FONTI DEL DIRITTO. - La locuzione va intesa in duplice senso: si distinguono, infatti, le fonti di produzione (fontes existenti) da quelle di cognizione (fontes cognoscendi). Le prime sono quelle che concorrono a formare l'ordinamento giuridico, le seconde sono i mezzi ed i documenti dai quali risulta il contenuto delle norme giuridiche.
Le fonti di produzione si sogliono poi anche distinguere in materiali (organi che pongono in essere le norme) e formali (mezzi attraverso i quali una norma assume carattere di norma giuridica).
I. DIRITTO ITALIANO
Per il diritto italiano una fonte di produzione del diritto è lo Stato, o in quanto direttamente ponga la norma giuridica o in quanto conferisca ad altri enti, a lui subordinati, la facoltà di emanare, nei limiti della rispettiva competenza, norme giuridiche, o in quanto riconosca il valore di una consuetudine.Da un punto di vista formale quattro sono le fonti di produzione del diritto italiano: leggi, regolamenti, norme in materia di lavoro, usi (art. 1 disposizioni preliminari al Codice civile).
La legge è una norma emanata dagli organi a ciò deputati dalla Costituzione; essa è formale, quando sia approvata dalle Camere e promulgata dal presidente della Repubblica (art. 70 e 73 della Costituzione), o materiale, se venga emanata dal governo o da altre autorità, aventi facoltà di emanare norme giuridiche (art. 76 e 77 della Costituzione).
Il regolamento è una norma emanata dagli organi del potere esecutivo (art. 87 della Costituzione) o da altra autorità, nei limiti in cui hanno autonomia potestà normativa. Esso è, per sinistra, subordinato alla legge. Forma tipica di regolamento è quello emanato per facilitare la retta applicazione della legge, o regolamento esecutivo. Accanto a questo vi è il cosiddetto regolamento indipendente, che disciplina le materie sottoposte alle facoltà discrezionali del potere esecutivo. Anche autorità inferiori possono emanare norme regolamentari nei limiti, s'intende, della propria competenza.
La complessa materia dei rapporti di lavoro che, secondo l'art. 1 disp. prel., era disciplinata dalle norme corporative, è ora regolata, per l'art. 43 del decr. legali. Luoghi, 23 nov. 1944, n. 369, dalle norme dei contratti collettivi, delle sentenze della magistratura del lavoro e delle ordinanze corporative. Ciò fino a quando non saranno emanate le norme di applicazione dell'art. 19 della Costituzione, che riconosce efficacia obbligatoria e contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati riconosciuti.
Gli usi o consuetudini sono regole di condotta osservate uniformemente e costantemente dai membri di una collettività, nella convinzione di obbedire ad un imperativo giuridico (v. CONSUETUDINE). La consuetudine si può distinguere in praeter legem, secundum legem e contra legem; l'ultima non è ammessa dal diritto italiano; la prima può esplicare la sua efficacia solo quando manchi
completamente la legge che disciplini la materia; nelle materie per cui vi sono leggi o regolamenti, gli usi hanno efficacia solo quando siano espressamente richiamati (art. 8 disp. prel.).
Per assicurare la conoscenza delle norme giuridiche già formate e dichiarate esecutive è stabilito un sistema di pubblicità, che per le leggi si attua mediante l'inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
È evidente che, una volta pubblicati, leggi e regolamenti, in quanto documenti che permettono di conoscere la volontà del legislatore, sono fonti di cognizione del diritto. Accanto a queste fonti singole, in quasi tutti gli Stati moderni esistono i codici, leggi organiche aventi valore normativo proprio in virtù di delega apposita conferita al potere esecutivo, che raccolgono le norme regolativi di un vasto ramo dell'attività giuridica. Attualmente i codici vigenti in Italia sono, per ordine di promulgazione, quelli penale e di procedura penale (1930), quelli civile e di procedura civile e quello speciale per la navigazione (1942). Accanto ai codici vanno poi ricordati i cosiddetti testi unici, che sono complessi di leggi regolativi unica materia o materie affini, riunite, di solito ad iniziativa ufficiale, per renderne più agevole la conoscenza e l'applicazione.
