MORALITÀ PUBBLICA

MORALITÀ PUBBLICA. - Si intende per moralità la maniera di diportarsi in ordine alle leggi che regolano il costume e si dà per accettato il presupposto che gli stessi principi servono a giudicare così la moralità privata, come la m. p., nel senso che un'azione disonesta compiuta da un singolo individuo non cessa di essere tale, se compiuta da un complesso sociale, e una colpa commessa in segreto è tale anche quando si divulga fra il pubblico.

I. CONTENUTO DELLA M. P. - Un'azione deve ritenersi pubblica e quindi soggetta alle leggi che tutelano la m. p.: 1) Quando è tale da interessare più persone, perché è essa stessa di natura sua e destinata al pubblico. Ad es., la stampa ed ogni altro mezzo di propaganda interessano la m. p. 2) Quando le circostanze, nelle quali l'azione si compie, la rendono pubblica. È il caso di una riunione tenuta in una casa privata, ma tale che per il numero degli intervenuti o per lo scopo od oggetto di essa non è più di interesse privato. 3) Quando l'azione è compiuta in un luogo pubblico, cioè in un luogo, dove chiunque può recarsi, soffermarsi, passeggiare senza alcuna limitazione (vie, piazze, campagne, ecc.); 4) o in luogo aperto al pubblico, dove ciò chiunque può entrare, sia pure con la limitazione rappresentata da una tassa d'ingresso o da uno scopo determinato (teatri, scuole, negozi, esercizi pubblici, uffici, ferrovie, tramvie, ecc.); 5) o in un luogo esposto al pubblico, cioè tale che si possa vedere nell'interno di esso (carrozze, automobili, cortili, balconi, l'interno di una casa con le finestre aperte).

Quindi quasi tutte le voci, che interessano la moralità privata, interessano anche quella pubblica. Alcune, tuttavia, in maniera più profonda.

La stampa, ad es., ha un'influenza preponderante sull'orientamento morale della società e l'enorme diffusione di quella, che indurge a una concezione edonistica e materialistica della vita e circonda di un'aureola di notorietà i grandi delinquenti, è certamente fra le maggiori cause di decadimento morale. Lo spettacolo in tutte le sue forme, antiche, come il teatro, o recenti, come il cinematografo e la televisione, è pure attività tipicamente pubblica e per le sue intrinseche finalità è per le circostanze, nelle quali si svolge. Per la sua larghissima diffusione e l'immediatezza e l'efficacia dei suoi mezzi espressivi, lo spettacolo contende alla stampa il primato dell'influenza - purtroppo molto spesso nefasta - sul costume. Anche la moda, interessa la m. p. poiché l'abbigliarsi è quasi sempre in funzione dell'interesse che si intende destare negli altri, e non avrebbe quasi ragione di essere, se non potesse manifestarsi in pubblico. Altre tanto si dica del ballo, dei manifesti, dell'esposizione pubblica di oggetti, che offendono il buon costume, ecc.

La m. p. è particolarmente insidiosa dagli atti immorali commessi in pubblico, dalla prostituzione e dall'ignoranza delle donne e dei fanciulli.

Se lo Stato si dichiara impotente di fronte a disordini che rimangono in una sfera strettamente privata, ha il diritto di doverne di intervenire contro i reati che offendono la m. p., appunto perché è suo compito difendere la sanità del costume ed il diritto degli onesti non essere turbati dalla sfacciata esibizione del vizio. Di qui la legislazione in difesa della moralità, che si trova, con maggiore o minore sviluppo, presso tutte le nazioni.

II. LEGISLAZIONE PER LA TUTELA DELLA M. P. IN ITALIA. - In Italia la legislazione in difesa della m. p. si trova nella Costituzione, nel Codice penale, nel Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed in alcune leggi speciali.

