oportere in Ecclesia catholica) e soprattutto di s. Cipriano (De Unitate Ecclesiae, cap. 8).
b) L'episcopato è monarchico per volontà di Dio. – Lo afferma, con particolare insistenza, s. Ignazio, in varie forme: esige assoluta obbedienza ai V. (Eph., 2, 2; Trall., 13, 2; Philadelph., 3, 2; Smyrn., 8, 1); per il motivo che tale è la volontà di Dio (Eph., 5, 3; 6, 1; Trall., 2, 1; Smyrn., 9, 1). Pertanto avverte che nulla si può fare nella Chiesa senza il V. (Philadelph., 7, 1: «sine episcopo nihil faciatis»; cf. Magn., 4, 1; 6, 1; Trall., 2, 2; 7, 2; Smyrn., 8, 1; Polyc., 4, 1). Lo stesso concetto è svolto da Egesippo (presso Eusebio, Hist. eccl., IV, 11; PG 20, 350), da s. Ireneo (Adv. Haeres., III, 3, 1; IV, 26, 2; PG 7, 848 e 1055), da Tertulliano (De praescriptione haereticorum, 32; PL 2, 52-53), soprattutto da s. Cipriano (Ep., 6, 7 ad Florentium Pappianum) e da tutta la tradizione occidentale e orientale dei secoli seguenti.
Sulla costituzione della Chiesa al primo secolo, ancora viventi gli Apostoli, vige un'annonca controversia determinata dalla sinonimia dei termini πρεσβύτεροι ed ἐπισχότοι (Act. 20, 17 e 28) e dal fatto che la monarchia episcopale non appare chiaramente costituita. Qualunque soluzione si voglia accettare, rimane incontestabile per quanto si è detto (v. ORDINE RELIGIOSO) che gli Apostoli prima di morire diedero norme precise sul regime monarchico della Chiesa e stabilirono che ovunque ci fossero eredi e successori del loro apostolato.
II. POTERI E DIGNITÀ DEI V
I v., come successori degli Apostoli nel regime ordinario della Chiesa, hanno creduto i tre poteri conferiti da Cristo al Collegio apostolico al momento di salire al Cielo: «Andate e istruite tutte le genti, battezzandole... e insegnando loro ad osservare quanto vi ho insegnato» (Mt. 28, 28), ossia il potere di insegnare (magisterium), di santificare (ministerium) e di governare (imperium). I V. sono «veri doctores seu magistri» (can. 1326), che prolungano nel tempo l'insegnamento divino-apostolico: «Chi ascolta voi, ascolta me» (Lc. 10, 16).Al potere di santificare dei V. si riferiscono le parole del Pontificale Romano: «Episcopum oportet iudicare, consacrare, ordinare, offerre, baptizzare et confirmare». Lo iudicare riguarda principalmente l'ordinamento penitenziale della Chiesa antica, in cui l'inizio (confessione), lo svolgimento (soddisfazione) e la conclusione (assoluzione) della penitenza dei fedeli erano riservati al V. che poi, nell'aumentare delle occupazioni pastorali, si fece coadiuvare da presbyteri paenitentiaris (v. PENITENZA).
Il consecrare è in rapporto alle consacrazioni del fonte battesimale, degli oli santi, delle Chiese, che, per principio, erano e sono riservate ai v., anche se dopo la costituzione delle parrocchie siano state, in parte, concesse ai semplici preti.
L'ordinare è la funzione incomunicabile del V. (v. ORDINE RELIGIOSO) quella per cui si distingue essenzialmente dal prete. L'offerre, ossia la celebrazione dell'Eucaristia, spettava inizialmente al V. (cf. s. Giustino, I Apol., 65). Il baptizzare et confirmare erano funzioni prevalentemente episcopali, soprattutto il confirmare, di cui è rimasto il ministro ordinario. Quanto al Battesimo, sebbene fin da principio anche i diaconi (Act. 8, 36-38) esercitasero queste funzioni, era tuttavia ufficio proprio e ordinario del V. (cf. s. Ignazio, Smyrn., 8, 2) ossia del summus sacerdos (Tertulliano, De Baptismo, 17, che ricorda anche i preti e i diaconi come ministri subordinati).
