Ex quo aeternae
Constitution approving the Diramazione degli ecclesiastici studenti dell'Unione di S. Paolo
POPE PIUS VII. FOR THE MEMORY OF FUTURE TIMES.
1 Since the inscrutable counsels of eternal wisdom have raised Us, unworthy as We are, to this pinnacle of supreme power, it has always been Our concern to propose the most ample rewards, to the extent of Our ability, to those minds striving for noble things, and to excite zeal in laboring in matters worthy of cultivation not by Our voice alone and exhortation, but also by established emoluments. And if We have shown this liberality toward every class of men and toward cultivators of any sciences and liberal arts whatsoever, We judge worthy above all the young clergy, to whom it is proposed to acquire for themselves the science of divine things—not shadowy, meager, and boldly garrulous, but solid, open to the advantage of the Church, sought from legitimate sources, such as indeed St. Gregory IX, Our Predecessor, in his Letter to the Doctors of the Parisian Academy commanded to be drawn from divine letters and the volumes of the holy Fathers and transmitted. Although in this Our City, as in the principal and more noble seat of Catholic doctrine, many things have long since been devised and established which may be of aid to the clergy of more modest fortune, so that they may make not ignoble progress in studies profitable to themselves and to the Christian flock; yet perhaps no one has yet conceived a form and, as it were, a design of a work so suited to this purpose as those who devised a certain society of clergy devoted to sacred studies, called in the vernacular tongue: Diramazione degli Ecclesiastici studenti della Unione di San Paolo, which society indeed, proceeding from that original Pauline Union, with many merits flowing into this Our City, extends itself as a branch from a tree. It happened most opportunely that, since this gathering of clergy devoted to studies has need of no small revenues, so that their talents might be nourished by aid and rewards, Our beloved son the Marquis Philip Philonardus, a priest of the Roman patrician nobility and likewise the Primary Rector of the Union bearing the name of St. Paul, was prepared to contribute goods to so salutary a work, from whose fruits an annual sum of two thousand scudi might sometimes be made. Nevertheless, since the contemplated design of the work certainly requires more ample assistance, it was humbly petitioned of Us that We should augment the liberality of a private person, acceptable and commended to Us, by an annual pension established from Our treasury. Moved by these prayers, on the second day of February of this year We issued a rescript in these words: We, most earnestly desiring that the Society called La Diramazione degli Ecclesiastici Studenti—already approved by another rescript of Ours of this day—should increase day by day, have assented and command that whatever annual income shall come to it from the piety of the faithful, so much shall be annually augmented from Our treasury; so that if the income acquired from elsewhere reaches five hundred annual scudi, the treasury shall pay as many; if it adds one thousand and one thousand, and so thereafter, with only this addition made, that the treasury's disbursements shall not exceed three thousand annual scudi, and to the General Treasurer for execution. Recently, however, that same beloved son the Marquis Philip, by a supplicant petition before Us, urged that the laws written for governing the Society of clergy, which the Venerable Brother Peter, Archbishop of Iconium, and Our beloved son the Presbyter Peter Ostinius, men of integrity and most renowned for their learning, have carefully reviewed and judged to be suited to the condition of the Society and to the end which it pursues and to which it is directed, We should approve by Our supreme power. These laws are indeed of the following kind, namely:
RULES
2 For the Branch of Ecclesiastical Students of the Union of St. Paul.
3 From its first institution, the Union of St. Paul has not only had in view the spiritual advantages of the Sick, the Poor, and so many others of every station, to whom it endeavours to increase the means whereby they may lead a Christian and holy life, but has also occupied itself in cultivating in the Clergy, with the spirit of sanctity proper to their ministry, the love of study, so that they might prove themselves valiant, no less than zealous in promoting the worship of God and the welfare of souls. The fruit of these its cares are those Assemblies so pleasing to the Clergy of this venerable City, and frequently honoured by the presence of illustrious Cardinals, in which there is united to a pious exhortation altogether proper to the Ecclesiastical state the exact Discussion of some difficulty of moral theology. Now, however, the Union itself conceives well-founded and reasonable hopes of advantages far more extensive on this particular, inasmuch as through the beneficent liberality of a pious personage it is able to dispose of an annual income 1 destined to encourage Young Ecclesiastics to literary labours befitting their profession by the incentive of reward, and by furnishing the means to those who perchance might lack them to cultivate their own talents. Therefore it has been wished to establish a Branch different from all the others directed to this sole end of encouraging Young Ecclesiastics to study, in such a way that they may afterwards employ it for the advantage of the Church and of Souls, and that this Branch may have its own proper laws all tending to the same end.
4 Regulators or Censors of the Branch, the number of whom is not fixed for now, but cannot be more than eight.
5 II. These in directing the present work shall be entirely independent and free, yet always following as an unalterable norm the laws established; and although the work be joined to all the others of the Union of St. Paul, its administration shall be altogether independent. Only the Primary Regulator of the Union, and the
CHAPTER I
6 this Branch is directed by some Secular Priests under the title of Censor 8 General Secretary of the same shall always be among the number of the Censors.
7 III. All matters shall be decided among them with perfect equality, and although one of them be of Episcopal or Prelatic dignity, he shall have no particular influence.
8 IV. The General Secretary of the Union shall also be Secretary of this Branch, unless it seem good to the Body of Censors to appoint another; he shall propose in each of their Assemblies the matters to be discussed, but the others likewise shall be able thereafter to bring forward for deliberation other matters which they deem useful to the Branch.
9 V. When any of the Censors passes to a better life, or is promoted to the Sacred Purple, or is permanently absent from Rome, or for any other reason his place becomes vacant, the others shall freely choose his Successor according to their judgment, provided he be a Public Professor, or a Censor of the Theological Academy, or of that of Religion, or a Consultor of the five Sacred Congregations, which shall be announced hereafter, or finally a member of the Branch admitted by title of honour, or admitted by title of participation, and Emeritus.
10 VI. The Competitions for admission; the labours of those admitted, and every other matter of which there is to be spoken hereafter must be regulated by the body of Censors, and discussed by plurality of Votes either secret or open, as shall seem to them more opportune. In particular they shall take care of the economic administration, reducing it frequently to examination.
11 VII. These respectable Personages composing the body of Censors in employing their labours for the benefit of a work so precious shall have from God the reward and merit thereof. There shall be established only a small annual recognition proportioned to their assiduous attendance at the assemblies.
CHAPTER II
Competitions.
12 I. There shall be some Competitions with the greatest frequency that is possible, but it shall be endeavoured that there be one every year. II. These shall concern diverse matters which are the following. 1. The Apologetic matters of Religion. 2. Dogmatic Theology. 3. Ecclesiastical Law joined to Ecclesiastical History. 4. Holy Scripture with the knowledge of the Greek and Hebrew languages. 5. Preaching and practical Moral Theology. The Censors shall propose in each instance the Competition upon whichever of these subjects they wish, selecting that which they deem more useful either for its importance or for the greater number and worth of the Competitors. In the future, when the work shall be regularly established, a regular order of the diverse matters of the Competitions shall be fixed, according to their greater or lesser importance.
13 III. In order to be admitted to the Competition, any young man whatsoever must present the following qualifications. 1. to be Roman, or at least domiciled in Rome for one year. 2. to be free from any exception regarding conduct. 3. to have attended some Congregation, or other pious exercise befitting the Clergy. 4. to have completed the course of Philosophy and Theology creditably at the public Schools of our City. And in the case that he should have done so elsewhere, or privately, to undergo the examination which shall be assigned to him by the Censors. 5. to have received at least the Subdiaconate. From this last condition the Censors may, if they see fit, grant a dispensation to a Cleric who has already given many signs of his vocation, provided that, if after the Competition he should be admitted by title of participation, he shall not be absolutely admitted unless he has previously been ordained Subdeacon.
14 IV. Beyond these general qualifications, in order to compete in apologetic matters, ability in Mathematical and Physical sciences is required, and likewise ability in Canon Law in order to compete in Ecclesiastical Law, and ability in Moral Theology in order to compete in Preaching.
15 V. Fifty themes having been publicly proposed on the matter in which the Competition falls, all susceptible of ample Dissertation, on a designated day one shall be drawn by lot in the presence of the Competitors, each of whom within the space of fifteen days shall compose his Dissertation thereon.
16 VI. After the review of the Dissertations, those who shall have merited approval shall be admitted to an extemporaneous Test in an assigned place. The theme shall be proposed in writing, and shall be analogous to the matter treated in the Dissertation, for example one shall be required to compare the different ways of proving the proposition already developed therein, or one shall examine whether from the doctrine which one was obliged to defend there arise certain remote consequences, or alleged absurdities, or relations with other matters and similar things, taking care however that these questions be as unexpected as possible to the Competitors, the better to test their judgment. They shall write their answer in five hours of time without the aid of books, or previously written papers, and without conferring with any outsider, and not even among themselves.
