Enciclopedia Cattolica vol. VI, 1951 Diritto canonico e civile

INFORMATIONES ORALES

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INFORMATIONES ORALES. - Sono spiegazione o illustrazioni della causa che l'avvocato espone al giudice, onde chiarire le ragioni che militano a suo favore. Si tratta evidentemente di informazioni di carattere privato.

L'uso è stato tollerato in Curia fino al CIC. G. De Luca (Relatio Romanae Curiae, disc. 40 n. 24, in Theatrum veritatis..., XV, Roma 1726, p. 374) ne parla con favore e narra di i. o. fatte allo stesso Sommo Pontefice prima della definizione di certe cause alla Segnatura Apostolica.

Nel diritto attuale esse sono vietate dal can. 1866 § 1 in conseguenza del carattere del processo canonico che è eminentemente « scritto », si basa cioè esclusivamente sugli atti; donde l'effato « quod non est in actis, non est in mundo ». Si vuole in tal maniera anche sottrarre il giudice alle attrattive del lenocinio di avvocati che possono indurre ad apprezzamenti non del tutto obiettivi.

La norma del CIC è ripetuta nell'art. 132 § 1 delle Normae della S. Romana Rota (AAS, 26 [1934], p. 134). Tuttavia tanto il can. 1866 che l'art. 132 delle Normae permettono e disciplinano una modesta « disputatio oralis » da parte degli avvocati, che può essere accordata. Di fatto però essa viene raramente usata nel foro ecclesiastico. La disputa orale, dovendo essere moderata, non deve rivestire la forma oratoria; può contenere l'illustrazione delle prove od eccezioni già addotte, ma non già addurne delle nuove. Per ottenere la discussione orale le parti devono esibire per iscritto un breve sommario dei capi da discutere che il giudice può comunicare all'altra parte, assegnando il giorno e l'ora della discussione, che sarà da lui moderata (can. 1866 § 2). Chi nella discussione ecceda, può perdere il diritto di parola e, se si tratta di avvocati o procuratori, possono anche venir sospesi o privati dell'ufficio (Normae S. R. Rotae, art. 134, loc. cit.). Alla discussione deve assistere un notaio per verbalizzarla, nel caso che il giudice lo comandi o la parte lo richieda ed il giudice acconsenta (art. 1866 § 4).

Bibliografia3 opere
BIBL.: Matteo a Coronata, Institutiones iuris canonici, Torino 1933, pp. 300-302, n. 1392; M. Lega-V. Bartoccetti, Commentarius in iudicia ecclesiastica, II, Roma 1939, pp. 920-21; Wernz-Vidal, VI, n. 583.

Vittorio Bartoccetti

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Di Vittorio Bartoccetti

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Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. VI (1951), coll. 1953–1954.

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Bartoccetti, Vittorio. “Informationes Orales.” In Enciclopedia Cattolica, vol. VI, coll. 1953–1954. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1951. https://azioneromana.com/it/article/informationes-orales.

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Bartoccetti, Vittorio. “Informationes Orales.” Enciclopedia Cattolica, vol. VI, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1951, coll. 1953–1954. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/informationes-orales.

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