Ad pastoralis dignitatis officium
Bull confirming new statutes of the Congregation of Musicians of Rome
CCXXXI.
Confìrmantur nova slalula Congregationìs musicorum Romanae Urbis !.
Clemens Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.
1 Ad pastoralis dignitatis fasligium, me- Exordinm. ritis licei imparibus, per ineffabilem divinae sapienliae atque clementiae abun- 1 Reliquae clausulae de more solito (r. t.). 2 Antiqua statuta confirmata fuere ab Innocentio XI, const. ed. die 18 maii, pontif. ...; ab Innocentio XII const. ed. mdxcix , die 16 iulii , pontif. ix, approbata fuere quaedam decreta collegii cantorum capellae pontificiae; ab hoc Pontifice const. ed. mdccxii, die 12 maii, pontif. xn, confirmata fuerunt statuta universitatis barbitonsorum Urbis; et const. ed. mdccxviii, die 23 aiuilis, pontif. xvm, approbantur constitutiones Academiae theologicae Romanae Urbis,
CLEMEKTS XI PP.
2 715 An. C. ill6 dantiam evecti, illa, quae prò felici societatumquarurnlibet, praesertim in alma Urbe nostra, ex qua honorum operum exempla in omnes chrisliani orbis partes promanant, inslitutarum, uberesque pietatis et christianae charilalis fructus, adiuvanle et incrementum largiente Domino, proferre laudabililer satagenlium, regimine et directione provide conslituta atque ordinala esse noscunlur, ut firma semper atque illibata permaneant, apostolici muniminis nostri patrocinio . cum id a nobis petilur , libenter conslabilimus.
3 stamta se- 8 1, Nuper, prò parte dilectorum fìquentia appro- . ° r > r r bau faere a liorum Congreeationis musicorum sub Congregatone ° ° anno mdcch ot titulo seu invocatione sanctae Ceciliae
4 HDCCXV, in Urbe praedictà canonice ut assentur erectae , suasque functiones in ecclesia S. Caroli ad Catenarios» nuncupalà de eàdem Urbe Congregationis clericorum regularium S. Pauli Decollati Barnabitarum nuncupatorum de praesenli exercentis, nobis expositum fuit, quod ipsi prò salubri directione rectàque administratione dictae Congregationis musicorum et piorum operum, quibus incumbit, ultra statuta, quae a feliuis rècordationis Innocentio Papa XI pradecessore nostro per quasdam suas desuper in simili forma Brevis die xvm maii expeditas litleras confirmari obtinuerunt, cum piena approbatione supradictae eorum Congregationis, ac subscriptione dilecli filii nostri Petri S. R. E. cardinalis Ottoboni nuncupati , dictae Congregationis musicorum apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, aliorumque huiusmodi Congregationis offìcialium, facta fuerunt nonnulla alia nova decreta et statuta tenoris qui sequitur , videlicet : i. Si è stabilito, inerendo al capitolo vni Ab omnibus , . . ' l eiceptismusicis de nostri statuti, che qualunque persona, yaridebènthaec tanto ecclesiastica quanto secolare, che al presente esercita ed in avvenire eserciterà la suddetta professione della musica, sì nelle sub poenis infra n .. . . , • „ • designandis. cappelle di servizio continuo, come in ogni altra chiesa di Roma, debba osservare li statuti della nostra Congregazione, ed ubbidire non solo a' presenti decreti, ma a tulli gli altri ordini e decreti da farsi in avvenire dalla medesima, sotto le pene che si diranno in appresso , volendo che il presente decreto comprenda indifferentemente i maestri di cappella, organisti, cantori ed istrumentisti, intendendosi però sempre eccettuati li musici della cappella pontificia, li quali formano tra di loro un collegio affatto distinto dalla nostra Congregazione, e però non sono né devono essere mai compresi sotto alcuni de' passati e de' presenti infrascritti decreti, e questa dichiarazione e protesta s' intenda sempre ripetuta in ciascheduno delli seguenti capitoli, il. Per miglior dichiarazione del primo „ Do ìis,. iui D r CongregaLionl capitolo de' nostri statuti, ove si diceva che s«nt adscribendi.
