DOCUMENTO. - Dal significato etimologico di «insegnamento» (da doceo, «ciò da cui uno apprende, ottiene la prova»), la parola d. è passata ad indicare qualsiasi testimonianza (scritta, verbale, monumentale) di un fatto, e particolarmente, per parafrasare la definizione del Sickel, «l'attestazione scritta di un fatto di natura e di contenuto giuridico, stilata secondo determinati principi per cui riscuota fede e abbia valore di prova»: in questo senso esso viene chiamato anche «strumento» e fu designato nel medioevo con i termini generici di charta, litterae, scriptura, ecc. La sua origine va ricercata nel
l'antico d. romano, sia nella forma testimoniale, sia in quella del chirografo e dell'epistola. Il d. in sé, prescindendo ossia dal valore storico o giuridico che esso possa avere, forma oggetto di una scienza particolare detta «diplomatica» (v.).
I. CLASSIFICAZIONE
Poiché non tutti i d. rispondono ad un medesimo fine, né provengono da uno stesso autore, né si presentano sotto un unico aspetto, la diplomatica ha dovuto procedere innanzi tutto a una classificazione del d., che varia a seconda del punto di vista da cui l'atto viene esaminato. Una prima distinzione riguarda il momento del fatto giuridico attestato: si hanno così d. di prova (notitiae) e d. dispositivi (chartae), a seconda che l'azione giuridica documentata sia già compiuta e valida anteriormente alla stesura del d., oppure che sia esso stesso a darle compimento e validità. Una seconda distinzione si basa sulla natura dell'atto, che può essere politica, giuridica oppure amministrativa: il d. differisce in tal senso sia nel dettato che nei caratteri diplomatici, e si distinguono precetti, privilegi, diplomi, placiti, lettere, mandati, e i vari tipi di chartae e di memoratoria (venditionis, offensionis, conventionis, locationis, pignoris, ecc.). Infine la distinzione più importante, che costituisce il primo fondamento della diplomatica speciale, si basa sull'autorità da cui l'atto promana e divide i d. in due grandi categorie: pubblici e privati. I d. pubblici, e cioè emanati in forma pubblica da pubbliche autorità, a loro volta si suddividono in ecclesiastici (pontifici, vescovili, ecc.), sovrani (imperiali, regi, principeschi, ecc.), comunali e giudiziari. I d. pontifici, le cui caratteristiche diplomatiche peculiari cominciano a distinguersi sulla fine del sec. VIII, epoca a cui risalgono i più antichi originali a noi pervenuti, BOLLA (v.), BREVE (v.) PROPRIETÀ (v.). Quelli vescovili si adeguano spesso alle caratteristiche del d. pontificio, soprattutto nelle sedi più importanti (Ravenna, Costanza, Reims, ecc.), oppure imitano le forme del d. principesco: a volte però si presentano privi di qualsiasi formalità cancelleresca. I d. sovrani sono rappresentati essenzialmente da privilegi, lettere e mandati; quelli comunali da reformationes (verbali delle sedute del Consiglio del Comune), statuta, brevia ambaxiatorum (schema di preliminari di patti), banni (avvisi pubblici), mandata, licitare rectorum; quelli giudiziari dagli atti processuali e in genere da tutti i d. connessi con il procedimento giudiziario (libelli, mandati, lettere di citazione, deposizioni testimoniali, placiti). Il d. privato è invece quello che riguarda materia di diritto privato, ed è steso generalmente dal notaio, talora però (come nel caso del chirografo [v.]), anche da uno o più contraenti: comprende una grandissima varietà di atti, fra cui soprattutto importanti i contratti, di vario tipo.II. GENESI
Alla formazione del d. concorrono persone diverse, che agiscono in due momenti cronologicamente o logicamente diversi, quello dell'actio, che riguarda cioè il fatto giuridico attestato, e quello della conscriptio, ossia della documentazione. Le persone assolutamente necessarie alla creazione del d. sono l'autore, e cioè chi compie l'azione documentata; il destinatario, ossia la persona a cui è destinato il d.; il rogatario, ovvero chi compila l'atto su richiesta dell'autore o del destinatario. All'actio concorrono: la domanda all'autore da parte del destinatario (petitio); la raccomandazione della domanda stessa fatta da persona influente (intercessio);
chiesa antica, con molte citazioni da opere perdute dei Padri.
il concorso di determinati personaggi di cui era richiesto l'intervento (intervenientes), il consenso (consentientes), o anche semplicemente la testimonianza (testes). Alla conscriptio invece: l'ordine dato dal sovrano alla cancelleria (iussio) o il mandato del privato al notaio (rogatio) di stendere l'atto; la compilazione della minuta (imbreviatura); la stesura definitiva (mundum); la verifica per i d. di cancelleria (recognitio), e finalmente l'autenticazione (completio).
