FONTI DEL DIRITTO

FONTI DEL DIRITTO. - La locuzione va intesa in duplice senso: si distinguono, infatti, le fonti di produzione (fontes existendi) da quelle di cognizione (fontes cognoscendi). Le prime sono quelle che concorrono a formare l'ordinamento giuridico, le seconde sono i mezzi ed i documenti dai quali risulta il contenuto delle norme giuridiche.

Le fonti di produzione si sogliono poi anche distinguere in materiali (organi che pongono in essere le norme) e formali (mezzi attraverso i quali una norma assume carattere di norma giuridica).

I. DIRITTO ITALIANO

Per il diritto italiano unica fonte di produzione del diritto è lo Stato, o in quanto direttamente ponga la norma giuridica o in quanto conferisca ad altri enti, a lui subordinati, la facoltà di emanare, nei limiti della rispettiva competenza, norme giuridiche, o in quanto riconosca il valore di una consuetudine.

Da un punto di vista formale quattro sono le fonti di produzione del diritto italiano: leggi, regolamenti, norme in materia di lavoro, usi (art. 1 disposizioni preliminari al Codice civile).

Le legge è una norma emanata dagli organi a ciò deputati dalla Costituzione; essa è formale, quando sia approvata dalle Camere e promulgata dal presidente della Repubblica (artt. 70 e 73 della Costituzione), o materiale, se venga emanata dal governo o da altre autorità, aventi facoltà di emanare norme giuridiche (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Il regolamento è una norma emanata dagli organi del potere esecutivo (art. 87 della Costituzione) o da altra autorità, nei limiti in cui hanno autonoma potestà normativa. Esso è, per sua natura, subordinato alla legge. Forma tipica di regolamento è quello emanato per facilitare la retta applicazione della legge, o regolamento esecutivo. Accanto a questo vi è il cosiddetto regolamento indipendente, che disciplina le materie sottoposte alle facoltà discrezionali del potere esecutivo. Anche autorità inferiori possono emanare norme regolamentari nei limiti, s'intende, della propria competenza.

La complessa materia dei rapporti di lavoro che, secondo l'art. 1 disp. prel., era disciplinata dalle norme corporative, è ora regolata, per l'art. 43 del decr. regid. luogot. 23 nov. 1944, n. 369, dalle norme dei contratti collettivi, dalle sentenze della magistratura del lavoro e delle ordinanze corporative. Ciò fino a quando non saranno emanate le norme di applicazione dell'art. 39 della Costituzione, che riconosce efficacia obbligatoria e contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati riconosciuti.

Gli usi o consuetudini sono regole di condotta osservate uniformemente e costantemente dai membri di una collettività, nella convinzione di obbedire ad un imperativo giuridico (v. consuetudine). La consuetudine si suol distinguere in proeter legem, secundum legem e contra legem; l'ultima non è ammessa dal diritto italiano; la prima può esplicare la sua efficacia solo quando manchi

completamente le legge che disciplini la materia; nelle materie per cui vi sono leggi o regolamenti, gli usi hanno efficacia solo quando siano espressamente richiamati (art. 8 disp. prel.).

Per assicurare la conoscenza delle norme giuridiche già formate e dichiarate esecutive è stabilito un sistema di pubblicità, che per le leggi si attua mediante l'inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

È evidente che, una volta pubblicati, leggi e regolamenti, in quanto documenti che permettono di conoscere la volontà del legislatore, sono fonti di cognizione del diritto. Accanto a queste fonti singole, in quasi tutti gli Stati moderni esistono i codici, leggi organiche aventi valore normativo proprio in virtù di delega apposita conferita al potere esecutivo, che raccolgono le norme regolatrici di un vasto ramo dell'attività giuridica. Attualmente i codici vigenti in Italia sono, per ordine di promulgazione, quelli penale e di procedura penale (1930), quelli civile e di procedura civile e quello speciale per la navigazione (1942). Accanto ai codici vanno poi ricordati i cosiddetti testi unici, che sono complessi di leggi regolanti unica materia o materie affini, riunite, di solito ad iniziativa ufficiale, per renderne più agevole la conoscenza e l'applicazione.

