AZIONE

AZIONE. - Nel diritto romano, questa parola (lat. actio) servì originariamente a indicare qualsiasi atto compiuto in giudizio; più tardi, vigendo la procedura formulare, fu usata come sinonimo di pretesa giuridica e anche di diritto soggettivo; e sola mente all'epoca di Giustiniano assunse il significato, che tuttora le è proprio, di diritto d'ottenere mediante il giudizio quanto ci è dovuto (ius persequendi indicio quod sibi debetur: Inst., IV, 6, pr.).

SOMMARIO: I. Natura dell'a. - II. Categorie delle a. - III. Elementi e condizioni dell'a. - IV. Concorso e cumulo delle a. - V. Estinzione delle a. - VI. Di talune a. in particolare. - VII. L'a. criminale.

I. NATURA DELL'A

Se sulla finalità specifica dell'a., consistente nel provocare attraverso l'intervento del magistrato l'attuazione della volontà della legge, gli scrittori moderni sono tutti d'accordo, altrettanto non può dirsi per quel che riguarda la sua intrinseca natura. Ripudiate le teorie di coloro che vedevano nell'a. un semplice aspetto o una manifestazione di vita o un mezzo di difesa o una particolare funzione del diritto soggettivo (Windscheid, Puchta, Coviello e, tra i canonisti, Wernz-Vidal), la dottrina oggi prevalente considera l'a. come un diritto a sé stante. Ma quale specie di diritto? Secondo alcuni si tratta di un diritto soggettivo vero e proprio, al quale corrisponde l'obbligo d'una prestazione (Wach, Degenholb, Carnelutti); secondo altri di un diritto meramente potestativo, inteso come potere concesso dalla legge di produrre determinati effetti giuridici (Chiovenda, Calamandrei). Secondo alcuni è un diritto verso lo Stato o, comunque, verso la pubblica autorità, in quanto ha per oggetto la tutela giuridica, perseguibile solo mediante l'attività degli organi giurisdizionali (Rocco, Laband, Zanzucchi, Carnelutti); secondo altri è un diritto verso l'obbligato (Chiovenda, Betti). Secondo alcuni è un diritto concreto, che cioè spetta unicamente a chi abbia ragione nel campo del diritto sostanziale (Wach, Chiovenda); secondo altri è un diritto astratto, in quanto prescinde dalla fondatezza o meno della pretesa che chi agisce intende far valere (Bülow, Mortara).

Senza addentrarci in un approfondito esame delle varie tesi in contrasto, e riferendoci principalmente ai criteri seguiti dal legislatore ecclesiastico, ci limitiamo ad affermare sulle orme di F. Roberti (De processibus, I, 2a ed., Roma 1941, p. 68), che l'a. si distingue nettamente dal diritto controverso: non però fino al punto di separarsene del tutto, giacché in tanto può darsi a. in quanto esista, o si presume esistere, un diritto naturale o positivo da tu-

teare. Questo punto di vista è pienamente conforme al sistema del CIC; il quale, disponendo nel can. 1667: «Quodlibet ius... actione munitur, nisi aliud expressa cautum sit», ed enumerando nel can. 1511, § 1 tra i beni della Sede Apostolica iura et actiones sive personales sive reales, mostra nel modo più palese di tener ben distinti i due concetti di diritto e di a. Tale distinzione riceve, del resto, una ulteriore conferma dalla effettiva esistenza di diritti che la legge non munisce di a., come sono, ad es., il diritto nascente dalla promessa di matrimonio (can. 1017, § 3) e i diritti degli scomunicati vitandi o tolerati dopo sentenza condannatoria o dichiarativa (can. 1654, § 1).

Ma esistono, per converso, a. che non trovino in un diritto il loro naturale presupposto? L'opinione affermativa, sostenuta da autorevoli proceduristi laici, che, come il Chiovenda, fanno rientrare in questa particolare categoria le cosiddette a. di mero accertamento e quelle tendenti ad ottenere misure cautelari (sequestro, denuncia di nuova opera e simili), può agevolmente comprendersi ove si assume il termine «diritto» come diritto soggettivo in senso stretto, ossia come facoltà a cui corrisponda una determinata obbligazione da parte di colui contro il quale si agisce; ma non sembra accettabile in tesi assoluta, specie se voglia riferirsi al diritto della Chiesa. Ed infatti, anche le a. che appaiono a tutta prima perfettamente autonome e indipendenti, ripetono la loro origine e la loro giustificazione alla necessità di garantire il soddisfacimento di un interesse giuridico o la difesa da un semplice pericolo; cioè, di tutelare un diritto, il quale può non essere espressamente sancito da una specifica norma sostantiva, come avvenne spesso per i diritti che si dicono naturali, ma non essa per questo d'essere un autentico ed identificabile diritto.

