INTERVENTO, PRINCIPIO DEL NON. - In diritto internazionale si ha la figura giuridica dell'i. quando uno Stato si intromette negli affari interni di un altro per ottenerne un particolare comportamento.
L'i. è conforme a diritto, e quindi legittimo, quando esso non lede quella libertà di azione che il diritto internazionale riconosce a ogni Stato; illecito nel caso inverso. Praticamente, l'i. è ritenuto uno strumento tanto per la tutela dei diritti subiettivi, quanto per quella dei semplici interessi internazionali.
Nel primo caso, e in questo la dottrina è concorde, l'i. è lecito, quando è giustificato da una particolare norma convenzionale. Un particolare interesse presentano a questo proposito quei trattati che stabiliscono un controllo o un regime economico-finanziario fra Stati, numerosissimi in atto o in progetto in questi ultimi tempi e nei quali si tenta anche di trovare una base comune su cui costruire una comunità internazionale o per il momento soltanto europea. Oltre che da trattati particolari, l'i. può essere contemplato da trattati di indole generale: tipico fra questi era il Patto della Società delle Nazioni, ufficialmente disciolto il 18 apr. 1946 in seguito alla creazione dello Statuto, o Carta, delle Nazioni Unite, sottoscritto da cinquanta Stati il 26 giugno 1945 ed entrato in vigore il 24 ott. successivo.
Inoltre l'i. può essere determinato da una norma generale internazionale. Così la dottrina esamina se la lesione del diritto altrui possa diventare lecita o non vietata quando sia connessa all'auto-tutela, alla legittima difesa e allo stato di necessità. La liceità dell'i. è generalmente riconosciuta quando sia la conseguenza della violazione di un diritto subiettivo dello Stato interveniente commessa dallo Stato contro il quale l'i. è diretto. Eguallimenti si può dire per l'i. causato da legittima difesa, nei casi cioè in cui si vogliano tutelare il territorio, i cittadini o i beni dello Stato interveniente. È controverso se l'i. possa essere legittimato dallo stato di necessità, poiché l'apprezzamento sulla gravità della minaccia che interessa lo
Stato interveniente viene fatto da questo stesso e pertanto in esso può nascondersi più una esigenza politica che una giustificazione giuridica.
Nel secondo caso, quando cioè l'i. è diretto alla difesa non di diritti subiettivi ma di semplici interessi internazionali, sorge il vero problema dell'ammissibilità o liceità di esso, di fronte alle numerose azioni di Stati che esercitano una pressione sulla condotta di un altro Stato per costringerlo ad adottare un contegno conforme ai loro interessi senza un titolo giuridico.
Due teorie contestanti si contendono il campo. Una, detta teoria generale dell'i., considera questo come un mezzo lecito per la tutela degli interessi internazionali, anche senza che un titolo giuridico lo ammetta. A questa teoria può obiettarsi che non si è riusciti ancora a dimostrare l'esistenza anche di un solo interesse per la cui tutela uno Stato sia autorizzato dal diritto internazionale a ledere un diritto altrui. Un atto del genere non solo si opporrebbe al diritto fondamentale alla libertà, ma violerebbe anche la giustizia e l'ordine internazionale che hanno il loro fondamento, o meglio, la loro giuridicità nell'universale diritto naturale.
L'altra teoria, definita teoria generale del non i., condannata da Pio IX (allocazione Nocax et ante del 28 sett. 1860, Syllabus, prop. LXII), considerando come illecito, in omaggio al rispetto della sfera di libertà lasciata ad ogni Stato dal diritto internazionale, ogni i. che non sia fondato su un titolo giuridico (sia questa una norma generale di diritto internazionale o una speciale norma convenzionale) nega la possibilità di costruire giuridicamente l'i. come mezzo di tutela di interessi non riconosciuti dal diritto internazionale. Sempre in omaggio all'incerto spirito positivista che informa l'odierno ordine giuridico internazionale, l'i. non potrebbe essere giustificato neppure per ragioni umanitarie, nei casi in cui cioè venissero violati i diritti fondamentali dell'uomo. A questo erroneo principio del non-i. può obiettarsi che quando sussista una grave e ragionevole causa, che non deve certamente ridursi alla difesa di un puro e semplice interesse, è lecito, e in alcuni casi anche doveroso, intervenire negli affari interni ed esterni degli altri Stati.
Svariatissimi sono i modi in cui l'i. può attuarsi, ma in linea generale si deve tener presente che gli atti con cui esso si esplica devono essere sempre conformi al diritto internazionale consuetudinario o particolare.
Dall'i., che consiste propriamente nell'uso di mezzi coercitivi o nella minaccia di ricorrere ad essi, si debbono distinguere, p. es., l'offerta di una mediazione, le proteste fatte mediante note diplomatiche, la rottura delle relazioni diplomatiche e così via; infine, l'i. non può e non deve essere identificato con la guerra che è un istituto a sé, sia per le cause che possono determinarla, sia per il modo in cui deve essere condotta, sia infine per i suoi effetti.
Storicamente, si ha una prima enunciazione del principio del non i. nella pace di Westfalia firmata il 24 ott. 1648, sia pure limitatamente ai conflitti di religione. L'attuazione di questo principio nel vero e proprio campo politico si ha quando, sulla fine del sec. XVIII, la Francia sorta dalla Rivoluzione vuole reagire contro l'i. delle Potenze europee miranti a restaurare la monarchia francese, e fu in modo particolare studiato nella prima metà del sec. XIX quando i membri della S. Alleanza ne sancirono la liceità nei casi, in cui i moti rivoluzionari in altri Stati mettessero in pericolo i principi legittimi.
Il tentativo di i. a favore della Spagna contro i moti rivoluzionari delle colonie sud-americane provocò il messaggio del 2 dic. 1823 del presidente Monroe che diede vita alla dottrina del non-i. delle Potenze europee nelle questioni americane, riservando però agli Stati Uniti d'America la facoltà di intervenire negli affari degli altri Stati americani. Nella seconda metà del sec. XIX gli i. avvengono particolarmente contro le oppressioni religiose e delle minoranze etniche. Nel periodo più vicino a noi, l'i. tende a mutare anche di forma: da armato esso diviene generalmente diplomatico, per tornare ad essere armato nel primo conflitto mondiale 1914-18. Passando ai giorni nostri si constata fin dall'inizio della seconda conflagrazione mondiale un programma nettamente interventistico che, dopo la fine della guerra, assume caratteristiche di vario genere (aiuti economici, politico-militari, ecc.).
Ciò nonostante il principio generale del non i. viene ancora una volta enunciato nell'art. 2, n. 7 dello Statuto delle Nazioni Unite (1945): «Nulla di quanto contiene il presente Statuto autorizzerà le Nazioni Unite a intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato». Principio, che ha ricevuto nuova ammetta dai fatti che si stanno svolgendo in questi ultimissimi tempi nella Corea.
BIBL.: sources