Quando per admirabile

Motu proprio on the provisional government and administration of the recovered provinces

Motu proprio of Pope Pius VII ·

Dui. «IU
4UU0 XVII
Pius PP. All.
MOTO PROPRIO

1 Quando per ammirabile disvr**»» posizione della gloriosa provvidenza divina col potente appoggio de’ gloriosi monarchi alleati ricuperi» questa santa Sede le provìncìe di Bologna, di Ferrara, della Romagna, delle Marche, di Benevento, e di Ponte 'Corvo, le quali erano stole distaccate dal di lei domìnio più lungamente delle altre, nella impossibiliti» in cui IVoi eravamo di regolare nel momento il governo stabile , «: definitivo di esse provinole , vi stabilimmo col mezzo dell’ (editto del cardinale Nostro segretario di stata dei 5. luglio dello scorso anno un governo provvisorio, meno alcuni indispensabili cambiamenti, Noi conservammo temporàneamente nelle medesime quell’ ordine di cose, che vi trovammo io allora ^ ma fino da quel momento faremmo sentire, che ci saremmo incessantemente occupati di un nuovo sistema generale di amministrazione definitiva , il più conveniente ai veri , e solidi iute* ressi del Nostro popolo.

2 Molte e gravi considerazioni ci mossero ad annunziare Jin d’ allora un tale Nostro disegno, con la ferma risoluzione di ridurlo ad effetto subito che ci fosse stalo possibile.

3 Noi riflettenlmo in primp luo* , . I go , che la unità, cd uniformità deb- Digitized by Google ■ss Bullàrium Roinanum pmufice alle hono esser le basi di ogni politica I Ma la sempre ammirabile piiwri r,far ijititaaione, sema delle quali difiicil- ! videnza divina, la quale sapientemente si può assicurare la solidità de1 | mente dispone le nmanecose in ino- T governi, e la felicità de’ popoli ; do , che talvolta d1 onde sovrastano e che un governo tanto più può maggiori calamita, indi sa trarre au* riguardarsi come perfetto , qoanehe copiosi vanL-tggj , sembra die to piò «avvicina a quel sistema di abbia disposto, che le stesse disgrazie unità stabilito da Dio tanto nell’ orde’ trascorsi tempi, e l'interrompimene dine della natura, quanto nel subiito medesimo dellWrr.izio della Nostra me edificio della religione. Questa temporale sovranità aprissero la stracchezza c' indusse a procurare per da ad una tale operazione, allorché quanto fosse possibile la uniformità pacificate le cose si riasse luogo alaci sistema in tutto lo stalo apparla ripristinazione delle legittime potencnte alla santa Sede. Presentava , testa. Noi dunque credemmo di do* egli è vero , lo stalo medesimo un ver cogliere questo momento per commodello di legislazione , e di ordine, ! pire l’opera incominciata, fondalo com* era nei suoi grandi j Questa non era solamente uti* prìncipi sulle invariabili regole deli le in se stessa , ma rendevasi per la religione, e morale evangelica , e i le circostanze ancor necessaria. Infatti sulla canonica giurisprudenza, la quaj in una grati parte delle provincia le regolata dalla solida equità, e dal J recentemente ricuperate b tanto più verace diritto della natura, ad onta : Lunga separazione dal dominio dì delle calunnie, colle quali è stata at questa santa Sede ha fatto quasi di* taccata , dovrà sempre riconoscersi mentirare le antiche instiluzioni , e come quella, che ricondusse l'Europa costumanze; onde si è reso in es* ■alili stato di civilizzazione, da cui le se quasi impossibile il ritorno all1 irruzioni de’ barbari i* arcano alloriantico ordine di cose. Nuove abiti!- lanata. Ma pur par giungere alla dini surrogale alle antiche , nuova perfezione ( in quanto può questa opinioni invalsi» e diffuse quasi uni* esser compatibile, colla natura delie vernalmente nei diversi oggetti di limine cose ) mancava ancora al ; amministrazione e di pubblica eco Nostro stalo quella uniformità, che , umilia , nuovi lami , che sull1 e* è così utile ai pulii ici , e privati in- ] semino di altre nazioni d'Europa si te ressi, perché, formato colia succcsi sono pare acquistati, esigono imito siva riunione di dominj differenti , pensabilmente i1 adozione nelle detto presentava un aggregato di usi , di . prorinc.ie di nn nuovo sistema più leggigli privilegi naturalmenadattato alla presente condizione dote difformi , cosicché rendevano una i gli abitanti , resa tanto diversa da provincia bene spesso straniera all' quelli di prima. altra, e talvolta disgiungeva nella Nel l’applicare la mente a questi 4,_ provincia medesima I’ uno dall1 alpensieri non abbiamo potuto non con* r uniformità tro paese. siderare, che sarebbe cosa mostruosa, “*em* Penetrati i sommi pontefici c totalmente opposta a quel sistema luU* °,ul°* Noslri predecessori della verità delle di unità indicato di sopra, che una massime sopra enunciate, profittaparLc di un medesimo stato riunito rono di ogni opportunità per richiasotto il comando del sovrano mede* mare ai principj uniformi i diversi simo, ed insieme di una non tanto rami di pnblica amministrazione , e vasta estensione , fosse regolala con Noi medesimi nel eominciamcnto del principi, e con sistemi diversi dall' Nostro pontificato procurammo di ser altra: che se le circostanze locali posvire in parte a queste vedute modesono richiedere alcune modificazioni* sime. La collisione però dei diversi queste però debbono esser leggiere « interessi, 1’ attaccamento alle antiche e tali , che non tendano a distrug* abitudini, |^Ì ostacoli die sogliono geni l1 unità del sistema. Se pertanto moltiplicarsi, ove si tratti rii cmgiain una gran parteriei domini distaccali re Stabilimenti esistenti, ed usi inda lungo tempo dal pontificio governo velerai!, non permisero fin qui conil riprisliuamenlo degli antichi ine* durre al compimento quell' opera , lodi si rende presso che impossibile» clic solo potè tentarsi in qualche o tale almeno, che non possa ottoparte. nersi senza un notabile disgusto, o Digitized by Google • Pi us PP. Sep limitò incomodo delle popolazioni, diviene * indispensabile per P integrila del cor* 3 po, e per la riunione di tutte le 11 membra, lo stabilimento di un sistema , die tutte le comprenda nella medesima uniformità.

4 Hmi *)*p «- Hi volgendo quindi le Nostre «iì per ouepiù serie riflessioni a questa verità, ■«r* rintano. r\0 j avremmo credutoci mancare a Noi stessi, e a quello zelo, che animar ci deve a costantemente vegliare alla stabile felicità de’ Nostri sudditi , se non ci fossimo studiali di porre a profitto i preziosi momenti, che la provvidenza divina sembra a* ver preparati per procedere ad una generale, ed uniforme sistemazione di tutto lo stato.

5 Appena pertanto stabilito da Noi, come si è detto, nelle provincie felicemente ricuperate nell’anno scorso un provvisorio governo, non tardammo un istante ad occuparci dei preparativi necessari alla sistemazione suddetta. Questa opera quanto grande, altrettanto interessante in sestessa,non poteva essere maggiormente sollecita; ed esigeva pure, che per mezzo di tal provvisorio regime si andassero raccogliendo le piti esatte notizie sullo stato attuale «Ielle Nostre proviucie , onde servir potessero di lume nella formazione di un piano di stabile, e definitivo governo, che convenir potesse a tutte indistintamente le provincie della s. Sede. Fu ordinato da Noi, che nel conciliare un tal progetto si avessero in vista tre cose : la prima accelerare il lavoro quanto più fosse possibile, onde nel termine dell’anno dall’ impianto del governo provvisorio venisse pubblicalo il sistema del governo stabile, il quale messo in attività con tutta quella sollicitudiue , che permettono le predisposizioni necessarie alla sua esecuzione, assicurasse la felicità dei Nostri sudditi: la seconda , clic il tutto venisse combinato per quanto fosse possibile coi principj di uniformità, come quella dalla quale derivano non solo il decoro di un sistema, ma benanche gl’immensi vantaggi di esso : lilialmente, che si procurasse di conservare , per quanto fosse combinabile coi sopraesposti riflessi, quegli stabilimenti , che con tanta saviezza erano stati introdotti dii sommi pontefici Nostri antecessori, in modo però da non escludere quei cambiamenti, che la utilità', ed i bisogni putitici esiger potessero dopo tante, e sì straordinarie vicende; poiché né gli umani stabilimenti giunger possono a prevenire tutti gli abusi , uè la sapienza dei legislatori potè lutto prevedere, scorgendo Noi medesimi luttogiorno tante cose immaginate in addietro, che sono poi migliorate dalla ingegnosa investigazione degli uomini.

6 A queste Nostre vedute ha cor- „ .. . . . .. . _. . Depili» di BRI risposto il progetto presentatoci. Noi Congr*g»*ione però a line di procedere in cosa di pwtfcoUr* » tanta importanza, c di tanto interesse per i Nostri sudditi colla necessaria maturità di consiglio , lo facemmo sottoporre all’ esame della congregazione Economica già da Noi deputala, e composta di diversi cardinali della Santa Chiesa Komana,e di altri egregi soggetti, i quali e per le loro vaste cognizioni in materia di amministrazione , c di governo , e per la consumata esperienza negli affari , e per la integrità , e rettitudine d1 d intenzioni credemmo più alti a portar giusto, e adeguato giudizio ili quanto ci fu progettato, ed a contribuire coi loro lumi al politico bene. La congregazione medesima dopo aver tenute molte conferenze , nelle quali tutte le ]>arti del piano sono stale diligentemente esaminate, c discusse, ci ha presentata la sua relazione; e Noi dopo averla maturamente considerala, ci siamo determinati a sanzionare con qualche cambiamento, c modificazione le risoluj zioui da essa prese.

