EVIDENZA

EVIDENZA. - Da e-videre (gr. εὐδείχνις) è, in senso generale, la chiarezza e manifestazione del vero. Il significato etimologico della parola avvia a una determinazione più precisa del contenuto reale del concetto; la chiarezza della verità non essendo in fondo che la necessità del giudizio, l'è. può definire l'oggettiva necessità con cui un giudizio si impone al pensiero. È evidente tutto e solo quello che si impone alla mente come necessariamente pensabile (di necessità assoluta o ipotetica), in forza della sua oggettiva determinazione concettuale, o della sua concreta presentazione nell'esperienza. Così in- tesa, l'è. pur implicando sempre, in quanto concetto relativo, un rapporto al soggetto conoscente, si afferma tuttavia come valore essenzialmente oggettivo.

Non va quindi confusa né con la certezza, né con la chiarezza della percezione (Cartesio), che possono essere entrambe illusorie e indipendenti dalla verità e necessità del giudizio. Ugualmente, e di conseguenza, è solo per rapporto alla conoscenza intellettiva che si può parlare di e. in senso proprio; la cosiddetta e. empirica e estetica, formalmente non è tale, se non in quanto il dato della percezione sensibile o estetica viene assunto nell'atto assertivo dell'intelletto, in cui solo si realizza il valore formale di verità.

L'è. può ritrovarsi tanto nei giudizi privati (principi razionali e giudizi intuitivi di fatto) quanto in quelli derivati; ma in questi anche l'è. è mediata, in quanto ottenuta attraverso il processo della dimostrazione che ne mostra la connessione con le verità e i principi evidenti.

per se stessi. Si parla poi di e. intrinseca e estintseca, secondo che la necessità del giudizio è colta nel rapporto stesso fra soggetto e predicato, o è invece conosciuta indirettamente nel valore estrinseco dell'autorità (elevata veritatis, evidentia auctoritatis). Soltanto l'e. intrinseca è e. in senso formale.

La gnoseologia tradizionale, seguendo in questo Aristotele, la scuola epicureana stocca e e. Tommaso, ripone nella e. il criterio universale della certezza, nel senso che essa ne è la condizione necessaria e sufficiente. Conoscente infatti è percepire, intuire: perché questa spiritualità, quale intuizione sia possibile, condizione indispensabile è che l'oggetto si apra nella sua intelligibilità al pensiero; ed è anche condizione sufficiente, perché la mente non può non passare all'assenso non appena ha colto l'intelligibilità e verità dell'oggetto. Né occorre, propriamente, un ulteriore criterio per discernere la vera e. dalla ossidetta e. apparente: questa, appunto perché non si pone assoluta necessità o pensabilità dell'oggetto, può essere sempre superata mediante una rigorosa disciplina mentale e una piena libertà spirituale che non ceda a manverti d'ordine puramente soggettivo.

Occorre peraltro avvertire che l'e., come criterio di verità, non può rivendicare maggior valore di quello che la nozione stessa di criterio di verità comporta (v. Criterio). La verità, per la complessità di forme e di piani secondo cui si distribuisce nella conoscenza umana, in dipendenza dalla rispettiva complessità degli oggetti, non può essere normata da un unico criterio astratto e teorico. L'e. quindi va sempre vista e giudicata nella concretezza oggettiva-soggettiva con cui si presenta nella coscienza individuale, ove incidono sovente, in misura più o meno rilevante, i fattori soggettivi e relativi delle personalità singole. L'e. così in concreto viene a condizione, in un certo senso, con la verità stessa e va soggettiva alle stesse esigenze e apparenti antinomie che comporta, in alcuni suoi aspetti, il problema della verità (v.).

BIBL.: A. Blanche, Sur l'usage de l'évidence comme suprême critique, in Revue thomiste, 11 (1901), pp. 505-510; C. Genty, Critica, 3a ed., Roma 1932, pp. 56-91; A. Brunner, La connaissance humaine, Parigi 1943, p. 87 sqq.; G. Van Riet, L'épistémologie historique, Louvain 1946, passim (v. indice); U. Vighno, Posibilità e limiti dell'e., in Études docete, Comm. Urbaniana, 1 (1948), pp. 76-91.

EVIL-MERODACH (bab. Auzil-Marduk = servo di Marduk =), Sett. Εἰμαγμασθέγ), - Re di Babylonia, figlio di Nabuchodonosor, cui succedette sul trono nel 561 a. C. Regno solo due anni. Le istrioni sono mute sulla politica estera del nuovo re; solo si accenna che egli non aveva una diplomazia conciliante nella politica interna per aggraziarsi e dominare il partito sacerdotale. E difatti E. fu vittima di una congiura, diretta dal suo cognato Nergal-šar-usur con l'aiuto della casta sacerdotale.

Anche se gli analisti lo biasimano con l'accusarlo di essere «troppo arbitrario», si manifestò un re mite ed umano liberando dalla prigione il Ioachin di Gerusalemme, in ceppi sin dal 598-97, cioè durante ca. 37 anni, cieco. Egli fu commesso di E. fino alla sua morte (II Reg. 25, 27-30; Ier. 52, 32-34).