AGGIOTAGGIO

AGGIOTAGGIO. - Speculazione consistente nel pubblicare o altrimenti divulgare notizie false, esagerate o tendenziose, o adoperare altri artifici, atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, o dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili sul pubblico mercato. In molte legislazioni l'a. è considerato reato (per l'Italia V. CODICE. pen. art. 267 e 501).

L'a., come è ovvio, è sempre immorale. Chi vi ricorre, lede la giustizia commutativa nella misura del danno che effettivamente arreca agli altri; e in quella misura è tenuto quindi alla restituzione.

Se riesce assai difficile o impossibile individuare i danneggiati - ciò che si verifica nei casi in cui l'a. assume proporzioni considerevoli - secondo il comune sentire le somme indebitamente realizzate si devono impiegare in opere di bene. (v. BOBBA).

BIBL.: R. Mangini, Economia pubblica, in Nuovo Digesto Ital., V, Torino 1938, pp 275-76. Pietro Pavan
Cite this article

“AGGIOTAGGIO.” Enciclopedia Cattolica, vol. I (1948), p. 287. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/aggiotaggio.