MAGGIORASCATO. - I. CONCETTO GENERALE. - Il m. o maggiorasco è una forma di fedecommesso (v.), venuta in uso nel medioevo, principalmente per la trasmissione ereditaria dei feudi.
Nel rimbarbarimento del mondo civile le famiglie cercarono di rafforzarsi, per numero e per censo, per rendersi atte all'offesa e alla difesa e per emergere nella politica locale. Il senso della dignità e dell'onore della famiglia ebbe la prevalenza sugli stessi vincoli di sangue.
Nacquero così le forme tipiche del m. e della primogenitura; le quali forme, nella pratica, si differenziavano solo nel senso che con il primo era chiamato a succedere il maggiore della famiglia, con la seconda il primo nato.
La giurisprudenza, seguendo la consuetudine formatasi sulla scia della tradizione romanistica, aveva stabilito il criterio che prima si badasse alla linea, e successivamente al grado, al sesso, e all'età. Ma con il m. la successione passava a chi, senza riguardo a linea, era il più prossimo parente dell'ultimo possessore, e, fra parenti dello stesso grado, al maggiore di età. Altre forme di fedecommesso erano il seniorato e il minoracato o juniorato: per il primo la successione andava al più vecchio tra i discendenti del primo possessore, cioè del primo istituto, senza riguardo né alla linea né al grado di parentela; per il secondo al più giovane d'età.
La definizione che del m. dà il De Molina si adatta piuttosto alla primogenitura: « ius succedendi in bonis ea lege relictis, ut in familia integra perpetuo conserventur, proximoque cuique primogenito ordine successivo deferantur ». Il Covarruias accetta questa definizione, spiegando la voce maioratus come vax fori Hispanici maioris primogeniorum ius (I. III, Variar. resol., I. III, cap. 5).
II. ORIGINE ED EVOLUZIONE DEL M
Di fatto, pare che la forma del m. sia sorta in Spagna e quindi passata in Francia e in Italia, dove tuttavia già esisteva una tradizione giuridica molto elaborata al riguardo. Essa raggiunse il suo massimo sviluppo nel sec. XVI, favorita dalle circostanze di tempo e di luogo, soprattutto dalla organizzazione feudale, che teneva a non smembrare i feudi e a non perdere il decoro dei cassi.
Gli albori dell'istituto si devono ricercare nel primitivo diritto feudale dei Franchi, che, nella successione, assegnava la preferenza ai primogeniti. La consuetudine viene disciplinata e regolamentata nel sec. XII con la inalienabilità dei beni e il loro vincolo a un casato. Ma gli sviluppi posteriori seguono piuttosto l'indirizzo spagnolo, il quale ne consacra l'istituzione nelle Cortes di Toro del 1505, e, successivamente, permette di erigere in primogenitura gli stessi beni allodiali, e regola sulla base del m. perfino la successione al trono (1621). Secondo alcuni, l'estensione si deve all'influsso delle dottrine sociviane. Si trattava, generalmente, di proprietà immobiliare, destinata a sostenere, con le rendite, un titolo di nobiltà. Ma venne poi estesa anche a possessi enfiteutici e di carattere privato e borghese, e perfino a possessi insignificanti, come botteghe, industrie, mobili.
III. TIPI DI M
Nel periodo del massimo sviluppo, il m. assunse man mano modalità nuove, moltiplicandosi in specie e sottospecie. Si ebbero così un m. semplice che chiamava alla successione il primogenito, maschio o femmina, fino all'estinzione; un m. prelativo dei maschi che escludeva dalla successione le femmine primogenite e, in mancanza di maschi primogeniti, si devolveva al più prossimo parente maschio; un m. semplicemente maschile che escludeva le femmine anche più prossime e della linea, in favore di qualunque prossimo parente maschio anche non della linea; un m. di linea qualificata, che chiamava alla successione prima la linea dei maschi e poi, in difetto, quella delle femmine; un m. agnatisio puro che chiamava i primogeniti maschi da maschi ed escludeva dal diritto di successione sia le femmine da maschi, sia i maschi e le femmine da femmine; un m. agnatisio in primo grado che chiamava alla successione i maschi da maschi, e, in difetto, le femmine da femmine.
La volontà del fondatore del m., contenuta ed espressa nelle tavole di fondazione, prevaleva nel concorso tra un maschio e una femmina. Ad essa ci si doveva sempre attenere, perché l'investito non ereditava, ma semplicemente entrava nel possesso dei beni che gli competivano fin dal primo momento della costituzione del m. Il criterio della linea era seguito soprattutto nei m. costituiti per legge, per statuto, per consuetudine, per contratto. Per principio, le femmine erano escluse, perché i beni si dovevano conservare nella linea agnatisia e non cognatzia.