7 Le Nostre sollecitudini non so- 9rttmrw no state solamente rivòlte alla puhnuove riforme hi ira/ ione di un piano , che contribuisse colla uniformità dei principj al ben’ essere dei Nostri popoli ; ma abbiamo ancor voluto far loro sperimentare gli effetti del Nostro amore paterno. Già con gli editti dei 51. maggio 1811., e dei 5 luglio 1815. facemmo provare a tutte le Nostre provincie di prima, c di seconda ricupera i benefici effetti della Nostra affeziona con una notabile diminuì «ione dei diversi rami delle publii he imposizioni. Niuna cosa essendo di tanta compiacenza al cuor Nostro , quanto il migliore la sorte dei Nostri sudditi, abbiami» sempre n udrito il dolce pensiero di accordai' dolo i» questo incontro anche nuovi, Bullariuin Ilomanum e più sensibili alleggerimcn ti. Cosà F -enorme peno de' corichi già -esistenti, e di quelli riparabili Tra le pròvincie componenti il cessato regno d’ilalia per i debiti inerenti al monte ch'esisteva in Milano, i quali vanno ora a gravitare sul Nostro erario già oppresso dai straordinarj , ed inopiaati dispendi) , a cui io hanno assoggettato e il -cordone sanitario, e le sovvenzioni a tante comunità , che iu questa penuriosa stagione mancavano di sussistenza, ci avesse per- • messo di fare in tutta la estensione, ciò che i ' animo Nostro era impaziente di fare pei Nostri popoli ! Se però non abbiamo potuto far tutto quello, che volevamo, abbiamo voluto almeno spingere V amor Nostro fin dove ci è stato possibile, moderando le gravezze de’ Nostri sudditi quanto lo consentivano gli aggravj, e gl’ impegni, ai quali il governo £ indeclinabilmente obligato a far fronte, non dubitando che negli sgravj, che si accordano, troverà il Nostro stato un giusto motivo di esser grato alle Nostre paterne sollecitudini „ le quali non tasteranno anche di migliorare la sorte de' Nostri popoli, subitochè miglioreranno le circostanze del governo. Animali (la tutti questi pensieri, di Nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra apostolica, e sovrana potestà , ordiniamo :

TITOLO L

8 Oganizazzionc governativa Art. -I . Lo stato ecdesiastioo Umftone ari- . . .... • • ,uto in a<r « ripartito ju dieciasette delegazioni, Ugjxioni .di tre i luoghi suburliani soggetti al - ire di»*.. ja Le delegazioni sono di tre classi, come dall’ annessa tabella , e si distingueranno con trattamenti., ed onorificenze particolari.

9 Destinandosi al regime di qualcuna delle delegazioni di prima classe un cardinale, la delegazione assumerà il titolo di legazione, ed il Cardinal prenderà il titolo, ed avrà tutti gli onori di legato, con quelle spe ciato prerogative, che gli -saranno attribuite colle lettere in forma di breve. Si.ddin.ione 2. Ogni delegazione è suddividale deieg»- ^ jn governi di primo, e dì secon- ™,”.L 10 do ordine.

10 4>. La suddetta tabella dimostra t.mu de* V estensione di ciascuna delegazione coi respeltivi governi. KlB1 4. E’ stabilita in Roma ima nepata*b«« congregazione particolare composta di * nB* eougn monsignor segretario dì consulta , di un chierico di camera, e di inont«nw> «i ri [>.*- siguor segretario del Buon (inverno, il quale assumerà le funzioni di segretario per ricevere ed .esaminare slragiudizial mente, e per via di semplici memorie, i ricorsi, che potranno sopravvenire per la retti ficaz ione delle respellivc demarcazioni delle delegazioni , e dei governi.

11 3. L’ annesso regolamento determina il tempo, ed il modo di trasmettere , ed esaminare i ricorsi , e di fame in seguilo la relazione da sottoporsi al l’oracolo sovrano. 5. Il delegato di ciascuna delegazione eserciterà, sotto la dipcndei .ddagati. denza dei dicasterj superiori per tutto ciò, che è conservato nelle respetti ve sue attribuzioni , la giurisdizione in tutti gli atti di governo , e di pubblica amministrazione, eccettuali gli altari, che per ragione di materia appartengono alle potestà ecclesiastiche, quelli che riguardano I' ordine giudiziario civile, quelli, che spettano alla direzione del pubblico erario, « quelli, che nelle quattro delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, c Forlì potessero mai o in tutto, o in parte essere attribuiti a qualche deputazione speciale pel regolamento delle acque.

12 7. Presso ogni delegato vi sa- Pr**,.©^ ranno due assessori da nominarsi dal *• dosovrano, dei quali il delegalo si pre- . verrà pel disbrigo degli affari. I medesimi dovranno dipendere dal delegato in tutto quello , che non verrà ad essi attribuito specialmente a tenore dell’ art. 2H. del titolo IL, e degli art. 77., £ 79. del

Ut. III.

13 8. Presso ogni delegato esistejCoo*r<*«iorà una congregazione governativa , oe composta mi quattro individui, due del capo luogo, e due degli altri Ino ghi della delegazione per quelle di prima classe ; di tre individui, due del capo luogo , ed uuo degli altri luoghi della delegazione per quelle della seconda classe ; e di uno del capo luogho , e di ano degli altri Regala mani p«f la CMgr».

14 gacioae UuiiloriaU.

15 Qualità dei con sul t*ri> Quando deista adunarsi la congregacene governativa.

16 Attribuirono della Congrega ti Oli e gotcr satin.

17 11 voto della congrega» on« è consultivo.

18 Rinnovazione della congregati «ne gover nativa da (atti ogni cinque aitai.

19 Officio del Segretario del* Ja dch gaaiooe Pius PP. Seplimus luòghi della delegazione per quelle di terza.

20 Si eccettua da questa disposizione la città di Bologna, nella quale , attese le sue particolari circostanze, si permette, che i quattro individui della congregazione suddetta possano essere della medesima città. 9. Questi individui da nominarsi dal sovrano dovranno avere passato V età di anni trenta, essere di oneste famiglie, distinguersi jiel loro costume, e per la loro istruzione, ed avere preventivamente esercitato qualche impiego pubblico , o commutativo, ovvero atteso lodevolmente al foro almeno per lo spazio I di tre anni.

21 4o. Si aduneranno presso il delegato tre volle in ciascuna settimana nei giorni, che verranno stabiliti, e straordinariamente ogni volta, che saranno dal delegato richiesti.

22 It. Saranno consultati in tutti gli affari di qualche rilievo , in cui abbia luogo una deliberazione da prendersi pel regime della delegazione su i varj oggetti amministrativi.

23 42. Il loro voto sarà consul- I tivo. La risoluzione definitiva dipenderà dal delegato. Saranno registra- | ti i pareri di ciascuno , e i motivi principali, a cui si appoggiano. Il delegato nel rendere conto della risoluzione alla segreterìa di stato , ed ai respettivi dicasteri di Koma, dovrà trasmettere una. copia della discussione fatta nella congregazione uniforme al registro.

24 43. Ogni cinque anni si procederà alla rinnovazione della congregazione per mezzo dell’ estrazione a sorte da eseguirsi nella maniera seguente.

25 Nelle delegazioni di prima clas- | se due saranno i membri, che sor- 1 tiranno, e due rimarranno; in quelle di seconda classe due saranno i | sortiti , ed uno il restante; in quei 0 di terza uno soltanto sortirà. Si procederà all’ elezione in rimpiazzo dei sortiti a norma del disposto nell’ art. 9.

26 I sortiti potranno essere rieletti.

27 4 4. Vi sarà inoltre sotto gli I ordini dei delegati , ed a scelta del | sovrano un segretario generale. Que- ■ Bull. liom. Tom. XI P* F. 97. sii interverrà senza voto nella congregazione ; sarà incaricato della estcnsione delle risoluzioni, della scritturazione de’ registri , e del carteggio.

28 Non potrà essere rimosso senza è la intesa della segreteria di stato.

29 45. I governatori di primo, e Attribuzione secondo ordine dipenderanno intiedei. *OTe™*_ ramente dal delegato nell’ esercizio Miètendo delle loro facoltà, eccettuati i casi dine, di urgenza, ed eccettuate quel té attribuzioni , che riguardano P ordine giudiziario negli affari civili , e nelle cause minori, che saranno di loro competenza, nel modo prescritto agli articoli 25. e 2f>. del titolo li. 4 6. Sarà in facoltà del delega- CorrUpondrnto regolare la corrispondenza, o e- ” ‘r* ' seguendola immediatamente coi resfetori 8°~ pettivi governatori , o facendola pas- ’ sare pel canale intermedio dei governatori di primo ordine a quelli disecondo.

30 47. I delegati dovranno esse- Qualità «u* re prelati. I componenti le congregadel*s»t' , d« zioni dovranno essere nativi defla S delegazione , o aventi origine dalla medesima, o possidenti in essa , o almeno tra quelli , ehe hanno ivr contratto il domicilio da dieci anni I governatori non dovranno mai es ser nativi del luogo, che governano nè domiciliati ilei medesimo da lun go tem|io. Questo sistema si dichiara comune anche agli assessori. 18. I delegati ed i governatori saranno tutti nominati dal sovra- Sdogati , « no per organo della segreteria di stalo. Per li delegati , e per li goal »vram>. vernatoli di primo ordine si spediranno le lettere patenti.

31 19 Rimane confermata 1’ alios;„ri„,llio linone delle giurisdizioni baronali «ì baronali nelle provincia di Bologna , di Fei- ,ono lftpprcsrara , di Romagna, delle Marche, d’ Urbino, e dei durati di Camerino e Marche, odi» Benevento. Nelle altre provincie , nelle quali tali giurisdizioni si trod-caridi cavano ripristinate in virtù dell’editto, wcri,»> * che puh licèi il prosegretario di stato nel di 30. luglio 48ti., 1 governalol< governatori ri da scegliersi dai haroni non ponfltrillino incominciare l’esercizio del norie, loro officio, se non precederà I’ approvazione della segreteria di stato. Sara in facoltà dei baroni il rinunciare alla giurisdizione baronale, anche per li futuri chiamati , e 1* Digitized by Google BuUarium Romauurn compresi nelle investiture, senza bisogno <ìi alcuna formalità per supplire al loro consenso. Appresso tale rinuncia cesseranno tulli i diritti , e tutti i pesi relativi all’ esercizio della giurisdizione baronale, conservando però sempre per loro, e per li successoli il titolo onorifico. Life-, roni, li quali vorranno conservare la .loro giurisdizione, dovranno fissare ai loro governatori un assegnarnculo congruo mensualc, c cosi.au elio ai cancellieri, e fiscali, e subire le spese occorrenti per la forza armata, non che ogn’ altra spesa necessaria alla retta amministrazione della giustizia: il tutto da appro-vaiv si dalla segreteria di stato. 20. 1 governatori baronali saranno obbligati , come tulli gli altri governatori, ad eseguire gli ordini , che potranno loro pervenire dai delegati, o dai governatori di primo ordine, se saranno questi autorizzali dai delegati a forma dell’ art. IO. 21. Le loro attribuzioni sono le medesime , che quelle degli altri governatoli , eccettuati i casi , che verranno espressi a suo luogo nei titoli seguenti, nei quali si parlerà non solo delle funzioni, che i governatori baronali non potranno esercitare, ma anche de'diiitti degli stessi baroni.

