DIRITTI DI STOLA

DIRITTI DI STOLA:

V. STOLA, DIRITTI DI DIRITTO

Questo sostantivo, che può dirsi patrimonio comune nelle lingue dei popoli civili, deriva etimologicamente in via immediata dal latino dirigere, ma viene fatto risalire per più lunga via a radici sanscrite (rta, rgu) che significano direzione, dirittura fisica (geometrica) e morale, rettitudine, ordine. Checché ne sia dell'origine sanscrita, si constata che tanto l'etimologia latina quanto l'uso moderno accennano chiaramente all'idea complessa di rettitudine e di ordine.

È inoltre da osservare che nelle lingue neolatine il sostantivo «d.» ha sostituito quello originario di ius, del quale si è quasi solo conservata la forma aggettivale (a giuridico) ed attorno al quale gli antichi avevano accumulata una ricca fioritura di derivazioni etimologiche molto disparate e spesso anche assai poco attendibili (da iustitia, dai verbi iubere o iurare, e poi anche dal nome stesso di Giove, a cui fu qualche volta unito il verbo iurare). Trascurando il problema della verità etimologica, rimasto difficile anche per la più progredita scienza filologica, è opportuno limitarsi a constatare che chi indicò queste derivazioni vedeva nel d. (ius) degli stretti legami con la giustizia e con la religione, intrecciati con elementi di comando e di mutuo aiuto fra gli uomini. Facendo un confronto tra il vecchio nome latino e quello moderno si constata che presso gli antichi era dato maggior risalto al carattere imperativo e religioso del d., mentre oggi ha acquistata più chiara evidenza il carattere di rettitudine con colorito etico. L'attinenza religiosa del ius dei latini è anche attestata da un altro nome, fas, che ebbe sempre uno spiccato sapore sacro, e si accompagnò sempre

al ius, ora come suo sinonimo, ora come suo parallelo ad analogo.

Sommario: I. Nozioni generali. - II. D. naturale e d. divino. - III. D. canonico. - IV. D. romano e germanico. - V. COMMUNE. - VI. D. internazionale. - VII. D. ecclesiastico. - VIII. D. missionario. - IX. II d. presso i primitivi.

I. Nozioni generali.

I. Il concetto

L'uso frequente che del nome fanno i giuristi ed i non giuristi ha finito con accumulare attorno ad esso una tale varietà ed immediatamente si significa, che riesce difficile mettere ordine e chiarezza in questa arruffata massa. Oggi i sensi più frequenti della parola «d. » sono due: «legge» e «facoltà». Il primo è detto oggettivo; il secondo soggettivo. In senso oggettivo il d. è dunque legge o complesso di leggi. E così è indicata la sua natura imperativa. Ma non ogni legge è d. per essere tale deve possedere certi caratteri, che ne costituiscono appunto la giuridicità. Non tutti gli autori concordano nella enumerazione di questi caratteri. È certamente da escludere il carattere della statualità, richiesto da molti positivisti, quasi che possa essere giuridica solo una legge emanata dallo Stato; sembra anche da respingere il carattere della politicità, in quanto si pretenda che la sola società politica (cioè, come viene talora spiegato, la cosiddetta società perfetta) sia creatrice e portatrice di d.; si può invece accettare l'opinione, oggi assai diffusa, che richiede il carattere della socialità, con il quale si afferma che, per poter essere giuridica, la legge deve essere sociale, cioè deve regolare i rapporti interumani, onde si escludono dal campo del d. tutte le norme o leggi che regolino la vita umana nelle sue zone ed aspetti individuali, ma vi si includono le leggi di qualsiasi società, anche se non statale e non perfetta. Il carattere sociale esige per necessaria conseguenza, o come suoi presupposti, due altri caratteri, che sono l'esteriorità e l'alterità della materia, che è l'oggetto della legge giuridica; ossia esige che quanto viene regolato dal d. sia un atto umano esterno ed abbia importanza o valore per altri, cioè per soggetti umani diversi dall'agente (o dall'obbligato ad agire). Affine alla libertà è la bilateralità, per cui quegli altri, ai quali interessa l'osservanza della legge, possono esigerne l'esecuzione. Va notato che questi altri non sono necessariamente individui determinati, ma possono anche essere la società, presa nel suo insieme. Per ultimo va ricordato il carattere della coercibilità, in forza del quale è resa possibile l'esecuzione della legge giuridica, anche quando il soggetto obbligato si rifiuta di adempierla.

In senso soggettivo il d. è facoltà. Va certamente respinta la concezione del d. come facoltà fisica; dottrina selvaggia, che abbandona il mondo giuridico al fosco gioco delle forze brute e finisce con annientare ogni valore umano. Il d. soggettivo deve invece concepirsi come una facoltà morale, il cui oggetto abbia i caratteri della giuridicità sopra i riferiti. L'esigenza etica, che così viene resa esplicita, ha tre aspetti: il primo riguarda l'oggetto della facoltà stessa, che deve essere in armonia con le leggi morali; il secondo tocca il soggetto, al quale è fatto obbligo di non usare della sua facoltà se non nei modi consentiti dalle norme etiche; il terzo è diretto agli altri, ed impone ad essi il dovere di peggarsi di fronte alla facoltà del soggetto, per il solo suo peso morale, anche se nel caso concreto il portatore del d. non abbia a sua disposizione i mezzi fisici sufficienti per costringerli al rispetto.

Ai due significati (legge e facoltà) che si sono detti oggi più frequenti, ne vanno aggiunti due altri, un po' meno usuali, ma non meno importanti.

Si ha così un terzo significato, che era abituale presso gli antichi scolastici, compreso s. Tommaso, i quali vedevano nel d. la cosa giusta, la cosa dovuta ad altri, ossia, ciò che oggi rappresenta l'oggetto della legge e della facoltà giuridica. Così, attraverso il richiamo alla giustizia, veniva affermato il legame intimo ed inscindibile del d. con la morale; e fissando la cosa come primo elemento giuridico si metteva subito in evidenza che il mondo del d. non può essere dato in balia né all'arbitrio del legislatore né alla sete inestinguibile di chi accampa facoltà, ma deve modellarsi sulla realtà oggettiva, che trascende e domina tanto la potenza di chi sta in alto come il capriccio di chi sta in basso.

Un quarto significato tende oggi ad affermarsi, ed è quello di ordine, o meglio di ordinamento, per cui il d. viene ad essere concepito in modo più complesso che non nelle tre accezioni già spiegate. Questo potrebbe dirsi il concetto integrale, perché abbraccia la legge, la facoltà, la cosa giusta; le sintetizza in un sistema di rapporti che lega insieme il soggetto della facoltà e quello dell'obbligazione, l'uomo che agisce e le cose attorno alle quali si svolge la sua azione, l'individuo ed il corpo sociale in cui si attua la vita del d.

Volendo definire il d. da questo ultimo punto di vista, si dirà che esso è l'ordinamento coercibile delle azioni umane in materia di giustizia. L'accenno alla coercibilità sembra sufficiente a richiamare tutti gli altri caratteri del d. sopra elencati. La menzione della giustizia serve a definirne il campo di azione.

II. D. E MORALE. - Molto si è scritto e discusso (specialmente dopo Kant) sui rapporti tra questi due ordini. Già da quanto precede risulta che il d. ha legami necessari con la morale. Questi appaiono evidenti a chi pensi che la morale è forma o norma universale dell'attività umana; e quindi ogni norma, che pretenda regolare questa medesima attività, viene ad avere con la morale una necessaria comunanza di materia, e perciò, attraverso questa, indirettibilità contatti. Nel mondo giuridico la situazione è ancora aggravata dal fatto che tanto la morale quanto il d. sono imperativi, anzi il d. è anche coercitivo. Il che vuol dire che se i due ordini si trovassero in disaccordo circa l'oggetto dei loro comandi, il soggetto verrebbe a trovarsi in una situazione tragica, senza alcuna possibile via di uscita. È quindi teoricamente falsa e praticamente danosa ogni dottrina che, come le forme estreme del positivismo, scavi abissi incolmabili fra i due ordini e ne predichi la reciproca indipendenza.

Però non bisogna neppure confonderli. Esistono fra di essi differenze incancellabili, sia di contenuto come di forma.

Per il contenuto differiscono: a) nell'ampiezza della materia: la morale regge tutta la vita umana, nelle sue quattro province, che portano i classici nomi di prudenza, giustizia, fortezza, temperanza; mentre il d. è limitato al campo della giustizia. Va tuttavia ricordato che questo campo non è così ristretto e così chiuso come potrebbe sembrare a prima vista, perché, pur non volendo troppo complicare le cose con il ricordo della distinzione formale delle quattro province, è facile avvertire che, in particolari situazioni storiche, molti atti che non siamo soliti attribuire in proprio alle altre virtù, possono rivestire caratteri di giustizia, e quindi farsi materia atta per l'ordinamento giuridico. Il nome di giustizia, che entra nella definizione del d., va dunque inteso in quel senso ampio che ha nell'espressione di «giustizia sociale»; b) nell'aspetto della materia che prendono a regolare: la morale e il d. guardano tutt'è due all'atto umano, ma da un diverso punto di vista: la morale lo regge e giudica guardandolo dal punto di origine, che è nella

coscienza del soggetto operante; il d. invece lo regge e giudica fissandolo nel suo punto d'arrivo o di riferimento esterno (ad alterum). Questo spostamento di visuale impone al d. particolari criteri di valutazione: un atto può essere perfetto nella sua veste esteriore e nella estimazione sociale, sebbene sia forse viziato nella sua struttura intima dalla malizia del soggetto, che lo pone con ipocrisia; quindi il diverso giudizio che sullo stesso atto può essere pronunciato nel tribunale della coscienza etica ed in quello dell'ordinamento giuridico.

Differiscono anche quanto alla forma. Sarebbe falso riporre la differenza formale nella forza intrinseca del comando, quasi che il d. contenga veri imperativi e la morale di solo consigli e suggerimenti, sempre lasciati all'arbitrio del soggetto. Anche la morale è imperativa; anzi, i suoi comandi hanno spesso, per la coscienza etica, maggior forza di quelli giuridici. Non sarebbe neppure esatto il dire che la morale è la dottrina o il campo del dovere, mentre il d. è il regno delle facoltà. Questo modo di vedere suppone sufficiente la definizione soggettiva del d., la quale invece indica solo uno dei suoi elementi. Va riconosciuto tuttavia che morale e d. differiscono: a) per la forza estrinseca dei loro comandi, in quanto l'ordinamento giuridico è coercibile, come si è detto, cioè ricorre anche a costrizione fisica per ottenere il dovuto, mentre la morale rifugge da questi metodi, che le sarebbero inutili. La radice di questa divergenza va ricercata in ciò che si è detto a proposito del diverso punto di vista circa la materia. La morale è orientata verso l'interno del soggetto, e quindi non le servirebbe a nulla costringere l'uomo: nessuno diventa buono per forza! Il d. invece, essendo orientato verso l'esterno e verso gli altri, può ricavare profitto anche da un atto esatto a viva forza. Onde s. Tommaso diceva che il d. è la cosa giusta, guardata però nel suo valore oggettivo, che attuale della disposizione intende del soggetto operante: «etiam non considerato qualcuno ab agente fiat» (Sum. Theol., 2a-2a, q. 57, a. 1); b) nella formulazione delle norme: la norma morale non ha bisogno di essere enunciata con quell'apparato di esattezza materiale, che è invece una delle costanti aspirazioni della norma giuridica; onde il d. ha sempre, nei confronti con la morale, una maggior pesantezza di movimenti, un necessario culto della formola e della lettera, che spesso soffoca lo spirito; un costante bisogno di schemi prestabiliti, che si frammentano tra i principi universali ed i fatti concreti, e rendono il giudizio più facile, ma anche meno esatto, meno aderente alla realtà, modellato su tipi artificiali; onde con verità si riconosce alla morale il merito della concretezza ed al d. l'inconveniente di una necessaria astrattezza.

III. D. E RELIGIONE. — Le stesse affinità e divergenze che esistono fra d. e morale, esistono anche fra d. e religione, in quanto questa è virtù morale. Però la religione è anche un fatto sociale e nel suo nome si formano particolari società, che si daranno particolari ordinamenti giuridici. Resta a domandarsi se la materia di tale legislazione sia solo quella comune ad ogni società oppure possa anche essere offerta da atti religiosi veri e propri. La difficoltà nasce dall'esigenza della piena adesione dell'animo alle pratiche religiose, senza la quale l'atto esterno perde il suo valore. Va ricordato però che la religione ha degli atti che, entro certi limiti, conservano un valore sociale, per gli altri, anche se venga a mancare la buona disposizione interiore di chi li compie. Tale è, p. es., l'amministrazione di un Sacramento, che, per chi lo riceve, conserva tutto il suo valore anche se gli sia conferito da un ministro indegno, che si decide al rito unicamente sotto la minaccia delle sanzioni canoniche. È dunque salva la possibilità di un ordinamento giuridico religioso. Tuttavia, poiché anche gli atti ora ricordati, pur avendo valore ex opere operato, richiedono un minimo di volontà nell'operante, la legislazione della società religiosa si imporrà necessariamente dei limiti, ignoti alla società civile, nell'esercizio della coazione.

Bial.: G. Del Vecchio, I presupposti filosofici della nozione del d., Bologna 1905; H. Levy-Ullmann, La definition du droit, Parigi 1917; S. Romano, L'ordinamento giuridico, Firenze 1945; F. Carnelutti, Teoria generale del d., 2a ed., Roma 1946.

Giuseppe Graneris

IV. PARTIZIONI DEL D

Fin dai giuristi romani è tradizionale la distinzione di tutto il d. oggettivo in due grandi branche: d. pubblico e d. privato (cfr. D. I, I, I, 3). Tale distinzione è stata fondata su criteri non sempre uniformi da paese a paese e da scrittore a scrittore; ma, pur dopo le elaborazioni critiche a cui è stata sottoposta, rimane fondamentale che pur non più esclusivo) il criterio già sostanzialmente indicato dai giuristi romani: esser cioè il d. pubblico costituito da quelle norme che direttamente hanno per oggetto e per fine l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli altri minori enti politici, e quindi anche i rapporti tra i privati e queste organizzazioni; essere invece il d. privato il complesso delle norme che avendo il fine di tutelare direttamente l'interesse dei singoli (e solo indirettamente e mediatamente l'interesse della società), regolano i rapporti dei singoli tra di loro.

Da vario tempo è stato posto il problema se nell'ordinamento della Chiesa esista o no una distinzione fra d. pubblico e d. privato, analoga a quella in uso negli ordinamenti degli Stati, o meglio nella scienza giuridica avente per oggetto tali ordinamenti.

Il problema si riduce in parte ad una questione teorica, tanto più che difficilmente si vede quali conseguenze pratiche possa avere nell'ordinamento della Chiesa la classificazione di una norma nell'un campo piuttosto che nell'altro, non potendosi ad ogni modo determinare un complesso di principi valevoli per il d. pubblico e non per il d. privato, o viceversa.

