VEDOVANZA

VEDOVANZA. - È la condizione della donna che ha perduto il marito.

Presso gli Ebrei, la V. era uno stato di desolazione e comportava divieti particolari (cf. Gen. 38, 14, 19; Iud. 10, 2; 16, 9; II Reg. 20, 3; Lev. 21, 14). Così la vedova è un essere che si raccomanda per se stessa alla pietà (cf. Ex. 22, 22; Deut. 24, 17; 19, 21; 14, 29; 26, 12-13; 16, 11, 14; 10, 18; 27, 19; 22, 24); molto spesso, non avendo parenti prossimi per difenderla, è in balia dei violenti (cf. Iob. 22, 9; 34, 3, 21; Ps. 95, 6; Sap. 4, 10; Is. 1, 23; 10, 2; Ier. 7, 6; Ex. 22, 7, 25; Mal. 3, 5, ecc.); è consolata ed aiutata solamente dall'uomo caritatevole (cf. Iob. 29, 13; 31, 16; Ier. 22, 3; Zach. 7, 10; Is. 1, 17; ecc.). La donna era sempre proprietà di un uomo: fanciulla, apparteneva al padre; sposa, al marito; vedova, agli eredi di suo marito (cf. II Reg. 3, 7; 16, 22; III Reg. 2, 13-18). I beni personali della vedova si limitavano a ciò che aveva portato con sé, maritandosi, ed a ciò che il marito le aveva donato. Se si rimaritava, non portava con sé i beni del marito defunto (cf. I Reg. 25, 42); se non si rimaritava, poteva ritornare presso suo padre (cf. Lev. 22, 13) o restare con uno dei

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(da Catalogus 27, Religion, della Libreria Bourlet, Torino 1959)
VEDOVANZA - La chasteté dans le veuvage. Lettera di s. Girolamo
« à Madame Furie, fille d'un sénateur de Rome... translatée
en françois par Charles Bonin, prêtre » (ms. del sec. xv). La
miniatura raffigura s. Girolamo che consegna la lettera (Ep.
54: PL 22, 550-60) e la vedova Furia che la riceve.

suoi figli (cf. II Reg. 14, 6-7). La vedova non poteva
far voti senza il consenso altrui (cf. Num. 30, 10). La
S. Scrittura parla però di tante vedove che seppero va-
lidamente operare a beneficio del proprio popolo (v. GIUDITTA) o che diedero esempio di vita austera e per-
fetta (v. ANNAM).

Fin dalle antiche civiltà fu vietato alla vedova di
passare ad altre nozze, prima di un dato termine dalla
morte del marito. Il diritto romano, con una costituzione
dell'anno 381 (cf. l. 2, C. de sec. nupt., 5, 9), elevava ad
un anno il termine di dieci mesi, stabilito da una legge,
che la tradizione fa risalire a Numa. Duplice era il motivo
del divieto: quello della convenienza e della decenza,
e quello del pericolo della turbatio sanguinis e della incer-
tezza della paternità della prole (cf. l. 11, § 3, D, de
his qui not. inf., 3, 2). Tale sistema continuò ad essere
applicato anche nel periodo delle leggi romano-barba-
riche ed è passato in molti diritti odierni, come in quello
italiano.

Secondo l'art. 89 del Cod. Civ. it., di dieci mesi è il
termine del divieto, che viene a cessare dal giorno in
cui la donna abbia partorito, e non trova applicazione
rispetto al matrimonio dichiarato nullo per impotenza.
Il predetto articolo e la legg 27 maggio 1929, n. 847,
art. 2, prevedono la possibilità della dispensa.

Il diritto della Chiesa « ad vitandum incontinentiae
periculum, sustulit necessitatem anni luctus » (P. Ga-
sparri, Tractatus canonicus de matrimonio, II, Roma 1932,
p. 168 e sgg.). Se non che, in regime concordatario, per
l'Italia, l'art. 26 della Istruzione della S. Congreg. de'
Sacramenti dell'8 luglio 1929, pur sancendo che « l'auto-
rizzazione per il matrimonio della vedova prima del de-
corso di dieci mesi dalla V. è lasciata al prudente giudizio
dell'Ordinario », precisa tuttavia che « l'Ordinario non
dovrà accordare il permesso alla vedova prima del de-
corso di dieci mesi, se non avrà sufficiente certezza che
rimangano esclusi quegli inconvenienti, ai quali intende
ovviare il legislatore ». Perciò, secondo l'insegnamento
della Chiesa, sebbene una casta V. sia preferibile (I Cor.

