PERSECUZIONI CONTRO I CRISTIANI

PERSECUZIONI CONTRO I CRISTIANI. - Con questa espressione si indicano le vessazioni che la Chiesa subì da parte dell'Impero romano, da Neronese (64 d. C.) alla promulgazione del cosiddetto Editto di Milano (313).

Le prime avvisaglie delle p. sembra sorgere sotto Claudio (I.v.), 50 d. C.) quando, secondo Svetonio, quell'Imperatore cacciò da Roma gli Ebrei tumultuanti a causa di Cresto (Vita Claudii, 25, 4; Act. 18,1; Rom. 16, 3). Che la frase sia da porre in relazione col cristianesimo, è ora comunemente accettato (cfr. H. Janne, Impulsore Chresto, in Ann. de l'Inst. de philos. et d'hist. orient., Bruxelles 1934, p. 254); mentre non è sicuro che vi si riferiscano alcune frasi poco chiare di una lettera dello stesso Claudio agli Alessandrini (id., Un passage controversé de la lettre de Claude aux Alexandrins, in Rev. archéol., 3a serie, 35 [1932], p. 273). In quegli anni come nei decenni seguenti non si distinguevano presso il gran pubblico gli Ebrei dai cristiani; per cui questi furono coinvolti nell'odio dei pagani contro di quelli.

I Romani tolleravano la professione di tutti quei culti che non fossero in contrasto con le leggi e la moralità, ma non ammettevano che si passasse sopra a quelle pubbliche manifestazioni che erano collegate con la vita pubblica della nazione ed in particolare verso la dea Roma ed il genio dell'Imperatore che erano, specialmente in provincia, il contrassegno di legittima sudditanza. I cristiani che rifuggivano da ogni cerimonia religiosa e da principio da ogni ufficio pubblico, dalla milizia e dagli obblighi sociali intimamente connessi con atti idolatrici, vivendo appartati, lontani da tutte le manifestazioni di vita lussuriosa e profana, erano ritenuti odiatori del genere umano (v. ACCUSE CONTRO I CRISTIANI). Da ciò un impegno di sterminari, da parte delle autorità, e il pretesto per sommose popolari.

I. Fondamento giuridico delle p

I cristiani durante i tre secoli delle p. vissero in un'atmosfera ostile, che ebbe momenti di particolare violenza. Però, nonostante tutto l'odio e le calunnie accumulate contro di loro, i cristiani non potevano essere giuridicamente perseguiti se non in forza di particolari disposizioni legali: emanate contro di loro; non consta infatti che si procedesse a loro riguardo per delitti comuni. D'accordo tutti nel ritenere che durante il sec. II fu in vigore la norma stabilita da Traiano: «conquiri non sunt (i cristiani), si deferantur et arguantur puniendi sunt». Ma su quale fondamento legale Traiano stabiliva questa procedura? Alcuni (Le Blant) hanno quindi pensato che i cristiani furono perseguitati in forza della legge comune sancita contro i delitti di lesa maestà ed empietà, a torto o a ragione attribuiti ai cristiani. Altri invece (Profumo) pensano che fu fatta valere una disposizione di Tibério contro ogni sorta di nemici dell'Impero e del popolo romano, e da Nerone per primo applicata ai cristiani. Altri ancora (Th. Mommsen) pur ammettendo che i cristiani potevano benissimo esser perseguitati in forza delle leggi comuni già esistenti contro i re di lesa maestà, lo furono tuttavia in forza dello «ius coercitionis», concesso ai autorità romane, per tutelare la sicurezza dell'Impero e la tranquillità sociale: un'autorità di polizia per la quale potevano e dovevano agire contro tutti coloro che avessero attentato in qualsiasi modo al bene e all'ordine pubblico. Altri infine (P. Allard, C. Callewaert), e forse sono più nel vero, pensano che Nerone, in seguito all'inchiesta condotta dopo l'incendio, emanasse una disposizione legale, quell'institutum Neronianum di cui parla Tertulliano, che si compendiava nell'aforisma giuridico: christianos non licet. Ciò spiega anche quella persistenza, nelle classi dirigenti romane, di avversione contro il cristianesimo, che durò lunghi anni. Un fatto però è assodato e da tutti ammesso, che i cristiani furono perseguitati per un motivo religioso: tutte le volte che un accusato negava di esser cristiano era lasciato libero, mentre se persisteva nelle sue idee veniva ritenuto colpevole di pena capitale, che poteva essere la morte o la relegazione.

