UR-NAMMU, codice di. - Testo legislativo, de-cifrato nel 1952, che oggi può considerarsi il più antico «codice» di diritto conosciuto, e già attesta non solo una lunga tradizione di diritto, ma addirittura di riforme del diritto, e prova la coerente tradizione giuridica della Mesopotamia sumerica e accadica (v. HAMMURABI (HAMMURAPI)).
Ha per autore il re Ur-NAMmu («servo della dea Nammu»), l'Oceano primitivo concepito come madre universale), fondatore della terza dinastia di Ur (ca. 2050- ca. 1950 a. C.).
Contiene (nella prefazione) principi di diritto socialmente pregevoli: «che l'orfano, la vedova non diventi preda del ricco», «chi ha un sìcio d'argento non diventi preda di colui che ha una mina (≈ 60 sìci)». Solo cinque sono le leggi decifrabili: l'art. 1 stabilisce le ordine del Fiume; l'art. 2 il ritorno dello schiavo al padrone; gli artt. 3-5 le compensazioni a causa di certi casi di lezione corporale. MAGLIONE (v.), così caratteristica per la legge medio-assira, diffusa anche nel Codice di Hammurabi e nella legislazione del Pentateuco, è dovuta allo sforzo di umanizzare la legge; in ciò il nuovo codice va d'accordo, a quanto si può adesso giudicare, con gli artt. 42-48 del Codice di Bialama (trovato nel 1948) e con la legge hittita.