II. CATEGORIE DELLE A

Le numerose e sottili distinzioni introdotte dal diritto romano in armonia con l'uso di definire il contenuto e limitare il numero dei diritti secondo il contenuto e il numero delle a. destinate a tutelari, non furono accolte senza riserve dalla legislazione canonica; la quale, anzi, percorrendo il sistema dei moderni codici civili, mise ben presto in guardia i giuristi contro un soverchio attaccamento ai nomi onde solevano distinguersi le a. (cf. c. 6, X, de iudiciis, II, 1). Per il diritto canonico - non meno che per il diritto secolare - le a. sono tutte quante sono le norme che possono attuarsi (can. 1667). Così, se certe denominazioni tipiche romane (come rei vindicatio, actio ad exhibendum, nunciatio novi operis, ecc.) si trovano riprodotte nel Codex, e se certe altre (come actio confessoria, actio negatoria, actio Pauliana, actio de pauperie, ecc.) vengono tuttora usate nella pratica forense, tanto accade o per la naturale difficoltà di abbandonare ogni traccia delle forme antiche o per comodità d'ordine tecnico, ma non già per esigenze di carattere sostanziale.

Ciò non impedisce tuttavia che le a. possano anche oggi, secondo i criteri consacrati da una plurisecolare dottrina, dividersi in varie, più o meno vaste, categorie.

Prima e fondamentale distinzione, quella tra a. contenziosa e a. criminale: diretta l'una alla difesa dei diritti dei singoli (siano essi persone fisiche o morali) nonché l'accertamento dei fatti giuridici che li riguardano; tendente l'altra alla restaurazione dell'ordine sociale mediante la repressione dei delitti (cf. can. 1552, § 2, nn. 1-2). Per il posto tutto particolare che l'a. criminale occupa nel sistema del diritto processuale, riteniamo opportuno trattare in separato paragrafo, mentre le cose dette fin qui e quelle che immediatamente seguiranno si riferiscono principalmente all'a. contenziosa.

Secondo la natura dei diritti che sono chiamate a differire, le a. si dividono in: personali e reali (se esistano a. miste, aventi cioè per oggetto ad un tempo la difesa di diritti personali e di diritti reali, è controverso in doti- trina); immobiliari e mobiliari; petitorie e possessorie. Petitorie sono quelle attraverso le quali si vuol raggiungere il definitivo riconoscimento di un diritto, fondato su un titolo legittimo; possessorie quelle che, indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi titolo, tutelano uno stato di fatto (cf. can. 1668).

Secondo la natura dei provvedimenti giudiziali che formano l'oggetto immediato delle a., si distinguono poi: a) l'a. di condanna, diretta ad ottenere una sentenza che, in base ad una precisa norma di legge, costringe il convenuto ad una prestazione nei riguardi di chi agisce; b) l'a. di accertamento o dichiarativa, tendente ad una sentenza che afferma o neghi l'esistenza di un determinato rapporto o fatto giuridico (tale, ad es., l'a. di nullità del matrimonio o di altro contratto); c) l'a. costitutiva, la quale mira ad ottenere, mediante la pronuncia del giudice, la costituzione di un rapporto giuridico nuovo o la cessazione di un rapporto giuridico prescindente (p.c.s., l'a. di restituto in integrum [can. 1687-89], l'a. di revoca del mandato [can. 1664], l'a. di separazione personale dei coniugi [can. 1129-31], ecc.). Ad esse possono aggiungersi: l'a. sommaria, che tende a conseguire l'attuazione della legge mediante accertamenti con prevalente funzione esecutiva (cf. per la concessione della provvisoria esecutoria delle sentenze il can. 1917, § 2); l'a. assicurativa o cautelare, che tende all'attuazione della legge mediante misure cautelari o provvisorie (così l'a. di sequestro e l'a. di denuncia di nuova opera o di danno temuto); l'a. esecutiva, che tende all'attuazione della legge mediante misure esecutive (cf. can. 1918-24).

Altre distinzioni consacrate dall'uso sono quelle tra a. trasmissibili e intrasmissibili, prescrittibili e imprescrittibili, principali e accessorie, pubbliche e private; mentre nessun vestigio rimane nelle leggi e nella pratica odierne di talune categorie derivate dal diritto romano, come quelle delle a. honoraria, directa, utile, striti iuris, bonae fidei, ecc.