Il potere di giurisdizione (il sacro principato o imperium, a cui sottostò ogni forma di magistero esercitato nella Chiesa da altri membri del clero) è il potere più cospicuo dei v., «Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei» (Act. 20, 28: il testo, anche se nella sua cornice storica non si riferisce esclusivamente ai v., è stato però dalla tradizione ad essi riservato); tale potere è oggi regolato da norme precise del Diritto canonico.
Per il complesso di tali poteri spirituali la figura del V. appare fin dall'inizio del cristianesimo rivestita da particolare dignità e degna di speciale riverenza. Per s. Ignazio di Antiochia il V. è l'immagine del Padre» (Trall., 3, 1), poiché ricorda la presenza del V. invisi

Vescovo - Consacrazione di un V. Momento delle oblazioni simboliche: torcie e focaccia, all'Offertorio della Messa pontificale. Miniatura dal Pontificale di Giovanni Vitez, vescovo di Vezzaprima (1498-1500) - Biblioteca Vaticana, cod. Ott. lat. 501, f. 387.
bile, il Padre di Gesù Cristo» (Magn., 3, 1). Nella Didascalia degli Apostoli, II, 26, 4-8 il V. è lodato come «il principe dei sacerdoti, il ministro del Verbo, il mediatore, il dottore, il padre presso Dio, colui che rigenera con il Battesimo, il capo e la guida... colui che tiene il posto di Dio». Secondo l'ignoto autore dell'Adversus aleatores (PL 4, 827) il V. ha ricevuto da Dio «apostolatus ducatum», «vicariam Domini sedem», «originem authentici apostolatus» che «in superiore suo portat». A giudizio di s. Ilario di Poitiers (Contra Constantium, 11: PL 10, 589) il V. è lo stesso Cristo. Secondo s. Tommaso (IV Sent., d. 24, q. 2, a. 1, qc. 1) il V. è lo «sponsus Ecclesiae» (cf. G. M. Monsabré, Esposizione del dogma cattolico: L'Ordine, XIV, trad. it., Torino 1929, pp. 148-185).
III. ERRORI E DEFINIZIONI
Aero (v. secc. IV) fu il primo a negare qualunque differenza tra il V. e il prete: «Est enim, amborum unus ordo, par et idem honor et dignitas» (s. Epifanio, Haeres., 75, 3: PG 42, 509). Quest'ero è riportato da Marsilio di Padova (Denz-U, 498), da Wicclff e Huss (ibid., 675) e aggravato da Lutero e Calvino (Instituti religionis christianae, IV, 4, 2): infatti questi ultimi negarono la costituzione episcopale e gerarchica della Chiesa (cf. H. Dieckmann, De Ecclesia, I, Friburgo in Br. 1928, pp. 472-80). I protestanti liberali e razionalisti moderni ritengono che l'episcopato sia un'istituzione di origine puramente umana, sorta dall'influsso di varie circostanze storiche. Sulle varie teorie di Baur, Rothe, Hatch, Harnack, Sohm, Sabatier, cf. F. Prat, Evêques. Origine de l'episcopat, in D'ThC, V, coll. 1694-99. Notevole per la sua apparente facilità è la teoria del Renan, secondo il quale la gerarchia ecclesiastica sarebbe l'effetto di una triplice abdicazione: della primitiva comunità cristiana a favore dei presbiteri, dei presbiteri a favore dei v., di questi a favore del Papa (Les Evangiles, Parigi 1877, p. 332).La Chiesa in varie circostanze ha manifestato il suo pensiero intorno all'origine e i poteri dei V. Il Concilio di Trento (sess. XXIII, cap. 4): «Sacrosanta Synodus declarat... episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere» (Denz-U., 960). Lo stesso concetto è ripetuto dal Concilio Vaticano (sess. IV, cap. 3: ibid., 1828). Il decreto Lamentabili (3 luglio 1907) condanna la teoria modernista di un episcopato costituito per motivi puramente pratici, indipendentemente dalla sua missione di continuare l'opera degli Apostoli (ibid., 2050). Il giuramento antimodernista asserisce esplicitamente che i V. sono successori degli Apostoli (ibid., 2147) mentre il CIC ne afferma la divina istituzione (can. 329 § 1).