5 non debba ammettersi in Congregazione se non quelli che hanno servigio o servono cappelle ferme, si stabilisce, che anche quelli che non hanno il servigio fermo di simili cappelle possano essere ricevuti in arbitrio della Congregazione, e quando non fossero ammessi, pur si possa dall' istessa Congregazione dar loro licenza di poter cantare nelle musiche ogni volta che si obbligheranno di osservare li nostri statuti ; ma se un professore sarà stato permanente in Roma un anno senza essersi fatto aggregare nostro fratello, e senza aver pagato nell'ingresso una libbra di cera alla nostra Congregazione, non possa più essere ammesso a musiche ecclesiastiche, sotto pena al maestro di cappella, che l'inviterà o riceverà a dette musiche, di pagare scudi tre del proprio, da applicarsi in opere pie solite farsi dalla nostra Congregazione. m. Ampliando il suddetto capitolo de'no- De immuro stri statuti, ove si dice che per esser valida trottate colila congregazione generale dovrà passare il gregatìonum. numero di quaranta, e tra questi dovranno esser presenti due guardiani almeno, e sia in arbitrio dell'eminentissimo protettore o di monsignor primicerio supplire all'assenza degli altri due guardiani, come se fossero stati presenti tutti quattro ; si stabilisce e si aggiunge che sia in facoltà dell'eminentissimo protettore o primicerio suddetti di supplire anco al numero delli suddetti quaranta professori quando ne mancassero due, o tre, ed anche quattro, ma non più, di modo che colla dispensa o approvazione di uno delli suddetti superiori basti l' intervento di due guardiani e di trentasei professori per fare che sia valida la suddetta congregazione generale.
6 De quaiuor Iv- Per migliore esecuzione del capitolo n tuardunis ehfa' nos,ri s,atutij doye gj d;ce che dovranno esservi ogni anno quattro guardiani, cioè un maestro di cappella, l'altro organista, l'altro cantore, e l'altro istrumentista ; si determina, che delli quattro guardiani due ne debbano restare confermati nell'anno seguente per miglior istruzione delli due nuovi che si eleggeranno, e così di anno in anno ; e però essendo stati nel presente anno confermati il maestro di cappella ed il musico, nell'anno seguente si conformeranno l'organista ed istrumentista, e così in avvenire.
7 Professores in v. Si è stabilito che si debbano descriabellà deaeri- ■ - . i n . ... .. „ ■ -,- >endi. vere in una tabella tutti li professori di musica aggregati alla medesima Congregazione, e detta tabella debba stare esposta perpetuamente nella stanza dell' archivio della nostra Congregazione.
8 )o rcimcntibus vi. Che ciaschedun fratello sia tenuto acu»«,ipeio o '-ce^are l'officio che gli sarà conferito dalla Congregazione, e ricusandolo senza giuste cause da approvarsi dalla medesima, se sarà officio di festarolo, sia penato di scudi tre, se di guardiano, sia penato di una piastra, e se altro officio, sia penato di due libbre di cera, da applicarsi le dette pene come sopra.
9 Qui interesse vii. Che da ciascheduna cappella si debba lebeant con- . . . , .... . . gregationibas eleggere la meta de musici provisionati, li quali siano obbligati intervenire a tutte le congregazioni generali, e quelli che saranno di congregazione segreta siano tenuti tanto all'una come all'altra; e mancando alcuno senza causa legittima, da allegarsi in tempo almeno appresso uno delli guardiani , debba pagare per ogni volta una libbra di cera roman™ An. C. 1716 alla Congregazione. Terminato l'anno dell'esazione, succeda l'altra metà all'obbligo medesimo, o più o meno che saranno in caso di numero dispari, e cosi vicendevolmente si continui anno per anno, eleggendo la metà de' maestri di cappella ed organisti col medemo obbligo, e con l'alternativa di un anno per ciascheduno, così anche gli istrumentisti, che si eleggeranno fino al numero di ventiquattro, cioè tra violini, viole e bassi, ed altri istromenti, la metà dei quali abbia li medesimi pesi e pena come sopra.