III. ELEMENTI E CONDIZIONI DELL'A

In ogni a. possono rintracciarsi i tre elementi che seguono: a) i soggetti, ossia la persona a cui appartiene il diritto di agire (soggetto attivo) e quella di fronte alla quale questo diritto può esercitarsi (soggetto passivo); b) la causa, cioè il fatto giuridico su cui si fonda l'a. e che generalmente consta a sua volta di due elementi: un diritto, e uno stato di fatto contrario al diritto (causa petendi); c) l'oggetto, consistente nel bene giuridico a cui tende il potere di agire (petitum). Oggetto immediato è la statuizione del giudice attraverso la quale si attua la volontà della legge (sentenza di condanna o di accertamento, decreto di provvisoria esecuzione, ecc.); oggetto mediatore è il bene al cui conseguimento è coordinata l'attuazione della legge (somma da pagare, stato di coniuge, ecc.).

Nell'individuare i soggetti, occorre aver riguardo alla loro identità giuridica piuttosto che alla loro identità fisica, e tener presente che i soggetti dell'a. non corrispondono sempre ai soggetti del rapporto giuridico sostanziale (ciò che si verifica, ad es., nei vari casi di sostituzione processuale).

Circa la causa petendi, si noti: 1) che essa non deve confondersi con la domanda della quale costituisce pure un elemento; 2) che il fatto giuridico va considerato nel suo complesso, indipendentemente dai fatti semplici o motivi che possono esservi compresi; onde non si ha mutamento di causa petendi se, ad es., il vizio di consenso matrimoniale ex capite vis et metus, denunziato all'inizio della lite come derivante da minacce di morte, si dimostri poi originato da timore reverenziale; 3) che non influisce sulla individuazione della causa petendi la definizione giuridica del fatto, nel senso che ogni qual volta il fatto rimanga immutato, poco importa sotto qual norma di legge esso possa cadere; 4) che nelle a. reali di condanna la causa petendi è sempre e solo il diritto di proprietà, a nulla rilevando il titolo acquisito in base al quale questo diritto si sia costituito.

Quanto, infine, all'oggetto mediatore dell'a., si osservi che, nel determinarlo, bisogna per mente alla sua qualità giu-

ridica piuttosto che alla sua qualità materiale, e che esso non muta quando lo si sostituisce con un oggetto che stia col precedente in rapporto di parte ad intero.

Con gli elementi testé ricordati non sono da confondersi le condizioni dell'a., ossia le condizioni necessarie per ottenere dal giudice un provvedimento favorevole; si vuol dire: l'effettiva esistenza di un diritto da far valere; la qualità e legittimazione ad agire; l'interesse ad agire.

L'esistenza del diritto suppone, prima ancora che l'esistenza di un fatto o di una serie di fatti (p. es., ripetute minacce di morte in ordine alla celebrazione di un matrimonio), l'esistenza di una norma di legge (p. es., can. 1087, § 1) che in base a quei fatti garantisca un determinato bene o che ad essi attribuisca una determinata conseguenza giuridica (p. es., invalidità del matrimonio).

Per qualità o legittimazione ad agire (legittimazione ad agire) s'intende l'identità della persona dell'attore con la persona a cui, nel caso particolare, la legge concede l'identità (legittimazione attiva) e l'identità della persona del convenuto con la persona contro cui l'a. è concessa (legittimazione passiva). Diversa dalla legittimazione ad causam è la legittimazione ad processum, ossia la capacità di esser soggetto, in genere, di un rapporto giuridico processuale (v. GIURIDISMO); ma questa differenza non appare avvertita dal CIC, dove entrambi i concetti vengono designati con l'espressione generica di persona standi in indicio (cf., ad es., i can. 1652, 1654, 1892 n. 4).

L'interesse ad agire suol dirsi «misura dell'a.» e si identifica non tanto nell'interesse a conseguire il bene garantito dalla legge quanto nell'interesse a conseguire quel bene attraverso l'intervento degli organi giurisdizionali. A differenza del Cod. proc. civ. ital. (cf. art. 100), il CIC non contiene una norma generale che esplicitamente consideri l'interesse come condizione indispensabile per l'esercizio dell'a.; ma ciò non toglie che anche il sistema processuale canonico ne riconosca la necessità.

IV. CONCORSO E CUMULO DELLE A

L'esame dei tre elementi cui s'è accennato nel precedente paragrafo (soggetti, causa ed oggetto) offre un criterio facile e sicuro per la identificazione delle a. Identiche infatti devono ritenersi le a. che hanno comuni tutti gli elementi; mentre la differenza di uno solo di essi produce diversità di a.