32 ,, . . 22. Del distretto, o sia co- *;■ d.!i «ov emarca di Koma, i governatori cornn;i(ori del disponderauno immediatamente colla sed* greleria di state; e eoi rispettivi dicasteri della capitale.

33 25. Le giurisdizioni del car- 1-%'niririMT dinal decano in Ostia e Vellelri , e I .!■■] cardidel prefetto de’ Meri palazzi apostoli ml. de**“° * ci in Castel (ìandolfo rimangono. nel-- e del tirelt-Ilo . . . . .

34 <tc «Sii i«-.la loro ìutegnla. ì.,lù .tpoito-

35 ■ TITOLO IL

36 Organizzazione dei tribunali civili Art. 84. Il potere giudiziario disiarlo «,iic «elle materie civili nou entra nelle ntu appetirattribuzioni de’ delegali. 25. I governatori nei respot- G tirisdìzionc tjvj lUOghÌ saiaiUlO giudici COlUpe- <1sorcina- . . ° 17 tori. tenti.

37 A .* biellecause, che in capitale non oltrepassino la somma di' scudi cento. Se la somqia è indeterminata, e che sia tale, che possa eccedere questo valore, non sarà di loro competenza, 2.° Nelle cause di sominariissimo possessorio, nelle quali dovranno giudicare sul solo latto del possesso , senza assumere veruno esame del titolo, e senza facoltà di cuuhh lare il petilorio. Se il possessorio non potrà essere definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le |>arti avanti il tribunale di prima istanza.

38 5. * Nelle cause di alimenti do» vuti o per officio di giudice, o per diritto di azione:

39 4." Nelle cause di danni dati nei rispettivi territorj.

40 h? Nelle cause di mercedi dovute agli opera) giornalieri:

41 6. “ Nelle controversie, che insorgono in tempo di fiera, e di mercato per le contrattazioni, le quali intervengono in tali congiunture e devono giudicarsi sulla faccia dei luogo.

42 26. I giudicati dei governatori c<Mn« nelle controvcisie , che nou oltreappetiate» » passano il valore di scudi dieci, iu ,oro 8'“ IC*U quelle di sommariissimo possessorio, di alimenti, di danni dati, di mercedi, di contratti uumlinali, e di esecuzione di obbligazioni derivanti da scritture pubbliche, o private, non attaccate di falsità , o di nullità saranno soggetti al ricorso soltanto iu devolutivo ; nelle altro controversie il ricorso avrà luogo in sospensivo. 27. Le appuUaaoui. .che »’ in- ^ terporranno dai decreti dei governa- »i tribunale lori, saranno portate al tri temale di Ji Prim* l“ prima istanza della delegazione. 2K. Nel capoluogo delle ddei«. gazioni u io dei due assessori esere» <wn s*- citerà nelle cause minori la giurLst**"***»* ™ dizione attribuita ai governatori nei STlTcmi tre precedenti reticoli.

43 24. Nelle cause., nelle quali hanno interesse i baroni, ì governaintrr«*c batoli dei feudi non saranno giudici ron*,e. $iudicorapcteuti, che per la somma (li scupS> vb di dicci. Quando la causa del barone eh», sorpasserà la detta somma. ue sarà giudice competente il governatore del luogo viciniore, che non sia baronale, | sempre però (leu t io i limili delle facoltà accordate agli altri governatori. ...

44 5o. Iu ogni capoluogo delle r>rM m delegazioni sarà istituito uu tribuna- «ut*1***» di Digitized by Google Pius PP. Scptiinus S3 prima Ut»nte (li prima istanza composto di cin- “■ que giudici con due aggiunti nelle delegazioni di prima classe, e di tre giudici cut» un aggiunto nelle delegazioni di seconda, e terza classe. Il più anziano dei cinque , o tre giudici farà le funzioni di presidente ; quelle di relatore si faranno per turno. 34 Gli anzidetti tribunali di it^wsitc." ?rima istanza giudicheranno sempre collegialmente nel numero non minore di tre.

45 In caso di «assenza, o di legittimo impedimento di uno dei giudici, sarà questo rimpiazzato dall’ aggiunto, o da uno dei due aggiunti, che sarà destinato dal presidente nei tribunali composti di cinque giudici.

46 sì divide in 32 . Se nei tribunali composti due lumi, ove di cinque giudici, per la moltipli- *°iud ciC n<lnel c*là delie cause, si crederà espedien- JTSJS 1° di ibrmarc due turni diversi, appi'àtù dicat». partenù al tribunale medesimo il prendere questa risoluzione, che dovrà ossei*© dedotta a notizia del pubblico con noliiìcazione, la quale rimarrà affissa alla porla della cancelleria.

47 In questo caso ogni turno sarà di tre giudici -, destinando uno degli aggiunti per completare quello, che rimarrò blie mancante di un indiduo , e lasciando I’ altro aggiunto per supplirà in caso di bisogno. il presidente distribuirà a ciascun turno pei* sedizione le cause, e nel margine dell’ elenco , che dovrà tenersi affisso in cancelleria, sarà individuato a qual turno ciascuna causa appari eriga.

48 Ogni causa dovrà consumarsi nei turno, a cui sarà rimessa. Giudi» «»- 55. N tribunale di prima isjKtiivantraM I tanza giudicherà in iigura di tribuni •ppfU*®®- naie di appellazione a tenore degli m* tiT ar^c°l' 8®*» e 27in tutte le cause di competenza dei governatori , e degli assessori, c giudicherà in prima istanza tutte le altre cause , ad eccezione di quelle, che sono riscr vate alle giurisdizioni speciali, come si dirà in appresso.

49 34. Il tribunale terrà in puhirv«irnrJe Wko le sue udienze per sentire a voli giud-care. ce li difensori delle parli. La parte più diligente farà fissare dal presidente il giorno destinato aU.' udienza, e lo intimerà all' altra. Il presidente invigilerà al buon' J ordine da osservarsi nelle udienze. I giudici potranno interporre nell’ atto stesso dell’ udienza i decreti interlocutorj , o dilatorj, e perciò nelle udienze interverrà l’ attuario, che ne terrà il registro .

50 Le sentenze definitive dovranno essere pronunciate, e sottoscritte dai giudici, che si riuniranno a quest* effetto nei giorni, e nelle ore destinate dal presidente.

51 Esse dovranno essere motivate. 35. Vi saranno in tutto tastato Tril*«uli di . quattro tribunali di appellazione: uno in Bologna per .le cause delle quattro delegazioni di Bologna, Ferrara, Kavelina, e Forlì: uno iu Macerata per quelle delle delegazioni di Macerata, Urbino e Pesaro, Anemia, Fermo, Ascoli, e Camerino : dne in Roma per tutto il resto dello stato, che saranno il tribunale dell’ A. C. , e quello della Rota.

52 .Sani permesso a tutti i litiganti di deferire le cause di appellazione ai suddetti due tribunali di Roma, purché ciò siegua di comune consenso.

53 36. Il tribunale di appeMazio- (u nifro dei ne tanto in Bologna che in Macera- *P‘ ta sarà composto di sette individui, ìToing*» , e e di due aggiunti. Macerai*.

54 Non potrà giudicare in numero minore di cinque.

55 37 11 più anziano di età sarà 0^4 il presidente, il relatore sarà preso a nmidratc, per turno. e "

56 38. Il presidente destinerà i Metodo a giorni di udienza, e della proposizio- 6'ud,c"*’ ne delle cause.

57 Sono applicate ai suddivisati tribunali di appello le disposizioni | contenute nell’ art. 54.

58 59. 11 tribunale dell* A. C. , GinriidWw .( salvo il disposto negli articoli se S goenti circa gli altri tribunali, che sono conservati in Roma, ) sarà di prima istanza nelle cause del distret- 1 to di Roma demarcato iteli’ annessa tabella, e di appellazione nelle altre cause nel modo , che si dichiarerà in appresso. • * di * W uni ero iti j al presente, ir detto tribunale saia pudici d-'»’ li composto di tre giudici prelati , che Ac •j conserveranno lo stesso titolo di luoj gotenOnti, e di un quarto giudice , 'che potrà esser anche un togato col

59 Oiiawìo giudi-. 41. Ognuno dei tre luogotenenti, ^.ingoiar |j giudici, era singolarmente. , t . [Nelle cause ui un valore minore di scudi 82ì». , che saranno di sua competenza in prima istanza. 2.° [Nelle cause giudicate dai governatori della coiuarca, o sia distretto di Roma in seconda istanza: 5." [Nelle cause di un valore inferiore ai scudi 300. giudicate in .prima istanza da uno de' suoi colleghi.

60 Oun.w r<4 42. ^ tribunale dell’ A. C. legiiimcuie. giudicherà collegialmente. I .* In prima istanza nelle cause della comarca di Roma eccellenti il valore di scudi 823., e di valore indeterminato:

61 2.* Jn seconda istanza nelle cause di un valore minore di scudi 823. giudicate, sia dai tribunali di prima istanza delle delegazioni di Perugia, Spoleto, Viterbo , Civitavecchia, Rieli, Prosinone, e Rene veri lo, sia dai singoli luogotenenti:

62 5.' In terza istanza nei giudi - : cati difformi pronunciati dai governatori in prima istanza, e dai singoli luogotenenti in appellazione: 4.° Parimenti in terza istanza nei giudicati difformi dei luogotenenti nelle cause dì valore minore dei scudi 300.