II. DIRITTO CANONICO
Per quanto riguarda il diritto canonico, occorre distinguere le f. del d. divino da quelle del diritto umano. NATALE (v.) POSITIO (v.) hanno per fonte di produzione Dio, il primo in quanto creatore, il secondo come legislatore. Fonti di cognizione del diritto divino positivo sono la Rivoluzione, cioè la Bibbia (Vecchio e Nuovo Testamento) e la Tradizione (trasmissione delle verità) dei precetti divini, avvenuta al di fuori della S. Scrittura). Propriamente il diritto divino, sia naturale che positivo, costituisce f. di diritto canonico in quanto si riferisca alla materia che forma oggetto di questo (v. DIRITTO DIVINO; D'IRITO CANONICO). Si deve anche notare che i precetti di diritto divino che non siano fatti valere dalla Chiesa, che non siano, cioè, riprodotti in norme positive, non fanno parte del diritto canonico.Fonti materiali di produzione del diritto canonico sono gli organi muniti di potestà di giurisdizione di foro esterno. Questi sono il sommo pontefice (can. 218) e il Concilio Ecumenico (can. 218 § 1), che soli possono emanare leggi universali, valevoli cioè per tutta la Chiesa, salvo, naturalmente, il limite dei precetti di diritto divino. Tale potestà può essere anche delegata, di fatto lo è, anche con una certa stabilità, soprattutto i quegli organi della Curia Romana che coadiuvano il sommo pontefice nel governo della Chiesa universale (vi sono anche casi nei quali, ad es., per la Pontificia commissione per la interpretazione autentica del CIC [v.], ad un organo della Curia è attribuita una potestà legislativa ordinaria — ma vicaria — di per sé spettante al sommo pontefice).
Accanto alle fonti di produzione delle leggi universali vi sono quelle delle leggi particolari, che sono ancora il sommo pontefice e il Concilio Ecumenico e, nei limiti della rispettiva potestà, gli altri organi aventi giurisdizione su tutta la Chiesa (v. GIURISDIZIONE). Inoltre i concili particolari sono fonti di produzione di leggi che, se approvate dalla S. Congr. del Concilio (can. 291), hanno valore nei territori degli Ordinari che sono intervenuti o avrebbero potuto e dovuto intervenire ai concili stessi; sono, infine, fonti di produzione di leggi particolari gli Ordinari, con giurisdizione sia territoriale che personale, ed alcuni organi designati dalle costituzioni delle religioni clericali esenti (can. 501).
Per le fonti di produzione del diritto canonico dal punto di vista formale V. CONSUETUDINE; LEGGE ECCLESIASTICA.
Le fonti di cognizione del diritto canonico vanno distintamente nei seguenti periodi storici: dalle origini a Graziano (sec. XI), da Graziano al Concilio di Trento (1563), dal Concilio di Trento al CIC (1917); V. CODEX IURIS CANONICI; COLLEZIONI CANONICHE; CORPUS IURIS CANONICI.
Fonti di cognizione del diritto canonico vigente sono, oltre al CIC, che, peraltro, non si applica in via ordinaria alla Chiesa orientale (can. 1), le leggi universali precedenti espressamente i implicitamente da esso riservate; le leggi speciali di carattere transitorio ed eccezionale; quelle territoriali emanate per obblighi assunti dalla S. Sede nei concordati (can. 3); le leggi particolari contrarie al CIC mantenute espressamente in vigore e quelle ad esso non contrarie (escluse forse le norme penali); le consuetudini contrari alle CIC mantenute in vigore espressamente e quelle, ugualmente contrarie, immemorabili o centenarie, di cui, a giudizio degli Ordinari, sia impossibile l'abrogazione; le consuetudini _praeter legem_ che, sempre a giudizio degli Ordinari, siano da lasciare in vigore; infine, le leggi successive, che, emanate dalla S. Sede o con il consenso di questa, possono anche derogare alle disposizioni del CIC.
