MAGISTRATO

MAGISTRATO. - Magistratus, da magister, etimologicamente significa un capo, un preposto. Nel linguaggio usuale si soleva confondere il concetto di magistratura con quello di carica pubblica, affidata a determinate persone per elezione o sorteggio. Presso i Romani i m., nel periodo repubblicano, erano i consoli, censori, pretori, edili ecc., ma era ignoto allora l'istituto di giurisdizione, che tanta importanza ha nell'ordinamento giuridico moderno per il concetto di m.: esso venne formandosi nell'epoca dell'Impero.

Nell'ordinamento politico-amministrativo attuale la voce m. ha due accedenti: a) di rappresentante l'autorità dello Stato che per sé è continuativa, come il prefetto, il sindaco, ecc.; b) di esercente l'ufficio di giudicatore

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MAGISTRATO - Miniatura di Michele di Carrara (sec. XV) raffigurante un interrogatorio.
(da Catalogue d'une collection de manuscrits à miniatures des XX-XVe siècles, Amsterdam 1919, inv. 76)
(giudice). In questo secondo senso se ne parla, p. es., nella nuova Costituzione italiana (art. 101 sgg.). Per il m. in questo senso V. GIUDICE. Qui si considera il m. secondo l'accezione più ampia del termine, in quanto cioè comprende non solo il m. giudicante, ma ogni cittadino partecipe per varietà di gradi della sovranità, cioè rivestito di un potere civile o militare, legislativo o esecutivo, giudiziario o coattivo, che egli esercita nell'interesse pubblico (v. anche PUBBLICO UFFICIALE).

Le competenze e funzioni del m. possono variare secondo le costituzioni e le forme di governo. Comuni invece a tutti e costanti devono essere alcune obbligazioni fondamentali. 1) Anzitutto è necessario che chiunque è costituito in autorità sostenga la maestà delle leggi con la saviezza delle sue decisioni, e faccia rispettare nella propria persona l'autorità dello Stato che confidò a lui tale carica. 2) Inoltre ha l'obbligo di rendersi utile allo Stato e insieme ai cittadini. Chi poi è chiamato ad un pubblico ufficio, se riconosce d'avere le doti necessarie - e il bene comune esige quella prestazione - è tenuto per giustizia legale ad accettare. Questo infatti è uno dei modi con cui il cittadino presta la sua opera per il bene comune. 3) Come custode delle leggi, il m. non può abusare del proprio mandato, ma deve mirare al bene pubblico con attenzione e vigilanza, senso di giustizia e assoluto disinteresse. 4) In quanto alla scienza non basta nel m. una preparazione generale e remota, ma si richiede quella scienza prossima e immediata che interessa l'ufficio da svolgere. 5) È appena necessario accennare alla questione della elevatezza morale, richiesta nel m. Può servire da esempio quanto fece Mosè (Ex. 18), il quale nella scelta dei primi m. del popolo giudaico chiamò a quest'ufficio uomini saggi e timorosi di Dio, di conosciuta probità e nemici della menzogna e dell'avarizia. 6) Riguardo al comportamento del m. di fronte ad una legge ingiusta, che è costretto ad applicare, vale quanto è stato detto per il giudice.

BIBL.: U. E. Paoli, M. (diritto greco), in Nuovo Digesto italiano, VIII, pp. 3-5; A. De Dominicis, Magistratus, ibid., pp. 24-29; G. Pasquariello, La magistratura, Roma 1942; P. Guidi, La legge ingiusta, Roma 1948; W. J. King, Moral aspects of dishonesty in public office, Washington 1949. Luigi Morstabilini
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“MAGISTRATO.” Enciclopedia Cattolica, vol. VII (1951), p. 1091. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/magistrato.