REGULAE CANCELLARIAE APOSTOLICAE. - Erano un complesso di norme date o con- Cancelleria (v.) Apostolica e riguardanti la determinazione dell'oggetto delle lettere apostoliche, la spedizione delle medesime, l'armi- piezza delle concessioni, le condizioni e le clausole.
Erano divise in quattro specie o classi: expeditione, quelle che prescrivevano la forma da osservarsi nel disbrigo degli affari e delle pratiche; reservatoriae, cioè quelle che trattavano i benefici, il loro conferimento, la loro riserva; revocatoriae, quelle che rendevano nelle fa- coltà concesse dal pontefice precedente; iudiciariae, quelle che definivano la procedura da osservarsi. Si aggiungevano le r. che fissavano i diritti e i doveri del vice-cancelliere. Esse avevano valore di legge durante il pontificato, in cui erano emanate. Direttamente obbligavano la Cancelleria, ma di conseguenza legavano anche i tribunali nell'ente- tere il giudizio circa la concessione pontificia, speciali- mente in caso di obiezione o di subazione di riscritti (v. RESCRITTO). Per sé cessavano alla morte del romano pontefice. Dal tempo di Urbano VIII (1623-44) obbligavano anche prima della loro promulgazione, dal momento dell'approvazione accordata dal nuovo pontefice; ma ciò solo per quanto si riferiva al valore degli atti, non certo in merito alle pene.
La promulgazione era fatta con la comunicazione alla Cancelleria stessa ed un tempo le r. erano scritte nel Liber Cancellariae. Le regole direttive o di spedizione date per gli officiali conservavano il loro vigore, non solo nella Cancelleria ma in tutti i dicasteri, uffici e tribunali. Per uso degli officiali vi erano inoltre le Summae dictaminis ed i Libri Cancellariae. Le prime davano le regole per scrivere; gli altri fornivano le formule da usarsi, le Costituzioni circa l'ordinamento della Curia romana ed anche qualche costituzione sulla riserva dei benefici; però riguardavano più che altro l'ordinamento della stessa Cancelleria, le competenze degli officiali, l'aspetto formale delle lettere; tuttavia trattavano anche le materie connesse in- timamente alle stesse R. C. A.
Già prima di Giovanni XXII (1316-34) furono fissate alcune R. C. A. Tuttavia la prima collezione di esse fu fatta da Giovanni XXII e riformata da Gregorio XI (1370-78) e corretta poi da Urbano VI (1378-80). Durante lo scisma occidentale furono introdotte numerose r., anche molto diverse fra di loro. Invece dal tempo di Eugenio IV (1431-47) e di Niccolò V (1447-55) furono fissate le r. in forma un po' stabile, sebbene in seguito non mancassero cambiamenti.
Tutte le R. C. A. emanate dal pontificato di Giovanni XXII a quello di Niccolò V furono pubblicate; di alcuni altri pontefici furono solo stampate, come Clemente XI (1700), Clemente XII (1730), Clemente XIV (1769) e Pio VI (1775). Non furono più cambiate dopo Clemente XII. Obbligavano dal momento della promulgazione; con Urbano VIII, come si è detto, presero ad obbligare dal momento dell'approvazione, prima della promulgazione. Anzi dopo Pio VI (1775-99), all'inizio del nuovo pontificato non furono più promulgate. Alcuni governi mossero difficoltà ad alcune di queste r. e non le ricevet- tero; altri ottennero deroghe con concordati. La riforma delle R. C. A. fu decretata da Pio X, il 29 sett. 1908, insieme con le formule delle bolle del conferimento dei benefici e di quelle che costituivano le diocesi ed i Capitoli (Ordo servandus in S. Congregationibus..., parte 2a, cap. 9, art. 1: AAS, I [1909], p. 103). Le Formulae bullarium furono poi confermate l'8 dic. 1910; la Nova Regula Cancellariae fu stabilita il 15 apr. 1910 (AAS, 2 [1910], pp. 939, 287). Dopo il CIC, in base al can. 6, n. 6 le R. C. A. furono abrogate. Rimangono in vigore solo in quanto sono conservate e riformate nel Codice di diritto canonico. Così i can. 36-62 in molte parti ritengono ed in altre cambiano le R. C. A. in materia di concessione di re- scritti; così i can. 396 § 1, 1431, 1435, 1486 e 1487, dopo averle abrogate, determinano le norme da osservarsi nella riserva dei benefici; ed i can. 1446-47 rinnovano le antiche r. della prescrizione annuale e triennale. Vale inoltre anche per la Cancelleria quanto è prescritto nel can. 243 § 1, per cui gli affari debbono essere trattati secondo le norme generali e particolari, che il pontefice regnante abbia eventualmente a prescrivere. Perciò il modo di procedere dei dicasteri romani è determinato dalle leggi generali della Chiesa, dalle regole speciali di ciascun dicastero, dalla consuetudine e dalla prassi stessa. Il loro complesso forma quello che viene chiamato Stylus Romanae Curiae. Fuori del campo giuridico le R. C. A. hanno avuto un certo influsso anche come principi ri- flessi (v.) adoperati per risolvere i dubbi di coscienza.