17 VII. If in the review the extemporaneous test shall be found not to correspond to the judgment, order, and style of the Dissertation, the Competitor shall not be among the approved.
18 VIII. Among the approved, a case of perfect equality is not deemed possible; therefore from the comparison of the Dissertations, and together from the extemporaneous Tests, the distinction of merit shall be determined.
19 IX. He who surpasses all the others shall immediately receive a gold medal of considerable value, which shall be designated before the Competition is held. The others shall be declared first runner-up, second, third, etc.
20 X. The Dissertation of the prize-winner shall be given to the Press, and his extemporaneous Test, with the judgment of the Censors added in a few words. The same shall be done for all the runners-up, whose work is judged by the Censors worthy of the public eye, with the notice that every approved Competitor has the right to a copy of each printed Dissertation. All the Dissertations together with the Tests not deemed worthy of printing, whether approved or not, shall be returned to the authors with the addition of the brief judgment of the reviewers.
21 XI. It is noted that the Competition in Scripture, beyond the things already mentioned, shall embrace a third test on proficiency in the two languages, Greek and Hebrew.
22 XII. The Competition for Preaching and Practical Morals shall be different from the others, and shall contain three tests. 1. To resolve in six hours of time doctrinally a case of Morals. 2. In the same amount of time to write a Sermon of Oratorical style with good and pure Italian language on a proposed theme. 3. A very brief extemporaneous moral discourse of plain style, the theme being drawn by lot for each of the Competitors from one of the Gospels of the year, in the presence of the Censors and Members of the Branch, the competitors, and some others invited by the Censors. To the third Test no one shall be admitted who has not been approved in the first two. There shall be the same distinctions of prize and merit as in the other Competitions, 4 except for the Press, and in its place the things written by the prize-winner and by the runners-up judged by the Censors more worthy shall be read with public invitation with the praise which they have merited from the Censors.
CHAPTER III.
Members of the Branch by title of participation.
23 1. There shall be established certain stipends of two hundred scudi per year in favor of Ecclesiastics who fulfill the aims of the Branch, by diligently cultivating one of the various sciences mentioned above, when discussing the Competitions. Of these positions of participation there shall be made an exact and stable distribution among the various scientific subjects, according as the Censors shall judge them to be more or less important, when the means permit of fixing some position for each of the aforesaid subjects.
24 II. The sole way to obtain the stable stipend must be that of the Competition; in such manner that when there is occasion to give the stipend, for example, to one who cultivates Dogmatic Theology, there shall have the right to it (*5) he who in the Competitions of the same has surpassed the others; and in case of equality of merits in that subject, the merits acquired in the Competitions of the other sciences shall be reckoned.
25 III. He, however, who by reason of Competition ought to have the stable position shall not be admitted to it: 1. If he hold any employment whatsoever, by which he serves Churches, or Secretariats, or Courts, etc., unless he renounce it. 2. If he have an income greater than one hundred fifty scudi per year in any manner whatsoever, whether in Ecclesiastical property or in any other property. In the income there is not to be included the stipend for Mass, which is never understood to be reckoned. In these cases he shall be admitted by title of Honor, and another, who approaches him most nearly in merit, and in whom such obstacles do not exist, shall have the position of participant.
26 IV. That if one, who already enjoys participation, obtain an employment of those just mentioned, he shall cease to participate, and shall be a member of the Branch as Emeritus.
27 V. If then a participant, after being admitted, acquire other income, by which he exceed three hundred fifty (*6) scudi annually in income, the stipend shall be diminished to him in proportion. From this it is seen, that when one has reached three hundred fifty scudi annually from his own Ecclesiastical or Patrimonial property, the stipend has ceased and he is Emeritus.
28 VI. The dispositions expressed in the preceding Articles IV and V, which ought to render frequent the Vacancies of the participations, present to Young Ecclesiastics the occasion whereby to be promoted to the positions of participants, which remain vacant.
29 VII. Each of those admitted at the beginning of each year of his participation (whether it please the Censors to follow the common year, or the scholastic year) shall propose to all the Censors assembled, and also in the presence of his companions, what is the scientific work to which he desires to apply himself in the year. This may be either the composition of a Work, or the preparation for public Chairs, or to be a Consultant of one of the five Congregations, namely, of the Holy Roman and Universal Inquisition, of Propaganda Fide, of the Index, of the Holy Rites, and of extraordinary Ecclesiastical affairs; and to these last things none could direct himself unless he were destined to Theological and Canonical studies. He who were destined to Preaching and practical Morality could also request labors of his kind of the Pulpit, or of the Confessional. (*7) VIII. The Censors shall examine the proposal of each Participant, and shall admit it if they think fit, and as they think fit, thus fixing to each one the duties of the year. After six months, in the act of receiving the first installment of the stipend, he must render an account of his work; he shall render it complete, and before all the Censors before receiving the total at the end of the year. That if he had not conveniently satisfied his obligation, the emolument could be diminished to him, and even wholly taken away.
30 IX. Besides this, each Participant shall have the strict obligation of lending himself at least on Feast days, and on some extraordinary occasion of the year to the Works of Piety of the Union, to which he shall be assigned, with the ministry also of the Divine Word, if he shall seem suited to it, and with hearing Confessions, when by the Ecclesiastical Superior he shall be deemed fit by reason of age and other requisites.
31 X. Moreover, in announcing and reviewing the Competitions, in the Economic Administration, and in every other occurrence of the Union, the Participants may be assigned by the Censors in their stead, and under their direction, insofar as they shall be judged fit.
32 XI. Therefore no Participant without express permission shall be absent from Rome on any day in which his work can serve the Branch, or the Union, or on any Feast day, excepting the month of October, commonly designated for rest.
CHAPTER IV.
33 Emeritus Participants, and Members by Title of Honor. I. It has been stated who the Emeritus Participants are; moreover, that those who would have merited entering as Participants in the vacancy of some position, but do not enter because they are property owners or office holders, are admitted by title of honor; it is added that even without a vacancy of the position, he who in the Competitions of any of the subjects already set forth has surpassed all others, if he renounces participation enters as a member of honor.
34 II. The members of honor and the Emeriti, although they do not have particular labors assigned to them, being employed according to the aims of the Branch, shall be favored and distinguished by the Censors. Furthermore, there shall be established each year a prize equal to, or greater than that of the Competitions, which shall be given to the member of the Branch who in the year shall have performed labors, in the judgment of the Censors, more excellent and more useful, whether he be a Participant, or of Honor, or Emeritus.
35 III. As was said when speaking of the Censors, members of Honor or Emeriti can be chosen on equal terms with Public Professors, or with anyone else to fill the vacant position of Censor. Indeed it is strongly recommended to the Censors to prefer to outsiders rather someone of these, if he has given proof of his commitment and zeal for the present work.
CHAPTER V.
36 Extraordinary Distributions. I. All these works are to be carried out with the greatest possible extent that the means will permit, but in such a manner that expenses are always less than revenues; whatever surplus remains shall be distributed by the prudence of the Censors to some Young Ecclesiastic who shows aptitude for study, is of wise conduct, and frequents the Works of the Union, and who may also be in need of assistance in order to continue his undertaken career. II. There may also be granted by the Censors extraordinary aid to some member of the Branch, upon whom there befalls some sorrowful circumstance worthy of compassion. We therefore, acceding to the petition of Our Beloved Son Marcus Ionis Philippus, and absolving him and others likewise, to whom these Letters are favorable, from any anathema, suspension, and interdict, and from other ecclesiastical sentences, censures and penalties, howsoever or for whatever cause incurred, if perchance they have incurred any, for this reason alone; and holding them to be absolved; We approve and confirm the laws written out above, and well known to Us, as well as the Society itself, or the Assembly of Clerics devoted to studies, which is called the Branch of Ecclesiastical Students of the Union of St. Paul: willing, knowing, and, as it is said, by Our own motion, and with certain knowledge. And We command that these laws be diligently observed by those men co-opted into that Society, and by those bearing whatever part therein. Moreover, the defects of law and fact, as they are called, which may perchance have crept into the framing of those same laws, We supply and remedy by Apostolic authority. Furthermore, the Rescript issued by Us on the second day of February of this year, which concerns public money to be expended annually for the Society, We fortify with the same accession of Our confirmation. Finally, since the Censorial power, of which those laws speak, is the principal foundation and support of that Society, and in its beginnings still imperfect and unrefined, Censors cannot be created in it by any authority other than Ours, We create Censors in it, and declare them to be Men well instructed in the gifts which the laws of that Society regard in conferring the censorship, the Venerable Brother Francis, Archbishop of Edessa, Consultant in the Congregation of the Roman Universal Inquisition, and in the Congregation of the Index, the Venerable Brother Peter, Archbishop of Iconium, in the same Congregations, and in the Congregation for extraordinary ecclesiastical matters bearing the same office, as well as Our Beloved Sons John Soglia, Professor of Sacred Canons in the Roman Athenaeum; and Consultant in the Congregation of the Index, the Marquis Philip Philonardius, Primary Rector of the Union named after the Divine Paul, Peter Ostinius, Professor of Ecclesiastical History in the Gregorian University of Studies, Consultant in the Congregations of the Index, of the Propagation of the Faith, and for extraordinary ecclesiastical matters, and in the Paulian Union for matters to be drawn up in writing and intimate counsels, Francis Finuccius, Professor of the Hebrew Language in the Gregorian University of Studies, Consultant in the Congregation of the Propagation of the Faith, Emeritus Censor in the Academy of Theology, Pius Biglia, Professor of Christian Ethics in the same University of Studies, finally Aloysius Frezza, Consultant in the Congregation of the Propagation of the Faith. All of whom We will to enjoy power and rights in the Society in question, by which it is permitted to those exercising the censorship to enjoy according to the laws approved by Us, and moreover to possess the faculty of adding something to those same laws, which does not depart from the principal purpose of the Society, and which appears to be conducive to its utility, and this on the condition that not more than one or another of the Censors oppose the proposed addition. These things We establish and command, notwithstanding Apostolic Constitutions and Sanctions, and all other things to the contrary whatsoever. We will, however, that copies of these Letters, even printed ones, and subscribed by the hand of a Public Notary, and furnished with the Seal by a Man constituted in Ecclesiastical dignity, shall have the same faith as would be had to the signification of Our will, the Diploma itself being shown.