63 Oro* *ud»- 45. Q^ndo il tribunale dell’ rhm» in «p- A. C. procederà in grado di appellaptiLnone a« xionc, a ricorso dalla sentenza di uno d?unò dSlo (lei luogotenenti, sarà composto dauiLugli altri due e dall' A. C. Mei. naie. 44. Quando procederà in ter- <i?nio in lrr*^ za istanza in ordine alle due sentenze i.tinu pei difformi dei luogotenenti, sarà coniu, mi ili ém Pl>s,° del tenx) luogotenente , che lu'.LjpMncBti. non ha giudicato , dell' A. C. Mei , e dello stesso monsignor uditore della camera, il quale però, volendo, potrà suddelegare il suo uditore privato , o altro giudice in suo luogo. Momigoor ». <s- Iq luUi * “sitempra, «t:u»re deiu che il detto monsignor uditore delrj,,"CM pud |a camera vorrà intervenire in perwnirtl 'nfr sona, e giudicare nelle cause deferite al tribunale collegiale, o sia congregazione, sarà in sua facoltà di farlo, ed allora non interverrà PA. C. Mei, che nel caso , in cui il suo voto sia necessario per compire il numero di tre giudici , a causa di legìttimo impedimento o di assenza di taluno dei luogotenenti.

64 46. La Rota sarà il tribunale Giorùdiuo»o di appellazione in tulle le cause di un valore maggiore di scudi 823. giudicate dai tribanali di appello di prima istanza delle delegazioni non soggette ai tribunali di appellazioiis di Bologna c Macerata.

65 Lo sarà pure in tutte le cause maggiori di scudi 300. , e minori di scudi 825. in raso di difformità dei precedenti giudicati.

66 Lo sarà in tutte le cause , in cui i giudicati degli altritribunali d1 appellazione, compreso quello dell1 A. C. , siano difformi dai giudicati di prima istanza.

67 Per le cause di un valore minore di scudi 300. , in cui li giudicati degli altri tribunali di prima istanza, e di quello dell’ A. C. , come tribunale di appellazione , siano difformi, si ricorrerà al Cardinal prefetto della Segnatura, il quale deputerà una congregazione di Ire prelati per giudicare definitivamente.

68 47. Il tribunale della Rota , Si cosi meritamente da pertutto rispettastetco numero lo, seguirà ad esser composto dello £ •oggetti, « stesso numero di soggetti, conserverà intieramente tutte le sue onori fi- «amen» . ceuze , preeminenze, prerogative , e £rc™fi\ltIvr privilegi , di cui gode, senza a leuuibwli/ddna alterazione; continuerà a proce- 1» Radere ne’ suoi giiidizj cogli stessi melodi , e colle stesse forme, con cui ha proceduto in passato, e procede presentemente, tanto nelle cause profane, quanto nelle ecclesiastiche , e tanto in quelle dello stato , che nelle estere.

69 48. Ili tutti li giudizj le due Due sentente sentenze con fornii di prima istanza, «"formi lore di appellazione formeranno sempre giu^u la cosa giudicata. Quando le due sentenze saranno difformi, avrà luogo la terza istanza ai tribunali di Roma nei modi prescritti di sopra. 4'.). lu Roma la giurisdizione si c«nfcnna civile del tribunale del Campidoglio 1# Il r 1 x * ne d' Campisaia conservata nella forma, e dentro doglio, i limiti in cui esiste, tanto in prima istanza, che in appellazione. 30. Il tribunale della Segna- Tribunale dd tura non esisterà, che in Roma. Seguitcrà ad esser composto dello stesso numero di prelati.

70 Ad oggetto però di facilitare lo studio, ed il disbrigo delle cause, sarà divisa in due turni composti ognuno di sei individui da fissarsi dai Cardinal prefetto, a ciascuno de1 eguali presiederà il più anziano fra li sei componenti.

71 La parte, che ricorre, avrà 1* elezione del turno.

72 6i«rbaìsiMw V' Apparterrà a questo tribùdei tribunale naie privati vomente il diritto di cirariu Sega*- coscrivere, ossia di annullare gli atti giudiziali, e decreti, e le sentenze di tutti i tribunali dello stalo senza eccezione.

73 .Non potrà però ordinare la circoscrizione, che per uno dei tre seguenti capi di nullità , cioè per difetto o di citazione, o di giurisdizione , odi mandato da esprimersi , e specificarsi xiel rescritto.

74 Sarà in facoltà della Segnatura rimettere, in seguito della circoscrizione, la causa o allo stesso tribunale , il di cui giudicato è stato circoscritto, o ai tribunali dell1 À.C., o della Ilota nelle respetlivc loro attribuzioni, come stimerà più conveniente.

75 Potrà, quando lo crederà opportuno, delegare ai giudici, o tribù unii, che devono giudicare sul merito, la facoltà di circoscrivere. l* Sfgn*»w« 32. Insorgendo questione di g^iirW.riMj competenza de1 tribunali, il giudizio » ?PtriiraH dipenderà dal tribunale di Segnaci. tura.

76 Q**ndod.4»b* 53. Nei giudicati conformi a cnr.mWtiU tenore del disposto nell’ art. 48. Si*®!01* n non s* P°lrà mai ricorrere in Segnatura per sospendere la esecuzione. Si potrà solo ricorrere in devolutivo, ed in grado di rcstiliuione in intiero per ottenere una seconda appellazione, quando però il precedente giudicalo di appellazione non abbia an- • che esso avuto luogo in devolutivo. Questa seconda appellazione non dovrà accordarsi, che o per fatti nuovamente scoperti , e provati con documenti autentici, i quali siano decisivi, ovvero per una ingiustizia, che risulti o dal non essersi avuta ragione nei giudicati di Jpialche legge, o dall1 essersi mani* està mente contravvenuto ad uua legge vigente.

77 Anche in questo caso la revisione si commetterà ai tribunali dell1 A. C. , o della Rota, secondo le competenze rispettive in ragione della somma.

78 54. Il rescritto , o decreto , o»e «M>t» con cui la Segnatura a termini del for,y,f,i '* precedente articolo accorderà l1 aprdw!o jwr* lallazione in grado di restituzione i*r««ituxiooe in intiero, dovrà esprimere uno dei lalieto’ sopraccennati motivi.

79 !i3. Con quanto fin qui si (■ u disposto nulla s7 innova, e rimangogiuriafoio»* no ferme le attuali disposizioni spetto alle ginrisdizioni degli ordinade»i**ki.W>' rj, c dei tribunali ecclesiastici nelle materie di loro competenza.

80 St». [Nelle cause che riguarda- Nrii* «IU« no P interesse della camera aposlolira non potranno interloquire gli «!LrnSn«w altri tribunali. IWiano interloquire gli *|.

81 . , tri iribumli.

82 57. Saranno destinati nelle provine» , riunendo ( ove oc- J* J“lQ correrà ) più delegazioni insieme , giudicala •» gli assessori camerali, i quali, don- J"™* ”un“ tro i confini della giurisdizione loro cMMnST'd? assegnata, saranno giudici di prima istanza nelle cause interessanti |a F0TU,C*«- camera, quando non oltrepassino il i valore di scudi duecento.

83 58. In Roma, e sua coraarca ,n Rttm> ^ continueranno a giudicare le cause momignor »- camerali di prima istanza cumulati- <,itor* vampate monsignor uditore del camcrlengato, e J1 uditore di monsi-di monrigocr gnor tesoriere, quando però le cau- *d,on*rese suddette conterranno un valore non eccedente li scudi 823.

84 Se il valore delle cause contenute nelle respetlivc giurisdizioni degli assessori camerali oltrepasserà li scodi 200 , e quelle di Roma , e sua comarca saranno di un valore eccedente li scudi 825., le cause suddette saranno giudicate in prima istanza da un tribunale composto collegialmente da monsignor uditore del camerlengo , da monsignor presidente della camera, e dall1 uditore di monsignor tesoriere.

85 Questo tribunale sarà anche giudice di appello nelle cause giudicate dagli assessori camerali, ed in caso di difformità di giudizio si potrà ricorrere al tribunale della camera.

86 39. Dai giudicati di prima i- . . stanza del tribunale composto come «foesopra, non che dai giudicati singogi*im«n* collari similmente di prima istanza di ^”^!**^ j monsignor uditore del camerlengo, i;™* «ai* ; e dell' uditore di monsignor tesone- «Un* re; P appellazione si deferirà al tric*mert‘ il bunale della camera.

87 Co H tribunale della camera «pontifici chirografi dei 31. ottobre pHi.ro».- «i procederà coi melodi già stabiliti , il 1 SUO., e 19. settembre 1802: a’Slnf*1’ colla sola diffcremta, che saia diviso 5." Dell’ agricoltura uelle inaia turni composti di un egual uu- { lene agrarie di sua stretta compemero di chierici di camera , al pii- 3 tenza: IUO de’ quali presiederà il decano , | 6." Del tribunale del Cardinal al serondo il più anziano. vicario nelle cause di alimenti a noria elezione del turno apparnia delle facoltà, di cui attualmente . r> terrà all’ appellante. à investito: Cono li Job- 61. Quando vi sani luogo all’ 1° Del giudice de’ merecnarj |» pron-Jrm u|lcr;orc appellazione ila un giudi- S negli affari di sua competenza, tòrio”» rato della camera, questa sarà defe- | Se vi sarà luogo ad appellazione Urlone. rita all’ altro turno, die non avrà | dai giudicati dell’ annona , o della giudicato. grascia , questa si deferirà al tribù- Come « prò- 02. Colle disposizioni prese ufinaie «Iella «camera ; rispello poi ai «di per ie gii articoli antecedenti non s1 inlen* giudicali dell1 agricoltura , qualora mini regi*. alcuna innovazione alla spe- P appellazione avrà luogo, la mededizione, cd esecuzione dei mandali «li sima sarà portala al tribunale deluiano regia, li quali per li credili P A. C., o della Rota, secondo le refiscali provenienti da dazj, e da rispetlive loro competenze. Lo stesso sposte dovute all' erario, potranno si osserverà per i giudicati del carcontiunarsi a rilasciare , ed eseguire «linai vicario in materia di alimenti, per qualunque somma, tanto dagli 6:*. Le cause nuove, che o Tje„UMtm». assessori camerali, quanto cumulaliprivativamente , o cumulativamente »? de’ tris»- va mente «la monsignor uditore del appar tenevano a tali tribunali , o J"1' jjjyjjjj cameiiengato, e dall’ uditore di mongiudici particolari , e di privilegiò , signor tesoriere , secondo le regole, che sono soppressi, entreranno nella bina in c pratiche vigenti. competenza dei tribunali di sopra *u leggc‘ s; toi««on« i 63. Kon vi saranno in appresstabiliti. *„d;d «m-so giudici commissarj, nè giudici 6G. Quelle pen> , che si IrònrfU ni,M niitxtirj , « privativi. vano già introdotte innanzi i tribùpendenti *i GL In materia contenslosa ci aali, e giudici, che cesseranno idi P.re7^? ,a «wJSuSmcì» vii® sono soppresse tutte le giuri* avere la giurisdizione contenziosa, fino«trc*w£ r ,iiMOT>i P»rdizioni, e tutti ì tribunali partiròcome anche quelle, che si trovcran* rione <M pr»> e privilegiati per ragione delle no introdotte avanti i giudici com- «V aitic^nò persone, o per ragioue «Ielle cose demissarj, e privativi per ispeciale decoiu«»«ie. dotte in giudizio, esistenti tanto in legazione, e non saranno terminate Roma , che nello stato, salvo il già dagli stessi tribunali, c giudici pridisposto nell’ art. ì>*>. , circa i tribùma del giorno, «la cui comincia P itali ecclesiastici , e nell1 art. 49 ciresecuzione «lei presente moto proprio, ca quello del (ampi<loglio , e salve passeranno in istato, e termini avanancora le giurisdizioni della congroti i trilmnnli di prima istanza , che gazionc de1 Vescovi e Regolari , del saranno competenti, \ quali tribunatribunale della Dateria, e di quello li procederanno tanto in grado di della Fabbrica «li s. Pietro. Sono iprima istanza , «putrito in grado di noi tre eccettuate, e nespeltivamenle appellazione, secondo lo stalo, in cui mantenute le giurisdizioni. la causa siasi deferita ai tribunali , \ .* Della congregazione del e giudici, «le1 quali cessa la giuri* Buon Governo a forma della costidizione. Sono però eccettuate le de*1 tuzione della san. meni, di Benedetj pulazioui delle congregazioni particoto XIV. j lari.