Ma, tanto i principi dottrinali quanto le norme positive del CIC (cf. can. 1586, 1618, 1619 § 2, 1655 § 2, 1925 § 1) fanno ritenere che anche nel d. canonico debba considerarsi esistente tale distinzione (cf. P. Cipriotti, Lezioni di d. canonico, Padova 1943, pp. 64-67).

In un senso alquanto più ristretto è usata (dal secolo scorso) l'espressione d. pubblico, quando si parla di d. pubblico ecclesiastico, il quale viene definito come il complesso delle norme (in gran parte di d. divino) circa la costituzione della Chiesa e i diritti che le spettano in quanto società perfetta avente un fine soprannaturale. Esso si suole distinguere in d. pubblico ecclesiastico interno e d. pubblico ecclesiastico esterno: il primo comprende i principi sulla costituzione e i diritti della Chiesa come società perfetta considerata in se stessa e nei rapporti con i suoi sudditi; il secondo, invece, i principi sulla posizione giuridica della Chiesa nei rapporti con le altre società, soprattutto con lo Stato. Cf. A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici, 3a ed., I, Roma 1947, pp. 1-31.

Nel diritto dello Stato si usa ulteriormente suddistinguere sia il d. pubblico che il d. privato in vari altri rami.

Il d. pubblico si ripartisce in: d. costituzionale, che comprende le norme che regolano l'organizzazione fondamentale dello Stato, i poteri sommi di esso, e i principi supremi relativi ai rapporti fra lo Stato e i cittadini; d. amministrativo, che comprende le norme disciplinanti l'azione dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni amministrative o esecutive (una suddivisione di esso è il cosiddetto d. finanziario); d. penale; d. processuale; d. internazionale (in contrapposto al quale, tutti gli altri rami del d. pubblico si usano anche denominate d. pubblico interno; V. infra); d. ecclesiastico (v. infra).

Il d. privato si suole ripartire in due rami (ma la distinzione è nei tempi moderni molto discussa); il d. civile, che comprende tutte le norme relative agli atti giuridici in genere, alle persone, alle cose e ai diritti reali,

alla famiglia, alle successioni per causa di morte, alle obbligazioni non commerciali; e il d. commerciale, che regola i rapporti giuridici che sorgono nell'esercizio del commercio e qualche altro che, per la connessione con il commercio o per motivi storici, vi viene compreso.

II. DIRITTO NATURALE E DIVINO.

L'idea che il d. positivo non si fondi soltanto sull'arbitrio delle autorità che lo emanano, ma su una legge naturale, è balenata e si è imposta alle menti umane fino dalle età più remote, ma è stata posta in particolare rilievo dal pensiero cristiano (per una più ampia presentazione della concezione cristiana del d. n. V. LEGGE NATURALE). Egualmente fin dagli inizi, l'idea della legge di natura fu spesso associata con quella della divinità, come fonte e artefice della stessa natura in genere, e più specialmente della natura umana.

La credenza in un fondamento assoluto del diritto si manifesta, implicitamente o esplicitamente, in tutte le religioni. Quando si desta il pensiero critico, specialmente in Grecia, si concepisce la possibilità di un'antitesi tra giusto e per natura (φύσει) e giusto e per legge (νόμιμα), intendendosi qui per legge il diritto positivo; e l'antitesi assume talvolta una forma acuta, nel senso di negare addirittura l'esistenza del primo termine e ammettere solo il secondo: così, ad es., presso Archelao, discepolo di Anassagora (sec. V. a. C.), e con maggiori svolgimenti dialettici presso i sofisti (sec. v-IV a. C.), indi presso gli scettici, come Pirrone e Carneade, ecc. Ma le stesse negazioni valsero di stimolo per meditare riaffermazioni, che vennero in certo modo a convalidare le spese, tante manifestazioni di quella prima credenza: quale, ad es., la celebre invocazione dell'Antigone di Sofocle (444 a. C.), che contro l'ingiusto ordine di un tiranno faceva appello alle «leggi non scritte e incrollabili degli dei» (454 sg.). Agli argomenti sofistici si contrapposero le dottrine di Socrate, di Platone e di Aristotele, nelle quali l'idea di una verità giuridica fondamentale, non soggetta all'arbitrio umano ma ad esso superiore, campeggia in armonia con l'intiero sistema filosofico da essi rispettivamente elaborato. Nel sistema aristotelico è posta in particolare rilievo la distinzione tra il giusto naturale, che ha dappertutto eguale vigore, e il giusto positivo o legale, che è variamente determinato (Eth. Nicom., V, 7 [ro], 1; cf. Rhet., I, 13, 2). Secondo gli stoici, la giustizia non è una semplice imposizione (θάσεις), ma un dettato della retta ragione (ὁρθός λόγος), che corrisponde alla legge suprema della natura, ed è insita uniformemente nell'animo di ogni uomo.

Alle teorie degli stoici, oltre che a quelle platoniche e aristoteliche, si ispirò Cicerone, che eloquentemente sostenne l'idea del d. n. (in specie contro le obiezioni scettiche di Carneade): «Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna», ecc. (De re publica, III, 22; cf. De legibus, I, 6, 12, 15, ecc.). In generale, i giuristi romani accolsero le nozioni fondamentali intorno al diritto elaborato dalla filosofia greca. Cotesti concetti speculativi, e particolarmente quelli della scuola stoica (che ebbe anche in Roma, come è noto, cospicui rappresentanti), si incontrarono in certo modo con le esperienze pratiche degli stessi Romani, i quali diedero ad essi numerose applicazioni e concreti sviluppati in tutto il campo del diritto (cf. su ciò P. Sokolowski, Die Philosophie im Privatrecht, Halle 1902-1907; P. Barth, Die Stoia, 2a ed., Stocca, 1908, p. 194 sg.). Fu così ammesso concordemente il concetto di naturalis ratio, ossia di una razionalità che non è propria soltanto dell'intelletto umano, ma appartiene all'ordine della natura in genere: essa serve di base agli istituti giuridici, ed inoltre di guida nel loro svolgersi progressivo. Le definizioni che i giuristi romani diedero dello jus naturale sono beni alquanto varie (Paolo, frg. 11, Dig. I, 1: «Id, quod semper sequam ac bonum est, ius dicitur, ut est ius naturale». Inst., I, 2, § 11: «Naturalia quidem iura, quae apud omnes gentes peraeque servan-

inesse moralem turpitudinem, aut necessitatem moralem» (op. cit., 1. I., cap. 1, § 10, 1; cf. § 12, 1). Il d. n., egli aggiunge, è immutabile, perché nemmeno Dio potrebbe far sì che «quod intrinseca ratione malum est, malum non sit» (ibid., § 10, 5). Come conseguenza dell'accennato principio, il Grozio pone in particolare rilievo la massima della inviolabilità dei patti («cum iuris naturae sit stare pactis», op. cit., Proleg., § 15): dalla quale massima deriverebbero gli «iura civilis», cioè la validità del diritto positivo in genere, e segnatamente la legittimità dei governi esistenti, in quanto fondati su un presunto patto o consenso iniziale.

L'opera del Grozio, venuta tosto in grandissima fama, fu seguita da numerose altre, che, nonostante divergenze talvolta assai ragguardevoli, hanno in comune con essa certi caratteri; onde si può non a torto parlare di una «scuola del d. n.» in stretto senso, che fori appunto nel sec. XVII e in tutto il seguente. Caratteristica principale di questa scuola è un astratto razionalismo, non criticamente vagliato e quindi spesso fallace. Pure con l'apprezzabile intento di ricercare nella natura umana il fondamento del diritto, gli autori appartenenti a questa scuola presentano spesso come verità universali semplici aspirazioni della loro coscienza individuale, suggerite da circostanze politiche contingenti. L'incertezza metodologica si manifesta anche nella tendenza a dare aspetto di narrazione storica e pseudostorica alla deduzione filosofica, confondendo la priorità logica con quella cronologica, e rappresentando il d. n. come il diritto positivo di una supposta età remotissima. Ciò appare specialmente nella concezione di uno status naturae, che avrebbe preceduto lo stato di società; il passaggio dall'uso all'altro sarebbe avvenuto mediante un contratto, che alcuni degli autori di questa scuola concepiscono come atto unico, altri invece come distinto in due atti successivi (pactum unionis e pactum subjectionis). Per i caratteri propri delle varie dottrine, è necessario rinviare alle singole trattazioni (v. CONTRATTUALISMO). Si accenna qui solo ad alcune delle teorie più significative, dopo quella del Grozio. Secondo Th. Hobbes (De civ., 1642; Leviathan, 1651), «homo ad societatem non natura, sed disciplina aptus factus est», e lo stato naturale degli uomini è una guerra di tutti contro tutti, avendo ciascuno per natura uno ius in omnia. Dal timore reciproco, ossia dal bisogno di pace, trae origine lo Stato, in virtù di un contratto per il quale gli uomini, rinunciando interamente al primitivo d. n., si sottopongono ad un potere assoluto. Non molto diverse sono le dottrine di B. Spinoza (Tractatus theologico-politicus, 1670; Tractatus politicus, 1677), per il quale pure il d. n. si estende quanto la potenza fisica di ciascuno; lo Stato sorge allorché gli uomini convenvano di vivere «ex solo rationis dictamine». La concezione di S. Pufendorf (De iure naturae et gentium, 1672) si accosta invece a quella del Grozio: legge fondamentale della natura è, a suo avviso, quella che impone a ogni uomo di coltivare e conservare verso gli altri una pacifica socioelezze («pacifica socialis»), conforme all'indole e al fine dell'uman genere (op. cit., 1. II., cap. 3, § 15). G. Locke (Two treatises of government, 1690) sostiene che lo «stato di natura» non è (come avevano inteso altri giusturalisti) una condizione di vita personale, e tanto meno di guerra tra gli individui, bensì uno stato di convivenza, nel quale gli uomini già possiedono alcuni diritti (di libertà, di eguaglianza, di lavoro, di proprietà). Ma questi d. n. debbono essere garantiti, e ciò avviene in quanto un gruppo di uomini si accordi per costituire una società politica ossia uno Stato, che ha precisamente per fine, e quindi anche per limite del suo potere, la tutela degli stessi diritti. C. Thomasio (Institutiones iurisprudentiae divinae, 1688; Fundamenta iuris naturae et gentium, 1705) prosegue la precedente tradizione, con particolare riferimento alle dottrine del Grozio e del Pufendorf. Egli distingue una «lex divina natura» ed una «positiva»; il d. n. «cognoscitur ex ratiocinatione animi tranquilli», laddove il diritto positivo «requirit revelationem et publicationem». Alla medesima tradizione, con ampi e sistematici svolgimenti, ispirati in parte dalla filosofia leibniziana, si attenne pure C. Wolff (Ius naturae methodo scientifica pertractatum, 1740-48). Più che alla elaborazione formale dei concetti giuridici, si rivolse al problema della giustizia intrinseca dello Stato J. Rousseau (Discours sur l'origine et les fondements de l'égalité parmi les hommes, 1753; Du contrat social, 1762), sostenendo principi analoghi a quelli del Locke, però con originalità di vedute e nuovo vigore dialettico. Secondo Rousseau, lo stato di natura, supposto che sia mai esistito, deve concepire come il regno della libertà e dell'equaglianza tra gli uomini; e poiché questi beni sono analitici di fatto perduti, è d'uopo restaurarli per quanto possibile, organizzando lo Stato in modo, che esso sia veramente la sintesi della libertà eguale di tutti: ossia in modo che quei d. n. ricompaiano in esso come diritti civili.

Tra i pensatori che, senza appartenere alla scuola del d. n. in senso stretto, esporre nella medesima epoca idee importanti sopra questo argomento, sono specialmente da mento a mento a mento a mento a mento a mento a mento a mento a mento a mento a mento. Il primo (Nova methodus discendae docendaeque Iurisprudentiae, 1667; Dissertatione I, premessa al Codex iuris gentium diplomatici, distinguendo la giurisprudenza in «divina, humana, civilis», con riguardo al vincolo di subordinazione dell'uomo rispetto a Dio, indi rispetto al genere umano, e in fine allo Stato. Correspondentemente a ciò, il d. n. comprenderebbe, secondo il Leibniz, tre gradi: la pietas, l'aequitas e lo ius strictum. Il Vico (De universi iuris uno principio et fine uno, 1720; Principi di una scienza nuova intorno alla comune natura delle nazioni, 1725) afferma che il d. n. «aeterno vero constat», ed ha il suo principio di Dio; ma, se il vero è un elemento essenziale del diritto, vi ha in esso anche un altro elemento, il certo; il primo costituisce la «ratio legis», il secondo ne rappresenta l'autorità. Il Vico vuole conciliare così in certo modo il d. n. con il positivo, aprendosi l'adito a quella visione sintetica della storia, che è il motivo caratteristico della sua Scienza nuova. In questa egli distingue tre specie di d. n.: il primo divino, il secondo eroico, il terzo umano; e traccia pure altre distinzioni, secondo vari criteri, che non distruggono però l'unità della sua concezione di un diritto ideale e storico insieme. Concezione senza dubbio profonda, ma, in parte, oscura e non severa di difficoltà, come appare dalle differenti interpretazioni che ne furono e ne sono date ancora ai di nostri.

La scuola giusturalistica, dopo il Rousseau, ebbe un ulteriore sviluppo ed un parziale rinnovamento per opera di E. Kant, che, mentre accettò non poche delle dottrine di quella scuola, vi introdusse notevoli correzioni, eliminando soprattutto l'equivoco (per vero già in parte corretto dal Locke e dal Rousseau) derivante dall'ambiguità di alcune delle sue formule. Per il Kant (Principi metafisici della dottrina del diritto, 1797), il d. n. si fonda esclusivamente su principi a priori, ossia ha un valore puramente etico e deontologico, indipendente dall'esperienza. Ogni uomo, in quanto tale, ha diritto innato alla libertà. La scuola del diritto naturale (Naturrecht) si afferma così come scuola del diritto razionale (Vernunftrecht), e le due denominazioni si usano, di qui innanzi, quasi come sinonimi; dovendosi però avvertire che anche la seconda denominazione, in un senso meno rigoroso, era stata usata talvolta già nel periodo precedente. Alla dottrina del Kant fecero seguito, con maggiore o minore aderenza, quelle di numerosi altri autori, tra i quali ha speciale importanza il Fichte; possono ricordarsi inoltre, ad es., le opere dello Zeiller, del Rotteck, del Baroli, del Tolomei, ecc.