37 Given at Rome at St. Mary Major under the Fisherman's Ring on the 30th day of August 1622, in the twenty-third year of Our Pontificate.
Machine translation, not reviewed. The original text is authoritative.
Latin text
PIUS PAPA VII. AD rUTURAM REI MEMORIAM.
1 !Ex quo aeternae mentis inaccessa consilia in hoc supremae potestatis fastigium Nos immeritos evexere , ei semper curae incubuimus 9 ut ingeniis ad praeclara nitentibus quam amplissima, pro facultate nostra, praemia proponeremus , studiumque in rebus cultu dignis adlal)orandi non voce solum nostra , atque hortatu , verum etiam constitutis emolumentis excitaremus. Quod quidem si erga omne genus homines, scienliarumque et ingenuarum artium quarumvis cultores praestitimus ^liberalitate nostra, vel in primis dignos arbitramur e Clero juvenes , (piibus propositum sit rerum divinarum scientiam sibi parare, non umbratilem , jejunam, atque audacter garrulam , sed solidam , in commoda Ecclesiae patentem , legitimis petitam e fontibus, qualem denique fel:rec:Gregorius IX. Praedecessor Noster in Epistola ad Parisiensis Academiae Doctores data e divinis litteris 9 Patrumqiie sanctorum volumiaibns hauriri , ac tradi mandavit . Quamvis vero in nostra hac Urbe , tamquam in praecipuo , ac nobiliori Doctrinae Catholicae domicilio , multa jamdiu ( 4 )_ excogitata fuerint et constituta , quae tenuioris praesertim fortunae Clericis praesidio esse queant , ut sibi , Christianoque gregi profuturis in studiis non ignobiles progressus faciant ; nemo tamen fortasse concepit adhuc formam , ac quasi designationem operis ei proposito tam congruentis , quam illi conceperint , qui societatem quamdam excogitarunt sacra in studia incumbentium Clericorum , vernaculo sermone dictam : Diramazione degli Ecclesiastici studenti della Unione di San Paolo , quod nimirum Societas ejusmodi e primogenia illa Uiiione Pauliana, pluribus in hanc nostram Ur- ])em meritis affluente , se tamquam ex arbore ramus elFimdat . Accidit autem percommode , ut quum iste incumbentium in studia Clericorum coetus haud modicis vectigalibus egeat , eorum ut ingenia ope , ac praemiis alantur , Dilectus filius Marchio Philippus Philonardus, e patricia Romana nobilitate Sacerdos , idemqiie Unionis a Divo Paulo nomen habentis Rector Primarius , ad opus tam salubre bona conferre paratus sit , quorum e fructibus annua scutata bis mille confici aliquando possint. Verumtamen , quum praecogitata imago operis ampliora certe adjumenta desideret , suppliciter a Nobis petitum est , ut privati hominis liberalitalem , Nobis quoque acceptam , ac commendatam , constituta ex aerario annua pensione cumulemus . Quibus permoti precibus die secunda Februarii hujus anni rescriptum edidimus in haec verl)a . Nos maxime optantes , ut Societas nuncupata r La Diramazione degli Ecclesiastici Studenti - jam alio nostro hujus diei rescripto approbata , in dies augeatur 5 annuimus , et praecipimus , ut quantum annui redditus a fidelium pietate eidem obvenerit , tantundem ai) aerario nostro annuatim augeatur ^ ita ut si redditus aliunde acquisitus annua scutata quingentum attingat , totidem solvat aerarium : si mille addat et mille, atque ita deinceps, eo tantum adjecto modo , ut aerarii subministrationes annua scuta ter mille non excedant, et ad Thesaurarium Generalem pro executione . Nuper vero Dilectus idem filius Marchio Pliilippus supplici libello apud Nos institit, ut leges ei Clericorum Societati regendae scriptas , quasque Venerabilis Frater Petrus Archiepiscopus Iconiensis , et Dilectus filius Presbyter Petrus Ostinius , integerrimi Viri , atque eruditionis laude clarissimi accurate recognoverunt , ac conditioni Societatis , ei que fini , quem spectat , ad cpiemque refertur , accomodas fore putarunt , Suprema nostra potestate approbemus . Sunt autem eae leges hujusmodi videlicet .
REGOLE
2 Per la Diramazione degli Ecclesiastici Studenti delV Unione di S.Paolo.
3 X ino dalla sua prima istituzione P Unione di S. Paolo non solo ebbe in mira gli spirituali vantaggi degP Infermi , dei Poveri , e di tanti altri di ogni ceto , cui essa procura di accrescere i mezzi 5 onde menare una cristiana , e santa condotta , ma si occupò ben’ anche di coltivare negli Ecclesiastici , collo spirito di santità proprio del loro ministero, l’amore allo studio , onde riuscissero valorosi , non meno che impegnati a promuovere il culto di Dio, ed i vantaggi delle anime . Frutto di queste sue cure sono quelle Adunanze tanto gradite al Clero di quesP alma Città , ed onorate frequentemente dalla presenza d’ illustri Porporati , nelle quali si riunisce ad una pia esortazione tutta propria del ceto Ecclesiastico la Discussione esatta di una qualche difficoltà della morale teologica . Ora però concepisce V Unione medesima fondate e ragionevoli speranze di vantaggi assai più estesi su questo particolare , essendoché per la benefica liberalità di un pio personaggio può disporre di una rendita an- ( 1 ) nua destinata ad animare i Giovani Ecclesiastici a fatiche letterarie confacenti alla loro professione colP eccitamento del premio , e col fornire i mezzi a chi per avventura ne fosse mancante di coltivare il proprio ingegno . Quindi si è voluta stabilire una Diramazione diversa da tutte le altre diretta a questo solo fine d’incoraggiare i Giovani Ecclesiastici allo studio 5 in guisa che lo impieghino poscia in vantaggio della Chiesa e delle Anime , e che questa Diramazione abbia le sue proprie leggi tutte cospiranti al medesimo fine.
4 Regolatori o Censori della Diramazione , ri , delli quali non si fissa per ora il numero, ma non possono essere più di otto .
5 II. Questi nel dirigere la presente opera saranno totalmente indipendenti e liberi, seguendo però sempre come norma inalterabile le leggi stabilite ^ e sebbene P opera sia congiunta a tutte le altre della Unione di S. Paolo, ne sarà affatto indipendente il reggimento . Soltanto il Regolatore Primario della Unione , ed il
CAPO PRIMO
6 retta questa Diramazione da alcuni Sacerdoti Secolari sotto il tìtolo di Censo- ( 8 ) Segretario Generale della medesima saranno sempre nel numero dei Censori .
7 III. Tutte le cose si decideranno fra di loro con perfetta eguaglianza , ed ancorché taluno di essi sia di dignità Vescovile , o Prelatizia , non avrà alcuna particolare influenza .
8 IV. Il Segretario Generale della Unione sarà anche Segretario di cpiesta Diramazione , quando pure non sembri al Corpo dei Censori di stabilirne un’ altro ^ questi proporrà in ciascuna loro Adunanza le cose da discutersi , ma gli altri non meno potranno in seguito mettere in deliberazione altre cose , che credano utili alla Diramazione .