VESCOVO - V. seduto in trono. Sportello in legno scolpito da Benedetto Dreyer (1510-20 ca.) - Hannover, Museo.
di essi erano di nazione irlandese (Scotti) e preparavano la fondazione di nuove sedi vescovili.
Più tardi, particolarmente dopo il sec. XII, quando intere regioni caddero o ricaddero sotto i musulmani si continuò a nominare i V. di quelle sedi latine i quali non potevano governare né farvi residenza, ma si adattavano a coadiuvare nel governo o nell'esercizio delle funzioni episcopali (vicarii in pontificalibus) i V. delle grandi diocesi dell'Occidente ed anche a sostituirli quando non facevano residenza; essi furono anche denominati V. in partibus infidelium; dal sec. XVI furono anche assegnate come titolo a tali V. vescovati antichi da lungo tempo soppressi (p. es., in Africa) od anche occupati da V. scismatici od eretici, e tutto ciò per evitare l'abuso che stava prendendo piede di creare V. CULDEI, cioè senza alcun titolo determinato.
Anche la denominazione di suffraganei che secondo il diritto competeva ai V. metropolita, fu usurpato da tali v., che oggi invece sono chiamati ausiliari. Coadiutori sono invece anche oggi quei V. diocesi e sono assegnati dalla S. Sede con diritto di successione o senza.
Secondo le più recenti norme si richiede per l'elezione all'episcopato la legittimità dei natali, lo stato di celibato, l'età di almeno trent'anni, un quinquennio per lo meno di sacerdozio, purezza di costumi, attitudine di governo, zelo, laurea od almeno licenza in teologia o in diritto canonico, oppure vera perizia conosciuta nelle sacre discipline (CIC, can. 331). La consacrazione del V. è riservata al Papa (can. 953) e nessun V. la può compiere senza mandato apostolico. L'elettore è tenuto a riceverla entro tre mesi dall'avvenuta nomina ed entro quattro a prendere possesso della propria diocesi. Viene conferita durante la Messa solenne nelle domeniche e feste degli Apostoli e, di regola, con l'assistenza di altri due V. La presa di possesso con la quale incomincia l'esercizio della giurisdizione della diocesi, non comporta alcun rito liturgico. Il nuovo V. procuratore, presentando al Capitolo nella chiesa cattedrale la bolla di nomina e siede senz'altro sulla sede episcopale ricevendo l'omaggio dei membri del Capitolo del clero cattedrale. Quando l'elettore veniva consacrato nella sua sede episcopale prendeva senz'altro possesso del suo ufficio; oggi potrebbe prenderlo anche prima della sua consacrazione, purché abbia emessa la professione di fede ed il giuramento di soggezione al Pontefice.
Nell'esercizio del potere dell'ordine il V. è tenuto a seguire le prescrizioni liturgiche del proprio rito. Non può conferire l'Ordine sacro che ai propri sudditi e con le cautele imposte, così pure la Cresima; né esercitare funzioni episcopali fuori della propria diocesi a meno che non ne sia richiesto da chi ne ha l'autorità.