A. diverse possono concorrere o cumularsi.

Si ha concorso di a.: a) quando, pur essendo diversi i soggetti, le a. tendono alla medesima cosa (cf., ad es., il can. 1534, § 2, in virtù del quale contro l'invalida alienazione dei beni ecclesiastici possono agire sia l'alienante, sia il suo superiore, sia infine i singoli chierici addetti alla chiesa; e si pensi al caso in cui un matrimonio sia accusato di nullità tanto dal promotore di giustizia quanto da uno dei coniugi); b) quando, restando identici i soggetti, le a. tendono a prestazioni diverse ma coordinate ad un solo scopo economico (p. es., restituzione della cosa e pagamento del prezzo; rescissione del contratto e risarcimento dei danni); c) quando le a. si differenziano unicamente nella causa petendi (p. es., a. petitoria e possessoria; a. personale contro il venditore per la consegna della cosa e a. reale sulla cosa venduta).

Si ha cumulo di a. quando a. diverse vengono esercitate nello stesso processo. Il cumulo è soggettivo se più persone agiscono contro il medesimo convenuto (litisconsorzio attivo) o se una sola persona agisce contro più convenuti (litisconsorzio passivo) o se più persone agiscono contro più convenuti (litisconsorzio misto); è obiettivo se più a. vengono esercitate dalla stessa persona contro lo stesso convenuto. Il cumulo obiettivo è espressamente consentito dal CIC (can. 1660, § 1) purché restino salvi i limiti di competenza del giudice adito e purché le diverse a. non siano l'una con l'altra incompatibili (come accadrebbe, ad es., se nel medesimo giudizio si denunciasse la nullità di un matrimonio ex capite vis et metus ed ex capite amentiae).

Le a. petitorie e possessorie possono cumularsi in unica istanza (can. 1670, § 1) a meno che da parte avversa non si opponga l'eccezione di spoglio; ed è inoltre consentito all'attore, prima della conclusio in causa (ed anche dopo, ove il giudice lo ritenga opportuno), passare dall'a. petitoria alla possessoria (can. 1671, §§ 1 e 2).

V. ESTINZIONE DELLE A

È naturale che, una volta estinto per qualsiasi causa (pagamento, compensazione, transazione, confusione, ecc.) il diritto che costituisce il presupposto dell'a., anche questa si estingua. Ma, oltre a ciò, le a. possono estinguersi mediante il semplice decorso del tempo, PRESCRIZIONE (v.). In questa materia, il diritto canonico (cf. can. 1701 in relazione ai can. 1508-12) fa proprio le norme delle legislazioni civili vigenti nei singoli paesi, imponendo tuttavia alcune notevoli limitazioni.

VI. DI TALUNE A. IN PARTICOLARE. – Il CIC, pure affermando il principio ricordato più sopra, secondo cui il numero e il contenuto delle a. si desumono dal numero e dal contenuto dei diritti controversi e non viceversa, coerentemente alla sua origine storica e all'antica tradizione canonistica, considera a parte, nel libro dedicato alla procedura e sotto il titolo De actionibus et exceptionibus (can. 1672-1700), le seguenti a., derivate dal diritto romano:

A) A. cautelari. – Sono quelle di sequestro e di denuncia di nuova opera e di danno temuto, delle quali si parlerà sotto le voci rispettive (v. DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO; SEQUESTRO).

B) A. di nullità. – Si tratta della nullità degli atti giudici in genere, a proposito della quale il codice stabilisce: a) che un atto è nullo soltanto ove manchi di taluno dei suoi elementi essenziali o di quelle formalità o condizioni che sono richieste dalla legge a pena di nullità (can. 1680, § 1); b) che la nullità di un atto non importa la nullità degli atti precedenti o successivi, che da esso non dipendano (can. 1680, § 2); c) che chi pone in essere un atto nullo è tenuto ai danni e alle spese verso l'altra parte (can. 1681); d) che la nullità di un atto non può essere dichiarata d'ufficio se non quando lo esiga il pubblico interesse o si tratti di poveri, di minori o di persone ad essi equiparate (can. 1682).

C) A. rescissorie. – Chi dal dolo o dalle gravi minacce altrui fu determinato a porre un atto o a stipulare un contratto intrinsecamente valido, può chiederne ed ottenerne la rescissione (can. 1684, § 1). Uguale a., da esperirsi nel termine di due anni, compete a chi, in un contratto oneroso, sia stato leso per errore (s'intende errore accidentale, giacché in caso di errore sostanziale il contratto sarebbe nullo) oltre la metà nel giusto prezzo o valore della cosa contrattata (can. 1684, § 2). L'a. può proporsi tanto contro l'autore del dolo o del grave timore quanto contro qualsiasi possessore di buona e di mala fede, salvo diritto di regresso (can. 1685).

