VEDOVANZA

VEDOVANZA. - È la condizione della donna che ha perduto il marito.

Presso gli Ebrei, la V. era uno stato di desolazione e comportava divieti particolari (cf. Gen. 38, 14, 19; Judt. 10, 2; 16, 9; II Reg. 20, 3; Lev. 21, 14). Così la vedova è un essere che si raccomanda per se stessa alla pietà (cf. Ex. 22, 22; Deut. 24, 17; 19, 21; 14, 29; 26, 12-13; 16, 11, 14; 10, 18; 27, 19; 22, 24); molto spesso, non avendo parenti prossimi per difenderla, è in balia dei violenti (cf. Iob 22, 9; 34, 3; 21; Ps. 95, 6; Sap. 2, 10; Is. 1, 23; 10, 2; Ier. 7, 6; Ez. 22, 7; 25; Mal. 3, 5, ecc.); è consolata ed aiutata solamente dall'uomo caritatevole (cf. Iob 29, 13; 31, 16; Ier. 22, 3; Zach. 7, 10; Is. 1, 17; ecc.). La donna era sempre proprietà di un uomo: fanciulla, apparteneva al padre; sposa, al marito; vedova, agli eredi di suo marito (cf. II Reg. 3, 7; 16, 22; III Reg. 2, 13-18). I beni personali della vedova si limitavano a ciò che aveva portato con sé, maritandosi, ed a ciò che il marito le aveva donato. Se si rimarrivano, non portava con sé i beni del marito defunto (cf. I Reg. 25, 42); se non si rimarrivava, poteva ritornare presso suo padre (cf. Lev. 22, 13) o restare con uno dei

7. 8 sgg., 39 sgg.), non sono proibite alla vedova le seconde ed ulteriori nozze (v. MATRIMONIO, IV. Diritto e teologia morale, Seconde nozze). Non si deve impartire la benedizione solenne alla vedova che si rimariti e che l'abbia già ricevuta nelle prime nozze (can. 1143). La vedova è ovviamente tenuta all'osservanza della castità impreffetta, detta appunto vedovile. La povertà della vedova, gravata di prole numerosa e bisognosa, costituisce motivo di dispensa matrimoniale. La vedova può acquistare, oltre al quasi-domicilio, anche domicilio proprio (can. 93; cf., per la cittadinanza, artt. 10-11 della legge 13 giugno 1912, n. 555). «La moglie, durante lo stato vedovile, conserva il cognome del marito» (art. 149 Cod. civ. ital.). Ove si è introdotta la consuetudine legittima, la vedova, nei primi giorni dopo la morte del marito, è scusata dal precetto della Messa festiva.

Secondo il diritto romano, gli interessi e i frutti della dote, in caso di morte del marito, non decorrevano a profitto della moglie, se non dopo spirato un anno dalla morte del marito (cf. Papiniano, in D., in soluto matrim., 24, 3). Il Codice di Napoleone all'art. 1570, quello Albertico all'art. 1561 e l'attuale Cod. civ. ital. all'art. 1415 adottano un diverso sistema. Per essi, in tutti i casi, sono dovuti alla vedova tipo inre gli interessi della dote, ma le è accordata la facoltà di preferire a tali interessi una pensione alimentare durante l'anno di lutto. Se la vedova non aveva portato nessuna dote all'atto di matrimonio, non ha diritto di riserva (cf. artt. 132, 133, 156 Cod. civ. ital.). Per i rapporti patrimoniali tra coniugi, vedi artt. 159-220 del Cod. civ. ital. e la voce CONIUGI; per le donazioni, artt. 781; per le successioni legittime e testamentarie, cf. artt. 581-85, 542-54, 595, ecc. e la voce SUCCESSIONE EREDITARIA.

L'oppressione delle vedove (come dei pupilli e dei poveri), in quanto costituite in uno stato di inferiorità, è uno dei peccati, che gridano vendetta al cospetto di Dio: «Non rechere alcun danno alla vedova e al pupillo. Se li offendere, alzeranno a me la voce ed io esaudirò il loro grido» (Ev. 22, 2).