7, 8 sgg., 39 sgg.), non sono proibite alla vedova le se-
conde ed ulteriori nozze (v. MATRIMONIO, IV. Diritto e
teologia morale, Seconde nozze). Non si deve impartire
la benedizione solenne alla vedova che si rimariti e che
l'abbia già ricevuta nelle prime nozze (can. 1143). La
vedova è ovviamente tenuta all'osservanza della castità
imperfetta, detta appunto vedovile. La povertà della ve-
dova, gravata di prole numerosa e bisognosa, costituisce
motivo di dispensa matrimoniale. La vedova può acqui-
stare, oltre al quasi-domicilio, anche domicilio proprio
(can. 93; cf., per la cittadinanza, artt. 10-11 della legge
13 giugno 1912, n. 555). « La moglie, durante lo stato
vedovile, conserva il cognome del marito » (art. 149 Cod.
civ. ital.). Ove si è introdotta la consuetudine legittima,
la vedova, nei primi giorni dopo la morte del marito, è
scusata dal precetto della Messa festiva.

Secondo il diritto romano, gli interessi e i frutti della
dote, in caso di morte del marito, non decorrevano a
profitto della moglie, se non dopo spirato un anno dalla
morte del marito (cf. Papiniano, in D., in soluto matrim.,
24, 3). Il Codice di Napoleone all'art. 1570, quello Alber-
tino all'art. 1561 e l'attuale Cod. civ. ital. all'art. 1415
adottano un diverso sistema. Per essi, in tutti i casi, sono
dovuti alla vedova ipso iure gli interessi della dote, ma le
è accordata la facoltà di preferire a tali interessi una pen-
sione alimentare durante l'anno di lutto. Se la vedova
non aveva portato nessuna dote all'atto di matrimonio,
non ha diritto di riserva (cf. artt. 132, 133, 156 Cod. civ.
ital.). Per i rapporti patrimoniali tra coniugi, vedi artt.
159-220 del Cod. civ. ital. e la voce CONIUGI; per le dona-
zioni, art. 781; per le successioni legittime e testament-
arie, cf. artt. 581-85, 542-54, 595, ecc. e la voce SUC-
CESSIONE EREDITARIA.

L'oppressione delle vedove (come dei pupilli e dei
poveri), in quanto costituite in uno stato di inferiorità,
è uno dei peccati, che gridano vendetta al cospetto di
Dio: « Non recherete alcun danno alla vedova e al pu-
pillo. Se li offenderete, alzeranno a me la voce ed io
esaudirò il loro grido » (Ex. 22, 2).

BISL: cf. i trattati di diritto canonico e civile de matrimonio, e
inoltre: L. Ramponi, Le condiz. del celibato e di V. nei testam.
e nei contratti, Firenze 1893; F. Buhl, La société tiradlite d'après
l'A. T., trad. Cintré, Parigi 1904; H. Lesêtre, Veuvage-veuve,
in DB, V. coll. 2411-13; A. Rosambert, La veuve en droit can.
jusqu'au XIVe siècle, Parigi 1923; C. Ferri, Lutto vedovile, in
Nuovo Digesto, VII, 1086-88. Angelo Criscito

ARCHEOLOGIA. - Damaso ricorda che sua madre,
vissuta ca. cento anni, « sexaginta Deo vixit post foedera
prima » (Enc. Catt., IV, col. 1136).