9 V. Passato alcuno dei Censori a miglior vita , ovvero promosso alla Sacra Porpora , o assente stabilmente da Roma , o per qualunque altra ragione vacando il suo posto , gli altri ne sceglieranno liberamente il Successore a loro talento, purché sia un Professore Publico , ovvero un Censore dell’ Accademia Teologica , o di quella di Religione , o un Consultore delle cinque Sacre Congregazioni , che si annuncieranno in appresso , o finalmente un membro della Diramazione ammesso a titolo di onore 5 oppure ammesso a titolo di partecipazione , ed Emerito .
10 VI. I Concorsi di ammissione ; le fatiche degli ammessi , ed ogni altra cosa , di cui si va a parlare in seguito deve essere regolata dal corpo dei Censor? , e discussa a pluralità di Voti o segreti , o palesi , come loro sembrerà più opportuno . In particolare si prenderanno cura dellamministrazione economica , riducendola frequentemente ad esame .
11 VII. Questi rispettabili Personaggi componenti il corpo dei Censori nelP impiegare le loro fatiche a prò di un opera tanto pregievole, ne avranno presso Dio il guiderdone , ed il merito . Si stabilirà soltanto una piccola riconoscenza annua proporzionata alla loro assidua frequenza alle adunanze .
CAPO IL
Concorsi .
12 I. S: faranno alcuni Concorsi con c(uclla maggior frequenza , che si potrà , ma si procurerà , che ve ne sia uno ogni anno . IL Questi cadranno sopra diverse materie che sono le seguenti . i . Le materie Apologetiche della Religione . 2. La Teologia Dogmatica . 3. Il Gius Ecclesiastico congiunto alla Storia Ecclesiastica . 4- La Sacra Scrittura colP intelligenza delle lingue Greca 5 ed Ebraica . 5. La Predicazione , e la Teologia Morale pratica . I Censori proporranno in ciascuna volta il Concorso sopra qualunque vogliano di questi sog-getti , prescegliendo quello , che credono più utile o per la sua importanza, o pel maggior numero e valore dei Concorrenti . In seg-uito quando P opera sarà regolarmente stabilita , sarà fissato un turno regolare delle diverse materie dei Concorsi , a seconda della maggiore , o minore loro importanza .
13 III. Per essere ammesso al Concorso , qualunque egli sia , dovrà un giovane presentare i seguenti requisiti . i. esser Romano, o almeno da un anno domiciliato in Roma. 2. Riesser immune da qualunque eccezione sul costume . 3. L’aver frequentata una qualche Congregazione , o altro pio esercizio conveniente al Clero . 4* L’aver compiuto il corso di Filosofia , e Teologia lodevolmente alle publiche Scuole della nostra Città . Ed in caso , che 1’ avesse fatto altrove , o privatamente , subirne l’esame, che sarà a lui destinato dai Censori . 5, L’ aver ricevuto almeno il Suddiaconato . Da questa ultima condizione i Censori potranno , se credono , accordar dispensa ad un Chierico , che abbia già dato molti segni della sua vocazione , purché , se dopo il Concorso dovesse essere ammesso a titolo di partecipazione , non vi sia assolutamente ammesso , se non è antecedentemente ordinato Suddiacono .
14 IV. Oltre questi requisiti generali, per concorrere nelle materie apologetiche si ricerca abilità nelle scienze Mattematiche e Fisiche , e così P abilità nella Canonica per concorrere nel Gius Ecclesiastico , e P abilità nella Teologia Morale per concorrere alla Predicazione .
15 V. Proposti publicamente cinquanta temi sulla materia , in cui cade \ì concorso , tutti suscettibili di pingue Dissertazione , in un giorno destinato ne sarà estratto uno per bussolo alla presenza dei Concorrenti , ciascuno de' quali nello spazio di quindici giorni vi stenderà la sua Dissertazione .
16 VI. Dopo la revisione delle Dissertazioni , quelli 5 i quali avranno meritato P approvazione 9 saranno ammessi ad un Saggio estemporaneo in un luogo assegnato . Il tema verrà proposto in iscritto , e sarà analogo alla materia trattata nella Dissertazione , per esempio si dovranno confrontare le maniere differenti di provare P assunto in essa già sviluppato 9 ovvero si esaminerà se dalla dottrina 9 che si è dovuto difendere nascano alcune rimote conseguenze 9 o pretesi assurdi 9 o rapporti con a èlitre materie , e cose simili , procurando però die questi quesiti riescano ai Concorrenti inaspettati , quanto si può , per meglio sperimentarne il criterio . Scriveranno essi la risposta in cinque ore di tempo senza ajuto di libri , o carte antecedentemente scritte , e senza confabulare con alcun’ estraneo , e neppiir fra di loro.
17 VII. Se nella revisione si troverà P esperimento estemporaneo non corrispondente al criterio, all’ordine, allo stile della Dissertazione, non sarà il Concorrente nel numero degli approvati .
18 Vili. Fra gli approvati non si riconosce possibile il caso di una perfetta eguaglianza ^ perciò dal confronto delle Dissertazioni , ed insieme dai Saggi estemporanei si desumerà la distinzione del merito.
19 IX. Quello , che supera tutti gli altri , riceverà subito una medaglia d’ oro di un rilevante valore , che si destinerà prima di fare il concorso . Gli altri saranno dichiarati primo accedente , secondo , terzo etc.
20 X. Si darà alle Stampe la Dissertazione del premiato , ed il suo Saggio estemporaneo , aggiuntovi in poche parole il giudizio dei Censori . Si farà lo stesso verso lutti gli accedenti , il lavoro de’ quali sia giudicato dai Cenfi3) sori degno dell' occhio del pubblico , avvertendo , che ogni Concorrente approvato ha diritto ad una copia di ciascuna Dissertazione stampata . Tutte le Dissertazioni unitamente ai Saggetti non reputate meritevoli della stampa , o siano approvate , o no , saranno rese agii autori colP aggiunta delbreve giudizio delli revisori .
21 XI. Si avverte , che il concorso di Scrittura 5 oltre le cose già dette abbraccierà un terzo esperimento sulla perizia delle due lingue Greca , ed Ebraica .
22 XII. Il Concorso per la predicazione , e Morale pratica sarà diverso dagli altri , e conterrà tre esperimenti . i. Sciogliere in sei ore di tempo dottrinalmente un caso di Morale . 2. In altrettanto tempo scrivere una Predica di stile Oratorio con buona e pura lingua italiana sopra un tema proposto . 3. Un brevissimo discorso morale estemporaneo di stile piano , cavandosi a sorte per ciascuno dei Concorrenti il tema sopra uno dei Vangeli dell'anno, presenti i Censori e Membri della Diramazione 5 i competitori , e qualche altro invitato dai Censori. Al terzo Saggio non sia ammesso chiunque non sia approvato nei primi due . Vi saranno le stesse distinzioni’ di premio e di merito, che negli altri Concorsi, ( '4 ) eccettuata la Stampa, ed in quella vece le cose scritte dal premiato e dagli accedenti giudicati dai Censori più meritevoli, saranno lette con publico invito colP elogio , che esse hanno meritato dai Censori.
CAPO III.
Membri della Diramazione a titolo di partecipazione .
23 1. Si stabiliranno alcuni assegnamenti di scudi duecento alPanno in favore degli Ecclesiastici , i quali soddisfino le mire della Diramazione , coltivando assiduamente alcuna delle diverse scienze accennate sopra, parlando dei Concorsi . Di questi posti di partecipazione si farà una esatta e stabile distribuzione fra le diverse materie scientifiche , secondo che i Censori le giudicheranno più o meno interessanti, quando i mezzi permetteranno di fissare qualche posto per ognuna delle suddette materie.
24 , II. V unica strada per ottenere Passegnamenlo stabile deve esser quella del Concorso j di .maniera che quando vi è luogo a dare P assegnamento per esempio a uno che coltivi la Teologia Dogmatica, vi abbia, diritto quello (*5) il quale nei Concorsi di essa ha superato gli altri 5 ed in caso di eguaglianza di meriti in quella materia, si calcoleranno i meriti acquistati nei Concorsi delle altre scienze.
25 III. Quello però, il quale a ragion di Concorso deve avere il posto stabile non vi sarà ammesso i. Se abbia impiego di qualunque sorta, per cui serva a Chiese, o Segreterie, o Corti etc. a meno che non vi rinunci. 2. Se abbia una rendita maggiore di scudi Cento cinquanta alPanno comunque essa sia, sì in beni Ecclesiastici, che in qualsivogliano altri Beni. Nella rendita non si vuol compresa Pelemosina della Messa , la quale non s’intende giammai di computare . In questi casi egli sarà ammesso a titolo di Onore , ed un altro , che più gli si avvicini di merito , ed in cui non si verifichino tali ostacoli avrà il posto di parte-^ cipante .
