MELZI D'ERIL, CAMILLO

MELZI d'ERIL, CAMILLO. - Barnabita, meretrologico e sismologico, della famiglia ducale milanese dei M. d'E., n. a Pisa il 6 genn. 1851, m. a Firenze l'11 febbr. 1929.

Entrò fra i Barnabiti nel 1870 e dal 1873 visse quasi sempre a Firenze, nel Collegio «alle Querci» e, professore di matematica e fisica, direttore dell'Osservatorio dal 1905, presidente della Società astronomica italiana e direttore della Rivista di astronomia dal 1911. Si applicò in modo speciale alla sismologia, lasciando molte pubblicazioni in parecchi periodici, e inventò il trombetto fotografico perfezionando, così, la registrazione di movimenti sismici.

Si possono citare: Sulle relazioni dei moti trombetrici e la velocità del vento, in Atti della Pont. acc. dei Nuovi Lincei, 28 (1874-75), pp. 365-75; Confronto delle osservazioni barometriche e sismometriche delle stazioni italiane dal 1873 in poi (Roma 1878); Il 14 di Nisan l'anno 29 dell'Era volgare (ivi 1895); Alcune date dantesche secondo le tavole alfonsine (Pavia 1904); e la biografia del suo collega: Il p. Barnabita Timoteo Bertelli... nel cinquantesimo dell'inizio delle osservazioni microcosmiche (Firenze 1924).

BIBL.: G. Boffito, Il p. C. M. d'E., Firenze 1929; id., Scritti barnabiti, II, Firenze 1933, pp. 472-80. Celestino Testore

MEMBRI DELLA CHIESA. - Sono gli uomini viatori, riuniti alla società visibile spirituale, fondata da Gesù Cristo per il conseguimento della vita eterna. La questione dei m. della C., semplice nei suoi principi, riesce difficile quando si applica ai numerosi casi concreti.

I. CONDIZIONI PER ESSERE M. DELLA C. - Pio XII, nell'encic. Mystici Corporis, così espone la dottrina comune della Chiesa: «Devono essere realmente (reapse) annoverati tra i m. della C. solo coloro che hanno ricevuto il lavacro di rigenerazione, che professano la vera fede e che non si sono essi stessi miseramente separati dal corpo organico o non ne sono stati avulsi dalla legittima autorità, a causa di gravissimi delitti» (AAS, 35 [1943], p. 202). Le tre condizioni enunciate: il Battesimo, la professione della vera fede e l'unione alla comunità gerarchica, corrispondono esattamente ai tre poteri, che Cristo ha concesso alla sua Chiesa: il potere di santificazione, di magistero e di governo.

I. Il rito sacro che «incorpora» alla comunità di salvezza è il Battesimo. Secondo s. Paolo (I Cor. 12,13), «tutti noi, sia Giudei che Greci, sia schiavi che liberi, siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo Corpo». È la prima applicazione del potere di santificare, ossia di consacrare a Dio. Gli infedeli quindi e i catecumeni, che non hanno ancora ricevuto il Battesimo, anche se lo desiderano, non sono m. della C.

2. La Chiesa ha ricevuto inoltre il potere di insegnare; ad esso corrisponde, nei fedeli, il dovere di credere alle verità rivelate, proposte dal magistero. E siccome Gesù Cristo ha costituito la sua Chiesa in società visibile, la fede deve essere manifestata o professata esternamente. Non c'è soltanto un solo Corpo e un solo Spirito, un solo Signore e un solo Battesimo, ma anche una sola fede (Eph. 4,5). Gli eretici pertanto non possono chiamarsi m. della C.