Una forte reazione contro le teorie del d. n. in genere si venne manifestando dall'inizio del sec. XIX, sia perché si imputarono a quelle teorie gli eccessi della Rivoluzione Francese, che si era annunciata con un programma giusturalistico, sia, soprattutto, per la preferenza accordata generalmente, anche dai giuristi, agli studi storici o positivi, in confronto alle ricerche puramente speculative. Vero è che lo stesso storicismo assunse talvolta un aspetto idealistico (basti accennare al sistema dello Hegel, che identifica il razionale e il reale, e dichiara la relazione tra d. n. e positivo analoga a quella tra Istituto e Pandette). Ma l'opposizione contro il d. n. divend

ne per molti una specie di dogma, sotto l'influsso del positivismo comitano, dell'evoluzionismo e del relativismo nelle loro varie forme. È per altro notevole che, mentre la nuova teoria dell'evoluzione fu intesa dai più come compatibile con l'idea di un d. n. assoluto, il maggiore autore di essa, lo Spencer, ammise esplicitamente, accanto a un'etica relativa, un'etica assoluta, e si fecerà esser sorte dei d. n. dell'individuo. Può ancora ricordarsi che il principale rappresentante del positivismo italiano, R. Ardigò, ammise nel suo sistema un certo «d. n.», ma solamente nel senso di un fatto psicologico, che preparerebbe il diritto positivo dell'avvenire.

Nessuno dei numerosi «negatori» del d. n. (tra i quali possono citarsi, ad es., il Bergbohm e il Vanni) diede però mai una dimostrazione di quell'assunto, secondo il quale il diritto dovrebbe studiarsi esclusivamente come fenomeno positivo, e non anche come idea eterna. Che quella tesi esclusiva si fondi sopra un semplice pregiudizio, fu dimostrato chiaramente da vari recenti studiosi della filosofia del diritto.

L'idea del d. n. continuò dunque ad essere validamente sostenuta e difesa, sia pure in modi diversi, anche nell'età più recente, tanto dai seguaci della filosofia scolastica, quanto da altri che, movendo da un'analisi critica della conoscenza, pervenero a risultati sostanzialmente conformi a quelli della philosophia perennis.

Bibl.: M. Voigt, Das jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Römer, Lipsia 1856-76; A. Trendelenburg, Naturrecht auf dem Grunde der Ethik, 2a ed., ivi 1868; H. Ahrens, Naturrecht oder Philosophie des Rechts und des Staates, 6a ed., Vienna 1870-71; J. Lorimer, The institutes of law: a treatise of the principles of jurisprudence as determined by nature, Edinburgh 1872; H. Spencer, Justice, Londra 1891, trad. it., con uno studio di I. Vanni, Città di Castello 1907; D. Anzilotti, La scuola del d. naturale nella filosofia giuridica contemporanea, Firenze 1892; K. Bergbohm, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, I: Das Naturrecht der Gegenwart, Lipsia 1892; F. Jodl, Über das Wesen des Naturrechtes und seine Bedeutung in der Gegenwart in Juristische Vierteljahreschrift, 2a (1893); V. Rivalta, D. n. e positivo, Bologna 1898; J. Haring, Der Rechts-und Gesetzesbegriff in der katholischen Ethik und modernen Jurisprudenz, Graz 1899; H. Ritzel, "Argoaoc Nóuc," Lipsia 1900; C. Gutberlet, Ethik und Naturrecht, 3a ed., Münster 1901; J. Bryce, The law of nature, in Studies in history and jurisprudence, II, Oxford 1901; L. V. Savigny, Das Naturrechtsproblem und die Methode seiner Lösung, in Jahrbuch f. Gesetzgeb., Verwaltung, 2a (1901); R. Saellies, Ecole historique et droit naturel, in Revue trimestrielle de droit civil, 1 (1902); R. W. Carlyle - A. S. Carlyle, A history of mediaeval civil, 1 (1902); R. W. Carlyle - A. S. Carlyle, A history of mediaeval civil, in Journal of the Royal Statistical Society, 2a (1903); A. Falchi, Intorno al concetto scientifico di d. n. e d'equità, in Rivista di filosofia e scienze affini, 5 (1903); G. Solari, La scuola del d. n. nelle dottrine e etico-giuridiche dei secc. XVII e XVIII, Torino 1904; Th. Meyer, Institutiones iuris naturalis seu Philosophiae moralis universae, 2a ed., Friburgo in Br. 1906; A. Bonucci, La derogabilità del d. n. nella scolastica, Perugia 1906; R. Hirzel, Themis, Dike und Verwandte, Lipsia 1907; E. Burle, Essai historique sur le développement de la notion de droit naturel dans l'antiquité grecque, Tévenois 1908; V. CATECHESI, Recht, Natur-Recht und das Recht, 2a ed., Friburgo in Br. 1909; G. De Montemayor, Storia del d. n., Milano 1911; V. CATECHESI, Moralphilosophie, 5a ed., Friburgo in Br. 1911, vers. it., Firenze 1913; G. Platon, Pour le droit naturel, Parigi 1911; O. Gierke, J. Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatslehre, 3a ed., Breslavia 1913; F. Gény, Science et technique en droit privé positif, II, Parigi 1915; IV, ivi 1924; M. R. Cohen, Jus naturale redivivum, in Philosophie et vie, 25 (1916); G. Del Vecchio, Sui principi generali del d. n. in Archivio giuridico, 85 (1921); id., Il concetto della natura e il principio del d. n., Bologna 1922; G. Brunetti, Il d. n. nella legislazione civile, in Rivista di d. commerciale, 20 (1922); A. Valensin, Traité de droit naturel, Parigi 1922-25; E. Landbærg, Zur ewigen Wiederkehr des Naturrechtes, in Archivio d. Rechts-und Wirtschaftsphilosophie, 18 (1925); P. Louis Lucas, Le droit naturel, in La réforme sociale, 45 (1925); R. Stammler, Die Lehre von dem richtigen Rechte, 2a ed., Halle 1926; J. Charmont, La renaissance du droit naturel, 2a ed., Parigi 1927; H. Kelsen, Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtlehre und des Rechtspositivismus, Charlottenburg 1928; L. Le Fur, La théorie du droit naturel depuis le XVIIe siècle et la doctrine même, Parigi 1928; F. Battaglia, La crisi del d. n., Venezia 1929; F. Olgiati, La rinascita del d. n. in Italia, Milano 1930; A. Piot, Droit naturel et réalisme, Parigi 1930; C. G. Haines, The revival of natural law concepts, Cambridge 1930; M. Mass. 1930; E. Di Carlo, Il d. n. nell'attuale fase del pensiero italiano, Perugia 1932; J. Sauter, Die philosophischen Grundlagen des Naturrechtlehre und des Rechtspositivismus, Charlottenburg 1932; H. I. N. Ouzone, - Si chiama d. canonico il complesso di norme giuridiche stabilite, direttamente o indirettamente, dalla Chiesa per mezzo dei suoi organi, per regolare materie di sua competenza.

Si è detto direttamente o indirettamente, per comprendere sia le norme formulate direttamente dagli organi della Chiesa, sia quelle che, pur essendo già intermittenti formulate, sono dai suddetti organi approvate e fatte valere come norme emanate dalla Chiesa: questa seconda categoria di norme è costituita specialmente da norme consuetudinarie (v. CONSUETUDINE) e da norme emanate dallo Stato (v. CANONIZZAZIONE DELLE LEGGI); e in un certo senso possono comprendersi in essa anche quelle di d. divino.

Si è aggiunta la limitazione «per regolare materie di sua competenza», perché talvolta, soprattutto in epoche passate, la Chiesa si è trovata nella necessità di emanare norme in materie di competenza dell'autorità civile, in casi di carenza di questa: esse, emanate dalla Chiesa per l'attuazione di fini ad essa estranei, e in forza di un potere derivante da situazioni di fatto (potestà devolutiva), non fanno parte del d. canonico. Parimenti non ne fanno parte quelle norme emanate da organi della Chiesa, non in quanto tali, ma in quanto siano insieme organi di uno Stato o di altra organizzazione laica (Stato pontificio, Stato della Città del Vaticano, feudo ecc.).

Il nome di d. canonico (ius canonicum) deriva dal fatto che le norme giuridiche, o, come si usa anche dire, le decisioni disciplinari (in contrapposto a quelle dottrinali) emanate dai più antichi concili ecumenici, che furono tra le fonti più importanti del d. canonico, venivano chiamate canoni (xavóves), in contrapposto alle leggi (vómoi) degli imperatori, che erano invece le fonti più importanti del d. dello Stato.

Non sempre però solo questo fu il nome con cui si designava l'ordinamento giuridico della Chiesa. La più comune tra le altre denominazioni usate è quella di ius ecclesiarum, che si trova, in questo senso, ancor oggi nel CIC, talvolta però per indicare solo una parte del d. canonico, e precisamente il d. umano in contrapposto a quello divino (cf. can. 27 § 1, 727 § 1, 1043, 1133 § 2, 1139 § 1, 1513 § 1, 1926, 2364). Meno comuni furono altre denominazioni, che oggi sono quasi fuori uso, o hanno altri significati: ad es., ius sacrum, ius pontificium, ius divinum, ius decretalium.

Il d. canonico è uno dei mezzi (non però il solo né il principale) di cui la Chiesa si serve per il raggiungimento del suo fine soprannaturale, che è la salvezza delle anime o felicità eterna degli uomini. E perciò oggetto del d. canonico sarà di determinare, mediante precetti obbligatori, la condotta degli uomini in relazione al suddetto fine, ossia di regolare l'attività degli uomini nel modo migliore per il raggiungimento del fine stesso. Esso ha quindi il suo fondamento nella potestà di giurisdizione in foro esterno, che per volontà divina spetta alla Chiesa (v. CHIESA; FÓRO; GIURISDIZIONE; CHIESA).

Il CARATTERISTICHE. - Le caratteristiche essenziali del d. canonico sono quelle stesse del d. emanato

dallo Stato e cioè, oltre alla socialità (esso ha per
autrice la Chiesa), l’imperatività od obbligatorietà,
la alterità o intersubbiettività (che lo distingue dalla
teologia morale), la coercibilità.

Come queste caratteristiche (che taluni hanno a torto
negato al d. canonico) si concilino con il fine ultraterreno
della Chiesa, si può comprendere facilmente, se si con-
sideri che ostacoli alla salvezza delle anime possono pro-
venire non solo dalle stesse anime da salvare, bensì anche
(sebbene soltanto ostacoli indiretti e non insormontabili)
da altre cause: cause cioè che o influiscano più o meno
intensamente sulla volontà di ciascuno, inducendolo a
comportarsi in modo diverso da quello che sarebbe il
più utile per la salvezza della sua anima, ovvero gl’im-
pediscano di attuare la volontà di comportarsi in questo
modo più utile.

Ora quando la Chiesa, per cercare di rimuovere al
massimo possibile tali ostacoli, vieta o comanda deter-
minati comportamenti che potrebbero ostacolare o render
difficile agli altri il conseguimento del fine ultimo, o ri-
spettivamente possono facilitarlo; quando predispone i
mezzi per assicurare preventivamente l’obbedienza a tali
comandi o divieti, e reprimerne le eventuali trasgressioni;
quando, in altre parole, tutela, mediante comandi, quello
che si può chiamare l’interesse soprannaturale di cia-
scun homo viator nei confronti degli altri, è evidente che
essa emana comandi che hanno tutte le caratteristiche
essenziali per esser qualificati comandi giuridici.

Che se poi negli stessi testi legislativi in cui la Chiesa
emana tali comandi, e nello stesso CIC che ora contiene
i più importanti di essi, si trovano comandi privi dei sud-
detti caratteri, o addirittura enunciazioni che neppure sono
veri comandi, ciò non vuol dire che il d. canonico difetti
dei caratteri essenziali del d., bensì che quei comandi
e quelle enunciazioni non fanno parte del d. canonico.

III. IL D. DIVINO NELL’ORDINAMENTO DELLA
CHIESA. — Il d. divino, sia naturale che positivo
(v. SORA), costituisce fonte di d. canonico in quanto
si riferisca alla materia che forma oggetto di questo.
È inoltre tutti i precetti divini, siano o non siano
giuridici, costituiscono un limite all’attività della
Chiesa, poiché devono essere osservati anche dalle
più alte autorità della Chiesa, essendo privi di qual-
siasi valore giuridico i comandi da queste eventual-
mente dati in contrasto con quelli.

È da notare tuttavia che i precetti di d. divino che
non siano riprodotti esplicitamente o implicitamente in
norme positive, non fanno parte del d. canonico in senso
stretto, pur essendo ugualmente obbligatori.

Da quanto si è detto risulta chiaro che nell’ordina-
mento giuridico della Chiesa al d. divino si possono
riconoscere due funzioni fondamentali: una positiva e
l’altra negativa. Esso ha infatti una funzione positiva in
quanto determina il contenuto di norme dell’ordinamento
canonico, le quali sono la riproduzione o la determinazione
di norme di d. divino; tra queste norme sono da ricordare
specialmente, ma non soltanto, quelle (di d. positivo)
che regolano la costituzione e i poteri fondamentali della
Chiesa, e i gradi essenziali della gerarchia. Ha invece una
funzione negativa in quanto esso costituisce un limite
all’attività di produzione del d., non avendo valore giu-
ridico i comandi che siano in contrasto con precetti di-
vini, come non hanno valore giuridico i comandi di un
inferiore che siano in contrasto con quelli di un supe-
rior; e quanto a questa seconda funzione hanno uguale
importanza, anche dal punto di vista giuridico, tanto i
precetti divini che abbiano carattere giuridico (regolanti
cioè i rapporti degli uomini tra di loro), quanto quelli
che non abbiano tale carattere, i quali ultimi pure so-
gliono essere compresi nella denominazione di d. divino,
sebbene, propriamente parlando, non possano esser con-
siderati precetti giuridici; e parimenti uguale importanza
hanno per questa seconda funzione tanto i precetti di
d. divino che siano espressamente riprodotti in una norma
emanata dalla Chiesa, quanto quelli che non lo siano.
A qualsiasi precetto di d. divino perciò la Chiesa non

può apportare deroghe, né da essi può concedere di-
spense, pur avendo il potere e il dovere di interpretarli
infallibilmente.

In contrapposto alle norme di d. divino, tutte le
altre norme di d. canonico si sogliono chiamare norme di
d. ecclesiastico (o meramente ecclesiastico o di d. umano).

La distinzione tra norme di d. divino e norme di
d. ecclesiastico produce alcuni risultati pratici analoghi
alla distinzione, vigente in taluni ordinamenti giuridici
statuati, tra norme costituzionali e norme legislative ordi-
nari, in quanto nella Chiesa gli organi del potere legi-
lativo non possono emanare norme contrastanti con
quelli di d. divino, come nello Stato gli organi del po-
tere legislativo ordinario non possono emanare norme
contrastanti con quelle costituzionali. L’analogia tra le
due distinzioni è però soltanto parziale, poiché, mentre
l’ordinamento giuridico di uno Stato, in cui si distin-
guano le leggi costituzionali dalle leggi ordinarie, pre-
vede sempre uno speciale procedimento mediante il quale
si possono modificare anche le leggi costituzionali, nella
Chiesa non esistono organi che, sia pure mediante pro-
cedimenti straordinari, possano modificare norme di d.
divino, o ad esse derogare.