III. PARTIZIO-NE
Il d., qualunque sia il suo tipo, si divide in determinate parti individuate da formole particolari, che possono figurarvi al completo o meno, a seconda dell'epoca, della natura, dell'autorità da cui promana l'atto. Anche il loro ordine può, entro certi limiti, variare, ma si indica qui la successione tipica che permetterà di distinguere le varie parti anche se disposte altrimenti. La suddivisione fondamentale di un d. è quella che distingue protocollo, testo e escatocollo (detto anche impropriamente protocollo finale).1. Il protocollo è l'insieme delle formole iniziali e comprende: invocazione, intitolazione, iscrizione e salutazione. L'invocatio è un pio appello alla divinità e trae origine dall'usanza cristiana d'invocare l'aiuto divino prima di qualsiasi azione di una certa importanza; essa può essere verbale, se espressa letteralmente con determinate formole (in nomine Domini, in nomine sanctae et individuae Trinitatis, ecc.), o monogrammatica (v. CHRISMON) e può anche ricorrere in entrambe le forme; manca completamente nei privilegi pontifici da Leone IX (1049-54) in poi. L'intitulato consiste nella menzione del nome dell'autore accompagnata dai suoi titoli e dalle sue qualità; l'inscriptio invece nel nome, titoli e qualità del destinatario; la salutatio in un'espressione di saluto nei d. pontifici (salutem in Domino; salutem et apostolicam benedictionem), e di grazia nelle lettere regie ed imperiali (gratiam suam et omne bonum, ecc.): manca negli altri d. sovrani come pure nei privati. Nei privilegi si trova al suo posto la formula di perpetuità (in perpetuum; ad aeternam rei memoriam).
2. Il testo costituisce la parte centrale del d., quella che dà ragione del contenuto dell'atto e varia quindi in dipendenza di esso sia nell'estensione che nel dettato. Si distingue in arenga, pubblicazione, narrazione, disposizione, sanzione, corroborazione.
L'arenga (o exordium, o proemium, o prologus) è un'introduzione di carattere retorico in cui si espongono principi generali o verità dogmatiche in qualche relazione con la natura dell'atto documentato: non è essenziale e dopo il sec. XII tende via via a scomparire, almeno nei d. meno solenni. La publicatio (o promulgatio o notificatio) è la formula che introduce la parte espositiva del d. facendola nota (notum sit omnibus; pateat omnibus, ecc.). La narratio (o expositio) consiste nel richiamo alle circostanze che hanno dato origine all'atto; la dispositio nella descrizione dell'atto stesso, nei suoi dettagli di tempo, di luogo e di persona, e nelle sue conseguenze: costituisce la parte essenziale del d. dal punto di vista della critica storica, mentre per la critica diplomatica essa non ha grande interesse. La sanctio comprende un insieme di espressioni con cui si consacra il carattere legale del d. e si stabiliscono alcune obbligazioni per garantire l'osservanza dell'atto giuridico. La corroboratio indica le formalità seguite per la convalida del d.
3. L'escatocollo comprende datazione, apprezzazione e sottoscrizione.
(v.). Le sottoscrizioni di consenzienti sono rare nei d. pontifici dato che l'autorità emanante tale potere che non ha bisogno di convalidazione di testimoni; tuttavia nei privilegi, assai raramente fino a Pasquale II e con una certa regolarità solo da Innocenzo II (1130-43), appaiono le sottoscrizioni dei cardinali, quasi mai però autografe. Infine la partecipazione degli ufficiali di cancelleria risulta nei privilegi dalla sottoscrizione autografa dell'estensore del d., dal disegno della «rota» e del «bene-valete», dalla menzione del datario; nei brevi dalla sottoscrizione del segretario.
Le caratteristiche elencate si riscontrano al completo soltanto negli originali: la diplomatica, tuttavia, non trascura lo studio delle copie (autentiche o meno), e neppure dei falsi. Essa tiene conto inoltre, come del resto la critica storica, delle minute, dei cartulari e dei registri (v.).
