IPOSTASI. - È la trascrizione della parola greca ύποχρυσία, che ha la stessa etimologia della parola latina substantia, subsistentia, suppositum e significata letteralmente ciò che sta sotto, ciò che permette sotto il fluire delle apparenze, ciò che viene posto dal pensiero sotto i fenomeni. È termine teologico assai importante, il cui significato si è precisato in seguito a vive controversie, nel linguaggio della Chiesa, dei Padri e della filosofia scolastica.
A parte il significato comune che aveva nell'uso popolare e letterario, i, nella filosofia greca e nei Padri, significò anzitutto l'essenza propria di una cosa, come sinonimo di ύορία: ciò che una cosa realmente è, il suo
fondamentale e specifico contenuto: la sua propria natura (φύσις). I. era quindi anche sinonimo di natura, la quale è concepita come il fondamento di tutte le proprietà di una cosa, come il principio delle sue specifiche attività. In s. Paolo significa appunto fondamento (v. delle cose sperate, Hebr. 11, 1), principio (immagine del suo principio, ibid. 1, 3) e anche essenza.
Secondariamente, nella filosofia greca e nei Padri, è che il significato di «colui che ha la sussistenza, o l'essenza o la natura», divenendo quindi sinonimo di individuo esistente o persona.
Dovendo enunciare con termini del linguaggio comune le nozioni dei misteri cristiani, i Padri si trovarono di fronte a possibili fraintendimenti e furono costretti a dare ai termini un significato più proprio e più preciso. Così per il mistero della S.ma Trinità la parola i. diveniva fonte di equivoco, sia dicendo che nella divinità vi sono tre i., perché poteva fraintendersi nel senso di tre essenze o sostanze o nature (cresia ariana); sia dicendo che vi è in Dio una sola i., perché poteva fraintendersi nel senso di natura sussistente come persona (cresia di Sabellio). Onde s. Girolamo ebbe a dire che nella voce i. si nascondeva il veleno (Epist. XV, a papa Damaso). Il Sinodo di Alessandria, nel 362, lasciava libero a ogni credente di professare che in Dio vi è una sola i. oppure che vi sono tre i. appunto per il senso duplice di quella parola (cresenza-sostanza e persona). Non si poteva però rimanere nell'equivoco e fu opera chiarificatrice dei Padri, contro le ambiguità degli eretici, di annettere ai termini un significato tecnico preciso. Così i., distinguendosi da ousia (ύορία) e da fusis (φύσις), assunse il significato proprio di individuo per sé e in sé sussistente, ossia di persona e il dogma trinitario ebbe la sua formulazione ortodossa definitiva: una sola ousia o fusis (sostanza o essenza o natura) in tre i. (tre persone).
Così per l'enunciazione del mistero dell'Incarnazione nascevano equivoci, se non si precisava bene il senso di i. Se infatti la si prendeva nel senso di ousia e di fusis, si doveva dire, per essere nell'ortodossia, che in Cristo vi sono due i., perché dicendo che in Cristo vi è una sola i. si affermava la fusione delle nature, umana e divina, cadendo nel monofisismo.
Se invece la si prendeva nel senso di persona, bisognava dire, per essere ortodossi, che in Cristo vi è una sola i., per non cadere nel nestorianesimo.
Precisando invece il significato di i. in quello di persona o ente per sé e in sé sussistente, la formula ortodossa del mistero dell'Incarnazione restava fissata così: in Cristo vi è una sola i. (la persona divina, il Verbo) e due ousia o fusis (la natura divina e la umana); l'unione quindi del Verbo con la unione ipostatica (v.).
I. NATURA E FONDAMENTO
Negli scambi sociali di beni non sempre è possibile dare il prezzo convenuto; è ragionevole che in tale ipotesi, chi dà sia garantito di avere il suo; questo per la continuità stessa degli scambi di beni. Per cosa di poca entità basta la parola di persona conosciuta e onesta; ma in caso di somme rilevanti e di persone non conosciute bene o di creditore innominato (società), si impone una garanzia oggettiva; molto più che per eventi di forza maggiore le stesse persone oculate incontrano dissesti finanziari imprevisti. Da qui l'origine delle varie garanzie reali. Fra esse si ha l'ì.Il sistema delle garanzie nei contratti è conosciuto già dai popoli orientali e dai greci, benché si disputi sulla natura di queste garanzie, per mancanza di testi. Presso gli antichi Romani si usavano la fiducia e il pignus; più tardi per l'aumento degli scambi si introdusse l'ì. come perfezionamento del pignus; tuttavia aveva due defezioni: mancava di pubblicità ed era estesa solo agli strumenti di coltura introdotti dal colono nel fondo preso in affitto. Un perfezionamento si ha nel diritto giustificato. L'età moderna incominciò ad introdurre la pubblicità e specialità verso gli inizi del sec. XVII, ma l'introduzione generale avvenne nel secolo scorso. L'Inghilterra ha l'ì. con una fisionomia alquanto diversa (mortgage).