10 vili. Così anche si è risoluto che ogni De tempomese si abbia da fare la congregazione parnum.°"8rc8iU'0" ticolare o segreta, per sopraintendere alle cose che occorreranno.
11 ix. Inerendo agli altri decreti fatti per De annua st l'addietro sopra l'osservanza del pagamento Sosyn™1 dee" dell'annua elemosina, nuovamente si decreta, che tutti li maestri di cappella di Roma ed altri, quali seno di congregazione generale e professori, dovranno pagare mezzo grosso il mese, non eccettuando alcuno, tanto istrumentista di arco, come di fiato e timpani, e di qualunque altra sorte ; così per ordine dell'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale protettore, dato in voce a tutti li maestri di cappella, li quali dalla Congregazione sono perpetuamente dichiarati camerlenghi delle loro cappelle per l'esazione di quanto si comanda in questo decreto, con obbligo di dover renderne conto al camerlengo generale, da deputarsi dalla Congregazione d'anno in anno, dovendo questo denaro servire alle opere pie ed altri obblighi della Congregazione ; e perchè gì' istrumentisti non sono provisionati mensilmente nelle cappelle di Roma, si provvede anco a questo, deputandosi dalla Congregazione anno per anno quattro di essi per l'esazione suddetta, li quali dovranno render conto al camerlengo generale, come sopra, il quale sarà sindicato ogni anno. x. E perchè si è stabilito e si vuole che De professoridetta elemosina si paghi indispensabilmente asPauPer'bus• da tutti quelli che eserciteranno in qualsivoglia modo la nostra professione, e potrebbe darsi il caso che ci fosse alcuno così De libris de' cielorum.
12 povero, il quale non potesse corrispondere a questa benché tenue contribuzione, in tal raso non sia tenuto farla del proprio, ma si ritenga nell'elemosina che alli professori poveri si distribuisce dalli guardiani prò tempore, e non altrimente.
13 xi. Si è decretato, che li fogli ove si scrivono i decreti e risoluzioni della Congregazione, detti comunemente stracciafogli, si debbano sottoscrivere almeno da uno delli guardiani ; e subito che saranno registrati al libro della segretaria, si portino e si lascino nell'archivio della Congregazione. De senando xii. Che lutti quelli di congregazione sesec"e!of"'llon's greta non possano né palesare né discorrere de' trattati che si sono fatti, e delle risoluzioni che si sono prese, se non con chi sarà stato presente; e contravvenendo, sia penato ad arbitrio della congregazione segreta. De ofiiciaiibus xiii. Che gli officiali che ritengono apro.™» "P1»"- presso di ioro denari, libri, scritture e cose similidella nostra Congregazione, dentro il termine di un mese dal giorno che usciranno dall'officio, debbano farne la consegna al successore ; ed in caso di contravvenzione, siano puniti ad arbitrio della congregazione segreta, come sopra.