Il V. giurisdizione (v.) ordinaria nel foro interno ed esterno e talvolta anche come delegato della Sede Apostolica; è tenuto all'osservanza delle leggi ecclesiastiche e può compiere nell'intera diocesi quanto compie il parroco nella sua parrocchia. Può concedere con giusta causa dispensa dall'osservanza delle leggi generali nei casi in cui ciò gli è concesso dalle leggi stesse, e viceversa non può proibire ciò che le leggi stesse permettono. In forza di tale autorità ordinaria egli esercita il potere: a) legislativo, promulgando leggi, senza dipendere da altri eccetto in quei casi in cui i canoni gli impongono previa consultazione od anche consenso del Capitolo cattedrale e sinodo (v.) diocesano secondo le norme canoniche; b) giudiziario, tenendo tribunale in prima istanza sulle controverse dei suoi sudditi e nelle cause matrimoniali ed anche in seconda istanza se è metropolitana, con potere di emettere sentenza; c) coercitivo contro i disobbedienti sia del clero che del popolo, irrogando pene anche temporali, censure ed altri castighi. Come maestro nella sua Chiesa il V. predica e regola la predicazione del suo clero, dirige l'istruzione religiosa specialmente della gioventù, sorveglia la stampa, particolarmente per le materie di fede e di costume, e riserva alla sua diretta approvazione quanto si manda alle stampe dal suo clero. Egli è responsabile dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, decide sulla fondazione degli uffici ecclesiastici e delle piste istituzioni, ne sorveglia il funzionamento e dirige soprattutto il governo del Seminario. Tutto ciò che contribuisce al progresso religioso e morale del clero e del popolo forma oggetto delle sue cure pastorali. Per potere adempiere questi doveri, la legge canonica ATTILA (v.) nella diocesi ed in particolare nella città episcopale, a compiere a tempo opportuno la visita pastorale della diocesi stessa, nelle forme prescritte. Dello stato della diocesi egli fa relazione scritta alla S. Sede, particolarmente in occasione della periodica visita ad limina Apostolorum (per i vescovi d'Europa ogni cinque anni) cioè delle basiliche dei SS. Pietro e Paolo ed al Papa a Roma. Per il governo della diocesi e la spedizione degli affari il V. CONSULTORI DIOCESANI (v.) e gli è anche concesso di esigere mol'erati tributi (v. CATTEDRATICO) e tasse; percepisce i redditi della mensa per il personale sostentamento e quello dei famigliari. Gli compotono pure diritti onorifici, come quello dell'altare portatile, del trono con baladacchino, della precedenza su altri prelati, V. ed arcivescovi nella diocesi (eccetto il proprio metropolità ed i legati della S. Sede); concede l'indulgenza sino a cento giorni.

Vescoyo - V. seduto in trono. Sportello in legno scolpito da Benedetto Dreyer (1510-20 ca.) - Hannover. Museo.
in Coll. Brug., 23 (1923), pp. 203-205, 292-94; J. Warichez, Les nominations épisc. au dioc. de Tournai, in Coll. Tournai., 19 (1923-24), pp. 145-64; E. Garnier, Adnotationes ad usum episc., in Per. de re mor. can. liturg., 1924, pp. 99-121; V. MARTINO G, La choix des évêques dans l'Égl. lat., in Rev. de sc. relig., 4 (1924), pp. 221-64; M. G. Carbó, Comment. breve regiminis pastoralis, ecc., Roma 1930; id., Episcopalis audientia. L'attività giurisdizionale del v., Milano 1937; C. Magni, Questioni controversie in torno allo svolgimento delle ele. episc. in Italia prima della lotta delle investiture, in Riv. di st. del dir. ital., 4 (1931), pp. 421-38; U. Mozzoni, I. V. nel diritto ecc. ital. concordatario, Roma 1935; J. Haring, De iure remonstrationis episc. contra iura et mandata Sedis Ap., in Misc. Vermeersch, I, 1936, pp. 321-26; L. Bragner, Die Besetzung der bischöf. Stühle in Deutschland. auf Grund der Konkordate für Reich und Länder, ibid., p. 355 sqq.; E. Galea, Esemblea del Conc. Trid., Cadice 1944; R. Adam, Le pouvoir coercitif de l'évêque, Québec 1946; A. M. Franquesa, La construction de apostolica accres los obispos que asisten a la consacracion episcopal, in Rev. esp. de el. der. can., 12 (1947, II), pp. 209-38; T. Jedin, Il tipo ideale di V. secondo la riforma catt., Brescia 1950; J. Conson, L'évêque dans les communautés primitives, Paris 1951; M. Crovini, Adnot. ad Decr. de consecr. episcop. de provisione canon., in Monitor eccles., 5 (1951), p. 221 sqq.; A. De Luca, Jus remonstrandi dei V. Pontefice, in Studi in onore di V. GIUDICE, I, Milano 1953, pp. 243-73; M. Castellano, De decreto episcopal administrativo, in Monitor eccles., 6 (1952), p. 7 sqq.; G. Oesterle, Facultas Ordinarium ritus latini dispensandi orientales, ibid., p. 105 sqq. Pio Paschini.
