, la loro commozienza.

I diritti della personalità sono da considerarsi alla stregua di tutti gli altri diritti soggettivi della persona. Non hanno per oggetto la personalità in quanto tale o nei suoi più o meno specifici modi di essere; il nucleo oggettivo che ne determina il contenuto è un interesse della persona. È sempre interesse distinto dalla persona e come dipendenza di essa. Caratteri sono la inalienabilità, l'irrinunciabilità, l'imprescrittibilità, l'insuscettibilità di espropriazione, che però possono riscontrarsi in altri diritti; ma non regge più così l'obiezione fatta contro la legittimità di questi diritti della personalità, per la considerazione che la persona non può essere soggetto ed oggetto di diritti, perché questi diritti non hanno per oggetto la persona e i modi di essere della persona. Attraverso l'identificazione di essi si può segnare il profilo della personalità nei suoi più tipici atteggiamenti tutelati dal diritto. Alcuni di questi diritti sono originari o, come altri dice, innati, e quindi riguardano tutti i soggetti giuridici, persone fisiche o enti collettivi; altri sono derivati od acquisiti, in quanto riguardano soltanto particolari soggetti. Alcuni atteggiamenti della personalità godono di una tutela generica che li concerne nella loro massima estensione, e di una tutela specifica che si riferisce a particolari aspetti di essi. La tutela di tali atteggiamenti può essere a volte di carattere pubblicistico, a volte di carattere privatistico, a seconda degli interessi concreti che l'ordinamento giuridico mira a proteggere. Possono chiamarsi libertà costituzionali, se godono di una tutela nei confronti di altri soggetti che siano in posizione di eguaglianza od anche nei confronti dello Stato, che detiene la sovranità.

1) Il più importante di questi diritti è il diritto alla vita; per gli enti collettivi non esiste questo diritto all'esistenza, perché può essere revocato il riconoscimento. 2) Diritto all'integrità fisica, riferibile anch'esso soltanto ai soggetti individuali. Sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo, ma non tutti sono illeciti. 3) Diritto alla libertà, determinato negativamente dai limiti imposti agli altri soggetti (libertà sessuale, non riduzione in schiavitù, sequestro di persona, arresto illegale, limitazione indebita della libertà personale, abuso di autorità contro arrestati o de

SOGGETTO DI DIRITTO — SOGLIA CERONI GIOVANNI

tenuti, perquisizioni od ispezioni personali arbitrarie, libertà morale). 4) Diritto all'onore (ingiuria, diffamazione, offesa alla memoria di un defunto, ecc.). 5) Diritto alla riservatezza (diritto all'immagine, segreto epistolare). 6) Diritto al nome. 7) Diritto alla paternità intellettuale (v. PROPRIETÀ LETTERARIA).

I diritti pubblici possono classificarsi da diversi punti di vista. Essi si distinguono, con i criteri che valgono anche per i diritti privati, in ideali e patrimoniali, e anche in personali e reali; e, in riguardo alle persone verso le quali si possono avere, in assoluti e relativi, cioè erga omnes o verso soggetti determinati. I diritti della personalità, sopra menzionati, possono essere considerati come diritti pubblici. Un'altra categoria di diritti pubblici comprende quelli che si possono dire diritti di funzione o funzionali, spettanti a soggetti investiti di funzioni pubbliche, diritti elettorali, di rappresentanza del popolo; diritti pubblici di prestazione a favore dello Stato o a favore di singoli, ecc.

Esistono poi posizioni giuridiche del soggetto nei rapporti con lo Stato, con la famiglia.

La cittadinanza è il vincolo di appartenenza della persona allo Stato. Essa ha una grande importanza sia nel campo del diritto pubblico che in quello del diritto privato. Il rapporto di cittadinanza riguarda pure, sotto profili negativo e positivo, le persone giuridiche, le quali si distinguono in straniere o nazionali; e si può anche ammettere che ci siano enti apolidi o con doppia cittadinanza.

