Enciclopedia Cattolica vol. IX, 1952 Diritto canonico e civile

PESCA E CACCIA (AUCUPIUM, VENATIO, PISCATIO)

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PESCA e CACCIA (aucupium, venatio, piscatio). - Sono arti di conquista della selvaggina e degli animali acquatici che, vivendo nella nativa libertà e quindi senza padrone, possono costituire oggetto di occupazione (v.). P. e c. possono riguardarsi semplicemente come un divertimento sano ed emozionante, aperto a tutti, salvo speciali leggi restrittive, emanate nell'interesse del bene pubblico (sotto questo aspetto, v. DIVERTIMENTI). Qui si considerano esclusivamente come mezzo attuante il diritto nativo da parte dell'uomo di occupare beni materiali e come tale interessante e la morale e il diritto.

Dal lato oggettivo p. e c. esprimono un diritto naturale dell'uomo, regolato ordinariamente nei vari diritti civili, e diretto all'acquisto della proprietà sugli animali, pesci o selvaggina, naturalmente liberi. Dal lato soggettivo p. e c. consistono nella facoltà di inseguire e catturare gli animali stessi, che, vivendo nella loro naturale libertà, sottratti al controllo dell'uomo, sono considerati come cosa di nessuno (res nullius). Questa facoltà, concessa dal diritto naturale, che pose le creature inferiori a servizio dell'uomo, costituì una delle prime forme di sussistenza per l'uomo, specie se nomade (Gen. 9, 3; 27, 3-4), e fu tra i temi di legislazione, quando, raccolto in forme di più alto vivere civile, l'uomo organizzò meglio anche giuridicamente la propria vita sociale. Per i concetti generali in materia, v. occupazione.

Illustration

I. LEGGI CIVILI IN GENERE E LEGISLAZIONE ITALIANA IN PARTICOLARE

Le leggi civili ordinariamente restringono, disciplinandolo, il diritto di p. e c., in vista soprattutto dell'interesse che il patrimonio selvatico e acquatico ha per tutta la comunità. Tali restrizioni si hanno ordinariamente quanto al tempo e qualche volta anche al luogo, e quanto agli strumenti.

La legislazione italiana (Cod. civ., artt. 842, 924-26 e R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, per la c.; R. D. 8 ott. 1931, n. 1604, e R. D. L. 11 apr. 1938, n. 1183, per la p.) si preoccupa tra l'altro di armonizzare p. e c. con i diritti di terzi, per evitare danni alla proprietà privata, come pure al patrimonio ittico e zoologico nazionale con catture e uccisioni devastatrici. Così: 1) viene distinta la selvaggina stanziale protetta (detta prima nobile) dalla nociva, il pesce fregolo e novello dallo stagionato; 2) l'esercizio è subordinato alla concessione della licenza da parte delle competenti autorità; 3) sono esclusi mezzi o armi che possono portare a distruzioni piuttosto che a presa; come pure ristretto è l'uso dei cani e degli uccelli di richiamo; 4) viene posto il divieto di p. e di c. in determinate zone o riservate a chi ne abbia l'esclusiva (bandite e riserve) come pure a determinate specie di selvaggina (rondini); 5) ne è limitato l'esercizio a tempi in cui non si rechi danno alle colture agricole in corso o alla stessa selvaggina; 6) viene fissato il diritto di risarcimento dei danni a chi li abbia patiti. Tuttavia il padrone di un fondo non può impedire che altri vi entri a cacciare, se non cintando regolarmente il fondo o in tempo di colture soggette a danneggiamento; il padrone, invece, di acque private ha l'esclusività di diritto di p. nelle stesse acque (Cod. civ. art. 842). In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura; peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata, finché non ne abbandoni l'insegnamento, e quella ferita al feritore (R. D. 5 giugno 1939, art. 2).

Gli sciami di api che emigrano possono essere inseguiti anche in fondo altrui dal proprietario, purché risarcisca i danni arrecati al fondo; può prenderli e ritenerli il padrone del fondo, se il proprietario durante due giorni abbia cessato di inseguirli. Eguale diritto ha il padrone di animali mansuefatti fuggiti; solo se il padrone, entro venti giorni da quando ebbe conoscenza del luogo dove si trovano, non li reclama, appartengono a chi se n'è impossessato. Invece conigli, pesci, colombi non viaggiatori, i quali passano da una conigliera o pescheria o colombaia ad un'altra, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode, passano immediatamente in proprietà al padrone della conigliera ecc., dove si sono rifugiati (Cod. civ., artt. 924-26). L'occultamento perché il proprietario non venga a conoscere il luogo dove si trovano, nuoce alla buona fede di chi se ne è impossessato. Annualmente l'autorità amministrativa fissa l'epoca e le modalità della c. per le varie specie di selvaggina (Calendario venatorio).