88 2.* DelP uditore del camcrlen- G7. nomina dei giudici di l» rumina go negli affari risguacdanli i mcrtutti i tribunali è riservata imme-'^jjHJj1^4 cali di Piazza Navoni. dialamenlc al Sovrano. urnno. 5-" Del presidente della grascia 08. Niuno potrà esser giudice q^-.u da’ nei mercati soggetti alla sua giurisdiin un tribunale di prima istanza giudici di zinne*. nelle delegazioni, che non abbia pas- Pri"“ i* - 4.° Dell Annona nelle matesala P età «li anni venticinque ; rie. prot‘* "tic, che la riguardano a tenore1 «lei che non sia laurealo; clic non prò vi di avere esercitalo il foro alme-' no per Io spazio di tre anni; e che 1 ,Ai delegati stessi, con la intelnon giustificni 1’ onestà de’ suoi naj ligcnza però dei tribunali, appartcrtali , e la irreprensibilità della sua [ rà perora il prescrivere le regole per condotta. D la continuazione» o ammissione dei Le stesse prescrizioni avranno luogo per i giudici supplenti ad eccezione delP età, per la quale basterà , che abbiano oltrepassato gli an- • ni ventuno, e della laurea, che non si esigerà nei medesimi.

89 Qualità 69. !\ci tribunali di appellaziog iodi ri di apne Tetà dei giudici dovrà essere di fuiiukn» frent’ anni compiti; oltre la laurea , e gli altri requisiti dell’ onestà dei natali , e della buona condotta , .dovranno provare di avere lodevolmente atteso all’ esercizio del foro .almeno per Io spazio di cinque anni. Si osserveranno le stesse rcole per gli aggiunti , ad eccezione eli’ età , che potrà essere sopra gli anni venticinque , e della Jaurea dottorale.

90 -, .. 70. Sarà determinato un ono- TfOTTMimnti ■ r . . .. .

91 .«■ire* l’onore* rario lisso, e congruo ai giudici, agli ri* giudici, attuarj, ed ai loro sostituti da pagardii1!' ’iria si d;'1 Rov-emo , escluso ogni altro rapettitii de* emolumento fuori di quelli, che verdde^rt drea ranno individualmente preservati. Ai mnodoni dei cursori, bai ivi, ed altri messi sara mede» mi , e assegnato uno stipendio ristretto per *piì»i* adStf* ^ servigio che dovranno prestare al perenne addatigoverno, ed al publico, lasciando, che ««■libro, possano godere degli emolumenti per le citazioni, ed altri atti, che faranno in servigio de’ privati- , secondo le discrete tasse , che per ora saranno .ordinate dai respettivi delegati. Gli aggiunti non avranno, ma subentreranno in caso di vacanza al giudice, che verrà a mancare nel loro tribunale. Sì avranno anche in particolare considerazione nelle vacanze de’ giudici di altri tribunali , e nella collazione di altri impieghi. Ai delegati apparterrà la nomina de’ cancellieri, ed officiali suddetti , ponendosi’ però di concerto col tribunale, e con i governatori , ai quali dovranno essere addetti, e rendendo intesa la segreteria di stato delle nomine da loro fatte. In caso che alcuno dei suddetti officiali mancasse al sao dovere , si potrà dal tribunale respetti vo sospendere dall’officio, e surrogare altro provvisoriamente, dandonesubito parte al delegatola cui dipenderà la remozione, e surrogazione definitiva.

92 procuratori, e degli avvocati , e Io stabilire le discipline, che dovranno da essi osservarsi nell' esercizio delle loro funzioni ; rimanendo su questo proposito, rapportagli avvocati, e procuratori esercenti questi officj nei tribunali di Roma, in pieno vigore le prescrizioni vigenti, fmtanto che pon sia provveduto con altri regolamenti. 71. Fino al termine prescritto ^ ^ per mettere in attività la presente or- „!Tebe *fpJoganizzazioue , proseguiranno le au- «*•*« • “"tifo ri tà giudiziarie ad esercitare le lo- JSàUluJti io funzioni nella maniera, con cui le esercitano attualmente. All’ epoca suddetta, in cui entreranno in esercizio le nuove autorità , le cause passeranno avanti le autorità medesime nello stato, e termini, in cui si troveranno a tenore del disposto nell’ art. 66.

93 72. Gli atti di giurisdizione A^hi ^pp*rvolontaria, quali sono i decreti, che *w A* e*»- devono imporre nei contratti delle JJj JJJJgJJ* donne, e de’ minori, ed altri simili, ri, d;*ione T« de’ quali non vi è esercizio di giu- •*ODU,•u, risdizione contenziosa, apparterranno ai delegati, ed ai capi de’ tribunali in tutta la estensione delle respellive giurisdizioni, e nella circonferenza ilei distretti ai governatori. In Roma 1’ esercizio di questa giurisdizione, rimarrà presso i giudici , che la esercitano, e presso i loro successori, eccettuato il luogotenente del governatore, che rimane soppresso.

94 73. Fino alla publicazionc di Si caB<4)pw una nuova legislazione continuerà ««rorei’auuji* lo stesso metodo di attuazione , che Jy»»»*** si osserva presentemente tanto in Roma , che nei respettivi luoghi dello stato.

95 U. le leggi ilei ili ri ilo comasi ne, moderate secondo il diritto cap*r i« ponico, e le costituzioni apostoliche, regoleranno fino alla pubblicazione 1 Y'8CB * di un nuovo codice legislativo i giudizj in tutto ciò, che non si troverà disposto diversamente nel presente moto proprio.

96 73. Colla maggiore speditezza Coremiwion; compatibile con la maturità necessa -p" ** ria, sarà publicato un sistema di unin^ltdìS, versale legislazione , al quale effetto sono deputale tre commissioni composte di soggetti forniti di lumi più estesi, le quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione di altrettanti codici legislativi, che comprenderanno la intera legislazione da osservarsi nei giudizj civili , criminali , c commerciali , ed i metodi di attitazioue, e di tela giudiziaria, con i quali si dovrà procedere in ciascuno di essi. Una commissione composta ili cinque individui si applicherà alla formazione del codice civile, e quello di procedura civile. -Un’altra composta dello stesso numero d’ individui attenderà alla formazione del codice criminale , e di quello di procedura criminale . Una terza commissione fonnata di cinque individui, due giusperiti , e gli altri tre scelti tra i negozianti più rinomati, e più istruiti, si occuperà della formazione del codice di commercio , e di procedura in materia commerciale. Terminato, che sarà da queste tre commissioni il lavoro con la maggior possibile celerità , sarà sottoposto all’ esame della congregazione economica, la quale proporrà le ino* dificaz.ioui, ed aggiunte, che crederà convenienti. Tutto sarà in appresso posto sotto gli occhi del sovrano, a cui è riservata la sanzione delle leggi componenti detti codici, cambiando, togliendo , ed aggiungendo , secondo che crederà opportuno.

TITOLO III.

Organizzazione dei tribunali criminali.

97 . Art- 7C' .T'a B'urisdizione cricriminale de' minale si eserciterà nel modo se- (nremaiQM , e guentfi.

98 Ter comodo delle popolo-zio .igr» condanne ni , e per maggiore speditezza nell’ amministrazione della giustizia, i governatori locali -di primo, c sec ondo ordine procederanno dentro i limiti del respcttivo loro territorio nei delitti minori , cioè in quelli punibili cou pene pccuniarie, ed afflittive , estese , e considerate come equivalenti ad un anno di opera inclusivamcnle. Quando la condanna pronunciata dai suddetti governatori di primo, e secondo ordine si estenderà all’ intero auno di opera, sarà luo- I go all’ appellazione sospensiva. Qua» to ai governatori , che esercitano la giurisdizione baronale, restano ferme le disposizioni prose dalla costi turione Post diutumas .

99 77. In ciascuna delegazione vi Tribunale «n- I sarà un tribunale criminale, il qua- ^ le sarà composto .di cinque giudici , cioè del delegato, che ne saia il presidente, dei due suoi assessori, di uno dei giudici del tribunale di prima istanza civile, e di uno degl’ individui componenti la congregazione governativa.

100 Questi ultimi due sederanno nel tribunale per il corso di un anno, e saranno rinnovati secondo il turno di anzianità, incominciando in ciascuno dei detti due corpi dal più vecchio lino al più giovane di età., e ricominciando nella stessa guisa il turno dopo consumato 1’ anno ultimo.

101 In caso di assenza, o impedimento di alcuno dei suddetti indivìdui componenti il tribunale, sarà io facoltà del delegalo di surrogarne altri fra i consiglieri , e giudici summentovati, e ciò avrà luogo anche per gli assessori.