II. Giudizi, torture e pene nelle p

Se durante l'Impero il diritto civile si andava lentamente addolcendo, quello penale al contrario diveniva più dispotico e crudele. La tortura prima riservata agli schiavi fu estesa anche ai plebei e non si mancò di escogitare nuovi generi di supplizi. Di questo inasprimento i cristiani sopportarono il peso maggiore. Arrestati da agenti munici, cipali o soldati, venivano rinchiusi in carcere, dove tuttavia potevano, con la interessata connivenza dei custodi, esser visitati da parenti ed amici che portavano loro cibi, vesti e specialmente dai ministri della Chiesa. Il processo, assai breve del resto, si compiva davanti al magistrato ordinario nel «secretarium» o in luogo pubblico alla presenza del popolo: il cristiano veniva indotto a mettersi in regola con le leggi e si tentava d'indurire anche con la tortura, durante la quale non era raro il caso che il paziente morisse. Non v'era bisogno di testimoni o di difesa di avvocati: bastava l'abiura per essere salvi. Il giudizio generalmente si conchieva con la sentenza capitale, con la condanna ai lavori forzati, l'esilio, la decapitazione, l'esposizione alle bestie o al fuoco, la croci-fissione, l'immersione in liquidi bollenti ed altri generi di morte.

III. Storia delle p

La prima fu suscitata da Nerone. La causa prossima è indicata da Tacito (Annales, XV, 44) nell'incendio che nel luglio del 64 d. C. devastò 10 delle 14 regioni di Roma. Accusato dalla voce popolare come autore, l'Imperatore ne gettò la colpa sui cristiani che furono arrestati in massa, giudicati e condannati. All'ingiustizia si aggiunse la beffa e la crudeltà, poiché a rendere più spettacolare la strage Nerone aprì al pubblico i suoi giardini dove i cristiani coperti di pelli ferine furono esposti ai morsi dei cani, o, crocifissi, furono bruciati per far luce nella notte. Purtroppo nessun documento degno di fede ne ha tramandato i nomi, eccetto quelli degli apostoli Pietro e Paolo, periti l'uno crocifisso, l'altro decapitato. La p. scoppiata per una causa continuante e locale dovette estendersi anche alle province.

Dalla morte di Nerone, causa le lotte intestine per la conquista dell'Impero ed il disinteresse dei Flavii, i cristiani furono lasciati in pace. Però negli ultimi suoi anni Dominiano, a causa della opposizione del Senato, divenne crudele e sanguinario. Nella tempesta furono coinvolti anche i cristiani, forse perché si volle coinvolgerli nel pagamento al fisco imposto a tutti gli Ebrei e a coloro che vivevano «more iudicio». In ogni modo gli scrittori cristiani sono concordi nel designare Dominiano come secondo persecutore. La persecuzione, per quanto si sa, colpì personaggi illustri, e fra essi i parenti dello stesso imperatore, Flavio Clemente con la moglie Domitilla, Acilio Glabrione. L'apostolo s. Giovanni, a testimonianza di Tertulliano (De praescript. haeret., 36, 3), dopo esser stato immerso in una caldaia di olio bollente, fu relegato nell'isola di Patmos. Si ebbero martiri non solo a Roma ma in tutte le province dell'Impero, come si deduce dall'Apocalisse, dalle lettere di Plinio a Traiano e da Eusebio di Cesarea. Dominiano riconobbe il suo errore verso i cristiani e revocò i suoi ordini (Tertulliano, Apol., 5; Eusebio, Hist. eccl., III, 20).

Traiano (98-117) non emanò nuovi editti di p., ma regolò la procedura con il Plinio il Giovane (v.), e stabilì che dei cristiani non si doveva fare ricerca; se deferiti e convinti di essere tali, si dovevano punire qualora non rinnegassero la loro fede sacrificando; non si dovevano in ogni modo accogliere accuse anonime. Tertulliano notò la illegalità di questa disposizione (Apolog., 2); perché se v'era colpa nei cristiani, ne dovevano essere convinti e puniti, non del fatto di essere cristiani. Non mancarono vittime sotto Traiano; tra le più illustri si ricordano Ignazio vescovo di Antiochia, esposto alle fiere in Roma, Simeone vescovo di Gerusalemme e molti altri di cui parla la lettera di Plinio il Giovane e quella di s. Policarpo ai Filippesi.

