Enciclopedia Cattolica vol. IX, 1952 Diritto canonico e civile Questioni particolari

PRESUNZIONE (DIRITTO CANONICO)

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PRESUNZIONE (Diritto canonico). - Argomentazione logica, per cui, in base al vincolo di causalità, che unisce fra loro determinati avvenimenti naturali ed umani, si può dedurre la verità o, almeno, la probabilità della verità di un fatto incerto, conseguente ad un fatto o ad altri fatti che ci sono noti.

Si può domandare se la p., che è certamente uno dei mezzi di prova nel processo, sia istituto di diritto sostanziale o processuale. Quanto al CIC sembra certo doversi rispondere che la prova, ed in conseguenza la p. fa parte del diritto processuale: infatti il De praesumptionibus sta nel lib. IV, cap. 2 del titolo X, De probationibus; e la prova viene considerata nelle sue varie sottospecie (fra cui la p.) solo se fatta dal giudice, o da questi valutata. Il Codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano (I. I, tit. III: Delle prove) sembra parzialmente ricalcare il concetto del diritto canonico, sopra illustrato; esso non contempla espressamente fra i mezzi di prova le p., ma ne parla in vari luoghi (cf. sez. 3ᵃ, tit. cit., art. 91 § 2 e art. 92 § 1: «La confessione fatta fuori del giudizio ad un terzo costituisce fonte di p. semplice» dove il termine p. è espressamente adoperato, ed indica nel caso una p. hominis; come nel § 1 è contenuta una p. iuris tantum. La questione, perciò, potrebbe dirsi solo dottrinale e non pratica per quel che riguarda la legislazione canonica e vaticana, mentre per il diritto italiano non è così: infatti la prova e, perciò, la p. è inserita sia nel Codice del 1865, sia in quello attuale, mentre nel Cod. di proc. civ. si tratta solamente dell'assunzione delle prove. In sostanza il diritto italiano distingue quello che è la prova e quello che significa la prova nel giudizio: attribuisce dunque alla prova e alla p. il carattere di istituti di diritto sostanziale.

Le p. si distinguono in p. di diritto o legali e in p. dell'uomo o del giudice. Le p. legali si dividono a loro volta in p. iuris tantum e in p. iuris et de iure. La differenza fra i tre tipi di p. è importantissima: basta tener presente il can. 1826 del CIC: «Contra praesumptionem iuris simpliciter admittitur probatio tum directa tum indirecta; contra praesumptionem iuris et de iure, tantum indirecta, hoc est contra factum quod est praesumptionis fundamentum ». L'apprezzamento poi delle p. hominis viene lasciato al giudice, il quale deve accertare la verità del fatto certo e determinato, da cui trae la sua persuasione. Si dice diretta la prova contro le p., quando il fatto non viene contestato, ma vengono invece dimostrate false le conseguenze che da questo fatto scaturiscono e cioè la p. legis. Indiretta è invece la prova, quando il fatto stesso è dimostrato falso. Importantissimo è notare come le p. legali possano invertire l'onere della prova, che, in linea teorica, spetta all'attore; infatti le p. legali dispensano da qualunque prova le persone per cui sono stabilite; pertanto, contro un'azione intentata sulla base di una p. legale, il convenuto non può solo eccepire, ma deve provare. Naturalmente la p. può anche essere in favore del convenuto, il quale la pone quale eccezione contro la domanda dell'attore. Un chiaro esempio se ne ha nel can. 1015 § 2 « Celebrato matrimonio, si coniuges simul cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur. » Ora chi chiede la dispensa super rato et non consummato ha contro di sé la p. iuris, e il Difensore del Vincolo, convenuto in queste cause, può limitarsi ad eccepirla.

Il CIC stabilisce solamente due p. iuris et de iure: il non poter dare una prova contraria diretta è una cosa di gravità eccezionale e pertanto deve essere eccezionale la disposizione di legge che statuisce la p. iuris et de iure. Il can. 1904 § 1 dice così: « Res iudicata praesumptionem iuris et de iure habetur vera et iusta nec impugnari directe potest ». Fermo perciò il principio che la res iudicata non ammette la prova contraria diretta, il legislatore ha concesso una impugnazione straordinaria contro la sentenza passata in giudicato (la restitutio in integrum), che può essere invocata solo se si siano scoperti documenti nuovi, contrari al fatto su cui si basa la sentenza stessa; oppure vengano riconosciuti falsi i documenti esibiti in giudizio e che abbiano determinato la decisione del giudice; oppure se la sentenza sia effetto del dolo di una parte; oppure se legis praescriptum evidenter neglectum fuerit. È evidente che in tutti questi casi non si attacca direttamente la sentenza stessa, ma i presupposti su cui questa si basa; si devono cioè dimostrare falsi i fatti, su cui poggia la p. iuris et de iure di verità della sentenza passata in cosa giudicata. La seconda p. iuris et de iure si trova nel can. 1971: « Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuerit accusatum, post mortem alterutriae vel utriusque coniugis ita praesumitur validum fuisse, ut contra hanc praesumptionem non admittitur probatio, nisi incidenter oriatur questio ».