102 78.1 tribunali criminali coai <fcuo ii-h stiiu iti, come sopra , nelle singole bu"a1**' ?P* tleiegnzioni saranno tribunali di apbìraiì d*' gopellazione nelle cause giudicate dai rematori, governatori locali , nelle quali compete 1’ appellazione a norma dell’ arlicolo 76, 79. In queste raed osi me cause nei im capoluoghi di ciascuna delegazione la •* gìuriadiai^ giurisdizione criminale sarà esercitata "ndic Mu^ sotto la dipendenza, ed approvazione minor» *irseidel delegalo dall’altro assessore , che c,la cU,un non avrà T esercizio della ginrisdirionc nelle cause minori civili. 80. INei delitti, per ii -quali è va* ««e di prescritta una pena maggioro di un «nou nuggì©* anno .li opera, il giudizio apparlcrrà al tribunale .criminale della dele- ;orornolori , gazione. gìedie» ii tribuntl criminale.

103 '81 . Se la condanna pronunciata dal detto tribunale non eccederà la galera, o 1’ opera di cinque anni, *« «pigila »n i non competerà al reo P appellazione <*- in sospensivo, luonchè nel caso , che qualche in cui almeno uno dei giudici ah--v°«o «.* «tuo i bia votalo o per 1’ assoluzione, o per f*1 1 una pena minore; nel caso poi , pena jyù mite, che la condanna sia emanata a pie*

104 Dai tribnnnli delle j>io».iv ria ooiK>iciul« folto ii nome di legwioni ii appella a Bologna, (la <p olii delle *Urche, d'Drbinn • Canterino a >1aeeraL«, <1.(- gli aliti alla *. CodouIu- Dallo con tannai alla iplefa filtro riiKjue anni, o a pena capitale ai appella «apolli* vninunta a Ilo— lo^na , a Macerata, cd aLla Coni alta.

105 V i tara odo gì odici pi «cotta ali a cantei- Itaci.

106 1 Biadici , ed «fFìciafì della gitaditla deh* bollo CHore •nolenti dello (tìpondio loro fittalo dal governo , inni •Mgrro altro * loro profitto.

107 Dalle ooorUn- »e da’ governatori de! di- Mretto di Roma fi appella al tribunale dui Governo- Si continua il •ittcìna delle appallnxioni nrl tribunale dal GoTejao , •d altri di Komv Pius PP. Scptìinus dì voti, l'appellazione non avrà luogo, che in devolutivo.

108 A tal effetto nella sentenza si dovrà specificare 1’ unanimità dei voti, quando vi sia concorsa.

109 .82. L’ appellazione nel caso espresso nell’ articolo precedente sarà deferita per le delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì al tribunale di appellazione di Bologna; per quelle di Macerata, Urbino c Pesaro , Ancona, Fermo, Ascoli , e Camerino al tribunale d’appellazione di Macerala; e per le altre •delegazioni alla s. Consulta.

110 85. Se la condanna eccederà i cinque anni di galera , e molto più, se sarà rapitale , I' appellazione si deferirà a respettivi tre tribunali, come all’articolo precedente.

111 ■84 4 Vi saranno in ogni capoluogo della delegazione due giudici processanti , ed un cancelliere , ed in ogni governo di primo, e secondo ordine vi sarà un cancelliere , il quale unito al governatore locale sarà obbligato alla compilazione dei processi in tutti i delitti , che accadono nella propria giurisdizione , ancorché il giudizio appartenga al tribunale della delegazione.

112 1 suddetti due giudici processanti saranno all’ occorrenza obbligati ad impinguare , e rettificare i processi dei sopra enunciati governatori.

113 85. Assumendosi il governo il peso di un congruo mensile onorario per li suddetti governatori , processanti, cancellieri, ed altri ministri , resta ad essi proibito di applicarsi i prodotti delle sportole , e delle inquisizioni criminali, le quali si esigeranno dai medesimi per renderne conto a monsignor tesoriere generale.

114 86. Nei delitti commessi nei paesi, che compongono la comarca di Roma, il tribunale del governo sarà giudice «li appello dalle condanne pronunciate dai governatori a termini delia loro competenza. 87. Il sistema lodevole rapporto alle appellazioni , che si osserva nel tribunale del governo ,e negli altri tribunali criminali di Roma, è conservato.

115 88. Piai delitti ccmuni com- «eì definì coniessi dcnrlo La città di Rema si JjJy procederà t auto dal detto tribunale fìmew.rA. del governo, quanto da quelli dell’ C-, «ivicarm- A. C., del Vicariato, e di Ompidoglio, secondo le regole (attualmente vigenti.

116 89. Nei delitti per contrav- Nei ronirab. venzioni e frodi commesse a danno ^nj‘ * drii,r dell erario, ì gudici competenti in rendo, pma. prima istanza saranno gli assessori dono gì. *lf* tesori ernia destinali nelle |.ro- “j. viarie, cd in Roma i tribunali crieie , «d in minali del camerlcngato, c del tesoriemto , ai quali si potrà portare 3P appellazione dalle condanne degli asg®. «deit*»- sessori in devolutivo soltanto, qualinctc* do la pena da loro pronunciata non ecceda la somma dì scudi 4 50. eom- . preso il valore della cosa caduta in j commissum, e della multa , e non | porli pena afflittiva; nel caso poi , fche la condanna ecceda la somma di scudi 180. nella maniera espressa di sopra, o porti pena afflitlha , ccnipeterà 1’ appellazione in sospensivo. 90. Con le precedenti dispocUithXM sizioni non s’ intenderà derogalo in crin.ìn»ii, alle alcuna parte alle giurisdizioni del- 6 la sagra Inquisizione, della congregazione de’ Vescovi , e Regolari , del prefetto de’ palazzi apostolici , e del tribunale militare , le quali in materia criminale continueranno ad csereitarsi secondo il passalo , come | altresì nulla s’ intende innovato circa il foro ecclesiastico.

117 9t. Tutte le altre giurisdignao «botila zioni criminali di privilegio, ad eci»*lir«giuri«- cezionedi quelle espresse nei prece- Umidenti articoli ( siano tali o per ra-i<-8io. gione di persone , o per ragione di materia ) sono almi ite, cd in virtù di questa abolizione quelli, che presiederanno alle amministrazioni pubbliche, dovranno, ancorché si tratti di contravvenzioni ad ordinanze riguardanti Ja loro azienda, ricorrere ai tribunali ordinar] , i quali però nel procedere, c nel condannare , dovranno osservare le forme prescritte dalle ordinanze medesime.

118 92. Presso ogni tribunale crivs iranno ì minale vi sarà un difensore de’ rei dl.£CT**°fi ,,B’ di officio nominato dal sovrano. Po- Irà però l’ inquisito prevalersi di altro difensore , purché sia nel catalogo di quelli, che dovranno essere in ciascun capo luogo approvati dal delegato col consiglio della congregazione governativa.

119 95. Vi sarà inoltre in ogni de- •«"* legazione un procuratore fiscale, che Scale”**1*” 1,3 ra parimente scelto dal sovrano. In Roma il procuratore fiscale generale continuerà colle solile sue attribuzioni in tutte quelle cose, che non si oppongono alle presentì disposizioni.

120 91. Il» tulio fiò , die riglinrparticolari i- <ja \ cancellieri, gli esecutori, la forza i ««cellieri armata, e tuli altro occorrente per m altri «(fi- |’ amministrazione della giustizia purtTiiaf ' Mj *,U" 11 ‘ti va, sarà provveduto con separale istruzioni, che si daranno ai delegati. .

121 95. Fino alla pulii trazione del no per orile nuovo codice criminale, la quale se - rs>. Tigrnd. ^u*ir^ tjUa„|0 pi-ima, si proemierà in tutto lo stato colle leggi attualmente vigenti.

122 1.1. «®. L’ uso dei tormenti , c la a*- tormenti cpena della corda, amendne già in- «i«n« cord», leni,. nj 9 rimangono perpetuamente aboliti, ed a quest' ultima è surroga la la pena di un anno di sopra. Si limita la 97. ^ PClKì W messe nidi’ àtpóicsLi dr’giutua le legislazione criminale alf arili - dici nella peno trio dei giudici, c tribunali sono abo- SEf0 !‘lc> quanto riguardino P esasperamento^l’accrescimentodi quelle comminate espressamente dalla legge. Rispetto Q quelle, clte nei bandi generali, o particolari, oia altre leggi sono rimesse intieramente al «letto arbitrio dei giudici, e tribunali, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera; e solo rimarrà ai giusdicenti, c tribunali suddetti la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprccrJiè o la natura derelitto, o le circostanze , che lo accompagnano , li convincano nella loro coscienza della giustizia, e della equità di tal minorazione.

123 Queste prescrizioni riguardo alle pene -arili tra rie avranno luogo lino alla pubblicazione del nuovo codice criminale, iu cui dovrà sparire affatto ogni pena rimessa all' arbitrio del giudice, e solo potrà iu alcuni delitti (issarsi un minimo ed un massimo di peua ad oggetto , che dentro questi limiti il giudice possa pro]ioi7.ionarla alle circostanze, che aggravano , o diminuiscono la imputabilità dell' azione delittuosa, le quali circostanze stesse per quanto è possibile saranno dciiuilc dalla legge. 98. Finché non sarà pubblicato si Vefifinoer* contemporaneamente al codice penale f quello d’istruzione, o sia procedura prar^nimicriminale, nella formazione dei prò- «»> »i*u* cessi, si osserveranno le regole, che “i'!00in,od,fic*‘ si trovano attualmente in vigore. I processi però, c le sentenze si faranno, e si promulgheranno da tutti i giudici, e tribunali dello stato, compresi anche quelli di Roma, in lingua Italiana , c le sentenze saranno motivale.

124 9». J.e stesse regole saranno Cc«ì ar,cvrrr osservate per le legittimazioni, e puhl inazioni dei processi, salvo il dipu^ sposto nel seguente articolo. qomi. 400. Selle cause capitali, quanp,lr4 tl rtw do il reo ricusi di legittimare il pròa cesso nel modo presentemente in uso, 4^rorUo d*f c domandi il confronto dei teslimouj, »onti?^ìj£ì. questo dovrà farsi avanti i giudici , che lo dovranno giudicare.

