PUFENDORF, SAMUEL VON

PUFENDORF, SAMUEL von. - Storico, filosofo e giurista, n. a Dorfchemnitz in Sassonia l'8 genn. 1632, m. a Berlino il 26 ott. 1694. Compiuti gli studi a Lipsia e a Jena, fu dal 1657 precettore a Copen- hagen dove preparò la sua prima opera, Elementorum iurisprudentiae universalis libri duo (L'Aia 1660).

Chiamato all'Università di Heidelberg, gli fu affidata la cattedra di diritto naturale e delle genti, per la prima volta istituita; ivi scrisse, con lo pseudonimo di Severinus de Monzambano, il De statu imperii Germanici (Ginevra 1667); passato poi a Lund, in Svezia, scrisse l'opera che restò la sua più famosa, De iure naturali et gentium libri octo (Lund 1672), compendiata l'anno seguente nel De officio hominis et civis iuxta legem naturalem libri duo (ivi 1673); alle polemiche suscitate da tali scritti rispose con vari opuscoli, pubblicati poi con il titolo di Eris Scandica (Francoforte 1686). Dell'anno successivo è il De habitu religionis christianae ad vitam civilem (Brema 1687), in cui il P. sostiene il principio della libertà di religione e della tolleranza religiosa; ma già dal 1677, essendo stato nominato storiografo del Regno di Svezia, egli si era dedi- cato all'attività storiografica, che proseguì dal 1688 a Berlino dove rimase fino alla morte; tra le numerose opere storiche sono da ricordare: Einleitung zur Historie der vornehmsten Reiche und Staaten in Europa (Francoforte 1682), Commentariorum de rebus Sueciis libri XXVI (Utrecht 1686), De rebus gestis Frederici Wilhelmi Magni (Berlino 1695), De rebus gestis Frederici III Electoris Brandenburgici (ivi 1784).

La dottrina del P. intorno al diritto naturale si collega direttamente a quella di Ugo Grozio (v. GRAMONT, HUIG), del quale però egli accentua l'atteggiamento razionalistico e antiteologico, nel tentativo di fondare esclusivamente sulla ragione il diritto naturale. Questo è per lui del tutto distinto dalla religione, perché esso ha per compito di stabilire le norme di condotta in questa vita e si riferisce soltanto alle azioni esterne. Oltre che di Grozio, appare manifesta l'in- HOBBES, THOMAS (v.), empirismo (v.) razionalismo (v.) che dà alla sua dottrina uno spiccato carattere astrattistico e antisto- rico. Benché non molto originale, questa è svolta con grande sistematicità, frutto dell'intento del P. di costruire un sistema di diritto naturale che possieda lo stesso rigore di quello della scienza fisica. In esso, assai più che nelle dot- trine di Grozio, appaiono tutte le teorie caratteristiche del

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Pueblo, diocesi di - Villaggio degli Indi Taos - Nuovo Messico.

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giusturalismo: quella dello stato di natura, antistoricamente concepito come anteriore alla convivenza politica, e configurato, a differenza di quanto aveva fatto Hobbes, come uno stato pacifico, anche se viziato da una condizione di insicurezza; quella del contratto sociale, per il quale, onde assicurarsi la garanzia dei propri diritti, gli uomini costituiscono lo Stato sottomettendosi a un'autorità politica; quella della superiorità dello Stato sulla Chiesa e della libertà di coscienza. Stato (v.) infine è per il P. una persona morale, la cui volontà, derivante dalle convenzioni di più soggetti, viene considerata volontà di tutti allo scopo di raggiungere la pace e la sicurezza comune.

BIBL.: G. De Montemayor, *Storia del diritto nat.*, Palermo 1911, pp. 427-57; F. Schonke, *P. s. Kirchenbegriff*, in *Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgesch.*, *Kanonist. Abteil.*, 1925, pp. 30-61; B. Mathis, *De S. P. juris naturalis et gentium* (vol. 1), 1933, p. 163 seq.; F. Zipperer, *S. V. in Staatsleu.*, IV, coll. 495-500 (con amplia bibli.); N. Bobbio, *Pref. all'antologia pufendorfiana. Principi di diritto naturale.* Torino 1943.