Inoltre l’esistenza di norme di d. divino fa sì che,
se nella Chiesa si ritrova l’antica concezione del principes
legibus solutus (D. 1, 3, 31), si ha però questa limitazione,
che cioè non da tutte le norme giuridiche il sommo
contenere è svincolato, esistendone alcune (d. divino) alle
quali anch’egli è soggetto, pur mancando nell’ordina-
mento giuridico il mezzo o procedimento tecnico per
accertare la conformità dei suoi atti a quelle norme, e
per ottenerne da lui coattivamente la osservanza.

Il CIC più volte richiama il d. naturale, o per
riprodurre i comandi o i divieti (cann. 6 n. 6, 1068
§ 1, 1405 § 1, 1509 n. 1, 1935 § 2), ovvero negando
valore a precetti positivi che contrastino con i pre-
cetti di d. naturale (cann. 27 § 1, 1499 § 1, 1513 § 1);
nello stesso senso il CIC parla talvolta di «natura
delle cose» (cann. 1110 e 2198), mentre altre volte
tale espressione è usata in senso letterale, per indi-
care cioè la vera natura delle cose, da cui la legge fa
dipendere effetti giuridici.

Il d. divino positivo talvolta nel CIC è espressa-
mente menzionato (cann. 6 n. 6, 27 § 1, 1499 § 1,
1509 n. 1) o indicato con sufficiente chiarezza (cann.
731 § 1, 948, 1012 § 1, 1322 § 1); altre volte è
designato genericamente con l’espressione ius di-
vium (cann. 219, 727 § 1), o divina institutio o
ordinatio (cann. 100, 107, 196, 329 § 1).

Si ha inoltre qualche canone in cui è usata
l’espressione ius divinum per indicare complessiva-
mente sia il d. divino positivo, sia quello naturale,
ma piuttosto questo che il primo (cann. 1038 § 1,
1529, 1926). Infine vari canoni riproducono precetti
divini senza dirlo espressamente (cann. 1495 § 1,
1512, 1543).

IV. FONTI

Il d. canonico nacque con la fonda- zione della Chiesa, la quale, essendo una società di uomini, non ha potuto mai fare a meno di essere orga- nizzata giuridicamente. Esso però, costituito alle ori- gini dalle norme fondamentali di d. divino, si venne sviluppando gradualmente, prima in modo fram- mentario e alquanto rudimentale, e poi in maniera sempre più completa, a mano a mano che aumenta- vano le leggi emanate dai sommi pontefici e dai concili (chiamate poi decretali [v.] le prime, canoni i secondi), e che l’organizzazione della Chiesa diveniva sempre più complessa e perfezionata.

Omentendo qui di esporre, sia pure sommariamente,
i lineamenti di tale sviluppo, si nota che, immediata-
mente dopo le fonti della Rivelazione, Bibbia (v.) Tradizione (v.), si trovano vestigia di norme di
d. canonico negli scritti dei Padri Apostolici, poi ancora

nelle fonti pseudo-apostoliche, mentre contemporaneamente venivano emanate dai papi, dai vescovi, e più ancora dai concili, e talvolta anche da imperatori, vere e proprie leggi valevoli per tutta la Chiesa o per determinati territori. Le quali leggi, accresciutesi sempre più di numero e d'importanza, furono moltissime volte riunite in collezioni, o per facilitarne la conoscenza, o per coordinare ed aggiornarle (v. COLLEZIONI CANONICHE, e voci ivi richiamate).

Nel sec. XII si iniziò un notevole sviluppo del canonico, anche perché si può dire che in quel secolo nacque la scienza del d. canonico: fin dai primi decenni del sec. XII nello Studio (Università) di Bologna, era stato istituito, accanto all'insegnamento del d. romano, quello della teologia pratica; e intorno alla metà dello stesso secolo, il monaco Graziano, che insegnava appunto teologia pratica a Bologna, con la sua Concordia discordan-tium canonum dette vita alla scienza del d. canonico (v. CORPUS IURIS CANONICI; DECRETISTI; DECRETISTI; GRAZIANO, DECRETO di).

Per notizie sulle fonti del d. canonico e sulla storia di esse V. BOLLARIO; CODEX IURIS CANONICI; FONTI DEL DIRITTO; LEGGE. Qui si aggiunge soltanto che, fino alla promulgazione del CIC (1917), si usava denominare ius antiquum il d. canonico anteriore a Graziano, ius novum quello del Corpus iuris canonici e quello successivo fino al Concilio di Trento, ius novissimum quello posteriore; attualmente invece è rimasta quasi esclusivamente la distinzione tra ius vetus (cioè anteriore al CIC) e ius novum (cioè vigente), distinzione accennata nello stesso CIC (can. 6 n. 2).

Per le distinzioni tra d. universale e particolare, generale e speciale, V. LEGGE.

Su alcune fonti di natura speciale V. LIBER DURUNUS; LIBRI LITURGICI; PENITENZIALI, LIBRI; REGESTO; REGULABI CANCELLARIAE APOSTOLICAE.

Bibl.: P. Cipriotti, Lezioni di d. canonico, Padova 1943, pp. 1-67; A. Van Hove, Prolegomena, 2a ed., Malines-Roma 1945, p. 33; S. G. Graneris, Contributi tomistici alla filosofia del d., Torino 1949, pp. 211-32.

IV. D. ROMANO E GERMANICO.

Il d. romano e il d. germanico furono i diritti più importanti con i quali la Chiesa romana si trovò a contatto nell'età precedente alla creazione di un ordinamento canonico, autonomo e sufficiente a se stesso, eretto a sistema con dignità di dottrina giuridica propria e con tendenza a separare da sé norme morali teologiche e di cerimonia, con le quali prima di allora si trovava frammisto indifferentemente.

Ciò ebbe a verificarsi soprattutto con il sec. XII per opera di Graziano e dei suoi seguaci.

Lo slegamento del d. della Chiesa dal d. romano e dal restante d. civile, nel quale era prevalso il d. germanico, era avvenuto prima di quel tempo per singoli punti; ma da allora si verificò in forma più determinata, in quanto il d. canonico fu appunto in grado di sostituire con propri principi giuridici anche buona parte del d. civile accolto a completamento del proprio insieme di norme. Certamente il movimento di indipendenza del d. canonico fu dovuto altresì alla legislazione pontificia che si fece più intensa a datare dall'opera graziana, venendo a costituire una importante e più numerosa fonte di norme nel d. della Chiesa.

Nell'età antica, quella romana, è indubbio che il d. romano e la stessa civiltà nella quale la Chiesa di Roma si trovò ad inserirsi come organismo religioso e ordinamento di norme, ebbero una certa azione determinante sulla formulazione dei principi giuridici posti primamente dalla Chiesa, accanto ai precetti divini del suo reggimento. Vero è però che la Chiesa romana resistette a certe massime ed alla applicazione di istituti per i quali essa postulava, in ragione dei principi della dottrina di Cristo, suo fondatore, una regolamentazione diversa. La dottrina patristica, la legislazione conciliare e pontificia sono ampia testimonianza di quest'opera di lenta e continua mutazione dei principi romani e di adattamento di essi.

Ciò non avvenne tuttavia senza influenza anche per il d. romano, che, dopo il riconoscimento della Chiesa e della religione cristiana da parte dell'autorità dell'Impero fu piegato dalla stessa autorità imperiale, e dall'indirizzo della giurisprudenza già avviata in senso più morale dalla concezione stoica, ad allargare certe norme ed a modificare i propri istituti secondo una più diretta ispirazione ai principi cristiani.

Non si può dire invece che nell'epoca antica il d. germanico avesse pari influenza sul d. della Chiesa, dati gli scarsi contatti che questa poté avere per allora con le popolazioni germaniche, eccettuati alcuni gruppi di confine e quelli introdotti nell'Impero come nuclei stanziali e ausiliari. Attraverso costoro si operò, soprattutto nel basso Impero, e per influenza pure di qualche importante capo militare che la fortuna condusse al soglio imperiale, qualche infiltrazione di principi germanici nel tardo d. romano, soprattutto quello patrimoniale e militare.

Per alcune regioni dell'Impero, d'altra parte, le invasioni e le conquiste da parte germanica incominciarono prima della caduta dell'Impero d'Occidente (476 d. C.). E quindi da allora per quelle regioni si dovette verificare un accostamento più diretto tra d. germanico e d. romano e una più diretta penetrazione delle norme e dei principi giuridici romani nelle costumanze germaniche ivi imperanti.

Ben diversa tuttavia, perché più generale, è la situazione che si verifica col crollo dell'Impero romano d'Occidente. Il d. germanico rappresentò allora più liberamente e generalmente il d. dei vincitori e, mentre mirò da un lato a sovrapporsi al d. romano, si contrappose dall'altro, con particolare autorità, di fronte allo stesso d. della Chiesa. Sicché mentre il d. romano diventava, in un primo tempo almeno, il d. personale della gente romana, la Chiesa cominciò l'opera continua ed instancabile per arginare l'impeto delle costumanze barbariche, opponendo a queste sia il d. romano, che aveva nel fatto adottato come proprio, sia quelle norme che costituiscono il nucleo primo del d. canonico.

In epoca storica, quando il d. germanico (sec. VII d. C.) è sistemato nelle redazioni scritte delle leggi e consuetudini dei vari popoli di quella stirpe, esso ha già subito una profonda mutazione e un avvicinamento con i principi ed istituti del d. romano.

Nel passaggio poi graduale dei popoli germanici alla fede cattolica, il d. germanico piega pure ai principi e alle regole di vita proposte direttamente dalla Chiesa nel suo d. Esempio tipico di quella evoluzione in senso romano e cristiano è offerto dal d. longobardo, che ebbe particolare valore per l'Italia e influenzava specifica per i rapporti più diretti con il centro della Chiesa di Roma. In quel d., mentre è riscontrabile fin nel suo primo monumento scritto (l'editto di Rotari del 643) l'influenza del d. romano, è altresì visibile il lento penetrare dei principi cristiani. Si può dire che quella evoluzione romana e cristiana del d. longobardo tocca il suo culmine con gli ultimi legislatori longobardi, soprattutto con Liutprando. Sotto una più diretta influenza cristiana si avverte la prevalenza del consenso nei rapporti obbligatori, l'introduzione di principi cristiani nel regolamento del matrimonio, l'introduzione delle disposizioni di ultima volontà con i lasciti per l'anima e così via.

L'opera della Chiesa nella sua cristianizzazione dell'Occidente romano e barbarico nel primo tempo delle dominazioni germaniche è rappresentato da esempi luminosi. Contemporaneo alla prima dominazione longobarda è il pontefice s. Gregorio Magno,

il quale fu valido baluardo alla difesa del d. romano nel nuovo spirito cristiano. Egli inviò i testi romani opportunamente trasformati in senso cristiano in Inghilterra e in Spagna. In quest'ultimo paese, d'altro canto, ad opera di Isidoro vescovo di Siviglia autore del libro sulle Etymologiae, si accolgono molte norme ed istituti di d. romano, mentre si afferma decisamente il nuovo concetto di legge obbligante, in quanto rispondente ai requisiti morali della onestà e bontà intrinseca e si determina la fonte originaria del d. nella ratio, la quale deve pure informare di sé la consuetudine. Con la costituzione del Sacro Romano Impero si aveva una maggiore considerazione del d. romano e una migliore disposizione delle leggi nazionali, proprie dei vari popoli germanici soggetti all'autorità del nuovo imperatore, ad accogliere le norme proprie della Chiesa e ciò si attua soprattutto attraverso la legislazione imperiale dei capitali.

Tuttavia bisognerà giungere al sec. XI e più ancora al sec. XII, perché il d. germanico incontri una più vivace ostilità da parte dei nuovi interpreti del d. romano (sono anche degli ecclesiastici, come s. Pier Damiani, che illustra l'indirizzo romanistico di Ravenna, a dare il primo ordine alle ritrovate fonti giustiniane). Ma più ancora quell'opera di revisione si dovette ai creatori del d. comune, che lavorarono sulla base dei testi giustiniani a creare un complesso sistema adatto alla vita del loro tempo. L'uso delle costumanze germaniche si va restringendo sempre più a zone particolari e isolate.

Principi di d. germanico passarono ancora nella regolamentazione del feudo di tipo franco o lombardo nei rispettivi testi delle cosiddette assise di Gerusalemme e dei libri o consuetudines feudorum e in parte vennero accolte nel feudo ecclesiastico.

Il d. romano e la Chiesa con il proprio d. escono dunque vittoriosi dalla lotta, e tuttavia principi germanici pervadono la nuova costruzione del d. romano e passano nella costruzione ancora dogmatica del d. canonico.

Interessante il riflesso operato sul d. della Chiesa dalle costumanze germaniche di tempo in tempo. Talune di quelle influenze furono di breve momento e poi superate, come l'accoglimento avvenuto anche tra eccelsiastici di alcune prove del processo germanico, come quella dei giudizi di Dio, oppure contaminazioni, ad es., degli istituti della proprietà e del possesso.

È da avvertire tuttavia che delle numerose infiltrazioni germaniche nella pratica giuridica della Chiesa ci danno ragione soprattutto i rapporti di monasteri viventi a legge germanica, come da noi soprattutto quelli di Farfa e di Nonantola. Altre mutazioni invece, dovute pure a influenza germanica, si radicavano nel d. canonico, come la difesa del semplice patto, il computo della parentela, e alcuni lineamenti del processo con la forma dell'inquisitio e delle prove proprie della tradizione germanica e la forma più accelera del processo straordinario o de plano et sine strepitu figurae, consacrato poi definitivamente nella Clementina Saepse.

La Chiesa mantenne pertanto quello che vi era di più vitale del d. germanico, ma il suo d. risulta nell'ossatura principale una costruzione conforme alla morale cristiana che si basa sui precetti divini e che è vivificata dallo spirito dell'equità, mentre la sua struttura e la tecnica della sua elaborazione si mantenne più aderente al d. romano. E se contro di esso talora si levarono pontefici e giuristi ecclesiastici, fu per condannare solo qualche punto inadatto e non conforme alla vita e alla morale cristiana.

Il d. della Chiesa si può quindi considerare come la più spirituale derivazione della ulteriore evoluzione del d. romano rivissuto dalla coscienza cristiana.