125 4 01. Ili tutto Ciò, die rìguar* $' «arrwHm. da le persone degli ecclesiastici , ed ”^tul°."Ìr* il privilegio del foro competente al li «hi. medesimi, si osserveranno le regole «•**•••»*«*•• canouiclte, e le costituzioni apostoliche attualmente vigenti, e rispetto all’ estrazione degli inquisiti dagli asili sagri, saranno osservate le forme canoniche a norma «Ielle istruzioni già date, c di altre, che si credesse opportuno dare iu appresso.

TITOLO IV.

126 Disposizioni legislative Art. to2. Tutte le leggi mu ««»» «mìm nicipali, statuii, ordinanze , riforme, j sotto qualunque titolo, o per mezzo mIì , «-<*c4to di qualunque autorità emanate iu qualsivoglia luogo dello stillo , coni- * ' prese ancora quelle pubblicate per un intera provincia, o per un particolare distretto , vespe divamente sono abolite ; a riserva di quelle, che contengono provvedimenti relativi alla coltura del territorio, al corso delle acque, ai pascoli , ai «Unni dilli nei terreni , e ad altri simili oggetti rurali.

127 4 03. In tutte le parti dello K«m dii p^r. stato , alla infinita varietà delle legtio"i rq ,e gi statutarie, con le quali si trova a **cccw,t“u“ favore dei maschi agnati corretta la disposizione del gius comune, che deferisce indistintamente le successioni intestate agli agnati , ed ai cognati dell’uno c fai l’altro sesso, sono surrogale le seguenti disposizioni.

128 Le (emmin 404, Nella linea diretta di- •mo eiciiiu scCTidentale ì tìgli maschi, o altri «lier*,iu scendenti maschi agnati escluderanno s<>mPr1' dalla eredità intestata del pamwcfci. tire, dell’ avo, o di altro ascendente maschio dell' agnazione le femmine, ni i cognati, ancorché eguali, o prossimiori in grado.

129 5onoiimi)m'-n 405. Nella linea diretta asccn- »• riHuk <w. dentale, allorché si tratterrà di succedere neir eredità intestata del figlio, m«iu la * nipote, o altro discendente maschio ■udr*. eli maschio, il padre, 1* avo paterno, <> altro ascendente maschio , ed agnato escluderà le ascendenti femmine, ancorché prossimiori in grado , ad eccezione della madre, a cui rimane preservata la successione, o consuccessione luttuosa del figlio, a termini del comune diritto in concorso dell’ avo, o altro ascendente paterno, come anche in concorso de gli altri figli.

130 . , 406. Nelle eredità dei coliate anche d«ir«rrrali maschi, le femmine coi loro dui dei eoli», figli, e discendenti dell' uno e dell’ doir. ’egult!! «litro sesso, quantunque in egaale, o in««uiin più prossimo grado, saranno escluse dai maschi agnati congiunti Col detonto , fino al quarto grado della computazione civile inclusivamente.

131 Se per altro saranno innntte, e prive di dote, la quale non possono conseguire altronde, dovranno riservarla in sussùlio dalle persone, per le «piali saranno escluse, e sulla porzione dei beni, in cui sarebbero succedute ah incestato . Questa dote sarà tassala secondo il ragionevole arbitrio del giudice regolato dalla necessità di un onesto collocamento. Ciò, che si prescrive per la dote nel suddetto caso , avrà anche luogo per gli alimenti necessarj, durante il tempo , che rimarranno innatte.

132 sin» indir»- *07* Saranno pure escluse da «ii»« ic «tei? ogni consuccessioue in concorso dei f *r«MMjndèa ,nasc^*> ct* aKuali contemplati nell’ articolo precedente, le avole, proavomU« u legiile, ed altri ascendenti femmine di ambedue i lati ; come anche gli ascendenti maschi del defonto per lato materno, salva però la legittima, sempre che sia loro dovuta per disposizione di ragionerà quale in tal caso sarà la ter» della terza parte della intiera eredità.

133 4 08. In tutti gli altri casi t, in uni |ll fuori di quelli espressi negli atico- *,tr' *“• “ li 103. 104. 405. 4 00. e 4 07-, sue- ,To'‘i,il, cederanno i maschi, e fc femmine , gli agnati, e i cognati, senza distinzione, nella forma prescritta dal diritto novissimo Giustinianeo.

134 400. Tra gli agnati invitali P'f gli «gami alle successioni intestate rimangono ferme le disposizioni del diritto cou»uue.. mane, rispetto alle prerogative dei gradi, cd ai diritti di rappresentanzione.

135 4 40. La esclusione delle fem- *•* frmmiaamine, e dei cognati non avra luogo <kiu nell’ eredità intestata di femmine v retiti dell# lauto nella linea divelta discender fe“n,,n« tale, che nell’ ascendentale, e collaterale.

136 444. In niun caso la figlia, le femmine o altra discendente sarà asciusa dall’ eredità intestata del padre, dell’ avo, d;ti a^u »- o altro ascendente, morto, senza figli, «oprali o discendenti maschi, ed agnati. »««»*» upk»h

137 412. Le figlie, o nepotl, che ** si troveranno già collocate in matrimoli io al tempo della morte del pa- <w , © d re, o dell’ avo paterno con una «lote congrua dai medesimi a loro-co- ( e tale a i pre. slituita in vite, nuli’ altro potranno ««• protendere sulla 'di loro eredità , <k testate, o intestate. ) , Si avrà sempre per congrua la doto, quando con essa la lemmiuo. na sarà stata collocata in matrimonio con persona di pari condizione.

138 4 4 3. Le figlie, o nepotl r qvl- dimenami; vero altre discendenti r escluse per jJj la esistenza dei maschi agnati , coinè d< il»? mnjjna» , anche uuellc collocate in matrimonio ■ . . _ ronirinninlv senza dote, o con dote non congrua, doUte> avranno il diritto a conseguire una, dote la quale equivalga alla porzione, che sarebbe loro dovuta a titolo di legittima , secondo il numero totale dei figli T ed a norma del gius coimrae- Quellc, che avranno ricevuto una dote, ma non congrua, dovranno farne la imputazione per conseguire un equivalente alla legittima.

139 4 44. Li fratelli non saranno ohl« «ime no* Idilli a consegnare la dote alle so- ^ relle inuutte, che allor quando segui- M ^^«00rà il loro collocamento, o giunte che »>?©, siano alla età di anni 25. compili senza essere collocate.. <lo gì un gei suiLo femmine «ott maritate dorranno «sere ilimraute dai fratelli, e dopò I' anno 25non potranno dnmari dare i frutti della dote in luogo degli alimcnli.

140 In quii l'-inpn, «con quali con dimoiti abbia luogo la conica tu delia dote.

141 Prima dell'anno 2 ». si potrà domandare la liquidatine , ed tnireiu o> nc dolL dolo.

142 Ompetenu dell’ ipoteca .dotale.

143 Qual dote vìa dovuta alle fittile di un fratello prcJcftm lo.

144 Il diritto della dote passa agli eredi , e la donna pus» dì- •porrà anrlie 1. 1 ima del inali imouio.

145 O lande, e ety msi l'.r+ibano gli alimenti fuori della raaa «ile lenito- Tn questo secondo caso sarà a carico dei fratelli 1’ interporre li officio del giudice , acciò la dote sia investita, e posta in salvo pel caso del futuro matrimonio.

146 4 45. Nel tempo intermedio dovranno essere alimentate, e manie* nule dai fratelli nella elisa comune , se convivono insieme, o presso uno di essi a spese comuni, se vivono separati.

147 4 1 C . Passala la età di anni ;25M senza che siano collocate, rimarrà in loro facoltà, o di obbligare 'i fratelli a consegnare loro la dote a norma dell1 art." 413., c 414. ( nel quale caso cesseranno gli alimenti ), o di continuare a ricevere questi ( nel qual caso non avrà luogo la consegna della dote).

148 4 1 7. Potranno bensì le femmine nubili , o i Jorp tutori , e curatori astringere in ogni tempo i fratelli, o altri collaterali escludenti,» liquidare la quantità della dote dovuta alle dette icmmiuc, e ad assegnare i fondi, sopra i quali dovranno conseguirla.

149 4 48. Per la sicurezza, e conservazione della dote dovuta dai fratelli, o altri, in concorso de’ quali le femmine sono escluse , .competerà alle dette femmine la ipoteca nei termini stabiliti nel contemporaneo regolamento riguardante il regime ipotecario di cui si parlerà in appresso. 44 a. Nel caso, in cui restino escluse le figlie di un fratello predefonto, esse non potranno conseguire per ragione di dote, che la porzione di legittima, che al loro padre sarebbe appartenuta, se fosse rimasto superstite in tempo dell’ aperta sue cessione.

150 420. La dote dovuta alle figlie, c ad altre femmine discendenti passerà ai loro eredi legittimi, in caso che muojano senza testamento, e potranno disporne liberamente per ultima volontà , ancorché non si sia fatto luogo alla tradizione nei casi contemplati nell1 articolo 4 4 4. 4 21. Potranno i fratelli, o altri preferiti, come sopra, nella successione, essere astretti a dare i dovuti alimenti alle femmine iunutte, anche fuori della loro casa , ed in ; danaro, quando concorra un ragio- **» | fievole motivo.

151 Questi alimenti potranno an- ! che essere tassati in una somma , che superi il frutto della dote, secondo il prudente arbitrio del giudice, dal quale dipenderà anche la destinazione del luogo , e delle persone, presso le quali dovranno decentemente (in tal caso ) collocarsi.

152 422. Trovandosi superstite la Ov« dvbban» madre, o l’ava paterna, rimaste in istalo vedovile, le figlie , o lo nepopoti, trovami© ti saranno collocate presso la madre non fissata alle seconde nozze , o impresso T ava in caso diverso, sia che ««io vedova», queste convivano coi maschi credi , sia che vivano separale , nel quale caso dovranno dai delti eredi somministrarsi gli alimenti in denaro nel modo prescritto all’articolo f24. 4 23. In tutti i casi, in cui Res„ia peri» la legittima è dovuta ah intestato disposizioue del diritto comune alle ‘l,u“’ avole , o agli ascendenti del definito per lato materno , questa si dovrà egualmente sulle eredita testate mila seguente maniera.

153 Si limiterà al terzo del terzo dell’ intera eredità, se gli eredi scrit* - \ li nel testamento saranno i fratelli , o le sorelle del testatore, o i respellivi figli delle medesime persone. Sarà il terzo di tulio Y asse,, qualora siano istituiti eredi persone diverse.