14 De munere ac X1V- Che ^ camerlengo prò tempore debba debito cameratenere un libro in buona forma, nel quale dovrà notare tutti li nomi e cognomi delli maestri di cappella, cantori, istrumentisti e professori, come sopra, nel quale dovrà diligentemente registrare tutti li denari che si esigeranno per la suddetta annua elemosina , in modo tale che , portandosi detto libro nella congregazione, si possa da ciascheduno vedere chi avrà pagato e soddisfatto, e così pure debba tenere il conto a parte delle pene che si saranno riscosse ed esatte in tutto l'anno, con rendere dopo finito l'anno il conto delli suddetti denari, in quae eroxv. In fine d'ogni anno, tutto il denaro ga"io'oisG°"pfoche avanzerà dell'esigenza, dopo avere il ventus. camerlengo prò tempore pagati tutti li pesi, spese ed ogni bisognevole per la medesima Congregazione, si debba immediatamente impiegare in estinguere il debito, caso che la Congregazione ne abbia, xvi. E dopo che la Congregazione sarà XI pp. 717 An. C. 1716 libera dalli suddetti pesi ovvero debiti, tutti li denari che sopravanzeranno, detratte le spese necessarie, siano depositati al sagro Monte di Pietà o banco di Santo Spirito di Roma dal camerlengo prò tempore, in credito della Congregazione, a disposizione dei guardiani e congregazione segreta ; li quali denari non si possano riscuotere senza mandato sottoscritto dalli guardiani suddetti, ed i medesimi mandati sieno spediti in congregazione segreta con il consenso della medesima congregazione, perchè cosi, ecc. xvn. Che la mutazione degli offiziali si Quando officia- .... ,, . , ., les mulandi. debba fare nella congregazione generale più prossima avanti la festa di santa Cecilia, ed in tal forma, osservarsi d'anno in anno nel modo che prescrivono li nostri statuti. xvni. Trovandosi stabilito nel capitolo ix De ft-nis sodegli antichi statuti, che per il buon regoemni us' lamento delle feste solenni della nostra Congregazione si eleggano due prefetti delle feste, comunemente detti festaroli : dichiarando ed ampliando il suddetto statuto, si determina che li suddetti festaroli debbano essere sei, acciocché, ripartito fra più persone, sia minore l'incomodo e la spesa; e nella solennità di santa Cecilia, alli due vesperi ed "alla messa solenne, debbano trovarsi in chiesa pronti li guardiani per incontrare e ricevere li signori cardinali che vengono ad onorare la festa, e si abbia da procurare che le feste e le funzioni riescano con il maggior decoro possibile.
15 xix. In ordine poi al servigio che tutti De servino , . ,, . ,, praeslando casiamo tenuti prestare alla nostra cappella peiiae s. Cec>- di S. Cecilia ed alla chiesa di S. Carlo |£,B,i.e"rt alli Catenari, ove abbiamo fabbricata detta Calenarios' cappella, si debba eleggere ed avvisare per tempo chi dovrà operare nelle nostre solennità, tanto maestro di cappella, quanto organisti, cantori ed istrumentisti, affinchè ognuno si possa preparare, e tale elezione debba farsi dalla congregazione segreta, come di già si prescrive negli antichi statuti al capitolo ìx ; ed i destinati ed intimati per tempo, in caso che manchino al loro obbligo , siano indispensabilmente penati dalla medema congregazione segreta, cioè il maestro di cappella in pena di scudi sei, l'organista di scudi tre, ed il musico ed istrumentista di giulì quindici, e per incorrere detta pena basti l'attestazione del mandataro della nostra Congregazione di averli intimati, ed in caso che nel tempo dell' intimazione vi fosse o dopo sopraggiungesse legittimo impedimento, debbano detti intimati mandare l'avviso per tempo alli guardiani, acciò si possa accettare la scusa se sarà legittima, o pure procedere alla pena, ed intanto in caso d' imminente funzione che mancasse il maestro di cappella, supplisca il primo guardiano, come si dispone anco negli antichi statuti al capitolo ix, e ciò si è stabilito da osservarsi inviolabilmente per evitare in avvenire lo scandalo nel quale ci siamo altre volte trovali in occorrenza di funzioni, non essendosi potuto né principiare né proseguire, con pubblico disordine e scandalo.