V. Archeologia
L'epigrafia cristiana offre una serie di iscrizioni sepolcrali di V. con l'indicazione della loro dignità. Fra le iscrizioni greche si ricordano quelle dei V. di Roma in cui si legge EIIICK(οπως) come, ad es. negli epitaffi di Ponziano (230-35), Eutichiano (275-83), Gaio (283-96), o solo EIIIC(οπως) come in quello di Faibano (236-50); intero si trova nell'iscrizione sepolcrale di M. Giulio Eugenio di Laodicea (επισκοπος) della prima metà del sec. IV (P. Franchi de' Cavalieri, Marco Giulio Eugenio di Laodicea di Licaonia nel sec. IV, in Note agografiche, 3 [Studi e testi, 22], Roma 1909, pp. 59-73). In latino la più antica epigrafe è quella di S. Cornelio (251-53) in cui si trova l'abbreviazione EP(ισκοπος).Damaso adopera anche antistes, e vi aggiunge sedis apostolicae o Christi (A. Ferrúa, Epigrammata Damasiana, Città del Vaticano 1942, n. 4); così viene chiamato Damaso stesso in un'epigrafe posta in S. Anastasia (G. B. De Rossi, Inscr. christ., II, 1, Roma 1888, pp. 24-25); antistes Domini è detto Giovanni I (523-26); antistes Gioanni II (533-33), sacrosanctae legis antistes è detto Ilario di Arles (CIL, XII, 949); antistes sono detti pure Novato di Setif (CIL, VIII, 8634) e Pietro di Sulci (CIL, X, 7533). Antistes Dei è detto un vescovo di Cesarea, l'attuale Cherchel (CIL, VIII, 20975). Papa (v.) è detto Marcellino nell'iscrizione del diacono Severo, Liberio nelle epigrafi di Euplia (G. B. De Rossi, Roma sott., III, Roma 1877, p. 361 e tav. 29, n. 48) e di Legitima (CIL, XI, 4975) e nel carme attribuito a Liberio e papa è anche chiamato Damaso da Furio Dionisio Filocale (A. Ferrúa, op. cit., n. 46). Al vescovo Scutari si augura papa vive Deo (E. Le Blant, Inscr. chrét. de la Gaule, Parigi 1856, n. 572).