II. NEL DIRITTO CIVILE ITALIANO
La natura dell'ì. quale diritto reale immobiliare di garanzia, costituito su determinati beni del debitore o di terza persona, si deduce dagli artt. 2808 sgg. del Codice civ. itali. (cf. anche artt. 2740); qui si dà al creditore il diritto di espropriare il bene, anche in confronto del terzo acquirente, allo scopo di soddisfarsi del debito, a preferenza degli altri creditori che non siano privilegiati. Nel diritto italiano l'ì. può essere legale, giudiziale o volontaria.1) Costituzione. — Possono ipotecarsi tutti i beni immobili commerciali con le loro pertinenze, alcuni diritti reali immobiliari (superficie, usufrutto, enfiteusi); fra i mobili, le rendite nominative dello Stato, le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli (art. 2810). Per la costituzione si esigono il titolo e l'iscrizione.
In alcuni casi è la legge che accorda l'ì. (legale: artt. 2817). Tale è riconosciuta all'alineante sopra i beni alienati per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione; ai corredi, ai soci e ai condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati agli altri condividenti; alla moglie sui beni del marito in garanzia della dote; allo Stato sui beni dell'imputato. L'ì. giudiziale è concessa dal giudice in ogni sentenza che condanna al pagamento d'una somma, all'adempimento di un'obbligazione, al risarcimento dei danni. In ogni contratto con convenzione volontaria si può costituire l'ì. (volontaria), se il proprietario del bene la conceda con dichiarazione unilaterale in atto pubblico o autenticato, escluso il testamento (art. 2821 sgg.).
Agli effetti civili è obbligatoria l'iscrizione nei registri pubblici; gli effetti anzi iniziano con l'iscrizione.
In ogni ufficio dei registri immobiliari è incaricato un funzionario denominato «conservatore dei registri» cui è demandata la cura con relativa responsabilità di tener aggiornate le i. (cf. artt. 2852 sgg.; 2843; 2847-2851; 2882; 2873; 2875; 2882).
L'ì. debitamente iscritta vale per vent'anni (art. 2847). Se l'interessato non cura la rinnovazione, decade dai diritti; può tuttavia ottenere una nuova iscrizione, valevole dalla nuova data (art. 2848); si eccettua la i. in garanzia della dote (art. 2849).
2) Diritti del creditore, del debitore e terzo acquirente. — Il creditore: a) in caso di inadempienza del debitore può soddisfarsi, chiedendo alla scadenza convenuta l'espropriazione dei beni ipotecati, anche se questi nel contempo fossero passati a terzi. b) Di fronte agli altri creditori non privilegiati (art. 2745 sgg.) ha diritto di prelazione, in modo di potersi soddisfare di tutto il credito. Conviene tener conto del grado di i. fra più creditori ipotecari.
Il debitore, se possiede la cosa, non deve essere di
sturbato; può percepire i frutti fino alla scadenza, può redimersi dall'ì., soddisfacendo la propria obbligazione.
L'ì. può anche essere concessa in favore del debitore da un terzo sui propri beni (terzo datore dell'ì.); può anche essere che dopo l'iscrizione il bene ipotecato sia alienato a un terzo (terzo acquirente). Questi è soggetto all'azione esecutiva del creditore ipotecario, essendo l'ì. diritto reale. Tuttavia egli, estraneo personalmente ai rapporti di obbligazione fra creditore e debitore, ha dalla legge alcune facoltà a propria scelta: pagare direttamente il creditore, divenendo creditore del debitore a sua volta; liberare il bene dall'ì., offrendo al creditore il prezzo stipulato all'altro; rilasciare il bene all'espropriazione, con diritto all'indennizzo relativo da parte del debitore (artt. 2858-287).
3) Sopra uno stesso bene possono costituirsi più i.; in questa ipotesi sta la norma «primer tempo poteri iure» computandosi il tempo dal giorno delle singole iscrizioni secondo il grado e l'ordine (artt. 2852-287). Qui si dà luogo alla surrogazione o subingresso ipotecario.
L'ì. si estingue con la cancellazione, con la mancata rinnovazione, con l'estinguersi dell'obbligazione principale, con il perimento della cosa, con la rinunzia del creditore, con lo spirare del tempo convenuto, con il verificarsi della condizione risolutiva (art. 2878). Con il ridursi del credito o con l'aumentato valore del bene ipotecato si può procedere alla riduzione dell'ì., se il bene lo consenta (art. 2872 sgg.).
III. L'ì. NEL DIRITTO CANONICO. — Salvo il diritto naturale ed espresse eccezioni, il CIC per i contratti rimanda al diritto civile (can. 1529); quindi anche in materia di i. Ecco in sintesi quant'è espressamente contemplato nel CIC a proposito di i. Per difesa dei beni della Chiesa contro il titolare o amministratore, il CIC dispone non potersi procedere all'ì., se non in caso di cose alienabili, per giusta e proporzionata causa, con l'autorizzazione a norma del can. 1532, dopo il giudizio di periti, ascoltati gli interessati e osservando le forme del diritto civile. Il superiore, se autorizzato, può fissare una somma annua per ammortizzare l'ì. (can. 1538, 1529-33).