INVENTARI DEGLI OGGETTI D'ARTE. La tutela del patrimonio artistico è attualmente cura di tutti i governi; in passato particolarmente il governo pontificio cercò di impedire l'esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte, anche di proprietà privata; bolle e chirografii editi a questo scopo si susseguono sempre più frequenti dal sec. XVI in poi. Ma perché tali leggi potessero avere una pratica efficacia occorreva la conoscenza della materia da proteggere. Anche gli altri governi italiani emanarono nei secoli scorsi particolari disposizioni al riguardo.
In tale senso si può dire che il governo della Repubblica venne sia stato un precursore quando, già nel 1773, su iniziativa di Anton Maria Zanetti, stabiliva che fosse fatto, luogo per luogo, «un esatto catalogo o inventario di tutte le pitture degne particolarmente della pubblica tutela. Analogamente Pio VII nel 1802, subito dopo le spoliazioni francesi, ad impedire danni ancora maggiori, dava ordine che i privati possessori di oggetti d'arte e d'antichità ne facessero esatta dichiarazione; e nel 1819 nel Ducato di Lucca, Maria Luisa di Borbone incaricava Michele Ridolfi di fare un esatto i. degli o. d'a. più preziosi. Ma solo nel 1820, con il famoso editto del card. Pacca, questo servizio amministrativo, per esplorare e proteggere il patrimonio artistico, viene ad avere una logica organizzazione nello Stato pontificio. Con esso si ordina «un'esattissima nota» degli oggetti d'antichità e d'arte esistenti nelle chiese, oratori, conventi, e in qualsiasi stabilimento sia ecclesiastico che secolare, stabilendo per l'esportazione particolare licenza e un dazio corrispondente al 20% del valore dell'oggetto. Questa è la più completa e selezionata legge pontificia in materia, ed è stata, pur con modificazioni, imitata da numerosi altri governi. Allo stesso scopo, la legislazione italiana ha avuto cura del catalogo inventariale delle cose d'antichità e d'arte (art. 23 della legge 2 giugno 1902; art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 giugno 1909), per la cui compilazione sono stabilite le norme dal decreto del 14 giugno 1932. Il catalogo è costituito da una raccolta di schede che debbono dare esatta conoscenza dell'oggetto (mobile o immobile, che abbia interesse storico, archeologico o artistico), non solo dal punto di vista inventariale, ma anche da quello scientifico; ogni scheda, redatta in triplice copia, deve essere sottoscritta dal consegnatario dell'oggetto stesso e dal soprintendente territorialmente competente: il consegnatario che voglia restaurare, rimuovere, o alleare l'oggetto, deve chiederne l'autorizzazione alla Soprintendenza. Per alcune province le schede inventariali dei soli oggetti mobili, sono state pubblicate dal Ministero della pubblica istruzione, in una serie di volumi dal titolo I. degli o. d'a. d'Italia (9 voll., Roma 1931 sgg). Questa serie di i. quanto al metodo descrittivo sta tra il succinto Elenco degli edifici monumentali (33 voll., Roma 1911 sgg.) e il completo Catalogo delle cose d'arte e di antichità d'Italia (11 voll., Roma 1911 sgg).