La famiglia, più che un rapporto, è un insieme di rapporti giuridici, ai quali si ricollegano anche particolari stati personali. Alcuni di questi rapporti si fondano sul vincolo di sangue (parentela naturale e legittima), altri, invece, prescindono totalmente da tale evento naturale (la parentela civile, l'affinità; V. AFFINITÀ; COGNAZIONE; CONSANGUINETÀ; FAMIGLIA; PATRIA POTESTÀ; PROLE).

Il soggetto può presentare una sua propria condizione professionale: il collegamento di atti e di mezzi nel campo economico, che si dice attività professionale, costituisce una condizione giuridica particolare del soggetto (cf. LAVORO, IV; SALARIO). Tra le condizioni professionali particolare rilevanza assume quella derivante dal rapporto di pubblico impiego.

Intimamente connessa con la capacità di diritto pubblico, è la posizione giuridica che a un soggetto può spettare di fronte ad altri soggetti: posizione di superiorità e quindi di supremazia; di inferiorità e quindi di subordinazione; di indipendenza. Fra le varie posizioni che interessano il diritto pubblico merita un cenno lo status o posizione di appartenenza ad una comunità necessaria (Stato, Comune, famiglia, ecc.). Altra posizione è quella di chi è chiamato ad agire nella sfera giuridica altrui, e perciò assume la veste di funzionario, di militare, di ecclesiastico, ecc. Così pure la posizione di ammesso in un pubblico istituto. La più importante di queste situazioni attive del soggetto è quella che si designa come diritto soggetto. Questo va considerato come un potere del soggetto, in quanto al soggetto viene assicurata e garantita una posizione di libertà e di preminenza verso gli altri soggetti, e ciò in virtù di una norma e della sua applicazione con riferimento ad un dato soggetto. Esso è

concesso per la protezione di un interesse del soggetto la quale è affidata alla volontà del soggetto medesimo. Una categoria particolare di diritti soggettivi è quella dei diritti potestativi. Tra le situazioni attive ce ne sono alcune che possono ritenersi meno piene di quelle già considerate. Si parla di interesse occasionalmente protetto o diritto riflesso e ciò si verifica quando dalla protezione diretta di un interesse pubblico trae vantaggio un determinato soggetto. Diversa dalle precedenti è la situazione che si dà nel caso in cui al soggetto viene attribuito un interesse legittimo. Questo è specificamente protetto e tale protezione è garantita ad un soggetto determinato. Vive però nella sfera di un interesse pubblico e, come tale, gode di una tutela giurisdizionale e può farsi valere di fronte alla autorità amministrativa.

Nel soggetto si distinguono anche diverse qualificazioni o qualità soggettive. La personalità presenta manifestazioni che assumono la figura di potestà, poteri, diritti e obblighi o doveri pubblici. Potere giuridico in senso ampio, così nel diritto pubblico come nel diritto privato, è ogni potere di azione attribuito ad una persona dall'ordinamento giuridico. Sembra esatto ravvisare due categorie di poteri, le potestà o poteri giuridici in senso stretto (p. es., la potestà legislativa dello Stato, la patria potestà) e i diritti soggettivi; questi, contrariamente ai primi, si svolgono in un particolare rapporto giuridico. Non sempre a un diritto corrisponde un dovere specifico o viceversa.

In corrispondenza alle situazioni attive, ci sono situazioni passive, fra le quali la più tipica è quella che si concorda in un obbligo vero e proprio. Il legame di reciprocità fra situazione attiva e situazione passiva è dato dal concetto di rapporto giuridico che è uno strumento messo a servizio del soggetto attivo contro il soggetto passivo. I soggetti possono trovarsi inseriti in singoli (rapporti giuridici). Sono rapporti giuridici i rapporti fra più persone, ma anche i rapporti aventi carattere interno o riflessivo nella stessa persona.

BIBL.: P. Cipriotti, *Lez. di dir. canon. Parte gener.*, Padova 1943, p. 169 sgg.; S. Pugliatti, *Gli istit. del dir. civ.*, I. Milano 1943, p. 107 sgg.; S. Romano, *Principi di dir. costituz. gener.*, 1945, p. 149 sgg.; id., *Frammenti di un dir. giuridico*, 1945, p. 147 sgg.; A. Trabucchi, *Istituto. di dir. civ.*, 5a ed., Padova 1950, p. 57 sgg.