26 IV. Che se uno , il quale già gode della partecipazione ottenga un impiego di quelli detti or ora, lascerà di partecipare, e sarà membro della Diramazione Emerito.
27 V. Se poi un partecipante, dopo ammesso, acquisti altre rendite, per cui oltrepassi gli scudi Centocinquanta annui di rendita, gli sarà diminuito a proporzione P assegnamento . Di qui si vede, che giunto alcuno alli Treceiitocin- ( *6 ) quanta Scudi annui colli proprj beni Ecclesiastici o Patrimoniali , V assegnamento è cessato ed egli è Emerito.
28 VI. Le disposizioni espresse nei precedenti Articoli IV. e V. le quali debbono rendere frequenti le Vacanze delle partecipazioni , presentano ai Giovani Ecclesiastici l’occasione, onde essere promossi ai posti di partecipanti , che restano vacanti.
29 VII. Ciascuno degli ammessi al principio di ciascun’ anno di sua partecipazione ( sia pure , che piaccia ai Censori di seguir l’ anno commune , o lo scolastico ) proporrà a tutti i Censori riuniti , ed anche in presenza de’ suoi compagni , qual’ è il lavoro scientifico , a cui desidera applicarsi nell’ anno . Potrà questo essere o di comporre un’ Opera , o di abilitarsi alle publiche Cattedre , o ad essere Consultore di una delle cinque Congregazioni , cioè, della S. Romana ed Universale Inquisizione , di Propaganda Fide , dell’ Indice , de’ S. Riti, e degli affari Ecclesiastici straordinarii , ed « a queste ultime cose non potrebbe diriggersi se non chi fosse destinato agli studj Teologici e Canonici . Chi lo fosse alla Predicazione e Morale pratica potrebbe anche chiedere fatiche di suo genere di Pulpito , o di Confessionario , _ ( *7 ) Vili. I Censori esamineranno la proposta di ciascun Partecipante , e la ammetteranno se credono , e come credono , fissando così a ciascuno le Pitiche delP anno . Dopo sei mesi nell' atto di ricevere la prima rata delP assegnamento dovrà rendere conto del suo lavoro ,• lo renderà completo , e dinanzi a tutti i Censori prima di ricevere il totale alla fine delP anno . Che se non avesse convenientemente soddisfatto al suo debito potrebbe diminuirsegli , ed anche del tutto toglierglisl P emolumento .
30 IX. Oltre di questo ciascun Partecipante avrà obbligo stretto di prestarsi almeno nei dì Festivi 5 ed in qualche straordinaria occasione delP anno alle Opere di Pietà della Unione , alle quali sarà destinato, col ministero anche della D ivlna Parola , se a ciò sembrerà adattato ^ e colP ascoltare le Confessioni , quando dal Superiore Ecclesiastico sarà riputato idoneo per P età e per gli altri requisiti .
31 X. Inoltre nell’ intimare e rivedere i Concorsi, nell’Amministrazione Economica , ed in ogni altra occorrenza della Unione i Partecipanti potranno essere destinati da’ Censori in loro vece , e sotto la loro direzione per quanto ne verranno giudicati idonei.
32 XI. Quindi niun Partecipante senza espressa licenza sarà assente da Roma in ciascun giqr no, in cni la di luì opera possa servire alla Diramazione, o alla Unione , o in alcun di Festivo , eccettuato l’Ottobre mese destinato communemente al riposo .
CAPO IV.
33 Partecipanti Emeriti , e Membri a titolo di Onore , I. Si è detto quali sono i Partecipanti Emeriti , inoltre che quelli , i quali avrebbero inerito per entrare Partecipanti nella vacanza di qualche posto , ma non vi entrano perchè possidenti o impiegati , sono ammessi a titolo di onore ^ si aggiunge , che anche senza vacanza del posto 5 quello , il quale nei Concorsi di qualcuna delle materie già esposte ha superato ogni altro , se rinuncia alla partecipazione entra membro di onore .
34 II. I membri di onore , e gli Emeriti , sebbene non abbiano particolari fatiche assegnate 5 impiegandosi a seconda delle mire della Diramazione , saranno favoriti e distinti dai Censori . Inoltre si stabilirà ogni anno un premio eguale , o superiore a quello dei Concorsi , il quale si darà al membro della Diramazione p che nell’anno avrà fatto fatiche , a giuf dizio dei Censori, più belle , e più utili, sia pu- re Partecipante , o di Onore , od Emerito .
35 III. Come si diceva , parlando dei Censori , i membri di Onore , od Emeriti possono essere scelti a paro dei Pubblici Professori , o di chiunque altro a rimpiazzare il posto di Censore vacante . Anzi si raccomanda caldamente ai Censori di preferire agli esteri piuttosto qualcuno di questi , se abbia dato prove del suo impegno e zelo per la presente opera .
CAPO V.
36 Distribuzioni Straordinarie , I. atte tutte queste opere con la maggior estensione possibile , che i mezzi permetteranno , ma in maniera che le spese siano sempre inferiori alle rendite , qualche somma di sopravvanzo sarà distribuita dalla prudenza dei Censori a qualche Giovane Ecclesiastico , il quale abbia disposizione allo studio , sia di saggia condotta , e frequenti le Opere della Unione , sia anche bisognoso di sussidj , onde proseguire P intrapresa carriera . IL Può anche accordarsi dai Censori uno straordinario soccorso a qualche membro della Diramazione , cui sopraggiunga qualche luttuosa circostanza degna di compassione . _ ( 20 ) Nos igitur petitioni Dilecti Filii Marcii Ionis Philippi annuentes , eumcjue , et alios pariter , quibus hae Litterae favent , a quibusvis anathematis , suspensionis , et interdicti , aliisque Ecclesiasticis Sententiis , censuris et poenis , quovis modo , vel causa latis , si quas forte incurrerint 5 hujus tantum rei gratia , absolventes 5 et absolutos fore censentes , leges superius exscriptas, ac Nobis apprime cognitas , nec non ipsam Societatem, seu Coetum incumbentium studiis Clericorum , qui audit ; Diramazione dev'li Ecclesiastici Studenti della Unione di San Paolo : volentes , scientcsque , sive , ut dici solet , Motu proprio , ac certa scientia approbamus , et confirmamus , easque leges a cooptatis in eam Societatem viris , quasciimque in illa partes gerentibus , sedulo servari praecipimus . Insuper juris ac facti defectus, quos vocant , qui in legibus iisdem condendis fortasse irrepserint , auctoritate Apostolica supplemus , atque sanamus . Praeterea Rescriptum die secunda Februarii hujus anni a Nobis editum , quod est de pecunia publica quotannis Societati Impendenda , eadem nostrae confirmationis accessione munimus. Denique, quum Censoria potestas, de qua leges illae loquuntur, praecipuum sit ejus Societatis firmamentum , ac fulcrum j et inter ejus initia ^ adhuc imper- ( 21 ) fecla ac rudia , non alia auctoritate nisi nostra, creari in ea Censores possint , in illa Censores creamus , et dicimus Viros dotibus probe instructos , quas in censura deferenda ipsius Societatis leges spectant , Venerabilem Fratrem Franciscum Arcliiepiscopum Edessenum , in Congregatione Romanae Universalis Inquisitionis , et in Congregatione Indicis Consultorem, Venerabilem Fratrem Petrum Archiepiscopum Iconiensem , in iisdem Congregationibus , et in Congregatione Ecclesiasticis extraordinariis negotiis expendendis idem muneris sustinentem , nec non Dilectos Filios Joannem Soglia, in Romano Archigymnasio Sacrorum Canonum Professorem 5 et in Congregatione Indicis Consultorem , Marchioiiem Philippum Philonardium, Unionis a Divo Paulo nuncupatae Rectorem Primarium , Petrum Ostinium in Gregoriana Studiorum Universitate Ecclesiasticae Historiae Professorem , in Congregationibus Indicis , Fidei Propagandae , Negotiisque Ecclesiasticis extraordinariis expendendis Consultorem , in Pauliana autem Unione a scriptis exarandis , et consiliis intimis , Franciscupa Finucciurn in Gregoriana Studiorum Universitate Linguae Ebraicae Professorem , in Congregatione Fidei Propagandae Consultorem , in Academia Theologica Censorem Emeritum , Pium Bigliiiim in eadem Studiorum Universitate Christianae Ethices Professorem , denique Aloysium Frezza in Congregatione Fidei Propagandae Consultorem . Quos quidem omnes in Societatem , de qua agitur , frui volumus potestate , ac juribus , quibus frui per leges a No- })is approbatas censuram exercentibus licet , atque insuper facultate pollere aliquid iisdem legibus adiiciendi , quod a praecipuo Societatis scopo non discrepet , in ejiisque utilitatem cessurum esse videatur , idque ea conditione , si non plures , quam unus , aut alter e Censoribiis propositae adjectioni adversetur . Haec constituimus atque mandamus , non obstantibus Constitutionibus , ac Sanctionibus Apostolicis, alllsque contrariis quibuscumque . Volumus autem , ut harum Litterarum exemplis etiam impressis , manuque Publici Notarii subscriptis 5 et per constitutum in Ecclesiastica dignitate Virum Sigillo munitis , eadem habeatur fides , quae nostrae voluntatis significationi , ipso hoc Diplomate ostenso , haberetur.
