RIFUGIO, CITTÀ DI

RIFUGIO, CITTÀ di. - Una delle leggi mosaiche riferite all'epoca della permanenza nelle « steppe di Moab » (Num. 21, 1 sgg.; 35, 1 sgg.) prescrive per il futuro insediamento d'Israele nelle sue terre la scelta delle « città levitiche » (ibid. 35, 1-5) e tra esse di sei città, tre a est e tre a ovest del Giordano, ASINO (v.) per i responsabili di omicidio involontario (ibid. 35, 9 sgg.). Chi trovandosi in tale condizione fosse riuscito a entrare nel recinto di dette città libere, doveva essere protetto e sottratto alla vendetta del sangue, « in modo che non morisse prima di comparire in giudizio » (v. 12). Si tratta di omicidio involontario: in caso diverso la legge stessa sanciva la pena di morte (vv. 16-18), regolandone l'applicazione per il caso della vendetta, che, dovendo essere applicata previo giudizio, veniva in sostanza a essere solo una esecuzione della sentenza (v. 19 sgg).

Nel Deuteronomio si narrano le prime

applicazioni della legge: per la regione a est del Giordano BOSONE (v.) in Ruben, Ramoth Galaad in Gad e Golan in Manasse (Deut. 4, 41-43). Mosè ricordo poi l'obbligo di scegliere altre tre città nella parte ovest del Giordano (ibid. 19, 1-14), soggiungendo nuovi casi pratici di applicazione della legge: le città scelte di qua del Giordano furono Cedes in Nephthali, Sichem in Ephraim e Hebron in Giuda (Ios. 20, 1-9).

Questa disposizione è una delle singolarità ammirabili che elevano la legge mosaica, per spirito di moderatezza e umanità, al disopra di tutti gli altri codici dell'antichità. L'istinto della vendetta del sangue, così potente nei popoli primitivi e in particolare tra i Semiti (anche oggi tra certe tribù beduine essa è come un dovere, che sarebbe viltà non adempiere) non poteva essere subito sradicato: Mosè in certo modo lo disciplinò, prescrivendo che essa avvenisse previo giudizio. Istituendo l'asilo presso l'altare per l'epoca del deserto (Ex. 21, 12-14), e, resosi questo insufficiente, nelle c. di r., vi pose un freno, che molte volte ne annullava gli effetti (cf. Num. 35, 25; ecc.).

BIBL.: J. Weismann, Talion und öffentliche Strafe im mos. Recht, in Festschrift Ad. Wach, Lipsia 1913, pp. 64-86; E. N. Hadad, Die Blutrache in Palästina, in Zeits. deuts. Pal. Vereins, 40 (1917), pp. 225-35; N. M. Nikolsky, Das Asylrecht in Israel, in Zeitschr. f. altt. Wissenschaft., 48 (1930), pp. 146-75; M. Löhr, Das Asylwesen im Alt. Test., Halle 1930; in generale cf. R. Thurnwald, in Reallex. der Vorgesch., I, pp. 250-55. Giovanni Rinaldi
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“RIFUGIO, CITTÀ DI.” Enciclopedia Cattolica, vol. X (1953), p. 535. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/rifugio-citta-di.