RICOGNIZIONE. - Il termine r indica due istituti totalmente diversi per la loro funzione e la loro finalità. L'uno, comune alla legislazione della Chiesa ed alle altre legislazioni, di natura strettamente processuale, è un mezzo istruttorio informativo, che tende a consolidare i mezzi di prova acquisiti al processo; l'altro invece, affermato nel Codice civile italiano e di natura sostanziale, ha lo scopo di confermare l'esistenza di una obbligazione o di un diritto in genere, o quanto meno di impedire che tale diritto si prescriva.
L'istituto della r. o accesso giudiziale, che ha avuto la sua completa definizione nelle Regulae della Rota e successivamente nel CIC (cann. 1806-11), veniva confusamente identificato con la perizia nella precedente legislazione canonica.
La r. giudiziale, detta anche inspectio ocularis, si ha quando il giudice ritiene necessario esaminare i luoghi e le cose, che formano oggetto di controversia (cann. 1806). La valutazione della necessarietà, come si assume dalla dicitura del canone, è demandata al prudente apprezzamento del magistrato.
Sia le cose mobili che gli immobili possono formare oggetto di r.: le une possono essere anche esaminate nella sede del tribunale; alla r. delle altre deve procedersi, invece, come è ovvio, mediante l'intervento del magistrato territorialmente competente in base ai principi generali della giurisdizione contenziosa. Qualora infatti l'esperienza rifletta luoghi appartenenti al territorio di altro giudice, deve essere a quest'ultimo domandato l'espletamento dell'incombente per rogatoria. L'accesso giudiziale è accompagnato qualche volta dall'audizione di testi, qualora il expedire videatur ad pleniorum probationem aut ad removenda dubia ob quae recognitio decerni debuit (cann. 1810); come anche il giudice può avvalersi dell'opera di periti (v.) si necessaria vel utilis videatur (cann. 1809).
L'esperienza può essere compiuta direttamente dal giudice, ovvero da un adiutore o da un delegato. Agli effetti della validità dell'incombente devono essere verbalizzati il giorno e l'ora della recognitio, come anche le persone che vi partecipano, ed anche tutto ciò che sia stato detto o fatto ovvero decretato dal giudice (cann. 1811 § 1); l'autenticità, poi, di tale relazione scritta viene fornita dalla sottoscrizione da parte del giudice e del notario (cann. 1811 § 2).
Una forma particolare di r. giudiziaria è quella delle spoglie di un servo di Dio, la quale, a norma del can. 2006 deve avvenire «antequam absolvatur processus apostolicus super virtutibus in specie».
Il CIC nel cap. 5 De probatione per instrumenta parla poi di r. (cann. 1815) ogni qual volta in un giudizio debba procedersi al riconoscimento di una scrittura; come anche nello stesso CIC viene usata la parola recognitio per significare la specifica competenza della Congregazione del Concilio nel riconoscimento dei concili particolari (cann. 250 § 4).
Anche nelle legislazioni civili esiste l'istituto della ispezione di luoghi, cose e persone. Sia nel corso di un procedimento penale come in quello civile il magistrato può ravvisare non solo la opportunità, ma addirittura la necessità ed indispensabilità di un diretto accertamento personale o reale, perché nulla giova maggiormente all'esattezza della decisione che la visione diretta dell'oggetto della contesa. Il Cod. di procedura civ. itali dispone le modalità di tale accertamento negli artt. 258-62; all'ispezione il giudice procede personalmente, assistito, quando occorre, dal consulente tecnico; il Cod. di procedura penale, negli artt. 309-13 detta analoghe disposizioni circa le ispezioni giudiziali in genere, ed in particolare relativamente a quella corporale (v. PERQUISIZIONE).
Nella accezione rientra anche l'atto con cui il debitore riconosce l'esistenza di una precedente obbligazione a suo carico e ne rinnova la dichiarazione; tale atto fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore sulla r. e nella rinnovazione (art. 2720 Cod. civ.). Tali atti ricognitivi possono essere richiesti all'obbligato dal titolare di una rendita ultradecennale (art. 1870) o dal concedente nell'enfiteusi (art. 969).
Finalità precipua della r. è quella d'impedire il decorso di una prescrizione, la quale, in base ad esplicita disposizione normativa (art. 2944), viene interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Le r. tuttavia non possono essere considerate come cause obbligatorie per se stanti, ma l'efficacia di esse dipende dalla validità del titolo principale.