37 Datum Romae apud Sanctam IMariam Majorem sub annulo Piscatoris die XXX. Augusti MDGCGXXII. Pontificatus Nostri Anno Vigesimotertio .
Breve della santità di nostro signore Pio PP. VII con cui sono approvate le regole della diramazione della Pia Unione di S. Paolo Apostolo per gli ecclesiastici studenti e si stabiliscono altre disposizioni in favore della medesima (1822) — Internet Archive OCR text, restored to continuous text (page breaks, hyphenation, running heads, footnotes); OCR errors of the source remain. Source: Internet Archive.
Italian text
PIO PAPA VII. PER MEMORIA FUTURA.
1 Da quando i disegni inaccessibili della mente eterna ci hanno elevati, indegni come siamo, a questo vertice della suprema potestà, abbiamo sempre avuto cura di proporre i più ampi premi possibili, secondo le nostre facoltà, a coloro che si sforzano verso imprese illustri, e di stimolare lo zelo nel dedicarsi a cose degne di culto non solo con la nostra voce e gli incoraggiamenti, ma anche con emolumenti stabiliti. E se abbiamo mostrato questa liberalità verso ogni genere di uomini e verso i cultori di qualsiasi scienza e arte liberale, riteniamo degni di particolare considerazione i giovani del Clero, ai quali sia proposto di procurarsi la scienza delle cose divine, non superficiale, sterile e temerariamente chiacchierata, ma solida, utile alla Chiesa, attinta dalle fonti legittime, quale appunto il nostro Predecessore Gregorio IX ordinò nella sua Epistola ai Dottori dell'Accademia di Parigi che fosse tratta dalle divine Scritture e dai volumi dei santi Padri e tramandata. Benché nella nostra Città, come nel principale e più nobile domicilio della Dottrina Cattolica, siano stati già da lungo tempo escogitati e stabiliti molti provvedimenti che possono essere di aiuto specialmente ai Chierici di più modesta fortuna, affinché facciano progressi non ignobili negli studi che gioveranno a loro stessi e al gregge cristiano; tuttavia forse nessuno ha ancora concepito una forma e quasi un disegno di opera così conveniente a questo proposito, quanto coloro che hanno escogitato una certa società di Chierici dediti agli studi sacri, chiamata nella lingua vernacola: Diramazione degli Ecclesiastici studenti della Unione di San Paolo, la quale società appunto da quella primitiva Unione Pauliana, che affluisce in questa nostra Città con molti meriti, si estende come un ramo da un albero. Accadde opportunamente che, poiché questo gruppo di Chierici dediti agli studi ha bisogno di non modesti fondi, affinché i loro ingegni siano alimentati con aiuti e premi, il nostro diletto figlio il Marchese Filippo Filonardo, della nobile stirpe patrizia romana, Sacerdote e Rettore Primario dell'Unione che porta il nome del divino Paolo, sia disposto a contribuire beni a un'opera così salutare, dai cui frutti talvolta possono ricavarsi duemila scudi annui. Tuttavia, poiché l'immagine dell'opera già concepita certamente richiede aiuti più ampi, ci è stato supplicevolmente chiesto di cumulare la liberalità del privato cittadino, a noi gradita e raccomandata, con una pensione annua stabilita dal nostro erario. Mossi da queste suppliche, il secondo giorno di febbraio di questo anno abbiamo emanato un rescritto in questi termini. Noi, desiderando massimamente che la Società denominata «La Diramazione degli Ecclesiastici Studenti» – già approvata da un altro nostro rescritto di questo giorno – cresca di giorno in giorno, abbiamo annuito e ordiniamo che, quanto di redditi annui dalla pietà dei fedeli le pervenga, altrettanto annualmente sia aumentato dal nostro erario, così che se il reddito acquisito da altre fonti raggiunga cinquecento scudi annui, altrettanti paghi l'erario; se mille e mille, e così di seguito, con l'unica condizione aggiunta che i sussidi dell'erario non superino tremila scudi annui, e sia affidato al Tesoriere Generale per l'esecuzione. Recentemente poi lo stesso nostro diletto figlio il Marchese Filippo, con una supplica presentata a Noi, ha insistito affinché le leggi scritte per governare la Società dei Chierici, le quali il nostro Venerabile Fratello Pietro Arcivescovo di Iconio e il nostro diletto figlio il Presbitero Pietro Ostinio, uomini di integrità e chiarissimi per fama di erudizione, hanno accuratamente riesaminate e ritenuto convenienti alla condizione della Società e al fine che essa si propone e al quale è ordinata, approviamo con la nostra Suprema potestà. Sono dunque queste leggi del seguente tenore.
REGOLE
2 Per la Diramazione degli Ecclesiastici Studenti dell'Unione di S. Paolo.
3 X ino dalla sua prima istituzione l'Unione di S. Paolo non solo ebbe in mira gli spirituali vantaggi degli Infermi, dei Poveri, e di tanti altri di ogni ceto, cui essa procura di accrescere i mezzi onde menare una cristiana e santa condotta, ma si occupò ben anche di coltivare negli Ecclesiastici, collo spirito di santità proprio del loro ministero, l'amore allo studio, onde riuscissero valorosi, non meno che impegnati a promuovere il culto di Dio, ed i vantaggi delle anime. Frutto di queste sue cure sono quelle Adunanze tanto gradite al Clero di quest'alma Città, ed onorate frequentemente dalla presenza d'illustri Porporati, nelle quali si riunisce ad una pia esortazione tutta propria del ceto Ecclesiastico la Discussione esatta di una qualche difficoltà della morale teologica. Ora però concepisce l'Unione medesima fondate e ragionevoli speranze di vantaggi assai più estesi su questo particolare, essendoché per la benefica liberalità di un pio personaggio può disporre di una rendita an- ( 1 ) nua destinata ad animare i Giovani Ecclesiastici a fatiche letterarie confacenti alla loro professione coll'eccitamento del premio, e col fornire i mezzi a chi per avventura ne fosse mancante di coltivare il proprio ingegno. Quindi si è voluta stabilire una Diramazione diversa da tutte le altre diretta a questo solo fine d'incoraggiare i Giovani Ecclesiastici allo studio; in guisa che lo impieghino poscia in vantaggio della Chiesa e delle Anime, e che questa Diramazione abbia le sue proprie leggi tutte cospiranti al medesimo fine.
4 Regolatori o Censori della Diramazione, ri, delli quali non si fissa per ora il numero, ma non possono essere più di otto.
5 II. Questi nel dirigere la presente opera saranno totalmente indipendenti e liberi, seguendo però sempre come norma inalterabile le leggi stabilite; e sebbene l'opera sia congiunta a tutte le altre della Unione di S. Paolo, ne sarà affatto indipendente il reggimento. Soltanto il Regolatore Primario della Unione, ed il
CAPO PRIMO
6 retta questa Diramazione da alcuni Sacerdoti Secolari sotto il titolo di Censo- ( 8 ) Segretario Generale della medesima saranno sempre nel numero dei Censori.
7 III. Tutte le cose si decideranno fra di loro con perfetta eguaglianza, ed ancorché taluno di essi sia di dignità Vescovile o Prelatizia, non avrà alcuna particolare influenza.
8 IV. Il Segretario Generale della Unione sarà anche Segretario di questa Diramazione, quando pure non sembri al Corpo dei Censori di stabilirne un'altro; questi proporrà in ciascuna loro Adunanza le cose da discutersi, ma gli altri non meno potranno in seguito mettere in deliberazione altre cose, che credano utili alla Diramazione.
9 V. Passato alcuno dei Censori a miglior vita, ovvero promosso alla Sacra Porpora, o assente stabilmente da Roma, o per qualunque altra ragione vacando il suo posto, gli altri ne sceglieranno liberamente il Successore a loro talento, purché sia un Professore Pubblico, ovvero un Censore dell'Accademia Teologica, o di quella di Religione, o un Consultore delle cinque Sacre Congregazioni, che si annuncieranno in appresso, o finalmente un membro della Diramazione ammesso a titolo di onore; oppure ammesso a titolo di partecipazione ed Emerito.
