LUOGO SACRO

LUOGO SACRO. -

I. CONCETTO

Si dice sacro il luogo che, in virtù della consacrazione o della benedizione liturgica, è destinato all'esercizio immediato ed esclusivo del culto divino o alla sepoltura dei fedeli.

Agli effetti della sacratà non è sufficiente la semplice benedizione invocativa (quale suole impartirsi, ad es., alle case o alle campagne), ma è richiesta la benedizione costitutiva, così appunto chiamata perché costituisce la res in uno stato di permanente sottrazione all'uso profano. Il rito liturgico prescritto sia per la consacrazione che per la benedizione è richiesto ad validitatem (cann. 1150, 1154, 1457 § 2).

II. CONDIZIONE GIURIDICA

La condizione giuridica di res sacra, a cui il luogo resta elevato in virtù della speciale destinazione, ha per effetto la sottrazione di esso ad ogni uso profano o comunque meno conveniente allo scopo al quale è destinato; non determina, tuttavia, la condizione di cosa assolutamente extra commercium. Il diritto canonico ne considera incommerciabile solo il carattere sacro, cioè la destinazione specifica; nel resto il 1. s., considerato come entità materiale, come è ritenuto oggetto di proprietà (cann. 1510), così può essere oggetto di contratto (donazione, alienazione, ipoteca, ecc.) e di prescrizione, salva la indeducibilità in patto del carattere di cosa consacrata o benedetta (cann. 730, 1539 § 1, 1510).

Ministro della consacrazione è, ad validitatem, soltanto chi è insignito del carattere episcopale o, in casi straordinari, il sacerdote che goda all'uopo di uno speciale indulto o privilegio; ministro della benedizione può essere, invece, anche il semplice sacerdote.

La consacrazione di un luogo, anche se appartenente a regolari esenti, è di esclusiva competenza dell'Ordinario del luogo, che potrà eseguirla personalmente, se fornito di carattere episcopale, oppure a mezzo d'altri, muniti di sua licenza. Spetta pure all'Ordinario la benedizione dei luoghi appartenenti al clero secolare o ad una religione non esente o laicale: se il luogo appartiene invece a religione clericale esente, la benedizione è di competenza del superiore maggiore della rispettiva religione. In ogni caso nessuno può validamente consacrare o benedire un luogo, agli effetti della destinazione di cui sopra, senza il con

senso dell'Ordinario a cui tali funzioni spettano di diritto (cann. 1155-57).

III. CLASSIFICAZIONE DEI L. S. - I. s. si distinguono: in ragione della destinazione, in luoghi di culto (chiese, oratori), e luoghi di sepoltura (cimiteri); in ragione del modo, ossia del rito mediante il quale acquistano la destinazione, in luoghi consacrati e in luoghi semplicemente benedetti.

I. s. per la destinazione al culto si classificano in chiese, oratori e altari. La chiesa è l'edificio sacro dedicato all'esercizio pubblico del culto per l'uso universale di tutti i fedeli (v. CHIESA). Le note della pubblicità del culto dell'università dell'uso sacro sono le caratteristiche che distinguono le chiese dagli oratori, i quali sono edifici sacri deputati al culto divino, non con il fine di servire all'uso pubblico di tutti i fedeli, ma a vantaggio diretto o almeno precipuo di determinate categorie e collettività o anche di privati, e si suddistinguono in pubblici, semibubblici e privati, a seconda che l'accesso ad essi o è libero a tutti di diritto, almeno durante i divini uffici, o non è libero per tutti di diritto, benché lo possa essere di fatto, oppure non è tale né di diritto né di fatto (cann. 1188; V. ORATORIO).

L'altare (v.), che è il luogo destinato esclusivamente ai divini uffici e specialmente alla celebrazione del Sacrificio eucaristico, deve essere sempre consacrato, in tutto il suo complesso se si tratta di altare fisso, o almeno nell'area portatilis (pietra sacra) se si tratta di altare mobile (cann. 1197, 1199, 1202).

I. s. per la destinazione alla sepoltura dei fedeli sono cimiteri (v. CIMITERO). In virtù di tale destinazione, i cimiteri devono essere trattati sempre come cosa sacra, in tutto il loro complesso, anche se, per l'uso dell'indiscriminata sepoltura di coloro la cui inumazione importerebbe violazione del I. s., la benedizione liturgica venga di fatto limitata alle sole fosse o loculi dei singoli fedeli (cann. 1206, 1207, 1172).

IV. EFFETTI DELLA DESTINAZIONE ALL'USO SACRO

La destinazione specifica, che a mezzo della consacrazione o della benedizione imprime al luogo il carattere della sacratà, conferisce al medesimo il diritto d'immunità (detto impropriamente privilegio), il quale importa, in senso positivo, l'esercizio libero e indipendente della giurisdizione ecclesiastica sui I. s. ed esclude, in senso negativo, ogni uso profano e indecoroso o comunque alieno dal carattere sacro dei medesimi (cann. 1160, 1178; V. IMMUNITÀ ECCLESIASTICA).