Le disposizioni che nella mente di Traiano erano dirette a mitigare la persecuzione regolando l'applicazione rimasero in vigore sotto il successore Adriano (117-38); che si preoccupò di impedire colpi di mano popolari contro i cristiani e di inculcare ai governatori delle province che agissero secondo le norme giuridiche, minacciando anche pene severe contro i falsi delatori (Eusebio, Hist. eccl., IV, 8, 26). Non mancarono i martiri tra i quali il pontefice Telesforo (137). La stessa situazione continuò sotto Antonino Pio (138-61); di alcuni martiri romani parla s. Giustino nella sua seconda Apologia (cap. 1). Durante l'impero di Marco Aurelio (161-80) l'application delle leggi subì un inasprimento. Egli ed il suo ambiente filosofico nutrivava un alto disprezzo per il cristianesimo. Il popolo da parte sua moltiplicava le sommosse contro i cristiani e mancò a mano che li vedeva aumentare in numero ed importanza sociale. Vittime di questo stato d'animo furono a Roma s. Giustino, accusato dal filosofo cinico Crescente, il gruppo dei martiri di Lione (177; V. LEONE), POLICARPO, SANTO (v.). Continuò la stessa politica religiosa il figlio di Marco Aurelio, Commodo, nei primi tre anni di governo. Dal 183, la favorita Marcia ottenne tra gli altri benefici il ritorno di alcuni cristiani relegati in Sardegna (Philospolumena, 9, 12). In quei primi anni però non mancarono i martiri specialmente per l'ostilità di alcuni governatori. A questo periodo appartengono quelli di Scilli (Africa), sacrificati a Cartagine nel 180, il senatore Apollonio a Roma ed altri in Frigia, Siria e Cappadocia. Con il sec. III le relazioni tra Impero e cristianesimo assumono un nuovo aspetto, grazie a nuove disposizioni legislative; d'altra parte la Chiesa, dilatandosi sempre più, acquista anche maggior influenza nella vita sociale, si organizza e giunge a possedere beni. Una nuova politica persecutrice fu inaugurata da Settimio Severo (193-211). Nei suoi primi anni di governo, implicato com'era nelle lotte contro i competitori, non mutò la giurisprudenza precedente. Agli inizi del sec. III invece emanò un decreto con il quale proibiva le conversioni al cristianesimo (Sparziano, Vita Severi, 17) e con i neofiti ed i catecumeni colpiva anche i loro maestri ed istruttori; in conseguenza si ebbe la chiusura della famosa Scuola di Alessandria già fiorente ed il martirio di molti suoi frequentatori (Eusebio,

Hist. ecol., VI, 1-5); furono uccisi anche il padre di Origen e la vergine Potamiena; a Cartagine Perpetua, COMPAGNI, DINO (v.). L'editio di Severo fu applicato anche sotto il figlio Caracalla, specialmente in Africa (Tertulliano, Ad Scapulam, 3 sgg.); ma Alessandro Severo (217-35) al dire del suo biografo «christianos esse passus est» (Lampidio, Vita, 22). Massimino il Trace (235-38), che gli successe, rozzo e crudele, per reazione alla politica di Alessandro (Eusebio, Hist. ecol., VI, 28) pretese di disorganizzare la Chiesa eliminandone i capi e con un editto condannò a morte i vescovi, i presbiteri e i dottori. In seguito a ciò il papa Ponziano ed il presbitero Ippolito furono esiliati in Sardegna; martiri ci furono in Cappadocia, in Palestina ed altrove.