Molto più numerose sono, naturalmente, le p. iuris tantum. Oltre a quella citata sopra, dettata dal can. 1015, altre ve ne sono, sia espresse, sia deducibili dalla dizione della legge. Importantissima fra tutte la p. stabilita nel can. 1086 § 1 « Internus animi consensus semper praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis », che sta a significare che il matrimonio si presume valido, fino a quando non si dia la prova della sua nullità. Altra importante p. è quella del can. 1814: « Documenta publica sive ecclesiastica sive civilia genuina praesumuntur, donec contrarium evidentis argumentis evincatur ». Ancora il can. 9 § 2 statuisce: « Lex non praesumitur personalis, sed territorialis, nisi aliud consitet ». E ancora: chi viene eletto ad un ufficio ecclesiastico « Recepta confirmatione, electus obtinet plenum ius in officio, nisi aliud in iure caveatur » (can. 177); pertanto l'eletto si presume abbia il pieno diritto sull'ufficio, fino a quando non si possa dimostrare che una particolare disposizione di legge osti a questo pieno diritto. Così pure nel giudizio criminale, esaurita la fase inquisitoria, si può procedere all'accusa solo quando si presume che il reo sia colpevole (can. 1946).

Come si è accennato, invece, le p. hominis non sono e non possono trovarsi citate nel CIC; è il giudice che deve trarre da fatti certi quelle necessarie deduzioni che lo devono guidare nel giudicare. Naturalmente anche nel campo delle p. hominis vengono stabilite delle norme, ma non dalla legge, che è anzi estranea a questo, ma dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Infatti è possibile determinare dallo studio di molti fatti consimili le conseguenze che dai fatti stessi derivano e determinare delle p. quasi stabili, o almeno applicabili, ad un certo gruppo di questioni. Se si considerano le cause matrimoniali, si può notare, p. es., che nelle cause ex capite vis et metus si presume l'esistenza dei metus dall'avversione del coniuge che ha subito la coercizione verso l'altro coniuge; si presume una maggior probabilità della esistenza del metus se il metum patiens è di sesso femminile e se è in età giovanile, e così via; si osserva che nelle cause di simulazione ob exclusum bonum prolis la volontà tenace manifestata post-matrimonium fa sorgere la p. dell'esistenza di una tale tenace volontà anche nel periodo prematrimoniale. Queste p. ed altre molte ancora sono ormai dati fissi nelle cause matrimoniali, tanto da poter essere considerati qualche cosa di più della semplice p. hominis, dedotta caso per caso dal giudice.

Anche nel diritto civile le p. hanno somma importanza e si contano nel diritto italiano numerosissime p. legali: una p. iuris et de iure è quella stabilita dall'art. 232 per cui il bimbo concepito durante il matrimonio è da ritenersi figlio del marito: in questo caso si vince la p. non dimostrando la falsità del presupposto, ma la impossibilità materiale e fisica del presupposto stesso. Una p. iuris tantum è quella dell'art. 1141: « Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione »: in questo caso dunque è ammessa la prova contraria.

Bibliografia4 opere
BIBL.: Wernz-Vidal, V. pp. 652-59; I. Manning, Presumption of law in matrimonial procedure, Washington 1935; F. Messineo, Manuale di dir. civ. e comm., I, Milano 1947, p. 48, n. 20; E. Mc Carthy, De certitudine morali quae in iudicis animo ad sententiae pronuntiationem requiritur, Roma 1948, p. 104 e passim.

Giorgio Franco

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Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. IX (1952), coll. 1980–1982.

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Franco, Giorgio. “Presunzione (Diritto Canonico).” In Enciclopedia Cattolica, vol. IX, coll. 1980–1982. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1952. https://azioneromana.com/it/article/presunzione-diritto-canonico.

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Franco, Giorgio. “Presunzione (Diritto Canonico).” Enciclopedia Cattolica, vol. IX, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1952, coll. 1980–1982. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/presunzione-diritto-canonico.

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