Il carattere sacro, come condizione giuridica, può subire modificazioni per effetto di violazione e di disassociazione. La violazione non toglie al luogo il carattere sacro e la sua destinazione, ma ne sospende l'uso specifico fino a che non si sia effettuata la cerimonia della riconciliazione. La disassociazione, invece, induce nei riguardi di esso la perdita non solo dell'uso, ma anche del carattere della destinazione, con la conseguente riduzione allo stato profano. Importano violazione del I. s. i delitti di omicidio e i ferimenti gravi o violenti, commessi entro il perimetro di esso, purché certi e notori; come pure l'uso empio o sordido a cui il luogo sia stato assoggettato, oppure la inumazione in esso di un infedele o di uno scomunicato post sententiam (cann. 1172, 1207).

Si ha, invece, disassociazione (exsecratio) del luogo, o per un fatto naturale o violento che ne abbia alterata forma al punto da renderlo inservibile allo scopo; oppure per il fatto legittimo della riduzione di esso all'uso profano mediante atto (decretum de profanando) della competente autorità ecclesiastica (cann. 1170). I responsabili della violazione di una chiesa o di un cimitero incorrono ipso facto nella interdizione dall'ingresso alla chiesa e possono essere puniti pure con altre pene, ad arbitrio dell'Ordinario del luogo (cann. 2329).

V. CONDIZIONE DEI L. S. NEL DIRITTO ITALIANO. - La condizione giuridica dei I. s. nel diritto italiano, in rapporto specialmente alla loro commercialità, fu in passato oggetto di controversia. La questione riguarda particolarmente le chiese, essendo diversa la situazione dei cimiteri, riconosciuti come oggetto possibile di proprietà da parte sia dei comuni, sia di persone giuridiche o anche di privati.

Tra le due opposte tesi dell'assoluta incommerciabilità come res sacrae in senso romano e della piena commercialità a rigore di diritto comune (Mortara, Chironi, Scaduto), varie altre soluzioni intermedie furono prospettate. Taluni ritennero tuttora vigente, in materia, il diritto canonico come diritto dello Stato (Gabbà). Altri sostenne la incommerciabilità delle chiese, non come res sacrae, ma come cose destinate ad uso pubblico (Giorgi, Giannurco, Filomusi-Guelfi). Altri le ritenne sottratte al commercio non in se stesse, ma nella loro destinazione, ossia non perché l'uso pubblico le rendesse incommerciabili, ma perché l'esistenza su di esse della servitù di uso pubblico in favore dei fedeli impediva ai successivi proprietari di mutarne la destinazione (N. Coviello). Ma mentre in base a tali soluzioni alcuni le ascrivevano direttamente al pubblico demanio, altri, considerando rilevante in esse oltre l'uso pubblico anche il carattere sacro e la destinazione al culto, le considerò come costituenti uno speciale demanio ecclesiastico per i bisogni religiosi dei fedeli, in analogia al demanio delle province e dei comuni per i bisogni civili dei cittadini (Ruffini, Calisse, Galante, Ferrara).

Il Concordato, pur lasciando la questione ancora aperta, ne ha modificato i termini in favore della sua cennata ultima opinione, avendo riconosciuto agli edifici sacri, negli artt. 9 e 10, una condizione speciale d'indole pubblicistica, non modificabile che dietro intervento della autorità ecclesiastica, e avendo per più disposto, nel l'art. 30, una gestione speciale per i beni degli istituti ecclesiastici sotto il controllo della Chiesa. Sulla base di tale premessa, prevale, dopo il Concordato, la tesi che consideri che la chiesa come beni in proprietà degli istituti ecclesiastici (diocesi, parrocchie, enti, confraternite, ecc.) e attribuisce loro la stessa condizione giuridica che è loro fatta dal diritto canonico, considerato recepito nel diritto italiano in virtù di un procedimento di rinvio formale di questo a quello (Del Giudice e, con lievi differenze, Falco). L'incommerciabilità, pertanto, delle chiese (italiane, librali, imprescritti, impignorabili, inseguistabili), va intesa nel senso e nei limiti di una impossibilità giuridica di sottrarre alla loro destinazione sacra, cioè all'uso pubblico e al pubblico servizio per il culto, pur rimanendo in se stesse oggetto possibile di rapporti di diritto privato nell'ambito di quanto consente il diritto canonico.

Nel Concordato gli edifici sacri aperti al culto sono dichiarati esenti da requisizioni ed occupazioni e non possono essere assoggettati a demolizione se non previo accordo con la competente autorità ecclesiastica (artt. 9, 10). È riconosciuto ad essi il diritto d'asilo «salvo i casi di urgente necessità» (art. 9). Le offese alla religione medesima, nonché l'asilo, è punito con la reclusione da uno a tre anni (Cod. pen., art. 404).

BIBL.: I. A. Assemani, Commentarius theol. can. criticus de ecclesii eorumque reverentia et asylo, Roma 1766; C. Olmo, L'incommerciabilità delle chiese, in Riv. di dir. eccles., 2 (1891-1902), p. 143 segg.; A. Galante, La condizione giuridica delle cose sacre, Torino 1903; S. Many, Praelectiones canonicae de locis sacris, Parisi 1904; Matteo C. da Coronata, De locis et temporibus sacris, Torino 1922; Wernz-Vidal, IV, p. 439 segg.; M. Falco, Corso di diritto eccles., II, 4a ed., Padova 1938, p. 351 segg.; M. Petroncelli, La condizione giuridica degli edifici di culto ed il nuovo Codice civile, in Archivio di diritto ecclesiastico, 3 (1941), p. 31 segg.; V. GIUDICE, Manuale di diritto ecclesiastico, 7a ed., Milano 1949, p. 230 segg.