MERCATURA. -
I. Concetto
M., in genere, è qualsiasi scambio di merci o valori. Tra le varie forme di scambio prevale la compra-vendita.Si distinguono tre principali specie di m.: la lucrativa, l'economica, l'industriale. La m. lucrativa è una compra ispirata esclusivamente al desiderio del guadagno. Due elementi quindi la contraddistinguono: l'intenzione di rivendere poi più caro quello che si comprò; ed inoltre di rivenderlo senza apportarvi prima alcuna modificazione che ne abbia in qualunque modo elevato il valore economico. Se si compra invece allo scopo non già di rivendere più caro, ma di soddisfare ai propri bisogni, benché poi si troverà di fatto più conveniente di rivendere, sia pure per la sola ragione del rialzo dei prezzi, sia la m. economica. Comprare infine con l'intenzione di rivendere più caro ciò che si acquistò, ma dopo averne elevato il valore mediante opportuna lavorazione, costituisce la m. industriale. In tal caso il soprappiu del prezzo di vendita su quello di compra non rappresenta soltanto un lucro, ma anche la retribuzione al lavoro delle modificazioni apportate, o che questo lavoro sia stato sviluppato personalmente dal compratore ovvero da altri a sue spese. In pratica le tre forme di m. possono in vari modi coesistere o combinarsi tra di loro e con ogni altra attività economica, produttrice, industriale o commerciale.
II. Morali
Tutte e tre le forme di m. sono, in se stesse, moralmente lecite; ma quella lucrativa, dominata com'è esclusivamente dal desiderio del guadagno che mai si soddisfa, non è del tutto consona alla dignità dell'uomo. Inoltre espone a gravi pericoli, quando la brama del lucro non si contenga nell'ambito di superiore finalità; p. es., il sostentamento della famiglia. È poi certo che la m. lucrativa è aliena dall'opera di santificazione propria ed altrui, cui dedicano la loro vita i chierici ed i religiosi. Perciò la Chiesa, secondo tradizioni antichissime, agli uni (can. 142) ed agli altri (can. 593 e 679§ 1) la proibisce nei seguenti limiti.La proibizione è contro ogni forma di m. lucrativa. Vi borsa (v.) o comunque su azioni ed obbligazioni commerciali; resta invece le cito investire i propri capitali in simili titoli allo scopo di percepire i relativi redditi (S. Uffizio, 13 apr. 1885). La proibizione colpisce pure la m. industriale, ma solo quando, a trasformare la merce da rivendere più cara, il chierico o il religioso si serva dal lavoro salariato. È questa la concorde interpretazione dei canonisti e dei moralisti, basata del resto sulla analogia di tale m. con quella lucrativa. La proibizione è grave; non però contro operazioni isolate, bensì contro l'esercizio di esse, costituito dalla loro molteplicità, sotto l'influsso di una stessa deliberazione. Questo esercizio resta sempre gravemente illecito, sia che la sua esecuzione si affidi a laici, sia pure che i guadagni realizzati vengano destinati a vantaggio altrui, di cause pie o profane. Con decreto della Congr. del Concilio, 22 marzo 1950, la trasgressione di questa legge è sanzionata con la scomunica speciali modo riservata alla S. Sede (AAS, 42 [1950], pp. 330-31).
Per motivi in se stessi evidenti alcune eccezioni sfuggono a questa proibizione ecclesiastica. Se cocredita una attività economica a base di m. lucrativa il chierico la può sfruttare, esercitandola per mezzo dei coredi; non si è obbligati a rinunciare o ad alienare la propria parte. È pure tollerato l'esercizio della m. lucrativa, quando si presenti come unico mezzo al sostentamento proprio e dei famigliari. In questo caso, però, perché tutto si svolga in modo dignitoso allo stato clericale o religioso e soltanto nei limiti della necessità, l'Ordinario ne darà licenza, almeno per quanto riguarda i territori non italiani (Clemente XIII, Cum. primum, 17 sett. 1759). Probabilmente anche per l'Italia, dopo la promulgazione del nuovo CIC, è sufficiente la licenza dell'Ordinario e non è più necessaria quella della S. Sede, come prescriveva il citato documento. La m. lucrativa è anche lecita qualora si sviluppi in modo accessorio accanto ad un'altra attività economica principale (v. COMMERCIO).