NEOFITI. - Dal greco vēšoprov dice pianticella nuova, quindi tenera. Nella S. Scrittura ricorre una volta, benché vi siano molti accostamenti, essendo la vita cristiana paragonata alla pianta e all'innesto. S. Paolo (I Tim. 3, 6) chiama n. i neoconvertiti dal gentilesimo: questa accezione del termine si perpetuò nella Chiesa, includendovi pure dopo il Battesimo i convertiti da qualsiasi setta non cristiana. Il termine ebbe pure il significato di individui ammessi da poco alla vita religiosa o clericale (cf. s. Gregorio Magno, Epistolae: PL 77, 784; 1030-37, 1051). I due
significati passarono in Graziano (1, 2, D. 48); ma poi furono nettamente distinti. Affini ai n., anche per le norme disciplinari, clinici (v.).
Per vari secoli i n. furono numerosi, come appare dalle iscrizioni funerarie, dai Padri, dalla storia: la severità disciplinare e un'esagerata prudenza di fronte ai gravi doveri cristiani facevano ritardare il Battesimo, nonostante l'opera della Chiesa, non solo a molti pagani, ma anche ai catecumeni. Comunque, si ebbero per loro sempre cure particolari, p. es., il rito battesimale solenne nelle vigili di Pasqua e Pentecoste, con l'invitatio o sermo del vescovo, la traditio legis Christianae, la tunica alba per tutta l'ottava, l'osculum pacis, la Cresima e l'Eucaristia. Del celebre Vittorino dice Agostino (Confess., I, 8, n. 2): «Senex non rubuit esse puer Christi et infans fontis Dei».
S. Paolo (loc. cit.) prescriveva che il n. non fosse ordinato vescovo per il pericolo di pervimento in persona non sufficientemente istruita e formata. La pace costantiniana (313) portò a inserire alcuni n. fra il clero; vi ebbe parte pure l'ambizione latente di qualche n. o il desiderio del popolo d'aver per vescovo qualche celebre convertito. L'abuso fu condannato dal I Concilio di Nicea (325) e da altri, estendendo la proibizione anche al presbiterato e più tardi alla tonsura, creando allo scopo un impedimento, o, secondo altri, un'irregolarità. Le ragioni, oltre quella addotta da s. Paolo, sono esposte da s. Girolamo (Ad Oceanum: PL 22, 663), Gregorio Nazianzeno (In laudem s. Athanasii: PG 35, 1090 sgg.), Gregorio Magno (loc. cit.) e riepilogate da Graziano (loc. cit.).
Si ebbero eccezioni, come nei casi di Ambrogio, Nettario di Costantinopoli, Agostino; ma furono sempre vagliate con severità. Dopo Graziano non si ebbe innovazione alcuna; il CIC (can. 987 n. 6) conferma la disciplina precedente, considerando il n. semplicemente impedito, non irregolare, e rimandando la soluzione del tempo necessario, perché cessi l'impedimento, al vescovo. Nei riguardi dei n. si hanno Privilegio paolino (v.).