UR-NAMMU, CODICE DI

UR-NAMMU, CODICE di. - Testo legislativo, decifrato nel 1952, che oggi può considerarsi il più antico « codice » di diritto conosciuto, e già attesta non solo una lunga tradizione di diritto, ma addirittura di riforme del diritto, e prova la coerente tradizione giuridica della Mesopotamia sumerica e accadica (v. HAMMURABI (HAMMURAPI)).

Ha per autore il re Ur-Nammu (« servo della dea Nammu », l'Oceano primitivo concepito come madre universale), fondatore della terza dinastia di Ur (ca. 2050-ca. 1950 a. C.).

Contiene (nella prefazione) principi di diritto socialmente pregevoli: « che l'orfano, la vedova non diventi preda del ricco », « chi ha un siclo d'argento non diventi preda di colui che ha una mina (= 60 sicli) ». Solo cinque sono le leggi decifrabili: l'art. 1 stabilisce le ordalie del Fiume; l'art. 2 il ritorno dello schiavo al padrone; gli artt. 3-5 le compensazioni a causa di certi casi di lesione corporale. MAGLIONE (v.), così caratteristica per la legge medio-assira, diffusa anche nel Codice di Hammurabi e nella legislazione del Pentateuco, è dovuta allo sforzo di umanizzare la legge; in ciò il nuovo codice va d'accordo, a quanto si può adesso giudicare, con gli artt. 42-48 del Codice di Bilalama (trovato nel 1948) e con la legge hittita.

BIBL.: S. N. Kramer, The oldest laws, in The scientific American, 188, 1 (genn. 1953), pp. 26-28 (con testo cuneiforme del diritto e trascrizione di gran parte del rovescio); P. Nober, Codex U.-N., in Verbum Domini, 31 (1953), pp. 65-69. Pietro Nober
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“UR-NAMMU, CODICE DI.” Enciclopedia Cattolica, vol. XII (1954), p. 577. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/ur-nammu-codice-di.