3. La Chiesa ha anche il potere di governare. È necessario obbedire alla Chiesa, e chi rifiuta di sottomettersi dev'essere considerato «come un pagano e un pubblico» (Mt. 18,17). Non si tratta di coloro che commettono un peccato di disobbedienza, ma di quelli che si rifiutano di riconoscere l'autorità della Chiesa in quanto tale; gli scismatici quindi si separano dal corpo gerarchico. I capi della Chiesa poi, in casi gravissimi, possono escludere, per via di autorità, certuni dei loro soggetti. Tali cristiani, colpiti di scomunicazione, non sono più m. della C. La citata enciclica aggiunge un'importante restrizione: la Chiesa non è composta solo di santi e tanto meno di soli predestinati. Il Salvatore non rigetta dal suo Corpo mistico i semplici peccatori, ossia coloro che non sono colpevoli né di scisma, né di eresia, né d'apostasia. Essi non vengono privati interamente della vita, poiché, anche se perdono la carità, non abbandonano la fede e la speranza. Al contrario, queste virtù saranno per loro un continuo richiamo e uno stimolo interiore incessante per domandare il perdono e ricuperare la Grazia. I peccatori che si pentono non sono «nuovamente incorporati», ma semplicemente «assolti» in seno alla Chiesa, con un atto di giurisdizione.

Come appare dall'insieme della dottrina, Pio XII parla unicamente della condizione di m. della C. e non dell'efficacia salutare di tale appartenenza. La condizione del cristiano in stato di peccato è anormale: conserva il Battesimo e la fede, ma non vive più secondo le sue promesse e secondo il suo Credo. Se persiste nel male, non potrà salvarsi; al contrario, la sua condizione di cristiano ne renderà la colpevolezza più grave e più severa la pena, ma, finché resta in vita, la Chiesa cercherà sempre di guarirlo. Il peccatore pertanto non rompe i vincoli del corpo sociale, ma con il suo atto impedisce che questi vincoli producano i loro effetti salutari. Si può del resto rompere uno dei tre legami, senza spezzare gli altri, p. es., il vincolo liturgico non si distrugge mai, perché il Battesimo imprime un carattere indelebile. Si dànno pertanto delle gradazioni nell'allontanamento della Chiesa e, anche fuori di essa, possono essere conservati alcuni dei suoi beni, non solo individualmente, ma anche collettivamente. Un gruppo scismatico, p. es., può conservare, imperfettamente senza dubbio, certi mezzi di salvezza, come il sacrificio e i Sacramenti; ma i

suoi membri restano uniti a un organo separato, la cui vitalità è compromessa; non possono più considerarsi membri dell'organismo totale.

II. PUNTI DISCUSSI

La concordia dei teologi si incrina fortemente quando si toccano alcune questioni particolari, concernenti i tre vincoli di appartenenza alla Chiesa.

I. Il Battesimo, secondo la maggior parte dei teologi, dev'essere valido. Un Sacramento amministrato invalidamente non incorpora alla Chiesa, qualunque siano le apparenze. In ogni società, un atto invalido non crea né diritti né doveri. Una semplice imitazione del Battesimo non può mai dare all'uomo la capacità di ricevere gli altri Sacramenti, che sono il bene principale della società soprannaturale. Questa dottrina non compromette la visibilità della Chiesa: la visibilità è propria del corpo in quanto tale e non è necessario che, con mezzi umani imperfetti, si possano determinare fino all'ultimo individuo i limiti della comunità. È vero che non si può escludere dai riti sacri colui il cui Battesimo è dubbio, e in foro esterno egli è tenuto alle leggi ecclesiastiche, ma questa prassi non modifica la realtà delle cose: il battezzato putativo, anche se si accosta alla Comunione, non riceve gli effetti sacramentali dell'Eucaristia. Innocenzo II ha dichiarato (Epist. 558 ad episc. Cremon., cap. 2: PL 179, 624 sg.; Denz-U, 388) che non si può rifiutare di offrire la Messa per un defunto, che ha esercitato il sacerdozio senza aver ricevuto il Battesimo. Ma è chiaro che il Papa in questo individuo non battezzato, che non faceva parte della Chiesa, suppone la buona fede e il Battesimo di desiderio, capace di salvare anche coloro che non furono mai membri attuali della Chiesa.

2. Più difficile è la questione che riguarda gli eretici occulti. Si suppone che siano validamente battezzati e che continuino a professare esternamente la vera fede e la sottomissione all'autorità gerarchica; sono colpevoli di finzione; professano la vera religione, ma interiormente l'hanno abbandonata.