L'ultima fase delle p. fu inaugurata da Decio (249-51). Spirito rigidamente conservatore, per evitare lo sfacelo dell'Impero decise di restaurare le basi rimettendo in auge il culto ufficiale. A tale scopo nel 250 emanò un editto con il quale ordinava che tutti i cittadini dell'Impero, senza distinzione, dessero prova del loro attaccamento alla patria con il sacrificare e partecipare ai banchetti sacri dinanzi alla pubblica autorità. Ma se i lapsi furono molti, non meno furono i martiri: a Roma il papa Fabiano fu la prima vittima. Più sicure e copiose notizie si hanno dei martiri africani; nelle sue lettere s. Cipriano ne ricorda parecchi, quelli dell'Egitto sono ricordati da Dionigi di Alessandria (Eusebio, Hist. ecol., VI, 40), altri se ne ebbero nella Siria e nella Palestina (ibid., VI, 39), nell'Asia proconsolare, nella Panfilia ecc. Molti furono anche i confessori, cioè coloro che sopportarono carcere e tormenti, ma non perdettero la vita. La p. infatti per quanto crudele e terribile non durò a lungo: Decio fu ucciso nel 251 durante la guerra contro i Goti.

Sotto il suo successore Gallo (251-53), la peste del 252 diede pretesto ad un rincurdimento perché Gallo ordinò pubblici sacrifici propiziatori e sotto la pressione del furore popolare emanò un nuovo editto. CORNELLO (v.) con altri fu relegato a Centumcellae (Civita-vecchia) dove morì nel 253, e la Lucio (v.). Sembra però che la morte di Gallo impedì che l'Editio fosse applicato fuori di Roma.

Durante i primi anni di governo di Valeriano (253-260), i cristiani non furono molestati, ed alcuni di loro erano anche a corte. Ma nell'ag. del 257 Valeriano con un editto ordinò ai capi della Chiesa di sacrificare sotto pena d'esilio, ai fedeli proibì sotto pena capitale di frequentare le loro adunanze o accedere ai cimiteri (Eusebio, Hist. ecol., VII, 11). In ALESSANDRO (v.) e s. Cipriano (v.) furono esiliati, in Africa molti altri vescovi, sacerdoti e fedeli furono condannati alle miniere (s. Cipriano, Ep., 76-79). Nel 258 fu emanato un più severo editto con il quale era irrogata la pena capitale ai capi delle chiese, ai nobili la privazione delle dignità e la confesa dei beni e, se persistevano ancora, la pena capitale, alle donne l'esilio, ai cesariani la schiavitù perpetua (s. Cipriano, Ep., 80). Molte furono le vittime dopo questo Editto: a Roma il papa Sisto II, sorpreso a presiedere un'adunanza liturgica, fu decapitato insieme con quattro diaconi; s. Cipriano fu richiamato dall'esilio per essere decapitato. In Africa molti altri furono i martiri tra i quali spiccano Mariano e Giacomo, Montano, Lucio e compagni; nella Spagna il vescovo Fruttuoso di Tarragona; altri caddero in Egitto, in Palestina, ecc. Nel 260 Valeriano fu fatto prigioniero ed ucciso dai Persiani; il figlio Galliano revocò gli editti di p. e restituì tutti i beni confiscati a richiesta di molti vescovi (Eusebio, Hist. ecol., VII, 13). Da Galliano fino all'inizio dell'ultima p. suscitata da Diocleziano, per ca. 40 anni i cristiani vissero in pace consolidando la loro organizzazione. Ci fu una minaccia sotto Aureliano ([v.], 270-75), ma senza conseguenze, poiché Aureliano non ebbe il tempo di promulgare alcun editto (Eusebio, Hist. ecol., VII, 30).

L'ultima p. fu comunemente attribuita a Diocleziano perché capo della tetrarchia che reggeva l'Impero, ma l'istigatore fu il suo Cesare Galerio. La pace regnava sovrana nella Chiesa (Eusebio, Hist. ecol., VII, 1) quando