In Italia, accanto alle diverse specie enumerate, si sviluppò, indipendentemente da influssi stranieri, il m. regolare e irregolare: il primo chiamava alla successione il più prossimo parente nella successione legittima; il secondo vi chiamava il primogenito anche quando non fosse il prossimo.
In Toscana, sotto le signorie, i m. e le primogeniture abbracciano i tre quarti della proprietà fondiaria e immobiliare. In Sicilia si costituiscono in m. perfino le rendite del debito pubblico (1822). A Napoli, mentre si aboliscono i fedecommessi, si conservano i m. consuetudinari secondo la legge francese 21 dic. 1800 con le modifiche del decreto 19 genn. 1812. Anzi, dopo la restaurazione dei sanfedisti, si vuol conservare e accrescere lo splendore delle famiglie nobili e stringere attorno al trono, riordinando i m. (leggi 5 ag. 1818 e 17 ott. 1822) e richiedendo l'assenso regio per nuove costituzioni (leggi 11 giugno 1824).
Il m. si estingueva per la prescrizione centennale, per la rinuncia di tutti i chiamati, per revoca del fondatore, e per confisca. Inoltre, se ne era fissata la durata o per legge o nelle tavole di fondazione, cessava con il maturare del termine o, comunque, con l'oltrepassarsi del 10° grado o della quarta generazione. Si richiamava in materia la disposizione della Nov. CLIX, c. 21 con cui Giustiniano aveva colpito i fedecommessi che oltrepassassero la quarta generazione.
IV. LA LEGISLAZIONE CONTRARIA AI M
Se il m. prosperava nel secc. XVII-XVIII per il favore dei principi e manteneva, con l'inalienabilità, nello splendore e nella ricchezza le famiglie nobili stringendole attorno ai troni, esso produceva nondimeno danni sociali incalcolabili per il ristagno dei beni e per la palese ingiustizia nei riguardi dei cadetti. La reazione si delinea già nel 1582 con l'opposizione degli Stati di Aosta alla estensione dei m. al di fuori delle famiglie dei Pari.
A lungo si discusse se i m. fossero giovevoli o nocivi allo Stato. Certo è che difficilmente si sarebbe potuto impedire in altro modo il frazionamento nella successione dei beni, e lo sperpero di qualche prodigo o malato di mente. Il card. De Luca, pur considerando i m. degni « più di lode che di biasimo », suggeriva limitazioni e notava come la dottrina e la giurisprudenza dimostrassero un animo avverso, ostentando e comunicando alla legislazione la tendenza a restringerli sempre più. Si alzava la voce contro l'ingiustizia che faceva ricco un figlio a prezzo della miseria degli altri, contro l'incommerciabilità dei patrimoni e contro il conseguente impoverimento dei terreni che ogni possessore badava a sfruttare al massimo, senza per mano ad alcuna miglioria.
Carlo Emanuele e Vittorio Amedeo per gli Stati Sabaudi richiamano in vigore la disposizione giustiniana sulla durata dei fedecommessi fino alla quarta generazione. Ad essa Francesco III di Modena aggiunge la restrizione che il m. sia solo permesso a nobili o laureati. Maria Teresa per la Lombardia limita i fedecommessi a due soli gradi. Pier Leopoldo in Toscana arriva all'abolizione completa e alla proibizione della costituzione di nuovi m. e primogeniture (1782, 1789). Quasi contemporaneamente anche la Rivoluzione Francese spazza via ogni sorta di fedecommessi (legge 14 nov. 1792). Ma Napoleone intende risuscitare il m. servendosi come di un puntello per l'Impero (Senatoconsulto 4 ag. 1806). La Restaurazione la torna ad abolire (legge 12 maggio 1835) e il secondo Impero lo ricostituisce sotto altro nome. Dopo il 1815 in Italia i m. si ricostituiscono, ma con gravi limitazioni.
Lo spirito delle legislazioni moderne non poteva non combattere il m. come contrario alla giustizia e all'eguaglianza tra i figli, e all'economia privata e pubblica.
Nel Regno di Sardegna, il Codice albertino aveva vietato ogni sostituzione fedecommissaria, con l'eccezione contenuta nell'Edito del 14 ott. 1873 che permetteva i m. alle famiglie cospicue benemerite dello Stato, previa l'autorizzazione sovrana e nei limiti della disponibilità, ossia salvi gl'interessi dei legittimari. L'abolizione definitiva e totale venne con la legge 18 febbr. 1851, estesa poi a tutto il Regno a partire dal 1° genn. 1866.
Quasi tutti gli Stati hanno del pari abolito il m. come la Spagna (leggi 11 ott. 1820 e 30 ag. 1836), l'Inghilterra (legge del 1833) e la Francia (convenzione 14 ott. 1904). Ma il m. non è del tutto scomparso in Inghilterra, come sopravviveva ancora in Russia prima del bolscevismo.
BIBL.: sources