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BIBL.: Oltre le opere citate sotto la sezione V di D. COMUNE, cf. C. F. Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, I, 2a ed., Heidelberg 1834, pp. 1834-50; G. Gottschalk, Über den Einfluss des römischen Rechts auf das canonische Rechtsbuch, Mannheim 1866; M. Troplong, De l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains, 3a ed., Parigi 1868; Ch. de Monléon, L'Eglise et le droit romain, Parigi 1887; M. Conrat, Geschichte der Quellen und Literatur des röm. Rechts, Lipsia 1891; S. Villanueva, Leggi e canoni in materia di d. privato secondo i principali canonisti e leggisti del sec. XIII, 1904; H. Rijca, Momentum iuris Romani in formando iure ecclesiastico publico, Kielce 1907; S. Riccobono, Influenza del cristianesimo sulla codificazione di Giustiniano, in Sestina, 5 (1909), p. 60 sgg.; id., Cristianesimo e d. privato, in Rivista di d. civile, 3 (1911), pp. 37-70; G. Baviera, Concetto e limiti dell'influenza del cristianesimo sul d. romano, in Mélanges P. Girard, Parigi 1912, pp. 67-121; C. Boucaud, La première ébauche d'un droit chrétien dans le droit romain, in L'Université catholique, 70 (1913), p. 14 sgg.; F. Pringsheim, Ius aequum et ius strictum, in Zeitschr. der Savigny-Stift., Rom. Abt., 42 (1921), pp. 643-68; V. GIUDICE, Il d. dello Stato nell'ordinamento canonico, in Arch. giur., 91 (1924), p. 3 sgg.; J. Maurice, Canonico, in Arch. giur., 91 (1924), p. 3 sgg.

di norme nel solo d. sorto dall'interpretazione delle fonti giustiniane ad opera della scuola giuridica, a cominciare dai glossatori.

Tale d. non abbracciò, né poteva abbracciare, nella sua compagine sostantiva gli altri d. generali sopraggiunti con una propria ratio e una propria sfera di applicazione (d. canonico, d. feudale), e le altre forme particolari del d. (statuti, leggi particolari, consuetudini) che si presentavano come ostacolo alla piena applicazione del d. comune.

L'opinione più radicalmente opposta a questo ravvisamento storico della continenza sostanziale del d. comune è stata di recente formulata dal Calasso, il quale ritiene che dall'incontro sostanziale soprattutto del d. romano e del d. canonico sia conseguita la formazione di un d. universale proprio del nuovo popolo cristiano. Né qui si limita, secondo il Calasso, la continenza sostantiva del d. comune, giacché questo avrebbe assorbito in sé anche gli elementi particolari di opposizione, per la ragione del sistema di meccanismo che collegava il d. generale a quello particolare.

Quanto alla supposta unione sostanziale dei vari d. generali, si può opporre intanto il motivo delle diverse rationes che presiedettero alla formazione tanto del d. canonico, quanto del d. feudale, in confronto del d. romano. Specialmente poi quello canonico fu un d., le cui ragioni appaiono trascorrere la considerazione terrena della vita, in vista del fine soprannaturale che presiedeva alla società da esso regolata. Esso fu un d. che mai si poté congiungere col d. secondo la serie, non solo per la propria ratio, ma anche per la diversa autorità che presiedette alla sua formulazione e alla sua interpretazione e per il diverso campo della sua prevalente applicazione.

Inoltre è da rilevare la testimonianza storica dell'urto stridente dei due poteri, quello laico e quello ecclesiastico, e la lotta insistente dei due d., di cui vi è ad ogni passo l'eco nella testimonianza dei giuristi e della legislazione del tempo.

La separazione del d. civile dal canonico, almeno come continuenza sostanziale, è poi dimostrata dalla stessa dichiarazione degli interpreti, che presiedettero alla elaborazione del d. comune, e che orgogliosamente dichiararono che tutto quanto era necessario al regolamento della vita giuridica e alla formazione del giurista era contenuto nel Corpus iuris civilis.

Ciò non toglie tuttavia che il d. canonico abbia influito come fattore di trasformazione delle norme del d. romano attraverso l'interpretazione di una parte almeno dei giuristi di d. comune, con una rileva nell'accoglimento dei principi della fede, nel miglioramento dei d. personali, nel regolamento del matrimonio e di altri istituti. Per la stessa via dell'interpretazione qualche elemento della concezione feudale è refluito come modificazione di principi e di istituti del d. civile.

Ciò non implica però in alcun modo unità sostanziale dei vari d. generali, che mancò del tutto, per la loro fondamentale inconciliabilità. Quanto poi alla ragione sistematica del d. comune che avrebbe potuto indurre, secondo l'opposta tesi, nella continuenza sostanziale del d. comune gli elementi particolari dei d. statutario e della consuetudine locale, a noi sembra di dover distinguere la ragione di collegamento del d. comune col d. particolare, dal fatto della continenza sostanziale e storica del d. comune stesso.

Questa restò infatti quella che era, e ciò indifferente del fatto del collegamento del d. comune con il d. particolare, tant'è vero che, pure ammesso che il d. comune potesse esser disapplicato dalla norma particolare, cui si fosse riconosciuto valore derogatorio di esso, ciò non autorizza ad affermare contro la realtà della testimonianza storica, che la norma particolare entrasse per questo a far corpo del d. comune in maniera stabile. Essa restava norma del d. particolare ristretta e transeunte, come erano ristrette e transeunti le norme del d. particolare. E d'altra parte, poteva avvenire che la stessa norma di d. comune, disapplicata in un luogo per la presenza di una norma particolare derogante, venisse invece applicata in altro luogo, dove non incontrasse alcun ostacolo di applicazione da parte del d. particolare.

Una concezione difforme varrebbe ad indicare il fenomeno del d. comune nell'applicazione di un determinato luogo e non il d. comune in suo esse.

Che poi la continenza storica del d. comune si sia sempre mantenuta sulla base del solo d. nascente dalle fonti romane, ci appare dichiarato, ancora in pieno Secanto, dal grande card. Giovanni Battista De Luca, che fu uno dei più acuti e geniali teorizzatori e sistematori della produzione ormai matura del d. comune.

Egli specifica lo uscire comune indicandolo come illud Romanorum ius quod civile commune dicitur (De officiis venalibus, cap. I, n. 3), e lo vede registrato nei testi delle fonti romane come appresso: Ius civile commune est propriè illud, quod ex auctoritate Romanae reipublicae, seu Romani Imperii conditum est, atque registratum iuxta complationem Instiniani (Theatrum verit. et inst., I. XV, parte 1a [de iudiciis], disc. 35, n. 15).

Bibl.: F. Brandileone, I «due d.» e il loro odierno insegnamento in Italia, in Nuova Antologia, 1928, IV, pp. 238-55; C. Calisse, Intorno al d. comune pontificio, in Atti del II Congresso di Studi Romani, III, Roma 1931; F. Calasso, L'insegnamento del d. comune, in Archivio giuridico, 1933, p. 237 seg.; id., Il concetto di d. comune, ibid., 1934, p. 60 seg.; S. Riccobono, Per l'istituzione della cattedra di d. romano comune, ibid., 1933, p. 3 seg.; G. Emini, Guida bibliografica per lo studio del d. comune pontificio, Bologna 1934; id., Ius commune e utrumque ius, in Acta Congressus Iuridici Internationalis, II, Roma 1935, p. 503 seg.; E. Bussi, Intorno al concetto di d. comune, Milano 1935; F. Calasso, Roma: d. romano comune, in Enc. Ital., XXIX (1936), coll. 693-99; A. Rota, La realtà storica del d. comune, in Studia et documenta historiae et iuris, 1937, p. 166 seg.; A. Solmi, Contributi alla storia del d. comune, Roma 1937; E. Besta, Introduzione al d. comune, Milano 1938; F. Calasso, Storia e sistema delle fonti del d. comune, I, 1938; id., Il problema storico del d. comune, in Studi Besta, II, 1939, p. 459 seg.; E. Bussi, La formazione dei dogmi del d. comune, Padova 1937-40; A. Rota, L'universalità del d. comune nel pensiero di maestro Boncompagno da Signa, in Studi Calisse, III, Milano 1940, p. 403 seg.; C. Calisse, Intorno alle relazioni tra statuti e d. in Studi Bonorris, I, 1939, p. 154 seg.; A. Rota, Il d. comune, Roma 1946; G. Ermini, Corso di d. comune, 2a ed., Milano 1946; L. Prosdocimi, La formazione dell'unità giuridica europea e il d. comune, in Questioni di storia medievale, Milano 1947, p. 607 seg.; F. Calasso, Il d. comune come fatto spirituale, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1948, p. 315 seg.; id., Lezioni di storia del d. italiano: le fonti del d., 2a ed., 1948; id., Introduzione al d. comune, 1938.

Antonio Rota

VI. D. INTERNAZIONALE.

I. DEFINIZIONE

Il complesso delle norme destinate a regolare la condotta dei soggetti della società internazionale viene più comunemente denominato d. internazionale. Non sempre è stata usata la stessa terminologia. Il Vitoria, che fu uno dei primi teorici di questo ramo del d., lo chiamò ius inter gentes; il Grozio lo definì come un d. che inter plures populos intercedit. Per lungo tempo, specialmente dagli scrittori di lingua francese, come il Vattel, venne denominato d. delle genti, e il termine rimane ancora in uso anche presso gli scrittori tedeschi. Come infondata deve ritenersi l'opinione, che vorrebbe attribuire al termine d. internazionale i confini del solo d. contrattuale o positivo, mentre al d. delle genti assegnerebbe come contenuto le norme più generali e comuni di giustizia. La distinzione non ha sostegno nella dottrina, dove le due denominazioni sono considerate come equivalenti: da preferirsi tuttavia la prima, in quanto toglie ogni possibilità di equivoco con il ius gentium romanistico, concetto diverso e solo in un piccolo numero di isti-

tuti coincidente con il moderno d. internazionale pubblico. La denominazione più moderna deriva dal Bentham, che distinse la international law, d. in vigore tra le nazioni, dalla national o internal law o d. interno.

II. GENESI STORICA

Riguardo alla genesi storica del d. internazionale si hanno tre diverse opinioni. Una, sostenuta da qualche teorico isolato, ne fa rimontare l'origine all'antichità greco-romana; la seconda, che sta all'estremo opposto, ne colloca l'apparizione al tempo del trattato di Westphalia del 1648; la terza ne riconosce già l'esistenza nella comunità cristiana o Respublica Christiana del medioevo. Non si può certamente escludere che nella remota antichità siano esistite delle norme, che avranno dovuto regolare le relazioni tra i popoli. Se esistettero fra di essi degli scambi commerciali, delle guerre e delle paci, dei trattati e delle convenzioni, dovette anche esistere qualche regola normativa. La natura umana poi si esprime sempre allo stesso modo, e poiché il d. regola naturalmente le relazioni tra i soggetti razionali, un certo d. embrionale dovette sorgere tra i popoli antichi. Da ciò, però, ad affermare che il d. internazionale fosse già a quel tempo formato ci corre molto. I pochi esempi che si portano, per sostenere la tesi, hanno un valore limitato. Le leggi di Manu, nelle quali appare qualche prescrizione riguardo ai prigionieri arresi in guerra, ebbero un raggio di applicazione limitato ad alcuni popoli dell'India legati da comunanza di razza. Lo stesso deve dirsi delle convenzioni dei popoli ellenici e delle leghie antifoniche, le quali avevano come oggetto i cittadini della città greca, non gli altri popoli, ritenuti come barbari e considerati fuori di ogni legge. Non diverso fu l'atteggiamento dei romani, come attesta il frammento delle XII Tavole: Adversus hostem aeterna auctoritas esto. Il jus fetiale, piuttosto che un d., era una formalità religiosa diretta a propiziare il favore degli dèi verso le proprie armi; il sacerdote dichiarava il bellum iustum senza riguardo ad alcun principio giuridico.

Nell'antichità greco-romana, sebbene siano esistite alcune regole generali, come la santità dei legati e della parola data, un vero d. internazionale non sorse. La sua apparizione, invece, comincia con l'espandersi dell'idea cristiana, la quale propagò i concetti universali della fratellanza di tutti gli uomini e della loro eguale dignità, avvicinò tra di loro le genti, facendo cadere le barriere etniche, moralizzò le concezioni sul potere e sull'uso della forza, disponendo il terreno al riconoscimento dell'egualianza di tutti i popoli e della loro naturale autonomia, presupposti indispensabili al sorgere di un d. internazionale. Nella società cristiana, infatti, cominciarono ad affermarsi delle regole e istituti, particolarmente riguardo alla condotta della guerra, quali, ad es., le tregue, l'inviolabilità degli ambasciatori, l'arbitrato, il trattamento dei prigionieri, la giustificazione dei conflitti, nella sostanza identità e quali oggi in vigore. Riprovai di questa origine è il fatto che i primi teorici, i quali si occuparono di sistemare il d. internazionale, uscirono dalla comunità cristiana. S. Agostino accenna ai principi della guerra giusta; s. Tommaso li sistema; il Vitoria, il Suárez e il Soto li svolgono ampiamente, gettando le basi della moderna scienza del d. internazionale molto tempo prima della famosa pace di Westphalia. Conseguentemente l'opinione, che la rimontare a questa data la nascita del d. internazionale, deve essere ritenuta come storicamente infondata, secondo le risultanze di una più recente indagine. Vero soltanto è che dalla pace di Westphalia gli Stati prendono sempre più via. Coscienza della loro autonomia ed eguaglianza e l'elaborazione scientifica del d. progredisce, acquistando maggiore sistematicità.

III. DIVISIONE

Il d. internazionale suole essere diviso, innanzi tutto, in naturale e positivo. È naturale quello che ha come fonte la natura umana e la costituzione essenziale dei soggetti della società internazionale, e si compone di quelle norme e principi generali di giustizia, che vengono dettati dalla coscienza morale. È positivo quello che ha come fonte la volontà dei medesimi soggetti, e include tanto le norme del precedente, da quelle volontà riconosciute e accettate, quanto le norme che lo integrano e regolano rapporti contingenti. È universale se si estende a tutti i soggetti della società, e si riferisce, è particolare se riguarda soltanto un certo numero di essi. Si dice invece pubblico se regola il loro rapporti esterni, in quanto soggetti della società internazionale, privato se giova a risolvere questioni, che nascono dalla varietà delle leggi in vigore presso i diversi soggetti; convenzionale quando la sua fonte risiede in accordi e convenzioni, tacito quando si deduce dall'uso costante degli Stati. Altra divisione da lungo tempo introdotta è quella tra d. internazionale di pace, che comprende le norme ordinarie in vigore durante il periodo delle relazioni pacifiche, e d. internazionale bellico, che regola la condotta degli Stati durante il periodo delle ostilità.

Non tutte le distinzioni rammentate sono egualmente ammesse dalla dottrina contemporanea. La prima tra d. naturale, detto anche razionale o obbiettivo, e, positivo è oggi respinta dalla maggior parte dei giuristi, che hanno adottato il dogma della scuola positivista, la quale riconosce come fonte del d. soltanto la volontà degli Stati e sostiene l'equazione tra d. e d. positivo, attribuendo al d. naturale, al massimo, il carattere di norma morale o di esigenza astratta di giustizia. L'altra distinzione tra d. pubblico e privato viene da non pochi contestata, in quanto essi ritengono che il privato sia una parte della teoria generale del conflitto delle leggi. Essa nondimeno ha la sua importanza, almeno per mettere in rilievo che il vero d. internazionale è quello pubblico.