come preludio si ebbe l'epurazione dall'esercito di tutti i cristiani nel 297. Poi, nel febbr. del 303 apparve il primo Editto con il quale si ordinava la distruzione delle chiese ed il bruciamento delle S. Scritture; i fedeli nobili venivano privati delle dignità ed i plebei della libertà (Eusebio, Hist. ecol., VII, 2). L'Editto fu applicato subito nelle varie province dell'Impero ed a Nicomedia si ebbero anche dei martiri (Eusebio, Hist. ecol., VII, 6). Poco dopo, a breve intervallo, apparve un secondo editto, che ordinava l'immigrazione dei capi ecclesiastici e poi un terzo con la condanna a morte per chi non avesse sacrificato. Numerosi furono i martiri, ma la situazione peggiorò ancora quando nel 304 un quarto editto ordinava che tutti i fedeli indistintamente sacrificassero sotto pena di morte: il sangue dei cristiani corse in ogni parte dell'Impero. Nel 305 però Diocleziano abdicò, seguito dal suo collega Massimiano; Galerio e Massimino Daia si divisero la parte orientale dell'Impero, dove nel 306 fu promulgato un editto con il quale si ordinava ai governatori di costringere, con appello nominale, tutti i cristiani a sacrificare, e nel 308 un sesto editto ordinava di aspersare di acqua lustrale tutte le derrate messe in vendita sulle mercati, mentre i soldati dovevano stare alle porte delle terme per costringere i frequentatori ad atti idolatrici (Eusebio, De martyri. Palasti., 4). In Occidente invece, divenuto Augusto Costanzo Cloro (305) e poi figlio Costantino nel 306, di fatto la persecuzione cessò. Nel 311 si ebbe un repentino mutamento. Galerio, principalmente istigatore della p., prossimo a morire, con un editto sottoscritto anche da Costantino e Licinio, con cui riconosceva vani i suoi sforzi contro i cristiani, concedeva loro la tolleranza. Massimino Daia, loro collega che aveva solo permesso a voce la pubblicazione dell'editto, divenuto drome di tutto l'Oriente per la morte di Galerio (maggio 311) riprese la p. provocando anche petizioni dalle varie città perché i cristiani fossero sterminati dall'Impero. Intanto nel febbr. del 313, in occasione delle nozze di Licinio con Costanza, sorella di Costantino, fu Milano (v.) che divenne subito esecutivo per tutto l'Occidente dove Costantino, per la vittoria riportata al ponte Milvio contro Massenzio, era rimasto solo imperatore, e poco dopo anche in Oriente, dove Massimino fu sconfitto ed ucciso da Licinio. Le p. ufficiali erano terminate con la vittoria ed il trionfo della Chiesa.

Bibl.: la bibli. sulle p. è molto vasta; ci si limita ad indicare le opere principali. Per il fondamento giuridico: E. Le Blant, Sur les bases juridiques des poursuites dirigées contre les martyrs, Comptes rendus de l'Accad. des Inscrip., 2 (1866). pp. 385-73; Th. Mommsen, Der Religionsfrei nach römisch. Recht, in Hist. Zeitschrift, 28 (1890), pp. 380-420; C. Callewaert, diversi artic. in Rec. d'hist. ecclés., 2 (1901), pp. 771-977; 3 (1902), pp. 5-15, 324-25; 601-14; 12 (1911), pp. 5-16, 633-51; ed in Rev. des questions histor. 74 (1903), pp. 2-55; 76 (1907), pp. 5-25; 79 (1907), pp. 5-19; A. Profumo, Le fonti e i tempi dell'incendio nervoso, Roma 1905, pp. 197-211; F. Alard, Dix Leçons sur martyre, Parigi 1930, pp. 85-115; - Sulle p. in genere: B. Aubé, Hist. des persécutions de l'Eglise, 2a ed. Parigi 1875; E. Le Blant, Les persécutions et les martyrs aux premiers siècles de notre ère, 181-183; A. Bouché-Leclercq, L'intolérance religieuse et la politique, 181-183; A. Fracassini, L'Impero e il cristianesimo di Verona a Costantino, Perugia 1913; L. H. Canfield, The early persecutions of the Christians, Nuova York 1913; A. Manaresi, L'Impero romano e il cristianes., Torino 1941; A. Linsenmayer, Die Bekämpfung des Christentums durch den röm. Staat bis zum Tode des Kaiser Julian, Monaco 1920; P. Allard, Storia critica delle p., 5 voll., trad. it., Firenze 1923-28; L. Homo, Les épreuves romains et le Christian., Parigi 1931; A. Ehrhard, La Chiesa dei martiri (vers. II. di G. Marchi), Firenze 1946; Fliche-Martin-Frutaz, I-III; J. Zeiller, Nouvelles remarques sur les persécutions contre les chrétiens aux deux premiers siècles, in Militairea Mercati, V (Studi e Testi, 80), Città del Vaticano 1946, pp. 1-6; id., Légéité et arbitraire dans les persécutions contre les chrétiens, in Anal. Boll., 67 (1949), pp. 49-54. Per la bibli. V. anche: ATTI DEI MARTIRI. Agostino Amore