10 VI. I Concorsi di ammissione; le fatiche degli ammessi, ed ogni altra cosa, di cui si va a parlare in seguito deve essere regolata dal corpo dei Censori, e discussa a pluralità di Voti o segreti, o palesi, come loro sembrerà più opportuno. In particolare si prenderanno cura dell'amministrazione economica, riducendola frequentemente ad esame.
11 VII. Questi rispettabili Personaggi componenti il corpo dei Censori nell'impiegare le loro fatiche a prò di un'opera tanto pregievole, ne avranno presso Dio il guiderdone ed il merito. Si stabilirà soltanto una piccola riconoscenza annua proporzionata alla loro assidua frequenza alle adunanze.
CAPO II.
Concorsi.
12 I. Si faranno alcuni Concorsi con quella maggior frequenza, che si potrà, ma si procurerà, che ve ne sia uno ogni anno. II. Questi cadranno sopra diverse materie che sono le seguenti. 1. Le materie Apologetiche della Religione. 2. La Teologia Dogmatica. 3. Il Gius Ecclesiastico congiunto alla Storia Ecclesiastica. 4. La Sacra Scrittura coll'intelligenza delle lingue Greca ed Ebraica. 5. La Predicazione e la Teologia Morale pratica. I Censori proporranno in ciascuna volta il Concorso sopra qualunque vogliano di questi soggetti, prescegliendo quello, che credono più utile o per la sua importanza, o pel maggior numero e valore dei Concorrenti. In seguito quando l'opera sarà regolarmente stabilita, sarà fissato un turno regolare delle diverse materie dei Concorsi, a seconda della maggiore o minore loro importanza.
13 III. Per essere ammesso al Concorso, qualunque egli sia, dovrà un giovane presentare i seguenti requisiti. 1. Esser Romano, o almeno da un anno domiciliato in Roma. 2. Esser immune da qualunque eccezione sul costume. 3. L'aver frequentata una qualche Congregazione, o altro pio esercizio conveniente al Clero. 4. L'aver compiuto il corso di Filosofia e Teologia lodevolmente alle pubbliche Scuole della nostra Città. Ed in caso che l'avesse fatto altrove, o privatamente, subirne l'esame, che sarà a lui destinato dai Censori. 5. L'aver ricevuto almeno il Suddiaconato. Da questa ultima condizione i Censori potranno, se credono, accordar dispensa ad un Chierico, che abbia già dato molti segni della sua vocazione, purché, se dopo il Concorso dovesse essere ammesso a titolo di partecipazione, non vi sia assolutamente ammesso, se non è antecedentemente ordinato Suddiacono.
14 IV. Oltre questi requisiti generali, per concorrere nelle materie apologetiche si ricerca abilità nelle scienze Matematiche e Fisiche, e così l'abilità nella Canonica per concorrere nel Gius Ecclesiastico, e l'abilità nella Teologia Morale per concorrere alla Predicazione.
15 V. Proposti pubblicamente cinquanta temi sulla materia, in cui cade il concorso, tutti suscettibili di pingue Dissertazione, in un giorno destinato ne sarà estratto uno per bussolo alla presenza dei Concorrenti, ciascuno de' quali nello spazio di quindici giorni vi stenderà la sua Dissertazione.
16 VI. Dopo la revisione delle Dissertazioni, quelli i quali avranno meritato l'approvazione saranno ammessi ad un Saggio estemporaneo in un luogo assegnato. Il tema verrà proposto in iscritto, e sarà analogo alla materia trattata nella Dissertazione, per esempio si dovranno confrontare le maniere differenti di provare l'assunto in essa già sviluppato, ovvero si esaminerà se dalla dottrina, che si è dovuto difendere nascano alcune rimote conseguenze, o pretesi assurdi, o rapporti con altre materie, e cose simili, procurando però che questi quesiti riescano ai Concorrenti inaspettati, quanto si può, per meglio sperimentarne il criterio. Scriveranno essi la risposta in cinque ore di tempo senza aiuto di libri, o carte antecedentemente scritte, e senza confabulare con alcun estraneo, e neppure fra di loro.
17 VII. Se nella revisione si troverà l'esperimento estemporaneo non corrispondente al criterio, all'ordine, allo stile della Dissertazione, non sarà il Concorrente nel numero degli approvati.
18 VIII. Fra gli approvati non si riconosce possibile il caso di una perfetta eguaglianza; perciò dal confronto delle Dissertazioni, ed insieme dai Saggi estemporanei si desumerà la distinzione del merito.
19 IX. Quello, che supera tutti gli altri, riceverà subito una medaglia d'oro di un rilevante valore, che si destinerà prima di fare il concorso. Gli altri saranno dichiarati primo accedente, secondo, terzo etc.
20 X. Si darà alle Stampe la Dissertazione del premiato, ed il suo Saggio estemporaneo, aggiuntovi in poche parole il giudizio dei Censori. Si farà lo stesso verso tutti gli accedenti, il lavoro de' quali sia giudicato dai Censori degno dell'occhio del pubblico, avvertendo, che ogni Concorrente approvato ha diritto ad una copia di ciascuna Dissertazione stampata. Tutte le Dissertazioni unitamente ai Saggetti non reputate meritevoli della stampa, o siano approvate, o no, saranno rese agli autori con l'aggiunta del breve giudizio delli revisori.
21 XI. Si avverte, che il concorso di Scrittura, oltre le cose già dette abbraccierà un terzo esperimento sulla perizia delle due lingue Greca ed Ebraica.
22 XII. Il Concorso per la predicazione e Morale pratica sarà diverso dagli altri, e conterrà tre esperimenti. 1. Sciogliere in sei ore di tempo dottrinalmente un caso di Morale. 2. In altrettanto tempo scrivere una Predica di stile Oratorio con buona e pura lingua italiana sopra un tema proposto. 3. Un brevissimo discorso morale estemporaneo di stile piano, cavandosi a sorte per ciascuno dei Concorrenti il tema sopra uno dei Vangeli dell'anno, presenti i Censori e Membri della Diramazione, i competitori, e qualche altro invitato dai Censori. Al terzo Saggio non sia ammesso chiunque non sia approvato nei primi due. Vi saranno le stesse distinzioni di premio e di merito, che negli altri Concorsi, 4 eccettuata la Stampa, ed in quella vece le cose scritte dal premiato e dagli accedenti giudicati dai Censori più meritevoli, saranno lette con pubblico invito con l'elogio, che esse hanno meritato dai Censori.
CAPO III.
Membri della Diramazione a titolo di partecipazione.
23 1. Si stabiliranno alcuni assegnamenti di scudi duecento all'anno in favore degli Ecclesiastici, i quali soddisfino le mire della Diramazione, coltivando assiduamente alcuna delle diverse scienze accennate sopra, parlando dei Concorsi. Di questi posti di partecipazione si farà una esatta e stabile distribuzione fra le diverse materie scientifiche, secondo che i Censori le giudicheranno più o meno interessanti, quando i mezzi permetteranno di fissare qualche posto per ognuna delle suddette materie.
24 II. L'unica strada per ottenere l'assegnamento stabile deve esser quella del Concorso; di maniera che quando vi è luogo a dare l'assegnamento per esempio a uno che coltivi la Teologia Dogmatica, vi abbia diritto quello 5 il quale nei Concorsi di essa ha superato gli altri, ed in caso di eguaglianza di meriti in quella materia, si calcoleranno i meriti acquistati nei Concorsi delle altre scienze.
25 III. Quello però, il quale a ragion di Concorso deve avere il posto stabile non vi sarà ammesso: 1. Se abbia impiego di qualunque sorta, per cui serva a Chiese, o Segreterie, o Corti etc., a meno che non vi rinunci. 2. Se abbia una rendita maggiore di scudi centocinquanta all'anno comunque essa sia, sì in beni Ecclesiastici, che in qualsivogliano altri beni. Nella rendita non si vuol compresa l'elemosina della Messa, la quale non s'intende giammai di computare. In questi casi egli sarà ammesso a titolo di Onore, ed un altro, che più gli si avvicini di merito, ed in cui non si verifichino tali ostacoli avrà il posto di partecipante.
26 IV. Che se uno, il quale già gode della partecipazione ottenga un impiego di quelli detti or ora, lascerà di partecipare, e sarà membro della Diramazione Emerito.
27 V. Se poi un partecipante, dopo ammesso, acquisti altre rendite, per cui oltrepassi gli scudi centocinquanta annui di rendita, gli sarà diminuito a proporzione l'assegnamento. Di qui si vede, che giunto alcuno alli trecento cinquanta 6 scudi annui colli proprj beni Ecclesiastici o Patrimoniali, l'assegnamento è cessato ed egli è Emerito.