D) A. di «restituto in integrum». – Rappresenta un rimedio straordinario, concesso per ragioni di naturale equità ai minori e a chi non possa esercitare l'a. rescissoria. Di esso si tratta sotto la voce RESTITUZIONE IN INTERO.

E) A. riconvenzionale. – È, secondo il can. 1690, § 1, l'a. che il convenuto propone dinanzi allo stesso giudice e nello stesso giudizio contro l'attore, allo scopo di rimuovere o diminuire la domanda. Come appare da questa definizione, essa è esperibile soltanto allorché tra la pretesa dell'attore e quella del convenuto possa farsi luogo a compensazione. Può esercitarsi in qualsiasi causa o, deve proporsi dinanzi al giudice presso cui fu instaurata l'a. principale (can. 1692), preferibilmente subito dopo la contestazione della lite o anche in qualunque altro momento del giudizio, purché prima della sentenza (can. 1630, § 1).

F) A. possessorie. – Vanno sotto questo nome le a. destinate a tutelare il possesso, cioè: l'actio adipiscendae, l'actio retinendae e l'actio recuperandae possessioni. Di esse si tratterà sotto la voce POSSESSO.

VII. L'A. CRIMINALE. – Sorge dalla violazione della norma penale e consiste nella facoltà di perseguire

in giudizio l'autore di un delitto perché a suo carico sia inflitta o dichiarata la giusta pena. Alcuni autori distinguono l'a. criminale dalla a. penale, che sarebbe diretta non già alla irrogazione o alla dichiarazione della pena, bensì alla esecuzione della pena già inflitta o dichiarata. Ma tale distinzione non sembra fondata; mentre par chiaro che con le due locuzioni actio criminalis e actio poenalis, usate volta a volta dal CIC in contrapposto a quelle di actio contentiosa e actio civilis, si voglia intendere la medesima cosa.

L'a. criminale (o penale) si distingue dalla a. contenziosa (o civile) non solo per il suo oggetto, ma anche per il fatto di essere pubblica, personale e necessaria: pubblica, in quanto tende alla riparazione del danno mediato che il delitto cagiona alla società (v. DELITTO); personale, in quanto si rivolge esclusivamente alla persona del delinquente; necessaria, in quanto essendo richiesta dal pubblico interesse, deve (sia pure con qualche opportuno temperamento) venire esercitata in ogni caso, né ad essa può rinunciarsi ad arbitrio delle parti.

Abolita la distinzione dei delitti in pubblici e privati, e tolta ogni traccia dell'antica a. popolare (per cui chiunque poteva, come membro della comunità, trarre in giudizio i delinquenti), il diritto canonico vigente riserva l'esercizio dell'a. (o accusa) criminale al solo promotore di giustizia (can. 1934); salva, beninteso, ai fedeli la facoltà, che talvolta diventa obbligazione, di denunziare allo stesso promotore i delitti di cui siano a conoscenza (can. 1935, §§ 1 e 2; V. DENUNCIA). Per i delitti di ingiuria e diffamazione non può, in regola, procedersi senza la preventiva querela della parte lesa (can. 1938, § 1), ma ciò non vale a mutare, neppure per questo caso, la natura dell'a. criminale, poiché, come sarà meglio spiegato a suo luogo, querela (v.), lungi dal confondersi con l'a., rappresenta semplicemente una condizione per l'esercizio di essa.

L'a. criminale, a norma del can. 1702, si estingue: a) con la morte del reo; b) col condono da parte della legittima autorità; c) con la prescrizione. Fatta eccezione per i delitti di competenza del S. Ufficio (come l'eresia, lo scisma, l'apostasia, ecc.), sono stabiliti i termini prescrizionali: di un anno per l'ingiuria; di cinque anni per i delitti qualificati contro il sesto e il settimo precetto del decalogo; di dieci anni per la simonia e l'omicidio; di tre anni per tutti gli altri reati (can. 1703). La prescrizione decorre dalla data del commesso delitto; e se si tratti di delitto permanente, abituale o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (can. 1705, §§ 1-3).

L'avvenuta estinzione dell'a. criminale non impedisce l'esercizio dell'a. contenziosa per il risarcimento del danno cagionato dal delitto (can. 1704, n. 1); e non vieta nemmeno che l'ordinario adotti contro il colpevole, se chierico, i provvedimenti disciplinari della esclusione dalla promozione, della proibizione di esercitare il sacro ministero o della ammizione dall'ufficio (can. 1704, n. 2, e 2222, § 2).

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