II. DIRITTO CANONICO

Per quanto riguarda il diritto canonico, occorre distinguere le f. del d. divino da quelle del diritto umano. NATALE (v.) POSITIO (v.) hanno per fonte di produzione Dio, il primo in quanto creatore, il secondo come legislatore. Fonti di cognizione del diritto divino positivo sono la Rivelazione, cioè la Bibbia (Vecchio e Nuovo Testamento) e la Tradizione (trasmissione delle verità a dei precetti divini, avvenuta al di fuori della S. Scrittura). Propriamente il diritto divino, sia naturale che positivo, costituisce f. di diritto canonico in quanto si riferisca alla materia che forma oggetto di questo (v. DIRITTO DIVINO; CANONICO). Si deve anche notare che i precetti di diritto divino che non siano fatti valere dalla Chiesa, che non siano, cioè, riprodotti in norme positive, non fanno parte del diritto canonico.

Fonti materiali di produzione del diritto canonico sono gli organi muniti di potestà di giurisdizione di foro esterno. Questi sono il sommo pontefice (can. 218) e il Concilio Ecumenico (can. 218 § 1), che soli possono emanare leggi universali, valevoli cioè per tutta la Chiesa, salvo, naturalmente, il limite dei precetti di diritto divino. Tale potestà può essere anche delegata, a di fatto lo è, anche con una certa stabilità, soprattutto a quegli organi della Curia Romana che coadiuvano il sommo pontefice nel governo della Chiesa universale (vi sono anche casi nei quali, ad es., per la Pontificia commissione per la interpretazione autentica del CIC [v.], ad un organo della Curia è attribuita una potestà legislativa ordinaria - ma vicaria - di per sé spettante al sommo pontefice).

Accanto alle fonti di produzione delle leggi universali vi sono quelle delle leggi particolari, che sono ancora il sommo pontefice e il Concilio Ecumenico e, nei limiti della rispettiva potestà, gli altri organi aventi giurisdizione su tutta la Chiesa (v. CORRIGIOZIONE). Inoltre i concili particolari sono fonti di produzione di leggi che, se approvate dalla S. Congr. del Concilio (can. 291), hanno valore nei territori degli Ordinari che sono intervenuti o avrebbero potuto e dovuto intervenire ai concili stessi; sono, infine, fonti di produzione di leggi particolari gli Ordinari, con giurisdizione sia territoriale che personale, ed alcuni organi designati dalle costituzioni delle religioni clericali esenti (can. 501).

Per le fonti di produzione del diritto canonico dal punto di vista formale V. CONSUETUDINE; LEGGE ECCLESIASTICA.

Le fonti di cognizione del diritto canonico vanno distinte nei seguenti periodi storici: dalle origini a Graziano (sec. XI), da Graziano al Concilio di Trento (1563), dal

Concilio di Trento al CIC (1917); V. CODEX IURIS CANONICI; COLLEZIONI CANONICHE; CORPUS IURIS CANONICI.

Fonti di cognizione del diritto canonico vigente sono, oltre al CIC, che, peraltro, non si applica in via ordinaria alla Chiesa orientale (can. 1), le leggi universali precedenti espressamente a implicitamente da esso riservate; le leggi speciali di carattere transitorio ed eccezionale; quelle territoriali emanate per obblighi assunti dalla S. Sede nei concordati (can. 3); le leggi particolari contrarie al CIC mantenute espressamente in vigore e quelle ad esso non contrarie (escluse forse le norme penali); le consuetudini contrarie al CIC mantenute in vigore espressamente e quelle, ugualmente contrarie, immemorabili o centenarie, di cui, a giudizio degli Ordinari, sia impossibile l'abrogazione; le consuetudini praeter legem che, sempre a giudizio degli Ordinari, siano da lasciare in vigore; infine, le leggi successive, che, emanate dalla S. Sede o con il consenso di questa, possono anche derogare alle disposizioni del CIC.

BIBL.: N. Coviello, Manuale di diritto civile italiano, 4ª ed., Milano 1929, p. 31 seg.; M. Falco, Corso di diritto ecclesiastico, I, 2ª ed., Padova 1935, p. 13 seg.; P. Cipratti, Lezioni di diritto canonico, ivi 1943, p. 33 seg., 68 seg., 80 seg.; A. van Hove, Prolegomena, 2ª ed., Malmes-Roma 1945, p. 48 seg.; V. GIUDICE, Nazioni di diritto canonico, 9ª ed., Milano 1949, pp. 21 seg., 58 seg.; A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova 1950, p. 10 seg. Rodolfo Danieli
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“FONTI DEL DIRITTO.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 892. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/fonti-del-diritto.