Enciclopedia Cattolica vol. XI, 1953 Diritto canonico e civile Questioni particolari

SEMINARISTICO

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ALUNNATICO rimanda qui.

SEMINARISTICO. - È il tributo che l'Ordinario può imporre sulla rendita di tutti gli enti ecclesiastici diocesani onde provvedere alle necessità materiali del Seminario.

Il Concilio Tridentino, con l'istituire i seminari, aveva provvisto ai relativi bilanci, permettendo loro di incorporarsi benefici semplici e autorizzando una tassa speciale su tutti gli enti ecclesiastici (sesa. XXIII de Ref., can. 18). Il Concilio aveva minutamente descritti i redditi soggetti all'imposta, ma molti dubbi si erano chiariti solo in seguito alla cost. apost. Creditae di Benedetto XIII e specie con la larga giurisprudenza sopravvenuta.

Il CIC ha riaperto questa sorgente, lasciandola però facoltativa alle iniziative del vescovo (can. 1355), e ha risolto ogni questione stabilendo criteri sicuri per formare i ruoli dei contribuenti. Infatti, per il disposto del can. 1356, sono tenuti a versare il s., nonostante qualunque consuetudine o privilegio in contrario, la mensa vescovile, tutti i benefici anche regolari o di diritto patronale (comprese le parrocchie o le quasi-parrocchie anche se alimentate solo dalle offerte dei fedeli), le case di ricovero, le associazioni dei fedeli canonicamente erette e le fabbricerie aventi entrate proprie; e infine tutte le case religiose, a meno che vivano di sole elemosine o abbiano un collegio di tirocinio per maestri o per alunni al bene comune della Chiesa, come, p. es., un istituto missionario. L'aliquota del tributo non può in nessun caso superare il cinque per cento sull'imponibile accertato, e dovendo essere uguale per tutti non si ammette né una imposizione progressiva, né una imposizione decrescente; nemmeno è permessa l'esenzione di alcuna delle categorie contemplate, perché il tributo è generale. La liquidazione dell'imponibile si fa al netto degli oneri e delle spese necessarie e dedotte, per i benefici canonici, le distribuzioni quotidiane o la quota del terzo di reddito che ad esse corrisponda. Sono pure esenti le offerte dei fedeli; e se queste costituiscono per intero il beneficio parrocchiale, un terzo è immune dalla tassa. Però negli oneri e nelle spese necessarie non sono compresi quelli occorrenti per il vitto, le vesti e l'abitazione del beneficiario e delle persone a carico e in genere le spese personali che il parroco o qualunque beneficiato sostiene per curare la sua salute, per mantenere la servitù, per i libri e per i viaggi, ecc. Sono invece detraibili i tributi imposti dall'autorità civile, le somme occorrenti per la manutenzione della casa e dei fondi beneficiari, per la coltivazione dei campi, per la raccolta dei frutti, per il salario agli operai, per l'acquisto dei semi e per la conservazione degli attrezzi di lavoro. Le elemosine delle Messe non sono da computare fra le rendite soggette al s. Non si può produrre appello o dedurre eventuali consuetudini o privilegi in contrario (can. 1356). Per il riconoscimento agli effetti civili e perché il s. sia computato a diminuzione delle rendite tassabili, occorre che il decreto vescovile venga riconosciuto con decreto presidenziale.

Bibliografia2 opere
BIBL.: A. Vermeersch - J. Creusen, Epitome Iuris canon., 6ª ed., Malines-Roma 1940, II, pp. 478-80; Matth. Conte a Coronata, Institutiones Iuris canonici, II, 3ª ed., Torino 1948, n. 936.

Luigi Fini

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Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. XI (1953), coll. 285–286.

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vol. 11, coll. 285–286

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Fini, Luigi. “Seminaristico.” In Enciclopedia Cattolica, vol. XI, coll. 285–286. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1953. https://azioneromana.com/it/article/seminaristico.

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Fini, Luigi. “Seminaristico.” Enciclopedia Cattolica, vol. XI, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1953, coll. 285–286. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/seminaristico.

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