Enciclopedia Cattolica vol. IX, 1952 Diritto canonico e civile

PORZIONE PARROCCHIALE

English Cita

QUARTA rimanda qui.

Noto anche come: inglese: canonical portion; latino: quarta funeraria

PORZIONE PARROCCHIALE. - La p. p. o canonica (detta prima del CIC « quarta funeraria ») è una somma da sottrarsi all'emolumento offerto in occasione delle esequie e da rimettersi al parroco del defunto, da parte della chiesa in cui si celebra il rito funebre. Mentre si permette, infatti, che i fedeli possano scegliere la chiesa in cui desiderano celebrare le esequie, si fa nel contempo obbligo di pagare una certa somma al parroco, perché da questo diritto non tragga detrimento la parrocchia (CIC, can. 1236 § 1).

Le fonti canoniche ricordano dal primo medioevo l'esistenza del diritto della quarta funeraria (c. 1-4, 8-10 X, III, 28; c. 2, III, 12 in VI; c. 2, III, 7 in Clem.); da esse si deduce però che la p. p. non era limitata alla quarta parte; ma, secondo le consuetudini dei luoghi, anche alla terza e alla metà e si poteva estendere anche a tutte le oblazioni che venivano offerte in occasione delle esequie, eccettuati i casi espressamente sanciti dal diritto (c. 20, X, III, 26). Un quarto della porzione funeraria veniva devoluta al vescovo, diritto che fu abolito nella moderna legislazione (c. 14, 15, X, III, 263; c. 16, X, I, 31). Il CIC parla solo della p. p. e su essa formola i seguenti principi. Rimanendo in vigore i diritti particolari, quando le esequie del fedele non si celebrano nella chiesa parrocchiale propria, al parroco di questa è dovuta la p. p., eccettuato il caso che il funerale sia stato celebrato nella parrocchia del decesso per difficoltà di trasportare la salma nella chiesa parrocchiale propria. Se il defunto ha più parroci propri, la p. p. si deve dividere fra tutti questi in parti uguali. Questa ultima norma è desunta quasi alla lettera da una decretale di Bonifacio VIII (c. 2, III, 12 in VI), quindi la sua interpretazione deve essere fatta secondo il diritto antico; ad essa, almeno parzialmente, deroga il CIC (cf. cann. 1216, 2; 1218).

Alcuni Ordini religiosi hanno il privilegio dell'esenzione dal pagamento della p. p.; privilegio che subì qualche restrizione dal Concilio di Trento e per l'Italia e le isole adiacenti venne quasi abolito da Benedetto XIII. Il can. 1236 evidentemente parla di esequie legittime secondo il diritto vigente, giacché in caso di esequie illegittime si debbono restituire tutti gli emolumenti. Se il fedele è deceduto in un luogo da cui difficilmente si possa trasportare nella propria parrocchia, e i parenti a proprie spese compiono il trasporto, non si deve pagare la p. p. al parroco del territorio in cui avvenne il decesso; se la salma viene trasportata in una chiesa esente non hanno diritto alla p. p., né il parroco proprio né quello nel cui territorio è avvenuto il decesso: l'eccezione del can. 1236 è assoluta. La p. p. deve essere sottratta da tutti e soli gli emolumenti che sono stati stabiliti per le esequie e la tumulazione: sono escluse quindi le candele che le associazioni offrono alla chiesa e l'elemosina per la Messa da requiem che si celebra nel settimo giorno o nel trigesimo o nel giorno anniversario (Benedictus XIII, cost. Romanus Pontifex, 28 apr. 1725). Tuttavia, se per qualunque causa l'Ufficio solenne funebre (Messa solenne ed assoluzione del tumulo) non viene celebrato subito, ma entro il mese dal giorno della tumulazione, la p. p. deve essere desunta anche da questo lucro, anche se nel giorno della tumulazione vi furono uffici minori (can. 1237, 1, 2). Se il primo Ufficio funebre viene fatto dopo che è trascorso l'intero mese, non si può percepire la p. p. e il rito può essere celebrato in qualunque chiesa.

La quantità della p. p. non è determinata dal diritto comune, ma dagli statuti diocesani. Se la chiesa parrocchiale e la chiesa in cui si celebrano le esequie appartengono a diverse diocesi, la p. p. deve essere determinata secondo la tassa della diocesi in cui si compie il rito funebre (can. 1237, 3). È proibito stabilire una diversa p. p. per le chiese dei secolari e per quelle dei regolari.

Bibliografia4 opere
BIBL.: M. Conte della Coronata, Institut. iuris canon., II, 3ª ed., Torino 1948, p. 120 sgs.; W. 809 sgs.; Wernz-Vidal, IV, p. 721 sgs.; G. Petit, La part paroissiale ou quarte funéraire, Québec 1945.

Giuseppe Damizia

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Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. IX (1952), coll. 1820–1821.

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vol. 9, coll. 1819–1820
Pagina 1089
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Altre voci di Giuseppe Damizia: PRECEDENZA · PRECONIZZAZIONE · PRELATURA NULLIUS · PARROCO · PARROCCHIA

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Damizia, Giuseppe. “Porzione Parrocchiale.” In Enciclopedia Cattolica, vol. IX, coll. 1820–1821. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1952. https://azioneromana.com/it/article/porzione-parrocchiale.

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Damizia, Giuseppe. “Porzione Parrocchiale.” Enciclopedia Cattolica, vol. IX, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1952, coll. 1820–1821. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/porzione-parrocchiale.

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