MAGISTRATO. - Magistratus, da magister, etimologicamente significa un capo, un preposto. Nel linguaggio usuale si soleva confondere il concetto di magistratura con quello di carica pubblica, affidata a determinate persone per elezione o sorteggio. Presso i Romani i m., nel periodo repubblicano, erano i consoli, censori, pretori, edili ecc., ma era ignoto allora l'istituto di giurisdizione, che tanta importanza ha nell'ordinamento giuridico moderno per il concetto di m.: esso venne formandosi nell'epoca dell'Impero.
Nell'ordinamento politico-amministrativo attuale la voce m. ha due accedenti: a) di rappresentante l'autorità dello Stato che per sé è continuativa, come il prefetto, il sindaco, ecc.; b) di esercente l'ufficio di giudicatore

(da Catalogue d'une collection de manuscrits à miniatures des XX-XVe siècles, Amsterdam 1919, inv. 76)
Le competenze e funzioni del m. possono variare secondo le costituzioni e le forme di governo. Comuni invece a tutti e costanti devono essere alcune obbligazioni fondamentali. 1) Anzitutto è necessario che chiunque è costituito in autorità sostenga la maestà delle leggi con la saviezza delle sue decisioni, e faccia rispettare nella propria persona l'autorità dello Stato che confidò a lui tale carica. 2) Inoltre ha l'obbligo di rendersi utile allo Stato e insieme ai cittadini. Chi poi è chiamato ad un pubblico ufficio, se riconosce d'avere le doti necessarie - e il bene comune esige quella prestazione - è tenuto per giustizia legale ad accettare. Questo infatti è uno dei modi con cui il cittadino presta la sua opera per il bene comune. 3) Come custode delle leggi, il m. non può abusare del proprio mandato, ma deve mirare al bene pubblico con attenzione e vigilanza, senso di giustizia e assoluto disinteresse. 4) In quanto alla scienza non basta nel m. una preparazione generale e remota, ma si richiede quella scienza prossima e immediata che interessa l'ufficio da svolgere. 5) È appena necessario accennare alla questione della elevatezza morale, richiesta nel m. Può servire da esempio quanto fece Mosè (Ex. 18), il quale nella scelta dei primi m. del popolo giudaico chiamò a quest'ufficio uomini saggi e timorosi di Dio, di conosciuta probità e nemici della menzogna e dell'avarizia. 6) Riguardo al comportamento del m. di fronte ad una legge ingiusta, che è costretto ad applicare, vale quanto è stato detto per il giudice.