PELLEGRINI (PEREGRINI ET VAGI) - Peregrinus è per il diritto canonico colui che si trova per qualsiasi ragione momentaneamente in luogo diverso da quello in cui ha il proprio domicilio (v.) o quasi domicilio (CIC, can. 14); vagus è colui che non possiede né domicilio né quasi domicilio (ibid.).

In relazione a tali particolari situazioni, dette persone vedono talvolta modificata la propria capacità giuridica nelle varie sfere di applicazione del diritto canonico. In particolare: 1) i p. non sono soggetti alle leggi particolari del loro territorio, quando soggiornino fuori, anche se lo abbiano fatto per sottrarsi a un divieto della legge (can. 13 § 2), eccetto il caso che la trasgressione della legge arrechi danno al territorio di provenienza o si tratti di leggi personali (can. 14 § 1, n. 1). 2) Non sono tenuti all'osservanza delle leggi particolari vigenti nel territorio in cui si trovano. Mancando infatti il requisito del domicilio o del quasi-domicilio, essi non sono sudditi dell'Ordinario legislatore del luogo. Fanno tuttavia eccezione le leggi che sono emanate propriamente per i p., le leggi che tutelano l'ordine pubblico e quelle che regolano la forma e la solennità degli atti (locus regit actum); le leggi generali, anche se non vigono nel proprio territorio, purché abbiano vigore nel luogo ove essi si trovano (can. 14 § 1, n. 3).
I vagi dal CIC sono assoggettati alla legge e alla giurisdizione del luogo ove si trovano (can. 14 § 2). Poiché, alla pari degli incolae, i vagi sono sudditi dell'Ordinario, questi può emanare leggi speciali per essi (v. cann. 91, 92, 94, 881, 1032, 1097 ecc.). È chiaro però che tali leggi vincolano semplicemente per tutto il tempo in cui i vagi rimarranno in quel territorio. I p., nonostante la lontananza dal luogo del proprio domicilio o quasi-domicilio, rimangono sudditi del proprio parroco od Ordinario. Tuttavia se questi non possono prestare il loro ufficio ai propri sudditi p., subentrano allora il parroco e l'Ordinario del luogo in cui i p. si trovano, che possono esercitare verso di questi particolari poteri. Così gli Ordinari del luogo e i parroci possono dispensare anche i p. dalla legge del digiuno e dall'astinenza (can. 1245 § 1); esercitare tutte le facoltà concesse in pericolo di morte e in caso urgente anche verso i p. a norma dei cann. 1043-45. Gli Ordinari possono dispensare i p. dai voti non riservati (can. 1313, 1°) e dal giuramento promissorio (1320). Tutte queste disposizioni, però, non esistendo un principio giuridico generale in favore dei p., sono di stretta interpretazione.
Gli Ordinari e i parroci hanno molte facoltà verso i p. e i vagi anche in materia di Sacramenti (v. alle singole voci).
Bibliografia4 opere
Francesco Ercolani