che compongono un atto umano quello che funge da oggetto, si può pronunciare un primo sicuro giudizio sulla sua moralità sostanziale. È precisamente uno dei compiti essenziali della scienza morale quello di determinare e classificare gli atti umani dal punto di vista del loro valore morale oggettivo. Le categorie più generali di questa classificazione sono: atti buoni, cattivi, indifferenti, migliori; buoni e cattivi intrinsecamente o estrinsecamente; cattivi gravemente o lievemente (peccato mortale o veniale).
II. IL FINE
È pure termine della volontà, ma in modo diverso dell'oggetto: questo è ciò che si vuole, quello invece ciò per cui si vuole. Quand'anche che oggetto e fine concretamente coincidono, essi rappresentano due aspetti reali distinti verso cui la volontà si proietta fuori di sé. L'oggetto è il voluto o effettuato dalla volontà, ma in vista d'un termine ulteriore. L'oggetto è ciò verso cui la volontà tende, ma il fine è ciò che la volontà intende. Perciò la volontà si trova appagata non nell'oggetto, ma nel fine, il quale rappresenta il movente (motivo) della tendenza (intenzione) volitiva. Orbene il fine, essendo oggetto formale della volontà, comunica ad essa anche il proprio valore morale. In breve, la qualità morale delle azioni di un uomo si giudica non solo dal loro contenuto oggettivo, ma anche il soprattutto dalla qualità morale delle sue intenzioni, dei motivi per cui agisce, degli scopi che vuol raggiungere. L'uomo può con il medesimo atto perseguire più fini indipendenti tra loro, oppure complementari e subordinati come fine principale l'uno e secondo l'altro. In questi casi l'atto si considera come virtualmente molteplice e riceve il suo colore morale dal fine preponderante.III. LE CIRCOSTANZE
Ogni atto umano concreto procede necessariamente da un soggetto agente in determinate situazioni di tempo e di spazio; queste ed altre circostanze raggruppate nel noto verso «Quis quid ubi quibus auxiliis cur quomodo quando», possono conferire all'atto valori morali diversi, e precisamente far variare la specie teologica dell'atto, oppure aggiungere nuove specie morali o intensificate aggravando o diminuire quelle che già possiede in forza dell'oggetto e del fine. P. es., dalla circostanza quis (soggetto agente) può dipendere che un atto, buono nell'oggetto e nel fine, sia concretamente contrario, in modo grave o lieve, all'ordine morale; come nel caso di un coniuge che abbracci lo stato religioso, dissenziente l'altro coniuge.Occorre tener presente che, perché un atto si possa dire buono, è necessario che non presenti alcuna deformità morale né nell'oggetto, né nel fine, né nelle circostanze; basta invece che uno solo di questi tre elementi sia moralmente viziato, perché l'atto si possa dire cattivo. «Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu». E poiché non è mai lecito compiere un atto concretamente cattivo, dal principio ora enunciato si ricava che non è mai lecito compiere per un fine buono un atto intrinsecamente cattivo nell'oggetto. Nelle circostanze il fine non giustifica i mezzi; e neppure è lecito compiere atti buoni nell'oggetto. Nelle circostanze perciò cattivi.
BAL.: Sum. Theol., 1-2-2°, qq. 8, 18; J. E. Van Roey, Non sunt facienda mala ut eveniant bona, in La vie diocésaine, 2 (1908), pp. 114-20; E. Ranwez, C'est l'intention qui fait l'action, in Collections Numericenses, 22 (1928), pp. 135-40; G. Gagan, Fin justifie les moyens, in DTHC. II, coll. 8-17; D. Simonin, La notion d'intention dans l'oeuvre de St Thomas d'Aquin, in Revue des sciences philosophiques et théologiques, 19 (1930), pp. 445-53. Gaetano Corti