28 VI. Le disposizioni espresse nei precedenti Articoli IV. e V., le quali debbono rendere frequenti le Vacanze delle partecipazioni, presentano ai Giovani Ecclesiastici l'occasione, onde essere promossi ai posti di partecipanti, che restano vacanti.
29 VII. Ciascuno degli ammessi al principio di ciascun anno di sua partecipazione (sia pure, che piaccia ai Censori di seguir l'anno commune, o lo scolastico) proporrà a tutti i Censori riuniti, ed anche in presenza de' suoi compagni, qual è il lavoro scientifico, a cui desidera applicarsi nell'anno. Potrà questo essere o di comporre un'Opera, o di abilitarsi alle publiche Cattedre, o ad essere Consultore di una delle cinque Congregazioni, cioè, della S. Romana ed Universale Inquisizione, di Propaganda Fide, dell'Indice, de' S. Riti, e degli affari Ecclesiastici straordinarii, ed a queste ultime cose non potrebbe diriggersi se non chi fosse destinato agli studj Teologici e Canonici. Chi lo fosse alla Predicazione e Morale pratica potrebbe anche chiedere fatiche di suo genere di Pulpito, o di Confessionario. 7
30 VIII. I Censori esamineranno la proposta di ciascun Partecipante, e la ammetteranno se credono, e come credono, fissando così a ciascuno le Pitiche dell'anno. Dopo sei mesi nell'atto di ricevere la prima rata dell'assegnamento dovrà rendere conto del suo lavoro; lo renderà completo, e dinanzi a tutti i Censori prima di ricevere il totale alla fine dell'anno. Che se non avesse convenientemente soddisfatto al suo debito potrebbe diminuirsegli, ed anche del tutto toglierglisl l'emolumento.
31 IX. Oltre di questo ciascun Partecipante avrà obbligo stretto di prestarsi almeno nei dì Festivi, ed in qualche straordinaria occasione dell'anno alle Opere di Pietà della Unione, alle quali sarà destinato, col ministero anche della Divina Parola, se a ciò sembrerà adattato, e coll'ascoltare le Confessioni, quando dal Superiore Ecclesiastico sarà riputato idoneo per l'età e per gli altri requisiti.
32 X. Inoltre nell'intimare e rivedere i Concorsi, nell'Amministrazione Economica, ed in ogni altra occorrenza della Unione i Partecipanti potranno essere destinati da' Censori in loro vece, e sotto la loro direzione per quanto ne verranno giudicati idonei.
XI. Quindi niun Partecipante senza espressa licenza sarà assente da Roma in ciascun giorno, in cui la di lui opera possa servire alla Diramazione, o alla Unione, o in alcun dì Festivo, eccettuato l'Ottobre mese destinato communemente al riposo.
33 Partecipanti Emeriti e Membri a titolo di Onore. I. Si è detto quali sono i Partecipanti Emeriti; inoltre che quelli, i quali avrebbero meritato per entrare Partecipanti nella vacanza di qualche posto, ma non vi entrano perché possidenti o impiegati, sono ammessi a titolo di onore; si aggiunge che anche senza vacanza del posto, quello il quale nei Concorsi di qualcuna delle materie già esposte ha superato ogni altro, se rinuncia alla partecipazione entra membro di onore.
34 II. I membri di onore e gli Emeriti, sebbene non abbiano particolari fatiche assegnate, impiegandosi a seconda delle mire della Diramazione, saranno favoriti e distinti dai Censori. Inoltre si stabilirà ogni anno un premio eguale o superiore a quello dei Concorsi, il quale si darà al membro della Diramazione che nell'anno avrà fatto fatiche, a giudizio dei Censori, più belle e più utili, sia pure Partecipante o di Onore od Emerito.
35 III. Come si diceva, parlando dei Censori, i membri di Onore od Emeriti possono essere scelti a paro dei Pubblici Professori o di chiunque altro a rimpiazzare il posto di Censore vacante. Anzi si raccomanda caldamente ai Censori di preferire agli esteri piuttosto qualcuno di questi, se abbia dato prove del suo impegno e zelo per la presente opera.
CAPO V.
36 Distribuzioni Straordinarie. I. Tutte queste opere si faranno con la maggior estensione possibile, che i mezzi permetteranno, ma in maniera che le spese siano sempre inferiori alle rendite; qualche somma di sopravvanzo sarà distribuita dalla prudenza dei Censori a qualche Giovane Ecclesiastico, il quale abbia disposizione allo studio, sia di saggia condotta, e frequenti le Opere dell'Unione, sia anche bisognoso di sussidj, onde proseguire l'intrapresa carriera. II. Può anche accordarsi dai Censori uno straordinario soccorso a qualche membro della Diramazione, cui sopraggiunga qualche luttuosa circostanza degna di compassione. 20 Noi dunque, accogliendo la petizione del Diletto Figlio Marcio Ione Filippo, e assolvendo lui e altri parimenti, cui queste Lettere giovano, da qualsiasi anatema, sospensione e interdetto, e da altre Sentenze Ecclesiastiche, censure e pene, comunque o per qualsiasi causa inflitte, se per caso ne avessero incorse alcuna, per questa sola ragione; e considerando assolti; approviamo e confermiamo le leggi sopra scritte, e a Noi ben note, nonché la stessa Società, ossia Coeto di Chierici dediti agli studi, che si chiama Diramazione dei Chierici Studenti dell'Unione di San Paolo: volendo, e sapendo, ossia, come si suol dire, Motu proprio, e con certa scienza; e ordiniamo che queste leggi siano diligentemente osservate da coloro che sono stati cooptati in questa Società, da chiunque vi ricopra qualsiasi ruolo. Inoltre, i difetti di diritto e di fatto, come si chiamano, che per caso si fossero insinuati nella redazione di queste leggi, li suppliamo e li saniamo con l'autorità Apostolica. Inoltre, il Rescritto emanato da Noi il secondo giorno di Febbraio di questo anno, che riguarda il denaro pubblico da spendersi ogni anno per la Società, lo muniremo della medesima nostra conferma. Infine, poiché il potere Censorio, di cui parlano queste leggi, è il principale fondamento e sostegno di questa Società, e nei suoi inizi ancora imperfetto e rozzo, non può essere creato in essa Censori se non con la nostra autorità, in essa creiamo Censori, e diciamo Uomini dotati di quelle qualità che le leggi della Società richiedono nell'esercizio della censura: il Venerabile Fratello Francesco Arcivescovo di Edessa, Consultore nella Congregazione della Romana Universale Inquisizione, e nella Congregazione dell'Indice; il Venerabile Fratello Pietro Arcivescovo di Iconio, nelle medesime Congregazioni, e nella Congregazione per gli affari Ecclesiastici straordinari; nonché i Diletti Figli Giovanni Soglia, Professore di Diritto Canonico nel Romano Archiginnasio, e Consultore nella Congregazione dell'Indice; il Marchese Filippo Filonardi, Rettore Primo dell'Unione dal Divino Paolo denominata; Pietro Ostini, Professore di Storia Ecclesiastica nell'Università Gregoriana di Studi, Consultore nelle Congregazioni dell'Indice, della Propagazione della Fede, e per gli affari Ecclesiastici straordinari, e nella Pauliana Unione per la redazione degli scritti e i consigli intimi; Francesco Finucci, Professore di Lingua Ebraica nell'Università Gregoriana di Studi, Consultore nella Congregazione della Propagazione della Fede, Censore Emerito nell'Accademia Teologica; Pio Biglia, Professore di Etica Cristiana nella medesima Università di Studi; infine Aloysio Frezza, Consultore nella Congregazione della Propagazione della Fede. Tutti costoro vogliamo che godano nella Società, di cui si tratta, del potere e dei diritti di cui è lecito godere a coloro che esercitano la censura secondo le leggi da Noi approvate, e inoltre che abbiano la facoltà di aggiungere qualcosa a queste medesime leggi, che non discosti dal principale scopo della Società, e che sembri tornare a sua utilità, e ciò a condizione che non più di uno o due fra i Censori si oppongano alla proposta aggiunta. Queste cose costituiamo e ordiniamo, nonostante le Costituzioni e le Sanzioni Apostoliche, e tutte le altre contrarie. Vogliamo inoltre che agli esemplari di queste Lettere, anche stampati, e sottoscritti di mano da Pubblico Notaio, e muniti di Sigillo da un Uomo costituito in dignità Ecclesiastica, sia data la medesima fede che si darebbe alla manifestazione della nostra volontà, mostrato questo stesso Diploma.
37 Dato a Roma presso Santa Maria Maggiore sotto l'anello del Pescatore il 30 agosto 1823. Del Nostro Pontificato l'anno ventitreesimo.
Machine translation, not reviewed. The original text is authoritative.