VIDIMUS

VIDIMUS. - Formula per dare valore probativo alle copie dei documenti.

Tra i modi usati nel medioevo per dare valore probatorio alle copie dei documenti, affinché esse valessero, ad ogni effetto, alla pari degli originali, fu largamente diffuso quello di farle eseguire ed autenticare da un'autorità pubblica provvista di potere giurisdizionale: il testo comincia di solito con una formula in cui ricorre la parola v., che è passata poi a designare il documento stesso, ed è munito del sigillo dell'autorità, sia essa il sovrano o un suo ufficiale, il principe, il magistrato comunale o anche il vescovo o un ufficiale della sua curia.

Il Papa e la Cancelleria pontificia hanno emanato raramente atti di questa natura. L'uso dei V. si ebbe specialmente nei secc. XIII e XIV e fuori d'Italia, dove il notariato era meno sviluppato. Quando la copia così vi-

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(fot. Enc. Catt.)
VIDIMUS - V. dell'officiale della curia vescovile di Le Puy, in data 23 ottobre 1383, con il testo di un decreto del Camerario Pontificio, a favore del monastero di St-Hostien, in data 16 febbr. 1383. La parola V. è la penultima della prima riga. Il sigillo di cera, perdente a coda semplice, è andato perduto - Archivio Segreto Vaticano, Instr. Misc. 3160.

dimata proviene dall'autorità stessa che aveva emanato l'originale o da altra superiore, il V. implica anche riconoscimento o conferma del contenuto; a parte questo caso particolare, i V. corrispondono come valore alle copie autentiche notarili, salvo la differenza di forma, che proviene dal fatto che essi sono emanazioni di un potere giurisdizionale più ampio, non di una facoltà specifica come quella dei notai.

BIBL.: A. de Boijard, Manuel de diplomatique française et pontificale, I, Parigi 1929, pp. 176-80. Giulio Battelli
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“VIDIMUS.” Enciclopedia Cattolica, vol. XII (1954), p. 881. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/vidimus.