16 Pro dicio serxx. Che per le suddette musiche della n™ Pnume™s nostra chiesa si debba stabilire un numero Btabiiiendus. flss0) tanto delli maestri di cappella, come de'musici ed istrumentisti, a guisa di turno, ripartendosi egualmente le parti, e si debbano avvisare tutti con viglielti o bollettino, il qual viglietto ciascheduno debba portarlo seco, e venire al servizio della nostra chiesa, e consegnarlo al camerlengo, mandataro, o altri che sarà deputato a tale effetto, acciocché possa rincontrarsi chi sarà mancato ; e volendo alcuno mandare un altro in suo cambio, debba scrivere dall'altra parte del medesimo bollettino il nome di chi manderà, acciò si riconosca se sarà stato equivalente ; e niuno possa partire dal servizio senza licenza del maestro di cappella; e chi trasgredirà sia penato di una libbra di cera, *i * .« „m xxi. Inerendo al decreto fatto sotto li in Urbi» eccie-43 tennero 1686, come nel libro de'decreti ai a qoatuor approvati dalla congregazione generale e magislris approbaios. sottoscritti dall eminentissimo protettore in quel tempo, ecc., si è stabilito e nuovamente decretato che in avvenire non sia più lecito ad alcun musico o istrumentista di qualsisia sorte di fare musiche nelle chiese di Roma senza essere stato prima abilitato ed approvato per idoneo dalli quattro maestri di cappella che a quest'effetto si eleggeranno dalla Congregazione ogni anno, dovendo la medesima invigilare, che nelle musiche, che si faranno dalli maestri di cappella ed abilitati come sopra, siano le composizioni di vero stile ecclesiastico ed in tutto uniforme alla mente del regnante Sommo Pontefice Clemente XI ed agli editti emanati sopra le musiche ; e per togliere ad ognuno che non sia approvato ed abilitato, come sopra, il mode di poter far musiche, si dichiara che ogni cantore o istrumentista, il quale andrà a cantare o suonare alle musiche di questi non approvati, sia penato in scudi tre per ciascheduna volta che anderà a cantare e suonare a dette musiche ; e perchè si potrebbe far fraude, e uno non abilitato potrebbe pregare un maestro di cappella, o abilitato, che gli prestasse il nome e facesse la battuta in sua vece, scoprendosi ciò, sia penato tanto il professore quanto il maestro di cappella, o abilitato, ad arbitrio della congregazione segreta.
17 xxii. E perchè presentemente vi sono De nnndum ,.,.,. . , i. approlialis a molti che già ritengono posti, e da molto congrujjaiion^. tempo in qua sono tollerati e fanno musiche, senza essere stati abilitati dalla congregazione suddetta, se ne sono considerati dodici, i nomi de'quali si terranno per ora esposti in catalogo a parte nell'archivio della nostra Congregazione, e ad effetto di non recare alli medesimi pregiudizio né danno in levar loro detti posti, che da molto tempo in qua già ritengono, la detta Congregazione ha stabilito e decretato che vengano in detta nostra Congregazione a domandare la licenza di poter operare, che gli sarà concessa subito gratis, e questa grazia che farà la nostra Congregazione, s'intenda fatta solamente per li suddetti; ma per l'avvenire non si darà più licenza a persona alcuna, se prima non saranno abilitati ed approvati dalli signori maestri di cappella a tale effetto deputati, come si è detto di sopra.
18 xxiii. Che ciaschedun cantore o istrumend„ ,;,, qa\ Usta che entrerà o passerà in alcuna capaddkeiTiurr"30 pella di servizio fermo, debba pagare nel suo ingresso o passaggio una libbra di cera a benefìzio della Congregazione, e se sarà maestro di cappella, ne paghi due. DedeemosyDà xxiv. Essendosi negli antichi statuti, e asodalibusper- . .