La maggior parte degli autori è del parere che un tale individuo appartiene ancora alla Chiesa; però riconoscono che la sua condizione è più grave di quella d'un peccatore ordinario, perché egli intacca un bene sociale della comunità. È sulla via che conduce alla separazione, ma non l'ha ancora consumata. In ogni caso, un vescovo o un sacerdote, colpevole di eresia occulta, secondo il diritto canonico (can. 188 §4) conserva la sua giurisdizione. Se agli occhi della Chiesa resta pastore, a maggior ragione resterà membro. In caso contrario si dovrebbe mettere in dubbio la validità di molti atti sacramentali compiuti dai sacerdoti, che internamente hanno defezionato dalla fede. Certi periodi turbolenti nella storia della Chiesa farebbero sorgere ansiosamente. È vero che Pio IX, nella bella Ineffabilis, ha dichiarato: «Se qualcuno ha l'audacia di nutrire in cuor suo (corde sentire) un parere opposto alla nostra definizione... deve sapere che ha defezionato dall'unità della Chiesa» (Denz-U, 1641). Questo corde sentire sembra indicare l'eresia occulta. Ma l'intenzione esplicita del Papa è di dire che un tale dissidente, date le disposizioni dell'anima sua, ha intaccato l'unità della fede e il suo gesto lo porterà a consumare il delitto nell'esterna manifestazione del suo errore. Pio IX non pretese di risolvere una controversia teologica sui m. della C.

Alcuni autori si domandano se, nella soluzione proposta, la Chiesa non conterrebbe un largo numero di ipocriti. Questo timore è infondato. Anche senza fare appello all'indefettibilità dell'opera di Cristo, basta ricordare che l'eresia tende, per natura sua, a manifestarsi e costituirsi in detta indipendente. Nella defezione interiore non è ancora totale; la simulazione può essere segno di esitazione di fronte alla rottura definitiva.

3. La difficoltà maggiore riguarda gli eretici e gli sciamatici materiali. La grande maggioranza dei protestanti e degli sciamatici, battezzati secondo la loro seta, è probabile che siano in buona fede e che non abbiano mai commesso un peccato formale contro la virtù della fede soprannaturale; salvo il caso di colpe personali, essi sono in stato di grazia. Sembra ingiusto sostenere che queste anime in grazia di Dio siano fuori della Chiesa, quando si considerano come membri i cattolici colpevoli di mancanze gravi. Lo spirito «irenico» del quale si desiderano ispirati i rapporti tra le varie confessioni cristiane, sembra domandare che non vengano trattati da estranei e non siano privati del titolo di membri. Ma la risposta di Pio XII è categorica. I catecumeni, anche se desiderano il Battesimo, anche se internamente sono forse già giustificati per mezzo della Grazia, pure non sono ancora entrati nell'ovile, non sono ancora in senso completo m. della C. Altri sono separati perché non conservano l'unità della fede o non riconoscono la gerarchia legittimamente costituita. «Essi non appartengono all'organismo visibile della Chiesa cattolica». Dovono «uscire dallo stato» nel quale si trovano, per «entrare nell'unità cattolica» e «nel solo organismo del corpo di Gesù Cristo» (encicl. Mystici Corporis, in fine). Nel loro stato attuale, afferma il Papa, essi non possono essere certi della loro eterna salvezza, e anche se, per un desiderio incosciente, sono orientati al corpo mistico di Cristo, non godono della pienezza dei soccorsi e dei favori celesti, dei quali la Chiesa è sola depositaria.

Le parole dell'enciclica sono chiare; a queste anime ben disposte viene attribuito non un desiderio formale e cosciente di entrare nella cattolicità, ma un istinto interiore, un orientamento e una disposizione suscitata e diretta dalla Grazia (inscio quodam desiderio), di cui nella loro vita forse non si rendono neppure conto. Esse sono imperfettamente, ma realmente vivificate della Grazia, senza essere ancora perfettamente incorporate alla Chiesa. I dissidenti non sono stranieri ma fratelli separati, senza colpa, ma deviati dalle circostanze. Non si devono condannare, non si devono trattare da pagani, ma non si può loro riconoscer la qualità di membri, di cui oggettivamente sono privi.

