ARMISTIZIO. - L'a. è l'accordo mutuo dei belligeranti, che ha per effetto la sospensione delle ostilità, totale o parziale, per un tempo determinato o indeterminato. Differisce dalla semplice sospensione d'armi, con la quale si interrompe per breve tempo l'impiego dei mezzi di combattimento, per provvedere ad esigenze che non interessano la condotta generale della guerra, come raccolta dei feriti, seppellimento dei caduti. Può essere, come si è detto, generale o parziale, estendersi a tutto il teatro di guerra o ad una parte di esso, temporaneo o perpetuo, secondo le stipulazioni delle parti contraenti. Il perpetuo precede generalmente le trattative di pace, e serve a facilitarne la conclusione.
L'a. non ha come effetto la cessazione dello stato di belligeranza, che perdura con tutte le sue conseguenze giuridiche fino alla stipulazione della pace. Per la sua conclusione si richiedono speciali poteri conferiti dal comando supremo dell'esercito. Si discute quali siano i suoi effetti giuridici: una sentenza rigida opina che esso interroga qualsiasi opera o movimento di truppe tendente a migliorare le posizioni rispettive dei belligeranti a danno dell'altro; una più larga ritiene che siano permessi nelle retrovie gli ordinari movimenti, le opere di riparazione, i rifornimenti ed altro, e questa sembra la più vera, non essendo l'a. una convenzione di assoluta immobilità. Del resto sta alle parti di determinare le modalità, per premunirsi dai pericoli.
Vale per l'a. la norma generale dei contratti, che impone alle parti l'obbligo dell'osservanza delle clausole pattuite e ne interduce la violazione unilaterale, avvenuta la quale, l'altra parte può legittimamente riprendere le ostilità. Per rendere più umana la guerra, grande influenza ebbero nel medioevo le cosiddette *tregue* (v.), a temporanei, imposti dalle autorità ecclesiastiche.