Magnifico è l'elogio fatto dal figlio Obas alla madre
Turtura rappresentata in abito vedovile nella celebre pit-
tura di Commodilla, con i due santi protettori Felice e
Adautto; quest'ultimo presenta la vedova alla B. Vergine
assisa in trono col Bambino. Obas attesta che « post mor-
tem patris servasti casta mariti / sextriginta annis sic vi-

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VEDOVANZA - L'obolo della vedova. Musaico del sec. vi nella basilica di S. Apollinare nuovo - Ravenna.
(fot. Anderson)
duata fidem / officium nato patris matrique gerebas...» (ibid., IV, col. 65). Nel museo Cristiano Lateranense si ha una «Octavia matrona vidua Dei» (O. Marucchi, Monumenti del Museo Crist. Pio Later., Milano 1910, tav. 54, n. 2); a Milano una Diogenia «quae viduata viro vixit amica Deo» (CIL, V, p. 618, n. 10); a Verona (CIL, V, 3419); a Treviri (CIL, XII, 3916); a Tabarka «viduitatis et verecundiae preconium castitatis et pietatis exemplum» (Bull. archéol. du Comité, 1911, p. 172). Fra le iscrizioni sepolcrali greche si ricordano quelle di una ΦΛΑΒΙΑ ΧΗΡΑ vissuta 85 anni, sepolta in Priscilla (G. B. De Rossi, Bull. arch. crist., 1886, p. 902, n. 130); di una ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΗΡΑ in Callisto (G. Wilpert, La cripta dei Papi e la Cappella di S. Cecilia, Roma 1910, p. 70).

In alcune rare iscrizioni pagane, ma più nelle giudaiche e nelle cristiane, si trova talvolta il termine univira o il corrispondente greco μονασθρος per elogiare una donna che ha avuto un solo marito e vedova non era passata a seconde nozze. Talvolta si trova nelle cristiane una perifrasi come «uni devota marito» (G. B. De Rossi, J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J.

Nota è l'iscrizione di Regina «matri viduae quae sedit annos LX et aeclsa [ecclesiam] nunqua(m) gravavit unibyraque vixit annos LXXX mesor. V dies XXII» ora nel museo Lateranense; esempi si hanno pure in Callisto sia nel greco μονασθρος (G. B. De Rossi, Roma sotterr., III, Roma 1877, p. 145) sia in latino (G. Wilpert, La cripta dei papi e la cappella di S. Cecilia nel cimitero di Callisto, Roma 1910, p. 79); e anche fuori Roma (O. Marucchi, Scoperta di un antico cimitero cristiano al miglio 36 della via Prenestina, in Nuovo Bull. di arch. crist., 1914, p. 133 n. 10). L'espressione «ecclesiam nunquam gravavit» dell'iscrizione di Regina, ricorre pura in quella di «Dafnen vidua» la quale «cum vix(it) ecclesiam nihil gravavit» (Marucchi, Mon. del Museo Lat., tav. 54, 2). L'espressione «vidua sedit» si ritrova in iscrizioni di Ferentino (CIL, X, 5902) e di Cagliari (CIL, X, 7787). La rappresentazione della parabola dell'obolo della vedova (Mc. 12, 41-44; Lc. 21, 1-4) è nel ciclo musivo di S. Martino «in caelo aureo» in Ravenna, oggi S. Apollinare nuovo; la scena fu pure rappresentata nella basilica di S. Martino a Tours, finita dal vescovo Perpetuo nel 470; detta rappresentazione era illustrata con versi di s. Paolino di Périgueux (PL 61, 1071) «non quae multa dedit, sed quae sibi nulla reliquit / laudari maruit iudicis ore Dei». Si ritrova ancora in una delle miniature del codice parigino (greco 510) delle Omelie

di s. Gregorio di Nazianzo (ed. H. Omont, Miniatures des plus anciens mss. grecs de la Bibl. nat. du VIe au XIVe siècle, Parigi 1929, tav. 46) e nel ciclo di S. Angelo «in Formis».

BIBL.: Wilpert, Mosaiken, pp. 831-32; G. B. Frey, La signification des termes Μονασθρος et Univira, in Rech. de sc. relig., 20 (1930), pp. 48-60; J. Mayer, Monumenta, de viduis, diaconisis virginibusque tractantia, in Florileg. patristicum, 42, Bonn 1938. Enrico Josi
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“VEDOVANZA.” Enciclopedia Cattolica, vol. XII (1954), p. 739. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/vedovanza.