II. VALORE ETICO DELLE LEGGI SULLA P. E C

Oggetto di viva controversia è tra i moralisti la determinazione del valore etico delle disposizioni legali in

PESARO, DIOCESI di - Rocca Costanza, costruita su disegno di L. Laurana (1474-83).

materia. È per tutti fuori di discussione che quando si sia verificato un intervento giudiziario a definire eventuali controversie, conformemente alla legge civile, sorge obbligo in coscienza di rispettare l'attribuzione di proprietà della selvaggina o della sua confisca, la determinazione dei danni da risarcire o le eventuali pene. Ciò per un principio di ordine generale, perché altrimenti sarebbe gravemente compromesso l'ordine pubblico.

Ma all'infuori di questa determinazione concreta è molto discussa la natura del valore vincolante in coscienza delle leggi sulla p. e c. In pratica, secondo la posizione più equanime:

1) obbligano in coscienza le leggi che tutelano direttamente la riproduzione e il mantenimento delle specie (per l'Italia cf. T. U. artt. 12, 38, 43), perché è nell'interesse di tutti che un patrimonio simile non sia estinto. 2) Obbligano pure in coscienza le leggi che vietano la caccia in quei luoghi dove il suo esercizio può arrecare danno reale alle colture o alla proprietà (per l'Italia cf. T. U. art. 30). 3) Le leggi che attribuiscono la proprietà della selvaggina al primo occupante e determinano il risarcimento dei danni, essendo specificazioni del diritto naturale, devono ritenersi vincolanti in coscienza. Tutte le altre che regolano soltanto l'esercizio (licenza, divieto di armi, concessione in privativa, tempo per rivendicare le api o gli animali non domestici fuggiti), in genere si ritengono soltanto penali. Però: a) la c. ad animali selvatici in fondi ristretti cintati; b) l'uso di frodi nell'attirare conigli, colombi, pesci nella propria conigliera ecc.; c) la resistenza alle guardie, il tentativo di corromperle ecc., si considerano regolati da leggi strettamente morali. 4) Nel caso di p. o di c. riservata, devesi considerare se si verifica una specie di monopolio o privilegio (in tale ipotesi la restrizione è solo penale) oppure un vero affitto (e allora il divieto obbliga in coscienza con l'onere della riparazione). Nella valutazione complessiva di tutte queste norme può avere il suo peso anche il giudizio che viene dato in loco, dalla opinione comune.

Nel campo del diritto canonico (can. 138): ai chierici è strettamente vietata la c. cosiddetta clamorosa (cioè fatta in più persone con grande apparato di armi e di cani); la c. invece quieta (esercitata da solo o in pochi) non è vietata se non in ragione di eccessi o di altri inconvenienti nel proprio ministero. Intervenire una o due volte a c. clamorosa non è ritenuto, escluso lo scandalo, vietato sub gravi; mentre il vescovo non può vietare la c. quieta, a meno che non passi la misura della discrezione o sia esercitata con scapito della cura delle anime. Per la p. non si ha alcuna disposizione nel diritto comune;
e il suo esercizio quindi è subordinato ai principi
generali e alle leggi particolari eventualmente emanate da autorità locali.

Bibliografia8 opere
BIBL.: oltre i comuni resti di teologia morale (de iustitia) cf.: L. Ferraris, Venatio, in Prampia bibliotheca canonica, VII, Bologna 1746; H. Leclercq, in DACL, III, coll. 1079-92; E. Hosten, De modis acquirendi dominium in res externas, in Collationes Brugenses, 19 (1924), p. 112 sgg.; G. Kiselstein, De iure venandi, in Rev. eccles. de Liège, 17 (1925-26), p. 378 sgg.; L. Perla, C., in Enc. Ital., VIII, pp. 222-24; G. Venzi e G. Balladore Pallieri, P., ibid., XXV, p. 138 sg.; R. Naz. Chasse, in DDC, III, col. 662 sg.; E. Escanciano, De occupatione bonorum in locis belli causa desertis, in Periodica de re morali, 23 (1938), pp. 281-94.

Sisinio da Romallo

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Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. IX (1952), coll. 1264–1267.

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Sisinio da Romallo. “Pesca e Caccia (Aucupium, venatio, piscatio).” In Enciclopedia Cattolica, vol. IX, coll. 1264–1267. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1952. https://azioneromana.com/it/article/pesca-e-caccia-aucupium-venatio-piscatio.

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Sisinio da Romallo. “Pesca e Caccia (Aucupium, venatio, piscatio).” Enciclopedia Cattolica, vol. IX, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1952, coll. 1264–1267. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/pesca-e-caccia-aucupium-venatio-piscatio.

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