RITO

RITO. -

I. NELLA STORIA DELLE RELIGIONI

In linea generale applicabile a tutte le religioni, per r. (etimologia incerta) s'intende la norma che guida lo svolgimento di un'azione sacra. Questa norma è fissata dalla tradizione religiosa, che ne ha da principio esperimentato l'efficacia e che esige sia ripetuta fedelmente, affinché la comunicazione tra un individuo o un gruppo e la divinità si attui con efficacia di risultati.

Questo concetto di fissità è indispensabile per l'idea genuina del r.: ritus est mos institutus, religiosis caeremoniis consecratus (Servio, Aen., XII. 836); perciò tutte le religioni hanno un proprio rituale dove sono fissate le formule e le rubriche del culto. Varie sono le classificazioni dei r.: positivi che esaltano il principio coesivo della vita sociale (p. es., i. sacrificali) o negativi che tendono a separare ciò che è sacro da ciò che è profano (p. es., i. ascetici, il calendario, i templi; questa classificazione è della scuola sociologica del Durkheim; alla quale si può osservare che in realtà anche questi r. sono positivi perché tendono a potenziare l'elemento sacrale degli individui o del gruppo); r. magici, che hanno sfera d'azione privata spesso ostile, e religiosi di carattere sociale e benefico; r. mimetici basati sul principio che il simile agisce nel simile, e simpatici basati sul principio che la parte agisce sul tutto; r. orali che si manifestano con la voce parlata o modulata e manuali che si manifestano con il gesto e con l'azione.

Meglio di queste suddivisioni di carattere teorico e non sempre perspicue e nette vale una suddivisione fatta in base allo scopo pratico che il r. tende a conseguire. Secondo questo criterio pratico si hanno tre tipi di r.: di passaggio, di partecipazione, di propiziazione.

R. di passaggio. - Sono quelli che presiedono al trapasso da un luogo o momento o stato della vita ad un altro: e sono i r. del limitare, della nascita; dell'iniziazione sia puberale, sia a una particolare società religiosa (v. MISTERIO); del matrimonio, della morte. Detti r. comportano tre momenti, talora più o meno bene individuati, che sono di separazione dalla situazione antecedente; di margine, in cui maturano le condizioni che preparano l'individuo alla nuova situazione; di aggregazione al nuovo stato o luogo o condizione sociale.

R. di partecipazione. - Sono quelli che pongono l'individuo o il gruppo in comunicazione con le potenze divine della cui vita, in tal guisa, vengono in qualche modo a partecipare. I tre principali r. di partecipazione sono: preghiera (v.), sacrificio (v.), e i r. di consacrazione.

Sono r. di consacrazione quelli mediante i quali una persona, un luogo, un oggetto, dopo essere stati separati dall'uso profano, vengono consacrati alla divinità. Quindi, nella categoria dei r. di passaggio, tutte le cerimonie di aggregazione iniziata sono in fondo r. di consacrazione. La consacrazione dei sacerdoti, dei re, che avviene attraverso l'unzione sacra e la consegna dei simboli della loro nuova autorità, sono r. consacratori che fanno partecipe, chi li riceve, dell'autorità divina. Presso gli antichi Romani la consacrazione di un tempio importa, oltre alla separazione del luogo dall'uso profano e da ogni diritto di proprietà privata, una positiva dedicazione fatta dal magistrato effettuale, mentre il pontefice tiene con la mano lo stipite del tempio, esprimendo con ciò il passaggio del tempio nella categoria delle cose di proprietà della divinità.

Nel sacrificio animale la vittima prima di venire uccisa viene consacrata, cioè investita di santità rituale e fatta quindi partecipe della sacralità divina mediante apposito (spalmatura di burro in India, cospersione di orzo in Grecia, di mola salsa, donde «immolazione», in Roma).

R. di propiziazione. - Sono tra i più frequentemente adoperati perché con essi il gruppo umano provvede direttamente a procurarsi ciò che giova alla sua vita, a eliminare ciò che è nocivo, a espiare le colpe legali e morali ristabilendo così la pace tra la divinità e gli uomini. Essi pertanto si dividono in tre categorie: r. agrari, r. lustratori, r. espiatori.

I r. agrari sono quelli connessi con la vicenda annuale della vegetazione. Essi in genere importano il sacrificio di un animale in cui è sintetizzato lo spirito della vegetazione e la cui morte con preservazione del suo spirito (rappresentato o dalle pelle o da altro oggetto venuto con esso a contatto) garantisce il buon successo del nuovo raccolto. Le cerimonie della mietitura del folclore nord-europeo sono sopravvivenze di vetusti r. agrari. Circa la sublimazione di un r. agrario a r. misterico V. MAGIARI.