Il d. internazionale pubblico, del quale qui si tratta, può essere definito il complesso delle norme giuridiche che regolano la condotta dei soggetti della società internazionale. La definizione richiede una breve dichiarazione, per metterne a fuoco i termini. Si afferma che il d. internazionale è un complesso di norme giuridiche, per escludere l'opinione di quanti lo ritengono o un d. in fieri, o imperfetto o un'astratta regola morale. Si aggiunge che tali norme sono destinate a regolare la condotta dei soggetti della società internazionale, innanzi tutto perché è essenziale del d. produrre un'obbligazione categoica nel soggetto, che deve regolarsi secondo il suo dettato, e inoltre per mettere in rilievo che i soggetti, cui esso si riferisce, non sono solamente gli Stati, secondo che sosteneva un'opinione ormai quasi abbandonata, sebbene gli Stati siano i soggetti principali.

IV. ESISTENZA

L'esistenza del d. internazionale viene negata da alcune correnti di pensiero. Alcune di esse a sfondo politico, che configurano le relazioni degli Stati come rapporti di pura potenza, regolati soltanto dalla forza, escludono necessariamente l'esistenza di norme giuridiche. Altre, invece, si appoggiano sopra un fondamento teorico. Di queste, alcune muovono da un falso concetto del d., da esse definito come comando provvisto di coazione, e poiché nella società internazionale non esiste una volontà imperante, né un apparato coattivo, concludono che il d. relativo non è un vero d. Altre si appoggiano sopra un egualmente falso concetto di sovranità, concepita come potere assoluto e illimitato, alla quale non è possibile assegnare un limite esterno, quale sarebbe il d.

Contro queste negazioni sta il semplice argomento che, dovunque esiste una società, là esiste necessariamente un d.: ubi societas ibi ius. Ora che esista una società internazionale è verità incontrovertibile così filosoficamente come storicamente. Lo studio obbiettivo della natura umana rivela in essa la presenza di uno stimolo di solidarietà, che muove efficacemente l'uomo a cercare la compagnia dei suoi simili, per iniziare una comunione stabile di vita. Questo stimolo viene attivato da due cause: dalla

tendenza affettiva, che muove l'uomo a espandersi in altri esseri, dalle insufficenze congenite della sua natura, incapace di conseguire tutti i fini della vita con le sue sole forze. L'istinto di socialità, mosso dalle suddette cause, si attua in vari gradi, prima nella famiglia, poi nella tribù, nella nazione, nello Stato, organismo più ampio che può meglio colmare le insufficenze umane. Tuttavia nemmeno lo Stato è sufficiente a se stesso: perché possa raggiungere lo scopo di civiltà in favore della persona umana deve essere integrato dalla collaborazione altrui, entrando in comunione di vita con gli altri aggregati politici. Sotto l'impulso della solidarietà sorge allora una società degli Stati, la società internazionale, che, come la famiglia e le altre formazioni sociali, ha un fondamento naturale.

La storia conferma l'argomento filosofico. Gli Stati non sono mai vissuti isolatamente, ma in tutti i tempi, sebbene in diverso grado, sono stati legati da molteplici relazioni. Oggi poi la loro unione è resa ancora più evidente dalla facilità delle comunicazioni, che hanno accorciato le distanze, rendendo il mondo moralmente piccolo, e dal progresso tecnico che il rende vieppiù interdipendenti che non fossero nel passato. L'esistenza di una società internazionale è, dunque, un fatto innegabile, e conseguentemente è ancora un fatto innegabile l'esistenza di un vero d. internazionale. Le obiezioni in contrario, sopra accennate, non hanno vigore, giacché le più serie muovono dal falso concetto che il d. sia essenzialmente un comando provvisto di coazione. Il d., invece, è una norma che detta un dover essere categoricamente violata, il quale non può procedere dalla medesima volontà chiamata ad osservarlo: la coazione poi o la coeribilità non appartiene alla sua essenza, ma è un sussidio alla sua maggiore efficacia, che suppone già la norma esistente ed operante nella coscienza del soggetto.

V. FONTE

Assodata l'esistenza del d. internazionale, sorgono le questioni sulla sua natura e sulla sua fonte, intimamente connesse tra loro, così da potersi considerare come una sola. A tale riguardo la dottrina si divide in triplice corrente. La più nutrita ritiene che unica fonte del d. internazionale sia la volontà autonoma degli Stati. Una più recente sostiene che non tutto il d. internazionale è volontario, ma che nella società internazionale esistono principi istituzionali immanenti, i quali si determinano con lo stesso formarsi della società e si impongono alla volontà degli Stati, poiché ogni società nasce con un ordinamento giuridico con il quale si identifica: è la teoria istituzionalista. La corrente cattolica respinge la prima e si avvicina sensibilmente alla seconda.

Essa sostiene l'esistenza di una doppia fonte, una naturale e l'altra volontaria. La prima risiede prossimamente nella natura stessa dell'uomo: e dell'aggregato sociale, e da essa emanano le norme fondamentali di giustizia, che regolano la condotta umana nelle multiformi relazioni sociali anche sul piano internazionale. Esiste cioè un ordine obiettivo e razionale che si pone da sé, per un suo valore intrinseco, che gli deriva dall'intelligenza e volontà dell'Essere Supremo, dalle quali dipende nel disegno e nell'attuazione, e che quindi si presenta alla volontà degli Stati come ordinamento costituito da accettarsi in modo assoluto. È il d. naturale. La seconda fonte risiede nella volontà libera degli Stati, mediante convenzioni o trattati, o danno forma positiva al d. naturale, o lo determinano e lo integrano, quando si esprime in modo vago o lascia il rapporto senza norma.

La dottrina cattolica si accosta, dunque, alla teoria istituzionale, in quanto come quella ammette l'esistenza di principi immanenti alla società internazionale, escludendo la tesi volontarista; se ne diparte in quanto nella sua sistemazione risale alla fonte trascendente di ogni d., non accetta l'equazione tra ordinamento giuridico e società e conseguentemente ripugna ad accettare la spiegazione sociologica e in fondo positivista del d. internazionale, dalla quale quella non si libera. La razionalità della sua posizione sogra dal fatto debitamente analizzato. È un fatto innegabile che ogni ente porta connesse con la sua natura alcune leggi appropriate, dalle quali è guidato nell'esplicazione della sua attività. Sono queste le leggi che la scienza ricerca e stabilisce con lo studio della natura. Se ora tale è la condizione di tutti gli enti, ad essa non può fare eccezione l'uomo, né vi fa eccezione, poiché anche gli porta innestate nella sua natura delle leggi del suo operare, le quali, adeguandosi alla sua perfezione di essere razionale, pigliano la forma di precetti morali, che, pur lasciandolo libero nella scelta, gli dettano un dovere.

Nella gamma di tali leggi naturali e razionali sono incluse quelle che regolano l'attività sociale verso gli eguali, le quali si atteggiano in modo particolare, per non ledere l'eguaglianza dei soggetti, e perciò prescrivono un comportamento ad aequalitatem, che è il contrassegno specifico della norma di giustizia o del d. Esiste, dunque, un ordine di giustizia naturale, che si estende allo Stato e alla società internazionale, entrambi effetti della natura umana e permeati della perfezione della loro causa, entrambi enti reali e quindi portatori di principi immanenti di azione come l'uomo, dai quali vengono regolate le loro relazioni. Posto ciò la natura del d. internazionale si manifesta molto chiaramente: è un d. naturale nei suoi precetti fondamentali, è positivo nelle integrazioni e determinazioni provenienti dalla volontà degli Stati.

VI. OBBLIGATORIETÀ

Connessa con la questione appena risolta è l'altra sul fondamento dell'obbligatorietà del d. internazionale, rispetto alla quale il positivismo giuridico ha proposto diverse soluzioni, che però non appagano la ragione né salvano il d. Si è sostenuto, fondandosi sulla teoria del Jellinek, che il d. internazionale diventa norma obbligatoria per effetto di un atto della stessa volontà degli Stati, i quali, creando il d., si impongono un limite, si autolimitano. Non è riuscito però difficile avvertire che un autolimite, posto da una volontà definita essenzialmente libera e che tale rimane dopo la creazione della norma giuridica, non è un legame efficace, una vera obbligazione, giacché quella volontà potrà scioglierlo con un atto contrario, il quale sarà a sua volta anche esso d. Nessuno può essere legislatore di se stesso.

A superare questa difficoltà il Triepel ha immaginato l'esistenza di una volontà collettiva, che risulterebbe dalla congiunzione delle singole volontà sovrane e dalla quale procederebbe il d., che perciò stesso avrebbe il potere di imporsi alle volontà sottostanti. L'espediente, tuttavia, non risolve il problema, giacché la superiore volontà, dalla quale procederebbe il d., si rivela una finzione, non potendosi dare una volontà senza un soggetto sostanzialmente uno, e tale è solamente l'uomo. La teoria poi evidentemente deriva dal contrattualismo giusnaturalistico, del quale trasporta i termini nella società internazionale, immaginando il formarsi di una volontà generale.

Lasciando da parte la sparuta corrente, che ha voluto appoggiare la obbligatorietà del d. internazionale sulla volontà delle grandi potenze, perché troppo evidentemente antigiuridica, in quanto erige la forza a criteri delle relazioni tra gli Stati, merita una menzione speciale la soluzione proposta dal Kelsen e sviluppata dal Verdo. Secondo questi autori, il d. si svolge a spirale, così che la validità degli ordinamenti inferiori dipende dai gradi superiori. L'ordinamento che sta alla cima della scala gerarchica sarebbe l'internazionale, e questo a sua volta avrebbe come gancio, al quale si attacca tutta la spirale in senso discendente, il principio pacta sunt

servanda, indimostrabile, metaguridico e da accettarsi come un assioma. La costruzione indubbiamente ingegnosa si disfa al tocco della critica. La più obiettiva teoria della pluralità degli ordinamenti autonomi tra di essi, si oppone, innanzi tutto, vittoriosamente all'unità immaginata dalla scuola viennese. Una questione poi di d. non può essere coerentemente risolta con l'appello ad un assioma metaguridico, per di più indimostrabile, né la norma pacta sunt servanda può servire da fondamento a tutto il d. internazionale, il quale non è solo di origine convenzionale. Essa stessa infine non si presenta come l'apice della spirale del d., giacché ne postula un'altra superiore, per distinguere i patti che si devono osservare da quelli che non si possono e non si debbono osservare, come sarebbe, ad es., un patto immorale.

Più vicina alla verità è la teoria istituzionale del Romano, sopra rammentata. La dottrina cattolica supera brillantemente la difficoltà lasciata insoluta dalla dottrina giuridica positivista. Ammessa l'esistenza di un d. naturale, di un ordine di giustizia obiettivo e razionale, che si impone per virtù propria alla volontà degli Stati, il d. internazionale trova in esso il suo saldo fondamento, sia che assuma, con atto recettizio, le norme dell'ordinamento naturale, sia che questo ordinamento integri con leggi positive, le quali hanno valore cogente in quanto non si oppongono alle esigenze più generali della giustizia. In altri termini, anche il d. internazionale ha bisogno di un criterio superiore di valutazione, per distinguere le norme ingiuste da quelle giuste. Tale criterio non può essere la volontà degli Stati, poiché in tal caso si abbandonerebbe il d. al capriccio del più sfrenato soggettivo, deve quindi trovarsi fuori di essa in un ordine di giustizia sottratto al suo arbitrio. Su questo ordine di giustizia, immanente alla natura umana, allo Stato e alla società internazionale, e insieme trascendente perché deriva dalla volontà dell'Essere Supremo, riposa saldamente tutto il d., compreso quello internazionale.

BIBL.: P. Fiore, Trattato di d. pubblico internazionale, Torino 1887; A. Verdross, Die Verfassung des Völkerrechts, Vienna 1926; C. Barcia Trelles, Francisco de Vitoria et l'école moderne du droit international, in Rec. des cours de l'Ac. de droit intern., 17 (1927, 11), pp. 113-137; J.-T. Delos, La société internationale et les principes du droit public, Parigi 1929; G. Diena, D. internazionale pubblico, Milano 1930; Y. de La Brière, La communauté des puissances, Parigi 1932; L. Olivi, D. internazionale pubblico, Milano 1933; S. Romano, Corso di d. internazionale, Padova 1933; P. Fedozzi, Trattato di d. internazionale, in 1933; J. B. Scott, The Spanish origin of international law, Oxford 1934; I. Pasquazzi, Un internazionale publicum, Roma 1935; A. Verdross, Les principes généraux du droit, in Rec. des cours de l'Ac. de droit intern., 52 (1935, 11), pp. 195-251; L. Le Fur, Précis de droit international public, Parigi 1937; G. Balladore-Pallieri, D. internazionale pubblico, Milano 1937; T. Perassi, Lezioni di d. internazionale, Roma 1939; A. Messineo, Il d. internazionale nella dottrina cattolica, in 1944.

VIII. DECLASSISTICO.

I. DEFINIZIONE

Il nome di d. ecclesiastico in origine venne usato come sinonimo di d. canonico; e anche ora è spesso usato in tal senso specialmente dagli scrittori ecclesiastici e in genere da chi scrive in lingua latina; anzi anche nel CIC troviamo usato il termine in questo senso (cann. 27 § 1, 727 § 2, 1513 § 1), talvolta come designante il d. canonico umano in contrapposto al d. divino (cann. 1043, 1133 § 2, 1139 § 1, 1926, 2364). Altri invece intende, o piuttosto intendeva, per d. ecclesiastico il d. canonico divino e umano, riservando il nome di d. canonico in senso stretto solo a quello di origine umana; altri infine contrappone il d. ecclesiastico, come comprendente tutto il d. della Chiesa, al d. canonico che sarebbe solo quello contenuto nel CIC.

Ma dal sec. XVII gli scrittori protestanti e poi gli scrittori a tendenze giurisdizionalistiche usarono designare con il nome di d. ecclesiastico il complesso di norme giuridiche emanate dallo Stato in materia ecclesiastica; e quest'uso è diventato sempre più frequente nei tempi moderni, soprattutto in Italia, dove però non manca chi, dopo il Concordato, ritiene preferibile la denominazione di d. concordatario, espressione che invece altri usa per indicare la teoria generale dei concordati, o lo studio comparativo dei concordati. Fuori d'Italia, dove la scienza del d. dello Stato in materia ecclesiastica non ha mai raggiunto lo sviluppo che ha in Italia, la terminologia è più incerta; così i trattati di questa materia vengono in Francia designati talvolta come trattati di d. public ecclesiastique, talvolta come trattati di d. ecclesiastique; in Germania la materia è generalmente indicata come Staatskirchenrecht; nei paesi di lingua portoghese come Direito civil-eclesiastico, la quale espressione è usata anche in Belgio (d. civil-eclesiastique); e infine nella Svizzera italiana si usa nello stesso senso il nome di d. ecclesiastico. Gli scrittori in lingua latina usano vari accorgimenti per evitare di confondere questa materia con il d. canonico, e parlano perciò di usi civile-eclesiasticum, o di usi civile de re ecclesiastica, oppure di usi ecclesiasticum italicum, gallicum, germanicum, ecc.