Damaso adopera pastor per Sisto II che col suo sacrificio numerum gregis ipse tuetur (A. Ferrúa, op. cit., p. 124). Si ritrova pastor nelle iscrizioni di Bonifacio II e di Gregorio Magno; bonus pastor è detto Andrea Vescovo di Formia (CIL, X, 6218). Pastor è sono detti i vescovi Achille di Spoleto, Giovanni da Ravenna (CIL, XI, 301); Celso di Vercelli è detto custos gregis omnia Christi (CIL, V, 6725). Bonifacio II si invoca quale sancte pater (G. B. De Rossi, Inscr. chr., I, Roma 1861, n. 1029). Frequente assai è pontifex; a Sulci, si dice di Antonio: Pontificis XPI (CIL, X, 7533). Celestino I è detto praesul apostolicae sedis (G. B. De Rossi, Inscr. christ., II, 1, p. 62, 1); Simplicio è pure detto praesul (id., loc. cit., p. 55, 12). E ancora praesul si trova scritto di Gennaro in Carnia, m. nel 490 (CIL, V, 1858), di Cassio di Narni m. nel 536 (CIL, XI, 4164); di Sabino di Atripalda (CIL, X, 1194). Damaso adopera come sinonimo rector (A. Ferrúa, op. cit., n. 15, 17-18, 25, 40, 42, 44) e usa anche spesso sacerdos (A. Ferrúa, op. cit., nn. 16, 57, 66-68) titolo che viene dato a Liberio (summus sacerdos) nel carme a lui attribuito, dove pure si trova l'espressione divinae legis magistrum (G. B. De Rossi, Inscr. chr., II, 1, Roma 1888, p. 83, 26); a Siricio (ibid., p. 102, 30), a Giovanni I. + Signifer Ursus è detto il vescovo di Ficulae contemporaneo di Innocenzo I.
Nella citata iscrizione di Eugenio di Laodicea si ricordano i suoi 25 anni di episcopato: εὔκοσι πέντε ὅλους ἔτεσιν τὴν ἐπισκοπὴν.
A Torino si trova episcopavit (CIL, V, 7136); sedit per Agnello di Ravenna, per Aureliano di Nola (CIL, X, 1366), per Miseno di Pozzuoli (CIL, X, 3229), per Vittore di Capua (CIL, X, 4502), per il vescovo Adocato sepolto nel 569 in S. Alessandro; sedit episcopatum per Valente di Verona (CIL, V, 3866); del vescovo Arcadio m. a Chiusi si dice pontificatum tenens (in Notizie degli Scavi, 1888, p. 487); vixit in episcopatu: Boecio di Carpentra (CIL, XII, 1213); Palladio di Tebessa (CIL, VIII, 2009); Rutilio di Macart (CIL, VIII, 11894); Gallo di Aosta, m. il 5 ott. 546 (CIL, V, 6858); mansit in episcopatu: Silvestro di Besançon (CIL, XIII, 5407); duravit in episcopatu: Silvestro di Rusignia (in Comptes rendus de l'Acad. des Inscr. et belles lettres, 1900, p. 51); implevit in episcopatu: Reparato di Tanarumis presso Tipasa (CIL, VIII, 9286).
Si ha quindi: vixit in sacerdotio per Spes di Spoleto (CIL, XI, 4967); fecit in sacerdotio per Reparato di Orléansville (CIL, VIII, 9709); di Nemesano di Ala Miliaria si dice che sacerdotium Domini administravit (CIL, VIII, 21570). Di Bonifacio di Caralis si legge che sedit cathedra (CIL, X, 7753). Fra le più antiche rappresentazioni di vescovi si ricordano il ritratto in musica (sec. V) di S. Ambrogio ([v.], cf. A. Ratti, Il più antico ritratto di S. Ambrogio, in Ambrosiana, Milano 1897, p. 20); del sec. VI i ss. Sisto II, Cornelio, Cipriano e Ottato presso il sepolcro di S. Cornelio in Callisto (Wilpert, Pitture, V. indice) e S. Massimiano a Ravenna; nel sec. VIII nelle pitture di S. Maria Antiqua. Nell'arte cristiana il V. è vestito con tunica talare, paenula e pallio, porta il libro della lex christiana. La serie di ritratti dei vescovi fu in uso nelle antiche chiese come a Napoli, a Roma in S. Pietro, in S. Paolo; più tardi anche al Laterano, ma non prima di Niccolò III (1277-80). Enrico Josi