IV. ILLUSTRAZIONE
Il d. non presenta di norma illustrazioni, e solo in alcuni atti, stilati con particolare solennità, i fregi concellareschi attorno alle iniziali o ai vari «signa» acquistano carattere di ornamentazione. Tuttavia non mancano esempi di d. miniati con vere e proprie illustrazioni: ma si tratta di d. privati, per i quali l'autore ha voluto raggiungere anche un effetto estetico.V. IL D. NEL DIRITTO CANONICO. — Il d. può venire utilizzato in giudizio quale mezzo di prova.
Occorre, peraltro, affinché il d. assolva la funzione di mezzo di prova, che esso contenga la sottoscrizione dell'autore, in quanto solo con tale sottoscrizione esso assume la natura di strumento di certificazione. Ed il valore probatorio del d., la sua efficienza, cioè, quale mezzo di prova, è strettamente dipendente dall'attendibilità del suo autore.
Con riferimento al processo, dei d. possono farsi varie distinzioni. Vi sono invero gli strumenti posti in essere dalle parti in causa e quelli provenienti dai terzi; i quali ultimi valgono come prova solo in quanto siano la prova di un atto giuridico o di un fatto del terzo influente ai fini del decidere. Inoltre gli strumenti sono originali o ri-prodotti, secondo che procedano direttamente dal loro autore o siano trascritti dal relativo originale; veri falsi, secondo che contengano il vero o il falso; autentici o apocrifi, secondo che effettivamente provengano o meno dall'autore cui sono attribuiti; viziati o integri, secondo che essi siano o meno alterati per interpolazione, abrasione o correzione; validi o invalidi, secondo che essi siano formati o meno con l'osservanza delle norme di legge relative alle condizioni prescritte affinché abbiano il loro pieno valore giuridico; pubblici o privati, secondo che siano ricevuti da un pubblico ufficiale, o invece provengano da una persona privata (o anche da un pubblico ufficiale, fuori dell'esercizio delle sue funzioni). E quest'ultima è la distinzione più importante nel diritto processuale. Per il valore probativo dei d. è normativa, di regola, la lex fori, cioè la legge vigente nel luogo in cui si svolge il processo; invece la forma del d. è regolata dalla legge del luogo in cui il d. è stato scritto.
I d. pubblici di maggiore rilievo nel diritto canonico sono elencati nel can. 1813 § 1 del CIC (atti del Pontefice, della Curia Romana e degli Ordinari, strumenti dei no

tari ecclesiastici, atti giudiziali, iscrizioni o attestazioni di Battesimo, Cresima, Ordine, professione religiosa, Matrimonio e morte).
Dal punto di vista della valutazione istruttoria del d. occorre tenere bene fermi i seguenti principi: 1) che i d. pubblici si presumono genuini fino a prova contraria (can. 1814); 2) che i d. stessi fanno piena prova di quello che è in essi il contenuto diretto e principale (can. 1816), mentre gli elementi estranei a tale contenuto hanno invece valore semplicemente indiziario; 3) che entrambe queste presunzioni, basate sul fatto che, formandosi i d. pubblici con l'opera di un pubblico ufficiale, è da ritenersi che essi corrispondano al vero per quanto vi si attesta essere avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale, possono essere superate con impugnazione giudiziale del d. (quere la falso).
I d. privati hanno, viceversa, valore probatorio pari a quello proprio della confessione stragiudiziale (v. Confessione) soltanto se essi sono stati riconosciuti dalla parte contro la quale essi sono usati in giudizio o dal giudice (can. 1817), se il giudice ne ha accertato l'autenticità (can. 1817). Inoltre i d. privati — a differenza di quelli pubblici — non hanno efficacia nei riguardi dei terzi estranei al giudizio.
Sia dei d. pubblici che dei privati possono propri in giudizio dall'interessato — incidentalmente, in qualsiasi stadio e grado della causa — o in processo apposito, la ricognizione e la impugnazione (can. 1816).
La querela di falso è propriamente il mezzo concesso dalla legge per ottenere la declaratoria di falsità di un d. sia pubblico che privato (v. FALSO; QUERELA).
Infine, quanto alla produzione in giudizio dei d., si considerino i seguenti principi, in vigore nel processo