19 suivenda , poe: respettivamente ne presenti nuovi decreti, raìjone.e,"e6n ' stabilita l'elemosina di un grosso il mese per ciaschedun professore, e così pure essendosi stabilite diverse pene pecuniarie contro chi ricusa gli offici o manca alle destinate funzioni, o in altro modo contraviene agli antichi e nuovi decreti, quali elemosine e pene sono la maggiore e quasi l'unica entrata della nostra Congregazione per mantenimento del nostro altare di santa Cecilia, e per le solennità e funzioni e spese che occorrono, si stabilisce e determina che ogni anno debba pagare puntualmente le suddette elemosine decorse o pene incorse come sopra, senza eccezione o dilazione alcuna; altrimenti, passati otto giorni dopo finito il mese, o dopo incorsa la pena, si procederà all'esecuzione senza citazione o intimazione alcuna, ma solamente si porti nell'offizio di uno de'notari dell'eminentissimo cardinal vicario la nota delli contravenienti, firmata da due guardiani e sottoscritta dal camerlengo, e secondo la detta nota esibita in detto offizio, senz' altra citazione, si spedisca e si eseguisca il mandato per le somme e contro le persone in detta nota contenute irremissibilmente, perchè si tratta di elemosina e di causa pia, e così si è a pieni voti stabilito ; e se qualche professore, per abitar in qualche riguardevole corte, o per avere familiarità di qualche gran personaggio, o per rispetto che in altra maniera esigesse dalli esecutori, volesse con ciò esimersi dall'elemosina e pene suddette, in odio di questa sua ostinata contumacia di non voler fare quello che gli altri fanno, sia cassato dalla Congregazione, né possa alcun maestro di cappella chiamarlo in avvenire ad alcuna musica, sotto pena di scudi sei ; e se il contumace fosse maestro di cappella, nessun musico o isteumentista possa andare a servirlo, sotto pena di scudi tre da applicarsi in benefizio del nostro aitar come sopra, ecc. Approbatio ao xxv. Tutti li sopraddetti decreti sono stati tutor™.™"1 5la" approvati a viva voce per congregazione gexi rr. 719 An. o. ms nerale sotto li 9 ottobre 1711 coli' intervento di sessantadue congregati, e poi di nuovo sotto li 13 di marzo 1715 coll'approvazione ancora dell'eminentissimo signor cardinale Ottoboni nostro degnissimo e zelantissimo protettore, e si è ordinato che tanto gli antichi statuti, quanto questi nuovi decreti debbano inviolabilmente osservarsi ed eseguirsi sotto le pene in essi contenute, sebbene si spera che ognuno sarà per esattamente osservarli, non già per la soggezione e per il riguardo di queste piccole pene, ma bensì per il solo amore della virtù e per il buon regolamento della nostra Congregazione, e per mantenere ed accrescere sempre più il culto e la devozione verso la nostra*1 vergine e martire S. Cecilia, nostra protettrice nel cielo.
20 Pietro card. Ottoboni protettore.
21 L. Sergardi, uditore.
22 Pietro PaolqJ3encini, guardiano.
23 Io Biagio Icarci, guardiano.
24 Gio. Domenico Graziani, guardiano.
25 Giuseppe De Carolis, guardiano.
26 Domenico Antonio Mancini, segret.
27 § 2. Cura aulem, sicut eadem expoconfirmatio . . , relatorum stalu- SltlO subiungebat, dicti exponentes statorum. tuta et decreta huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exacthis , apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent : nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes , et eorum singulares personas a quibusvis exeommunicalionis , suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab nomine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibetinnodatae existunt, adeffectum praesentium dumtaxat consequendum , harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum Consilio, 1 et attenta relalione per praedictum Petrum cardinalem protectorem eidem Congregationi cardinalium super praemissis fuctà , omniaque et singula statuta et decreta praeinserla, auctoritate apostolica, tenore praesentium, confirmamus et approbamus , illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus: salva tamen semper in in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.
28 § 3. Decernentes, etc.
29 § 4. Non obstanlibus constitutionibus et ordinationibus apostolica, ac, quatenus opus sit, dictae Congregationis musicorum, aliisque quibusvis, etiam iuramento, etc. 8.
30 § 5. Volumus autem ut earumdem praesumptorum sentium litterarum transumptis, etc. Datura Romae, apud S. Mariam Maiorem , sub annido Piscaloris , die ix septembris mdccxvi, pontificatus nostri anno xvi.
31 Dat. die 9 septembris 1716, pontif. anno xvi.
Notes
- Forsan santa prò nostra (R. T.).
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