Il d. ecclesiastico è quindi, secondo l'uso più comune di tale espressione (almeno ora, e in Italia), il complesso di norme dell'ordinamento giuridico dello Stato, in materie che lo Stato stesso considera aventi finalità religiosa (in senso più ristretto ciò s'intende solo limitatamente alla religione cattolica); in senso lato vi si comprendono anche le norme in materie che, pur essendo religiose, non sono considerate tali dallo Stato (p. es., le norme sul matrimonio, dove vige il matrimonio civile.)

II. FONTI

È da notare che questo complesso di norme è in parte costituito da norme emanate e formate direttamente dallo Stato; ma può anche essere in parte costituito da norme non formulate direttamente dallo Stato, bensì formulate mediante riferimento all'ordinamento giuridico della Chiesa; e perciò anche queste norme della Chiesa a cui eventualmente lo Stato riconosca efficacia di norme giuridiche nel proprio ordinamento, fanno parte del d. ecclesiastico dello Stato, come nell'ipotesi inversa le norme statali canonizzate fanno parte del d. canonico.

Si possono raggruppare in tre categorie principali:
a) norme di origine bilaterale, ossia costituenti disposizioni di un accordo tra la S. Sede e lo Stato, ed entrate a far parte dell'ordinamento interno di questo mediante la legge che dà esecuzione all'accordo stesso;
b) norme di origine unilaterale statale, e cioè quelle formulate direttamente dallo Stato per regolare la materia ecclesiastica: molte di esse sono però a loro volta fondate in disposizioni concordatarie, o sono di fatto stabilite d'accordo tra la S. Sede e lo Stato (cf., per l'Italia, art. 45, ultimo comma, del Concordato);
c) norme di origine unilaterale ecclesiastica, le quali cioè siano norme giuridiche nate nell'ordinamento della Chiesa, e dallo Stato fatte proprie e fatte valere come norme del suo ordinamento, mediante un procedimento che si può considerare come rinvio ricettizio.

In Italia le fonti principali del d. LATERANENSI PATTI (v.), dalle varie norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato per l'attuazione e l'esecuzione dei Patti stessi, e da talune disposizioni della Costituzione (cf. soprattutto art. 7, 8, 19 e 20). V. ITALIA, condizione giuridica della Chiesa.

BIBL.: A. Van Hove, Prolegomena, 2a ed., Malines-Roma 1945, pp. 41-42, 570-571, 595-597, 641-642; V. GIUDICE, Manuale di d. ecclesiastico, 7a ed., Milano 1949, pp. 1-11 e XII. Pio Cipriotti

VIII. D. MISSIONARIO.

Per d. missionario s'intende quel d. che ha vigore sia nei territori di missione sia in quelli fuori di missione, e che in qualche modo riguarda i missionari e le missioni in quanto tali. Esso si divide in d. mis-

sionario interno o canonico, esterno o civile, misto o concordato.

Il d. missionario interno ossia canonico, oggettivamente considerato, è la somma delle leggi che ordinano l'opera delle missioni. È detto canonico perché manca dalla Chiesa e comprende non solo leggi propriamente dette, ma anche disposizioni e norme meno solenni, che hanno origine o dal d. divino o da quello ecclesiastico. Esso riguarda non solo le persone, che sono in missione, ma anche altre che ne sono fuori e ancora non solo i territori di evangelizzazione, ma indirettamente anche quelli di comune, relativamente agli istituti e seminari soggetti a Propaganda che ivi si trovino.

Il d. missionario esterno o civile trae la sua origine dagli Stati civili ed è internazionale o nazionale. Il primo comprende i trattati e le convenzioni internazionali, che riguardano direttamente o indirettamente le missioni, nonché le norme generali e spesso i trattati particolari tra le nazioni. Il secondo è quel d. che in un modo qualsiasi riguarda le missioni e i missionari e viene emanato da uno Stato. Questo d. si chiama metropolitano e riguarda la madre-patria; viene detto coloniale se si riferisce alle colonie. L'uno e l'altro si può avere nei territori di missione.

Il d. missionario misto o concordato è quello stabilito in seguito ad un patto o convenzione bilaterale fra la potestà ecclesiastica e la civile.

Sono da ricordare, oltre ai concordati con alcuni Stati dell'America meridionale, come la Colombia, anche le convenzioni tra la S. Sede e il Portogallo circa l'India e il Macao (1928) e circa la diocesi di Meliapore (1929) e l'accordo missionario pure con il Portogallo (1940), nonché l'accordo con la Francia relativo agli onori liturgici dei rappresentanti francesi (1926).

In genere il d. missionario non ha avuto uno sviluppo logico ma presenta adattamenti e perfezionamenti più per le difficoltà da superare che per principi dottrinali. È un d. semplice e spedito, non rigido e assoluto, ma flessibile e vario, che non bada tanto al nome degli istituti giuridici creati, quanto alla loro utilità. Una sua caratteristica deriva dal fatto che le missioni sono affidate nella gran maggioranza e religiosa. Inoltre esso comprende molte facoltà, privilegi e indulti, dati per lo più in deroga alle norme del d. canonico generale, allo scopo di facilitare l'opera missionaria, per cui il d. missionario non pone il clero ed i fedeli delle nuove Chiese nascenti in una situazione di inferiorità ma ha lo scopo di accelerare sempre più l'opera della cristianizzazione dell'ambiente locale.

Prima della pubblicazione del Decreto di Graziano (1140 ca.) si possono già rilevare elementi di d. missionario, che si moltiplicarono nei secoli successivi specialmente dopo il XII e in modo particolare dopo la fondazione di Propaganda. Durante il Concilio Vaticano si ebbe un tentativo di codificazione del d. missionario che non fu attuato per l'improvvisa interruzione del concilio stesso. Il CIC ha parecchi canoni che riguardano le missioni, ma le prescrizioni contenute non esauriscono la vasta materia in parola. Per avere, quindi, il sistema completo del d. missionario bisogna ricorrere non solo ai canoni del d. canonico, ma alle molteplici disposizioni emanate specialmente da Propaganda, di cui alcune non sono state rese di pubblica ragione e le altre contenute in collezioni comuni e particolari.

Fra queste bisogna ricordare i bollari di carattere generale e quelli dei vari istituti religiosi e del Patronato portoghese e spagnolo. Merita particolare menzione il Bullarium Pontificium S.C.D.P.F., Propaganda Fide (v.), la Collectanea edita prima a Parigi e poi ad Hong-Kong (1905) dalla Società delle missioni estere di Parigi, la Collectanea di Propaganda stessa e ultimamente la Sylloge.

BIBL.: A. Larraona, De iure missionario. Introductio genera- lis, in Commentarium pro religiosis et missionariis, 16 (1933), pp. 103-16, 228-32; 17 (1936), pp. 83-90, 362-67; Ting Pong Lee I., De iure missionario in Concilio Vaticano, Roma 1946; S. Paventi, La Chiesa missionaria. Manuale di missionologia dottrinale, ivi 1949, pp. 59-90. Saverio Paventi

IX. IL D. PRESSO I PRIMITIVI.

I. Cenni generali

Presso i primitivi, come pure presso i popoli di più alta civiltà, p.es., i Cinesi, il d. è fondato sulla morale e non si comprende senza la morale; e specialmente nella determinazione della pena si cerca la giustizia e la maggiore edificazione del popolo. Poiché l'esigenza della vita comune e quotidiana, l'ideale morale e religioso ispirano e vivificano le relazioni reciproche tra i membri della comunità, le leggi della famiglia, del clan e della tribù, come presso i popoli storici, così anche presso i primitivi non esiste la stagnazione giuridica, ma il d. ha una sua vita propria caratteristica, come la civiltà in cui è incastonato. E però i Miaoze, nell'Aia sud-orientale, p. es., ogni anno al principio dei lavori campestri fanno una solenne assemblea, in cui danno le norme alla comunità, affinché non si abbiano a ripetere i casi litigiosi del passato; presso i Giagga, nell'Africa orientale, la tradizione attesta che anticamente l'ammenda per l'adulterio della donna era di due capre (v. oltre).

Il d. dei primitivi fa sentire i suoi influssi anche nel d. scritto dei popoli cosidetti storici di alta cultura, perché questi riportano, naturalmente, la loro esistenza in un tempo passato, in cui non avevano ancora l'uso della scrittura, influssi che sono però più abbondanti nel loro d. consuetudinario, in cui si devono distinguere, come per il folklore, tre strati. Il primo è uno strato superiore, che è il prodotto della cultura superiore, in cui però arrivano anche i singoli sbocchi degli strati più profondi; il secondo è uno strato medio, che consiste di sottoprodotti dello strato superiore e di prodotti dell'antica cultura primitiva; il terzo è lo strato inferiore, che consiste soltanto di elementi del periodo preistorico, cioè, prima della storia fondata sui documenti scritti.

Siccome i popoli primitivi non conoscono l'uso della scrittura, perciò il loro d., come ogni altra manifestazione della loro cultura, è oggetto dell'etnologia, chiamata dal Post giurisprudenza etnologica, ma in seguito ordinariamente e con più precisione, etnologia giuridica. Questa, partendo dallo studio comparativo dell'ordine giuridico esistente in un determinato tempo, generalmente l'attuale, quello ordinariamente a noi accessibile, presso un determinato popolo, arriva, allargando la prospettiva del tempo, a fare la storia del d. di questo popolo; allargando poi la prospettiva spaziale o geografica, giunge a fare la storia universale del d., mostrando sempre la causalità concreta dei singoli fenomeni. Essa raggiunge il suo fine ideale, riunendo tutti i fenomeni giuridici, constatabili nella storia dello sviluppo umano, in un sistema, ottenuto con la più grande estensione possibile della funzione dello spazio, del tempo e della causalità. Essa tende, quindi, per sua natura a fare una storia generale del d. e per sé non può essere una filosofia della storia del d., né una teoria generale dell'evoluzione del d., né una scienza teorica o esplicativa, né può fare la ricostruzione delle forme elementari del d. La ricerca e lo studio delle leggi e delle cause generali, che regolerebbero l'evoluzione del d. umano, era il fine che si erano proposto gli etnologi evoluzionisti, considerando essi l'etnologia semplicemente come una scienza naturale della vita sociale. Così pensarono il Bachofen, A. H. Post, il Kohler, il Bastian, il Morgan, il Mc Lennan, l'Andrée, il Giraud-Teulon, lo Steinmetz, il Dargun, Max Schmidt, il Mazzarella e altri. Tra gli etnologi giuristi occupa il posto più ragguardevole A. H. Post (1839-95), che è considerato il fondatore dell'etnologia giuridica, avendone egli per primo impostati i problemi in modo ampio e si-

stematico. Egli è un tipico etnologo evoluzionista. Sotto l'influsso della sociologia positivista, della nota scuola storica del d., della filosofia fenomenalistica di Kant e di Schopenhauer e specialmente della teoria darwiniana dell'evoluzione, egli aveva della storia umana una concezione meccanistica, considerando tutta l'umanità come una massa unitaria con eguale tendenza di sviluppo, in cui l'individuo non conta niente, non potendo esso, preso in consciamente, influirvi con la sua volontà, essendo la evoluzione un fenomeno fatalistico che si prolunga per secoli e millenni. Tutti i popoli sarebbero passati per i medesimi stadi di evoluzione: l'uomo, puro animale, vivente in una società animale, non conosce i vincoli matrimoniali, quindi la storia della famiglia umana incomincia passando dalla promiscuità primordiale al matrimonio di gruppo, poi a quello per ratto, poi a quello per compra; dalla poligamia si sarebbe giunti alla monogamia, dal matriarcato, quando i figli non conoscevano che la madre, al patriarcato; mentre la società umana formatasi prima in tipo gentilizio si sarebbe poi trasformata in tipo territoriale, poi in quello signorile e poi in quello corporativo.

Il parallelismo che si osserva nelle istituzioni giuridiche dei popoli più diversi nei più diversi tempi, venne spiegato da A. Bastian, data la natura psichica uniforme di tutti gli uomini, con il pensiero elementare e il pensiero etnico. Egli sosteneva la poligenesi della civiltà, che per la natura uniforme dell'uomo si evolve dovunque nella stessa direzione (pensiero elementare), direzione che viene poco deviata dalle condizioni geografiche, climatiche ed economiche (pensiero etnico). La teoria di A. Bastian, come l'evoluzionismo, era dominata dall'idea che tutto è soggetto alle leggi naturali, sia il mondo dei fenomeni naturali, sia quello dei fenomeni sociali e giuridici e in genere spirituali.

Un maggiore approfondimento dei problemi etnologici, ottenuto sia con l'applicazione del metodo storico in etnologia e sia con una più ampia e precisa documentazione etnografica, ha messo in evidenza l'infondatezza di tutte queste posizioni evoluzioniste, sorte, in ultima analisi, da principi aprioristici di indole filosofica, ed ha portato alla constatazione di molti e vari tipi di civiltà, dimostrandone le relazioni reciproche e genetiche e l'individualità storica di ogni popolo primitivo. Siccome ad ogni tipo di civiltà corrisponde un ordine o sistema giuridico caratteristico, perciò i diversi sistemi giuridici sono tanti, quanti i diversi tipi di civiltà umana esistenti nel mondo, i quali dipendono dalla diversità di organizzazione sociale, di economia, di costituzione del potere pubblico e dell'estensione di esso, delle relazioni dei differenti gruppi sociali nell'ambito dell'autorità, di stabilità o instabilità di dimora, di sviluppo della tecnica delle arti e dei mestieri, della forma di proprietà del singolo, della famiglia, della tribù e del clan, del commercio e delle comunicazioni, e delle concezioni della vita e del mondo.

II. SISTEMI GIURIDICI E FORME CULTURALI

Stando ai risultati dell'etnologia moderna, si possono oggi distinguere otto sistemi giuridici differenti, che corrispondono a otto forme caratteristiche di civiltà, che sono anche in connessione genetica, almeno con molta verosimiglianza. Non potendo parlare qui di tutti, si danno brevi cenni di quattro di essi, che sono i fondamentali rispetto agli altri, ma sorti indipendemente da un unico tipo comune.

