MANCINI, PASQUALE STANISLAO. - Giurista e uomo politico, n. il 17 marzo 1817 a Castel Baronia (Avellino), m. a Roma il 26 dic. 1888. Compiuti gli studi nell'Università di Napoli, ivi divenne presto professore. Dopo essere stato deputato al Parlamento napoletano (1848), fu costretto per ragioni politiche a fuggire a Torino, dove (1850) fu per lui appositamente istituita la cattedra di diritto pubblico esterno e internazionale privato. Dal 1872 passò all'Università di Roma.
Deputato al Parlamento, subalpino prima e nazionale poi, ininterrottamente dal 1860, vi divenne il capo del centro sinistro. Fu consigliere della Luogotenenza nelle provincie napoletane liberate (1861) e più volte ministro (della Pubblica Istruzione nel gabinetto Rat- tazzi [1862], della Giustizia con Depretis [dal 1876 al 1878], degli Esteri ancora con Depretis [dal 1881 al
1885], stipulando in tale sua qualità il primo trattato della Triplice Alleanza [1882]). Maestro del re Umberto I, venne insignito delle dignità di ministro di Stato e di cavaliere dell'Ordine civile di Savoia. Fu tra i fondatori dell'Istituto di diritto internazionale di Gand, del quale tenne anche la presidenza.
M. è noto soprattutto come l'asseritore del «principe di nazionalità», da lui formulato scientificamente nella prolusione torinese del 1851 (La nazionalità come fonte del diritto delle genti), che suonò come una sfida alla dominazione straniera in Italia e provocò le proteste dell'Austria e del Regno di Napoli presso la corte di Torino.
Nel campo della politica ecclesiastica, egli, crede della tradizione giurisdizionalista napoletana, ne difese i principi durante tutta la sua attività politica, specialmente in occasione della legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico e della legge delle Guarantie (v.). Negò quindi più volte il diritto dei vescovi di allontanarsi dalle proprie sedi senza il consenso dell'autorità governativa; affermò - in aperto contrasto con la dottrina della Chiesa - servì un «unico potere, quello della nazionale sovranità, e quindi una sola legge ed una sola universale, illimitata giurisdizione»; sostenne la legittimità dell'exequatur (v.) e del placet. Vale anche però la pena di ricordare che fu proprio M. a suggerire a s. Giovanni Bosco di non chiedere mai il riconoscimento della personalità giuridica della Società Salesiana da lui fondata, per sottrarla ad ogni pericolo di incameramento dei beni ecclesiastici.
Fra le sue opere vanno ricordate: Intorno alla filosofia del diritto e singolarmente intorno alle origini del diritto di punire (lettere di T. Mamiani e P. S. M., Firenze 1846, Livorno 1875); Sommi lineamenti di una storia ideale della penalità (Roma 1874); Della vocazione del nostro secolo per la riforma e la codificazione del diritto delle genti e per l'ordinamento di una giustizia internazionale (ivi 1874). I suoi Saggi sulla nazionalità furono pubblicati recentemente (Roma 1944, a cura di F. Lopez de Oñate); i suoi discorsi parlamentari sono stati raccolti in tre volumi (Roma 1893-97).