BIBL.: cf. i trattati di diritto canonico e civile de matrimonio, e inoltre: L. Ramponi, Le condiz. del celibato e di V. nei testami. e nei contratti, Firenze 1893; F. Buhl, La società israelitica d'aprile 1947, trad. Cintré, Parigi 1904; H. Luechte, Vewage-veuve, in DB, V. coll. 2411-13; A. Rosambert, La veuve en droit can. jusqu'au XIVe siècle, Parigi 1923; C. Ferri, Lutto vedovile, in Nuovo Digesto, VII, 1086-88.

Angeolo Criscito

ARCHEOLOGIA. — Damaso ricorda che sua madre, vissuta a c. cento anni, «eseguita Deo vixit post foedera prima» (Enc. Catt., IV, col. 1136).

Magnifico è l'elogio fatto dal figlio Obas alla madre Turtura rappresentata in abito vedovile nella celebre pittura di Commodilla, con i due santi protettori Felice e Adautto; quest'ultimo presenta la vedova alla B. Vergine assisa in trono col Bambino. Obas attesta che «post mortem patriis servasti casta mariti / sextriginta annis sic vi-

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Vedovanza - La chattelé dans le veuvage. Lettera di s. Girolamo Madame Furie, fille d'un sénateur de Rome... transatée en français par Charles Bonin, prêtre (ms. del sec. XV). La miniatura raffigura s. Girolamo che consegna la lettera (Ep. 54: PL 22, 550-60) e la vedova Furia che la riceve.

suoi figli (cf. II Reg. 14, 6-7). La vedova non poteva far voti senza il consenso altrui (cf. Num. 30, 10). La S. Scrittura parla però di tante vedove che seppero validamente operare a beneficio del proprio popolo (v. GIUDITTA) o che diedero esempio di vita austera e perfetta (v. ANNAM).

Fin dalle antiche civiltà fu vietato alla vedova di passare ad altre nozze, prima di un dato termine dalla morte del marito. Il diritto romano, con una costituzione dell'anno 381 (cf. 1, 2, C. de sec. nupt., 5, 9), elevava ad un anno il termine di dieci mesi, stabilito da una legge, che la tradizione fra risalire a Numa. Duplice era il motivo del divieto: quello della convenienza e della decenza, e quello del pericolo della turbatio sanguinis e della incertezza della paternità della prole (cf. 1, 11, § 3, D, de his qui not. inf., 3, 2). Tale sistema continuò ad essere applicato anche nel periodo delle leggi romano-barbariche ed è passato in molti diritti odierni, come in quello italiano.

Secondo l'art. 89 del Cod. Civ. it., di dieci mesi il termine del divieto, che viene a cessare dal giorno in cui la donna abbia partorito, e non trova applicazione rispetto al matrimonio dichiarato nullo per impotenza. Il predetto articolo e la legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 2, prevedono la possibilità della dispensa.

Il diritto della Chiesa «ad vitandum incontinente periculum, sustulit necessitatem anni luctus» (P. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, II, Roma 1932, p. 168 e sgg.). Se non che, in regime concordatario, per l'Italia, l'art. 26 della Istruzione della S. Congreg. de Sacramenti dell'8 luglio 1929, pur sancendo che «l'auto-rizzazione per il matrimonio della vedova prima del decorso di dieci mesi dalla V. è lasciata al prurite giudizio dell'Ordinario», precisa tuttavia che «l'Ordinario non dovrà accordare il permesso alla vedova prima del decorso di dieci mesi, se non avrà sufficiente certezza che rimangano esclusi quegli inconvenienti, ai quali intende ovviare il legislatore». Perciò, secondo l'insegnamento della Chiesa, sebbene una casta V. sia preferibile (I Cor.

duata fidem / officium nato patris matrique gerebas...» (ibid., IV, col. 65). Nel museo Cristiano Lateranense si ha una «Octavia matrona vidua Dei» (O. Marucchi, Monumenti del Museo Crist. Pio Later., Milano 1910, tav. 54, n. 2); a Milano una Diogenia «quae viduata viro vixit amica Deo» (CIL, V, p. 618, n. 10); a Verona (CIL, V, 3419); a Treviri (CIL, XII, 3916); a Tabarka «viduitatis et verecundiae preconium castitatis et pietatis exemplum» (Bull. archéol. du Comité, 1911, p. 172). Fra le iscrizioni sepolcrali greche si ricordano quelle di una ΦΑΑΒΙΑ ΧΗΡΑ vissuta 85 anni, sepolta in Priscilla (G. B. De Rossi, Bull. arch. crist., 1886, p. 902, n. 130); di una ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΗΡΑ in Callisto (G. Wilpert, La cripta dei Papi e la Cappella di S. Cecilia, Roma 1910, p. 70).