1. L'ordine giuridico etnologicamente più antico, è quello dei popoli detti raccoglitori. Presso questi l'uomo e la donna, i figli e le figlie godono la stessa posizione giuridica, senza distinzione alcuna. Il lavoro quotidiano è diviso equamente tra i due sessi. Il matrimonio è monogamico e fatto liberamente dal giovane e dalla giovane secondo l'esogamia. Le modalità del matrimonio e dello sposalizio sono molteplici e diverse secondo i diversi popoli raccoglitori.

2. I popoli, che vivono con l'allevamento di grandi greggi di bestiame formano un caratteristico tipo di civiltà, chiamata dei pastori nomadi patriarcali. Siccome i figli sposati rimangono in famiglia sotto l'autorità del padre, si è sviluppata la grande famiglia che consta di molte generazioni di consanguine e delle loro donne, finché dura vita la memoria del capostipite, oppure conta cinque, nove generazioni e poi si divide, come presso i Manciuriani, i Tungusi, i Yacuti. L'autorità del padre di famiglia è molto grande, comprendendo anche il d. di vita e di morte dei membri della famiglia, ma spesso è mitigata, in uno sviluppo posteriore, dall'assemblea degli anziani. Siccome l'autorità e l'appartenenza dei figli è d. del padre, perciò si ha il patriarcato. L'iniziazione della gioventù cade in disuso in un secondo tempo dello sviluppo. Il matrimonio è esogamico.

L'autorità tribale tratta gli affari legali ed economici comuni, come l'assegnazione dei pascoli necessari ad ogni clan, regola le eventuali vertenze, cura le relazioni con le altre tribù, decide la vendetta o la multa per l'omicidio e specialmente organizza la difesa contro tribù nemiche. Ma generalmente lo Stato, nella forma di tribù, è, specialmente in un primo tempo dello sviluppo di questa civiltà, quasi inattivo, perché la grande famiglia fa tutto da sé, come indipendente dallo Stato.

La religione monoteista, con la caratteristica credenza nel Dio del Cielo, impone molte osservanze e molti riti. Si rilevano particolarmente i sacrifici a Dio nelle stagioni dell'anno, cioè a primavera, quando figliano i greggi; alla fine dell'estate, quando questi tornano dalla montagna; al solstizio d'inverno e d'estate. Speciale importanza hanno due forme di sciamanesimo.

3. Il d. nella civiltà dei totemisti rispecchia, al contrario di quello dei pastori nomadi, un grande sviluppo dello Stato con molteplici organizzazioni sociali e attività artigiane ed economiche comuni e sviluppo anche del senso artistico e del commercio, ma a detrimento della famiglia e della personalità umana nei suoi valori spirituali.

Le tribù e i clan, che la compongono, hanno come capostipite il totem, un animale ordinariamente, ma anche una pianta o una cosa, rispetto al quale tutti i discendenti sono astretti all'osservanza di molti tabù (proibizioni). È una caratteristica credenza del totemismo, che è d'indole non religiosa, ma sociale e con molteplici effetti sociali ed economici e da distinguersi dal totemismo dei sessi, da quello individuale e dal nagualismo. Vi è, quindi, una doppia parentela, cioè naturale e totemica, di cui solo quest'ultima serve come regola di esogamia, quando si contrae il matrimonio. Ogni clan ha il suo totem proprio, il nome del quale, insieme a quello della tribù e quello personale, serve a distinguere ogni suo membro. Il totem, essendo un segno distintivo come uno stemma o emblema, viene apposto nelle case, sulle armi e sul proprio corpo.

Quando la civiltà totemista s'incrocia con quella matriarcale, si sviluppa un'organizzazione sociale molto più complicata, secondo la prevalenza dell'una o dell'altra con la formazione di quattro o otto clan totemici e le fratrie e subfratrie esogamiche e la discendenza materna o paterna. Il matrimonio non è fatto direttamente dagli interessati e la scelta della sposa è limitata alla propria classe secondo la legge esogamica e può essere determinata fin dall'infanzia o anche prima della nascita, scegliendo la futura suocera. È permessa la poligamia sororale, purché si possa sostentare più mogli. Non vi sono cerimonie di sposalizio. È permesso prestare la moglie ad un altro uomo, purché appartenga alla classe dei fratelli. La situazione giuridica della donna è d'inferiorità rispetto all'uomo.

Net totemismo il concetto e il culto di Dio è oscurato dal grande sviluppo della magia e delle superstizioni e di credenze e pratiche vane; molti riti e feste sono comuni e tribali; in seguito si pratica anche il culto dei morti.

4. Il primo, che rivelò il matriarcato, in cui nella famiglia e nella tribù la discendenza ereditaria è matrilineare non patrilineare, fu lo svizzero Bachofen, giurista e filologo, con la sua opera dallo stesso titolo, così specificato Una indagine sulla ginecocrazia nel mondo antico secondo la sua natura giuridica e religiosa (1861). Egli era partito dai Lici dell'Asia minore e dalla sua indagine inferiva che tutti i popoli erano passati per il matriarcato; oggi invece è dimostrato che non è così, anzi questo tipo di civiltà è meglio caratterizzato con il nome di civiltà agricola matriarcale esogamica dei piccoli agricoltori (usano solo la zappa e non l'aratro). La donna, prima inventrice dell'agricoltura, almeno molto verosimilmente, divenne proprietaria personale del campo coltivato, dei suoi frutti, della casa e dei mezzi di lavoro. Il d. di proprietà fu ereditato dalle figlie e non dai figli e così è anche attualmente preso molti popoli. In una forma di matriarcato, che sarebbe la prima fase dello sviluppo, la donna non va nella famiglia dello sposo dopo il matrimonio; suo marito la visita di tanto in tanto, divenendo come un ospite nella sua famiglia. Perciò il fratello o, mancando questi, lo zio della moglie acquista, come amministratore della sorella, speciali diritti e doveri rispetto ai nipoti, ai quali fa quasi da padre e capo di famiglia, tanto che in una quarta fase possono ereditare da lui.

In un'altra forma di matriarcato, che sarebbe la seconda fase di sviluppo, il marito va ad abitare presso la moglie e diviene membro della famiglia e tribù di lei. È il matrimonio chiamato in Ceylon bina, che non ammette mogli secondarie, né concubine, ma è monogamo e non si paga per aver la sposa.

In un'altra forma di matriarcato, che sarebbe la terza fase di sviluppo, il giovane, prima di avere la moglie, deve prestare servizio nella casa dei suoceri per un determinato tempo, talvolta fino a quattro anni, come si fa il preso gl'Itelmi dell'Asia nord-orientale. È il cosiddetto matrimonio di servizio. In un'altra forma di matriarcato, che sarebbe la quarta fase di sviluppo, lo sposo invece di lavorare nella casa dei suoceri, offre loro dei doni per avere la sposa, matrimonio detto, quindi, di compra. La donna, dopo lo sposalizio, va nella casa e nella tribù del marito, ma essa e i suoi figli appartengono sempre alla sua tribù, la successione resta matrilineare; i figli ereditano non dal padre, ma dallo zio materno, che è anche il garante dei loro diritti come pure di quelli della loro madre, la sua sorella.

ai fatti avvenuti nel tempo anteriore alla sua promulgazione, enuncia il principio fondamentale della irretroattività delle leggi nei seguenti termini: Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eis de praeteritis caveatur.

Questo principio non risolve il problema dell'efficazia della norma nuova sul rapporto, che, sotto sotto l'impero della vecchia legge, continua a vivere sotto la nuova disciplina. Per far salvi i d. q., cioè quei diritti, per i quali, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si sono verificati i requisiti per l'acquisto che la vecchia richiedeva, il can. 4 dispone: «Iura aliis quesita... integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocantur». Dunque, il legislatore canonico, fra le tante teorie proposte per risolvere il suddetto problema, ha accolto la teoria dei d. q.

Sebbene si sia dubitato che la norma relativa al rispetto dei d. q., formulata nel can. 4, contenga un principio diverso e per sé stante rispetto a quello della irretroattività della legge di cui al can. 10, a noi sembra certo che il rispetto dei d. q., stabilito nel can. 4, debba considerarsi come un'applicazione del principio generale della irretroattività della legge. È stato rilevato che l'unica differenza tra il can. 4 ed il can. 10 consiste in ciò che, mentre in questo il principio dell'irretroattività della legge viene espresso con una formula obiettiva, in quello lo stesso principio ha una formulazione subiettiva, nel senso che viene stabilita l'efficacia della nuova legge rispetto alla condizione giuridica subiettiva di alcuni determinati soggetti al momento della sua entrata in vigore (G. Michiels, op. cit. in bibl., p. 69 sgg.).

Qui bisogna considerare il principio dell'irretroattività della legge sotto l'aspetto del diritto soggettivo, cioè secondo la formulazione contenuta nel can. 4. Il principio dell'integrità del d. q., stabilito da questo canone, postula che conservino i propri diritti, quantunque il CIC li abbia in generale aboliti per il futuro, coloro che li avevano derivati, non immediatamente dalle leggi anteriori regolanti in generale la capacità, lo stato, le relazioni delle persone e delle istituzioni ecclesiastiche, ma li avevano individualmente acquistati e conservati in forza di un atto o di un fatto, avvenuto sotto l'impero di quella legge.

Ma si deve trattare di veri e propri d. q., cioè di diritti già entrati a far parte del patrimonio del soggetto sotto l'impero della vecchia legge, sebbene l'occasione per farli valere ed esercitarli si presenti sotto la nuova. Non sempre è possibile o agevole distinguere i veri diritti dalle semplici aspettative, le quali non sono altro che speranze di diritti. Ma questa difficoltà riguarda l'applicazione pratica della teoria del d. q., giacché, dal punto di vista teorico, la distinzione tra d. q. ed aspettativa, non solo non è, come a taluno è sembrata (cf. R. Naz, Droits acquis, in DDC, XXIV, col. 1514), un espediente didattico utile soltanto a determinare la nozione di d. q. ma non è neppure così artificiosa e così infondata, come è parsa a chi ha affermato essere impossibile dare delle definizioni soddisfacenti sia del d. q. sia dell'aspettativa e a chi ha ritenuto che né l'una né l'altra categoria presenti un solo carattere che le sia proprio e la differenzi.

Quando si parla di d. q. si deve aver presente che acquisito rimane il diritto nella sua unità concettuale e pratica, e non invece il suo contenuto di poteri e facoltà, in quanto, mentre quello, una volta acquistato, non si perde più, questi ultimi, ed il modo di esercizio del diritto stesso, possono essere modificati dalla legge nuova; così, ad es., una volta acquistato lo stato di coniuge, la legge successiva non può più toglierlo, ma può invece modificare i vari diritti compresi in quello (A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova 1948, p. 20 sgg.).

Sebbene il principio che i fatti ed i loro effetti sono regolati dalla legge al momento in cui essi sono compiuti non coincida con il principio che la legge rispetta i d. q., tuttavia quel principio ha per conseguenza, almeno in molti casi, il rispetto di questi diritti, in quanto se un fatto giuridico compiuto sotto l'impero di una legge abbia prodotto in una persona l'acquisto di un diritto soggettivo e quindi il potere di farlo valere e di farne valere gli effetti, dato che la legge posteriore non regola quel fatto, né i suoi effetti passati o futuri, risulterà che il diritto soggettivo non sarà reso e che la persona potrà far valere il diritto ed i suoi effetti anche dopo l'entrata in vigore della legge nuova; così, ad es., la legge che mutasse i requisiti della ordinazione o dell'acquisto di un ufficio rispetterebbe il diritto acquisito dall'ordinato ad esercitare l'Ordine e dell'investito a compiere gli atti del suo ufficio; la legge che abolisce una prescrizione acquisitiva rispetterebbe il diritto di chi già lo aveva precedentemente acquistato con il compimento della prescrizione; la legge che modificasse le norme della elezione, rispetterebbe il diritto di colui che fosse stato eletto ed avesse accettato l'elezione (Falco, op. cit. in bibl., p. 98).

Qualora il fatto giuridico necessario per l'acquisto di un diritto dipenda dal compimento, entro un determinato periodo di tempo, di una serie di atti tra loro indipendenti ed alcuni di questi atti siano stati compiuti al momento in cui si verificò il mutamento della legge, gli atti compiuti conservano il valore che avevano sotto l'impero della legge vigente quando essi furono compiuti, mentre gli atti che restano da compiere sono soggetti alle disposizioni della legge nuova. Per contro, qualora il fatto giuridico necessario per acquistare un diritto dipenda dal compimento di atti che sono tra loro nel rapporto di causa ad effetto, ed alcuni di questi atti siano stati compiuti al momento in cui la legge venne mutata, l'interessato ha un d. q. a compiere gli atti successivi secondo la vecchia legge, fatta eccezione per la forma degli atti, che è regolata dalla nuova.

Va da sé che, ove il fatto giuridico, da cui deriva un d. q., dipenda da un titolo di natura contrattuale, gli effetti del contratto restano normalmente regolati dalle condizioni in esso stabilite, anche se si verifichi qualche mutamento nella legislazione ad esso relativa.

Essendo il d. q. una cosa distinta dalle sue conseguenze, queste sono regolate dal diritto vigente al momento in cui esse si verificano; così, ad es., in conformità di una risposta del 23 giugno 1918 della commissione interprete del CIC, l'azione giudiziaria derivante dagli sponsali conclusi prima della entrata in vigore del CIC non può più essere esercitata dopo la sua promulgazione, avendo il CIC eliminata quell'azione.

Per quanto riguarda la forma degli atti, vale la legge vigente al momento in cui gli atti sono stati compiuti, in virtù del principio tempus regni actum; lo stato e la capacità delle persone devono essere determinati secondo la legge vigente al momento in cui la capacità viene esercitata.

In tema di rescritti, si richiama la disposizione del can. 46, secondo cui rescripta etiam motu proprio concessa... contra ius alteri iam quaesitum, non sustinentur, nisi expressa derogatoria clausula rescripto apponatur. In tema di voti e giuramenti promissori, è da tener presente che la dispensa dal voto e dal giuramento, che leda l'allure di d. q., è riservata alla S. Sede (can. 1313, 1320).

Mentre riguardo ai diritti acquisiti in forza dei concordati il principio della integrità dei d. q. vale senza eccezioni di sorta, riguardo ai diritti acquisiti in virtù di altri titoli, siano anche privilegi e indulti della S. Sede, esso non ha valore assoluto (cf. alcuni esempi riferiti da M. Falco, op. cit. in bibl., p. 69 sgg.).

Bibl.: Della vasta letteratura in argomento ci si limita a citare qualche lavoro canonistico: S. D'Angelo, Il ius quaesitum del diritto canonico, in Il diritto ecclesiastico, 33 (1922), p. 3-15; M. Falco, Introduzione allo studio del CIC, Torino 1925, p. 66-70, 68; A. Van Hove, De legibus ecclesiasticis, Malines-Roma 1930, p. 18 sgg.; G. Michiels, Normae generales iuris canonici, I. Parigi-Tournai-Roma 1949, p. 67 sgg.; A. Ver-