Un'eccezione va fatta per i bambini battezzati dai dissidenti: il loro Battesimo è valido e li unisce al Corpo di Cristo e non alla seta; ma dal momento però in cui, con un atto di volontà personale, aderiscono pubblicamente al gruppo separato, anche se lo fanno senza nessuna colpa, non conservano più in tutta la sua integrità la condizione di membri della «Catholicia».

Non si vede pertanto in che modo si possa sostenere che essi appartengono simultaneamente alla Chiesa e alla anti-Chiesa. Sono orientati inconsciamente verso la prima, ma di fatto si trovano nella seconda.

Altri hanno escogitata la teoria, secondo cui i dissidenti in stato di grazia fanno parte non della Chiesa, ma del Corpo mistico (p. es., Morel, op. cit. in bibl.). Ma nei testi di Pio XII e dei suoi predecessori, Chiesa e Corpo mistico sono identificati (cf. encicl. Humani generis, 12 aq. 1950). Anche se si ammette che in s. Paolo «corpo di Cristo» non designa un Cristo collettivo, ma il corpo individuale del Salvatore (cf. L. Cerfaux, La théologie de l'Eglise suivant st Paul, 2a ed., Parigi 1948), tuttavia resta certo che questo corpo viene paragonato al corpo umano, composto di molte membra. Per l'Apostolo, «essere di Cristo» significa simultaneamente essere «della Chiesa». Non si può sostenere che «la Grazia santificante non esprima un vincolo organico con il corpo della Chiesa, ma l'unione dell'anima con Dio» (Morel, op. cit. in bibl., p. 719). L'unione dell'anima con Dio non si fa che in Cristo e nel suo Corpo che è la Chiesa, o almeno dipendendo da esso. Quest'unione può essere più o meno perfetta, e tale sarà quindi anche la Grazia, ma essa sarà sempre grazia di membro, membro perfetto o membro di desiderio, ossia membro in fieri.

Parlando senza restrizioni, l'appartenenza alla Chiesa al Corpo mistico, per i dissidenti in stato di grazia, non è ancora completa. La Grazia infatti riveste un carattere essenzialmente sociale. Partecipazione allo Spi-

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ritto di unità, incorporazione all'unico Redentore e filiazione adottiva in rapporto allo stesso Padre celeste, essa postula l'unione nel medesimo Corpo mistico; ma tale unione è ancora ostacolata, e quindi imperfetta, dalla professione esteriore dell'eresia o dello scisma.

Ai confini della Chiesa-Corpo mistico, c'è una regione avvolta nell'ombra, nella quale le anime ben disposte s'avvieno, cinano alla comunità dei Santi. La gerarchia non determina nel momento che saranno salve. Società essenzialmente visibile, essa emana di prevalenza le sue leggi per coloro che sono ufficialmente membri del suo corpo.

BIBL.: Oltre ai migliori trattati De Ecclesia di D. Palmieri, A. Straub, J. V. BAINVEL, VINCENT, L. Billot, A. Dorsch, M. d'Herbigny, R. Schultes, G. Van Noort - J. P. Verbaert, cf. L. Capéran. Le probleme du salut des infidèles. Essai théologique, 2a ed., Paris, 1934, p. 103 sgg.; S. Fraghi, De membris Ecclesiae, Roma 1937; A. Stolz, De Ecclesia, Friburgo in Br. 1939, pp. 27-36; A. M. Vellico, De Ecclesia Christi, Roma 1940, pp. 533-47; S. Tromp, Corpus Christi quod est Ecclesia, 1, 2a ed., ivi 1946, passim; A. Chavasse, Ordonnés au Corps mystique, in Nouvelle revue théologique, 70 (1948), pp. 690-702; V. MORELLY, Corps mystique du Christ et Eglise catholique romaine, ibid., p. 702 sgg.; K. Rahner, Die Kirche und die Sünder, Friburgo in Br. 1948; G. Philips, La S. Chiesa cattolica, trad. it., Roma 1949, pp. 159-74; A.-C. Gigon, De membris Ecclesiae Christi, Friburgo in Svizzera 1949.