In alcune rare iscrizioni pagane, ma più nelle giudiche e nelle cristiane, si trova talvolta il termine univirus o il corrispondente greco μόνανθρος per elogiare una donna che ha avuto un solo marito e vedova non era passata a seconde nozze. Talvolta si trova nelle cristiane una perifrasi come «uni devota marito» (G. B. De Rossi, Iuscr. chr., II, Roma 1888, p. 447, n. 200) o «unius viri consortio coniuncta» (id., op. cit., I, ivi 1861, n. 882). Il termine è adoperato da scrittori cristiani (Tertulliano, Ad uxorem, I, 7; PL 1, 1286; De velandis virginis, 9; PL 2, 982; De exhort. castitatis, 13; PL 2, 928 sq.; De monogamia, 17; PL 2, 952 sqq.; De iuunius, 8; PL 2, 963; lo stesso autore adopera «univiratus»: De exhort. castit., 13; PL 2, 929; Ad uxorem, I, 9; PL 1, 1289; S. Girolamo, Adversus Jovinianum, I, 11; PL 23, 225); Minucio Felice contrappose univirus a «multivirus» (Octavius, 24; PL 3, 315); s. Agostino a «bivirus», «septivirus» (De bono viduitatis, 12; PL 40, 439 sq.).

Nota è l'iscrizione di Regina «matri viduae quae sedit annos LX et aecclesia [ecclesiam] nunquia(m) gravavit unibravae vixit annos LXXX mesor. V dies XXII» ora nel museo Lateranense; esempi si hanno pure in Callisto sia nel greco μόνανθρος (G. B. De Rossi, Roma sotterr., III, Roma 1877, p. 145) sia in latino (G. Wilpert, La cripta dei papi e la cappella di S. Cecilia nel cimitero di Callisto, Roma 1910, p. 79); e anche fuori Roma (O. Marucchi, Scoperta di un antico cimitero cristiano al miglio 36 della via Prenestina, in Nuovo Bull. di arch. crist., 1914, p. 133 n. 10). L'espressione «ecclesiam nunquam gravavit» dell'iscrizione di Regina, ricorre pure in quella di «Dafne vidua» la quale «cum vix(et) ecclesiam nihil gravavit» (Marucchi, Mon. del Museo Lat., tav. 54, 2). L'espressione «vidua sedit» si ritrova in iscrizioni di Ferentino (CIL, X, 5902) e di Cagliari (CIL, X, 7787). La rappresentazione della parabola dell'obolo della vedova (Mc. 12, 41-44; Lc. 21, 1-4) è nel ciclo musivo di S. Martino «in caelo aureo» in Ravenna, oggi S. Apollinare nuovo; la scena fu pure rappresentata nella basilica di S. Martino a Tours, finita dal vescovo Perpetuo nel 470; detta rappresentazione era illustrata con versi di s. Paolino di Périgueux (PL 61, 1071) «non quae multa dedit, sed quae sibi nulla reliquit / laudari mzruit iudicis ore Dei». Si ritrova ancora in una delle miniature del codice parigino (greco στο) delle Omelie di s. Gregorio di Nazianzo (ed. H. Omont, Miniatures des plus anciens nus. grecs de la Bibl. nat. du VI° au XIV° siècle, Parigi 1929, tav. 46) e nel ciclo di S. Angelo «in Formis».

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egorio di Nazianzo (ed. H. Omont, Miniatures des plus anciens nus. grecs de la Bibl. nat. du VI° au XIV° siècle, Parigi 1929, tav. 46) e nel ciclo di S. Angelo «in Formis».

(da E. Federici, La b. Giocorbica de F., Roma 1626, VEDRUNA, Joaquina de, beata - Ritratto.

BIBL.: Wilpert, Mosaiken, pp. 831-32; G. B. Frey, La signification des termes Movavópós et Univirus, in Rech. de se. relig., 20 (1930), pp. 48-60; J. Mayer, Monumenta, de viduis, diaconissis virginibusque tractantia, in Florileg. patristicum, 42, Bonn 1938. Enrico Josi