I r. lustratori, diretti a preservare o a liberare un luogo, un individuo, un gruppo da influssi malefici, consistono in abluzioni d'acqua, fumigazioni d'incenso, contatto di erbe apotropaiche, chiusura dell'oggetto entro un circolo magico determinato o dalla cintura, mediante un

filo, o dalla circumambulazione di animali destinati ai sacrifici (p. es., in Roma il suovetaurile nelle amburali, la lustrazione del popolo e dell'esercito ecc.). La lustrazione si adopera anche per restituire all'uso comune una persona o un oggetto, investiti di scarlattà per il loro contatto con una cosa sacra (p. es., offerente, sacrificatori e oggetti che abbiano partecipato a una sacrificio).

I r. di espiazione sono quelli che tendono a rimuovere da un gruppo gli effetti di una colpa nella quale è caduto, e che sovente si manifestano con segni dell'ira divina (eremoti, fenomeni meteorici, epidemie, ecc.). Il loro meccanismo consiste essenzialmente nell'accumulare sopra una vittima (animale o umana) i peccati o le impurità fisiche e legali della comunità facendole asportare e consumare dalla vittima stessa. Caso tipico di r. capro emissario (v.) presso gli Ebrei e quello dei due condannati, detti «zazazol» TARGHELIE (v.) in Atene.

BIBL.: P. Pfister, Kultus, in Paul-Wissowa, XI, coll. 2106-90; W. Mannhardt, Wald-und Feldkulte, 2ª ed., 2 voll., Berlino 1905; A. Dieterich, Mutter Erde, Lipsia 1905; H. Webster, Primitive secret Societies, Nuova York 1908 (trad. it., Bologna 1922); A. van Gennep, Les rites de passage, Parigi 1909; E. Samter, Geburt, Hochzeit und Tod, Berlino 1911; S. Eitrem, Opferritus und Vorgifter der Griechen und Römer, Cristiani 1915; R. Hertz, Mélanges de sociologie religieuse et folklor, Parigi 1928; R. Will, Le culte, 3 voll., ivi 1925-29, 1935; G. van der Leeuw, Phänomenologie der Religion, Tubingen 1933, pp. 319-435; M. Eliade, Traité d'histoire des religions, Parigi 1940, pp. 232-314.

II. NELLA LITURGIA CATTOLICA

R., nel senso proprio, si dice il modo o l'ordine con cui si eseguiscono le varie funzioni sacre, cioè le cerimonie della s. Messa, dell'Ufficio, dell'amministrazione dei Sacramenti e sacramentali; così si parla del «ritus celebrandi missam», del «ritus baptizandi», del «ritus consecrationis altaris», ecc.

La voce r. indica la maggiore o minore solennità con cui si celebrano la Messa, l'Ufficio, le feste; vuol dire, ad es., «sub ritu duplici, semiduplici, simplici» o «prima vel secundae classis», «sub ritu pontificali», ecc. R., nel senso ampio, indica il complesso, l'insieme delle cerimonie e delle funzioni di un determinato culto o il modo diverso con cui sono fatti alcuni atti di culto r. di una particolare Chiesa (di Lione, di Toledo) o di una comunità religiosa (carmelitano, domenicano, premonstrantes), o di un territorio più o meno grande (romano, ambrosiano, gallicano, mozarabico, orientale, greco, melchita, etiopico, caldeo). In quest'ultimo senso la voce r. è equivalente a liturgia e designa non soltanto le proprietà della liturgia stessa, ma nel diritto canonico o nella vita ecclesiastica la si usa quando si parla dei fedeli dei r. orientali in contrapposto ai fedeli del r. latino. La Chiesa non solo tollera tutti questi r. diversi, ma nel CIC, can. 98 § 3 protegge e conserva le loro particolarità; ad es., senz'autorizzazione della Sede Apostolica non è permesso di cambiare il r. nel quale si è stati battezzati e nemmeno di tornare al r. una volta legittimamente cambiato. Tutti i r. ed i relativi libri liturgici sono di competenza della S. Congreg. dei Riti; fatta eccezione di quelli orientali che sono riservati alla Congreg. Pro Ecclesia Orientali, riordinata nel 1938 da Pio XI.

BIBL.: cf. voce Rites, in Cath. Enc., XIII, 64-78; inoltr.: L. Eisenhofer, Handbuch der kathol. Liturgik, I, Friburgo 1932, pp. 4-5; M. Righetti, Man. di stor. liturg., I, Milano 1950, pp. 10, 40-41. Per il significato di «ritus et caeremoniae» nel CIC, can. 2, cf. G. Michiels, Normae generales iuris canon., I, Lublin 1929, p. 47 sq.; Kl. Mörsdorf, Die Rechtsprache des Cod. Jur. Can. Eine kritische Untersuchung, Paderborn 1937, p. 244 sq.; Ph. Oppenheim, Tractatus de iure liturgico, parte 2ª, Torino-Roma 1939, pp. 40-42. Pietro Siffrin.