La Costituzione vieta «le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contraire al buon costume», rinviando alla legge per i «provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni» (art. 21). Il Codice penale provvede alla m. p. specialmente nei tit. IX, X e XI.
Il tit. IX contempla espressamente i «delitti contro la m. p. e il buon costume» e in particolare dall'art. 519 al 526 i delitti contro la libertà sessuale: violenza carnale, atti di libidine violenti, ratto a fine di matrimonio e a fine di libidine, ratto di minore e seduzione con promessa di matrimonio, commessa da persona coniugata. Dall'art. 527 al 538 vengono contemplate le offese al pudore e all'onore sessuale: gli atti osceni, anche semplicemente colposi, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, la corruzione di minorenni, l'istigazione alla prostituzione ed il favoreggiamento, la costrizione alla prostituzione, lo sfruttamento di prostitute, la tratta di donne e di minori.

Particolare attenzione merita l'art. 529, il quale stabilisce che «agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore» (ciò importa il dovere morale di reagire alle manifestazioni di mal costume e con una reazione pubblica e costante, si che dia al magistrato, che deve applicare la legge, la prova che il comune sentimento è stato offeso).

Il tit. X contempla dall'art. 545 al 555 i «delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe», in particolare: l'aborto, il procurato aborto, l'istigazione all'aborto, la procurata impotenza e l'incitamento alle pratiche contro la procreazione e il contagio di sifilide e di blenorragia.

Il tit. XI colpisce tutti i «delitti contro la famiglia». Interessano anche la m. p. i delitti contro la matrimonio (dall'art. 556 al 563): bigamia, adulterio e concubinato e i delitti contro la morale familiare: in particolare l'incesto (art. 564) e gli attentati a mezzo della stampa periodica (art. 565).

Fra le contravvenzioni è da tener presente l'art. 725, che colpisce l'esposizione e il commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza e l'art. 726, che colpisce chi in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti contrari alla pubblica decenza.

Il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (18 giugno 1931, n. 773) contiene disposizioni relative agli spettacoli e trattenimenti pubblici (art. 68-85), allo spaccio degli alcoolici (art. 86-107), ai giochi d'azzardo (art. 110), alla stampa (art. 111-114), al meretrìco o al libertinaggio (art. 190-208). Vedere anche il Regolamento per l'esecuzione del Testo unico (6 maggio 1940, n. 635).

Le leggi speciali, che hanno riferimenti con la difesa della m. p., sono specialmente: a) la Legge per la protezione della Maternità e dell'Infanzia (24 dic. 1934, n. 2316) e il Regolamento (15 apr. 1926, n. 718); b) la Legge sull'ordinamento dell'industria cinematografica nazionale (16 maggio 1947, n. 379), che all'art. 14 rinvia al Regolamento annesso al R. D. 24 sett. 1923, n. 3287, per quanto concerne la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche; c) la Legge sulla stampa (8 febb. 1948, n. 47) in corso di aggiornamento.

Complessivamente, un imponente complesso di norme legislative, che pongono l'Italia all'avanguardia dei paesi civili nella difesa del costume.

BML.: cf. le Relazioni sui Congressi nazionali per la moralità. Il 9° si tenne dal 16 al 19 giugno 1940; R. Bettazzi, Moralità, Parma 1915, passim; Unione internazionale di studi sociali, Codice sociale, Rovigo 1927, n. 49; G. Molteni, La morale nel romanzo e nel teatro d'oggi, in Il matrimonio cristiano, scritti vari a commento dell'encic. Casti connubii, Milano 1931, p. 238 seg.; M. Manfredini, Delitti contro la m. p. e il buon costume, in Trattato di diritto penale, a cura di E. Florian, ivi 1934, p. 200 seg.; G. Gonella, Principi di un ordine sociale, Città del Vaticano 1943, pp. 187-194; A. Iannitti Piromallo, Legge penale e p. m., in Iustitia, 2 (1949), pp. 29-30; P. Cipriotti, Il IX Congresso nazionale per la moralità, ibid., 2 (1949), pp. 28, 71-72; A. Iannitti Piromallo, Moralità, costituzione e leggi speciali, ibid., 3