154 Nel caso, che V credila sia lasciata in parte ai fratelli, c sorelle, ovvero ai loro figli , ed in parte ad altre persone , sarà il terzo del terzo rispetto alle, porzioni delle persone nominate in primo luogo ; ed il terzo dell1 intero rispetto alle altre. ■124. Por la validità dei tosta- M t„um^ menti, ed altri atti di ultima volont© »i ©Marvin» tà, dovranno osservarsi le solennità ! prescritte dal diritto civile. •■'ivo in qual- 1 testamenti ordinati secondo la «*«■ a «- forma del capitolo Curii esses , saran- ^ « no validi allora soltanto, quando siacapitolo fidano fatti negli ospedali , ovvero da ,umpersone ammalate, c defonti in una campagna, o villaggio lontano più di tre miglia dai luoghi, ove risiedono notaci pubblici. Non s’ intende derogalo alle disposizioni del capitolo Itelatum in quanto concerne il favore delle cause pie.

155 425. I testamenti fatti nelle* QmU kwmforme prescritte dalla cessata legisfaIli ,ot

156 Wrlle dunationi di li dai scudi 500. è necessario l i* stromcmo , e lo iaiinoazione Debbono oiser • ▼ani le sol enfi iti nei contratti dei mi* noci , .« delle •donne.

157 1/ età minore dura a tolto 1' anno 21.

158 Destano aboliti feneralmentc i fideeornmii- •i, eccetto le infrascritte «no dinotai «ti.

159 Pius PP. Septimus 63 lazionc avranno la loro esecuzione , se sia seguila la morie del tcstalore durante l’estinto governo. Se la morie sia seguita in appresso, i testamenti così detti olografi, c mancanti di ogni solennità estrinseca , eh’ erano ammessi da quella legislazione, avranno effetto soltanto, quando resti provata la incapacità del testatore di rinnovarli nelle forme solenni prima della morte. Gli altri testamenti fatti con le solennità prescritte, e vigenti in tal’ epoca, avranno la loro esecuzione, se non si trovino revocati dal testatore sopravvissuto con altre disposizioni fatte nelle forme indicate nel precedente articolo. 126. Le donazioni irrevocabili travivi, o universali, o particolari, rhe eccedano il valore di scudi 500 romani, non saranno valide, se non saranno fatte per istromento pubblico , ed insinuate nelle solite forme.

160 127. ÌHè il giuramento , nè il favore del matrimonio, nè altro titolo qualunque potrà convalidarle , qualora siano fatte per alto privato, o manchino della insinuazione. Il giuramento si presumerà estorto per forza, e per timore.

161 128. ìNiun contratto dei minori, e delle donne, ancorché maggio ri, sarà valido senta l’ intervento, cd il consenso dei più prossimi parenti, .0 del curatore da deputarsi in mancanza, o in assenza dei medesimi, e senza che intervenga il decreto del giudice da interporsi, secondo la forma prescritta dalla costituzione della .san. me. di Benedetto XIV.

162 Sino eccettuati i soli contratti dei minori, e delle donne, che esercitano attualmente la mercatura, qualora riguardino gli oggetti del loro commercio.

163 Xè il giuramento, che si presumerà estorto, nè qualunque causa espressa, renderà validi i contratti stipola li dai minori, e dalle donne , senza 1’ intervento delle solennità di sopra prescritte.

164 129. La età minore è fissata fino all’ anno ventunesimo compito. 150. L’abolizione dei vincoli difidecommisso , primogenitura, e di altre simili costituzioni , già confermata definitivamente, e generalmente, attesa la maggiore diuturnità del tempo y cd altre circostanze , nelle provineie dello stato comprese nell’ editto dei 5 luglio 1815 , e lasciata in sospeso neH'cditto (ninnato in Roma dal delegato pontificio in data dei 15 maggio 1814 relativamente alle altre provineie prereden lem ente tornate alì’ attuale dominio della s. Sede, è mantenuta anche in queste pròvincie con le dichiarazioni però , e modificazioni espresse nel seguente articolo.

165 131. Rimangono sciolti nelle RimingaBB n. suddette provineie precedentemente beri i beni in ricuperate da ogni vincolo di fidecoiti in isso, e di sostituzione i beni di in «Uri1 qualunque specie alienati ( preso il nome di alienazione nel suo largo significato comprensivo anche delle ipoteche ), e trasferiti nei tenti possessori per qualsivoglia titolo oneroso , o lucrativo, o misto dopo V abolizione dei fidecommissi ; come pure rimangono liberi, e prosciolti da ogni vincolo i beni, che da quell’ epoca sino al presente sortosi deferiti a qualunque persona per la morte dei gravati accaduta durante la medesima epoca a titolo di successione o testala , o intestata.

166 132. Rimarrà in vigore nelle Rimangono i provineie individuate nel precedente Tinc0,i ficcar licolo il vincolo di fidecommisso fondi, in quei beni fondi, che non hanno rhe d«po u sofferto dopo le leggi abolilive del JpgKÌ 1 nn . ,, non hanno passato governo veruna delle muta- *0ff.Tto alcun* zioni enunciale nell’ articolo precewnomìon#. dente.

167 133. La durazione de’fidecom-i ▼occhi fidomissi conservali nel precedente arti- «>mmÌMÌ ** colo non avra luogo, che negl ìm- „erig,h0 mobili complessivamente ascendenti g-tti alio leggi ad un valore al di sopra di scudi aB' “uo’*' quindicimila, e con altre limitazioni, e prescrizioni, che verranno in appresso ordinate per la creazione dei fidecommissi nnovi. Riguardo alla enumerazione dei gradi comincierà questa dall’ attuale erede gravalo inclusi munente.

168 434. I chiamati attualmente Aidl!tnlii;,, esistenti dovranno sotto le medesime «.«Unente Mipene, e adesivamente agli stessi rego-lVn*'.“ P,e* f .-ii*. • . • r h«ic »l tonnilamenti del sistema ipotecano, tare „<, d’ ùcrirrre eseguire le iscrizioni dei beni, che • •*«»» fidccon» rimarranno sottoposti ai suddetti fi.rnia“,J* dccommissi, nel termine di due mesi, computabili dal giorno della pubblicazione di questa legge, se si trovano nello stato , e nel termine di quattro mesi, se sono assenti. Xiun motivo di pupillare, 0 di minore età, o altro qualsivoglia, potrà servire di scusa, riservata soltanto razione per conseguire 1’ emenda dei danni dai tutori, curatori, o altri amministratori, che avranno negligentato la iscrizione.

169 sì permetti 4 35. Sarà permessa in avvej n*rc tutto lo stato la creazione de nuovi il de- .. . .

170 commi w. ni nuovi iiuccommissi , con osservare però le regole prescritte nei seguenti articoli.

171 . 4 36. Non potrà istituirsi vebeni stabili a*un fidecommisso dividuo , o mdifosecttibiii dii— <viduo di qualunque natura, c forma , p01”*’ esso sia, nè ordinarsi veruna sostituzione lideromm issa ria , sia per atto tra vivi , sia per atto di ultima volontà, se non che sopra immobili della qualità di quelli , su i quali I possano aver luogo le iscrizioni se- ; condo il sistema ipotecario.

172 v . 4 57. Sopo eccettuate le raccolti di bibbotcte di statue, di pitture , e di altri > oggetti di arti., .come ancora le racdii di monumenti, ed altri oggetti , b pubblica au di antichità, e quelli d’ istoria na- ‘onti. .turale, d1 istromenti , e machine di fisica, d’ astronomia, di notontia, le biblioteche, ed altri simili collezioni ! di arti liberali, c di scienze, le quali potranno in aggiunta ai fidecommissi da istituirsi sopra i stabili assoggettarsi all’ obbligo della con>ervazione , e restituzione, qualora vi acceda T approvazione del Cardinal camerlengo prò tempore, il quale potrà accordarla, senipreccliè , \ previo 1’ esame da commettersi a persone intendenti ) , consti del pregio , c della rarità di sì fatte collezioni , e con quelle cautele, e prescrizioni anche penali, che crederà opportuno di ordinare per assicurarne la identità, e la inalienabilità, durante il vincolo fidecomm issa rio , a cui saranno assoggettate.

173 ^ „ . . . 4 38. Le disposizioni, con cui ne dri fidesaranno istituiti i fidecommissi , ed par. ordinate le sostituzioni , dovranno yramJo^ nedcontenere una sufficiente specifica definirsi i fondi signazione dei fondi stabili, su i qua- | li sono imposti , e del loro valore. | Se però il fidccommisso sarà universale, ed in conseguenza conii prensivo di tutti gl'immobili , nell’ j atto della creazione non sarà neccssaria questa specifica designazione , la quale dovrà supplirsi dall’ erede I colla iscrizione Ordinata nell' artico* lo 445.

174 450. Il fidecommisso non avrà Natwrk*(tH effetto se il valore degl’ immobili, su i quali sarà istituito , e che dovrà JJ' neu/V essere libero, ed immune da ogni do* . *** bito, peso, e detrazione , non giuij* * ,e* gerà alla somma di scudi quindicimila, deducendo questo valore dalle stime catrastali accresciute di un terzo rispetto ai fondi rustici , e riguardo agli urbani da quelle de) censimento, se yi sarà, ed in mancanza di questo , o dai precedenti istrumenti di acquisto, o dal reddito delle pigioni calcolate al cinque per cento, o finalmente ( in difetto di questi mezzi) dall1 apprezzamento dei periti..

175 4 50. I fidecommissi di qualunque specie, che non saranno istituiti nel valore, e nelle forme prescritte nei precedenti articoli , saranno nulli, ed i beni si acquisteranno liberamente dal primo, o dai primi chiamati.

176 141. La durata dei fidecommissi ju 44 da istituirsi, come sopra si è dispoiMwwnmìMi sto, siano essi primogeniali, o dividui, è limitala dentro quattro giorni «rwii, 0 siano passaggj , cominciandone la enumerazione dal primo, o dai primi chiamali, di modo, che nel quarto possessore i beni divengono liberi, sia nella totalità trattandosi di primogeniture, o di maggiorali, sia nella porzione, che abbia subito il prescritto numero di passaggj, trattandosi di fidecommissi dividili. Li quattro gradi di persone, ne1 quali potrà far passaggio la successione, si computeranno ogni volta, clic si farà luogo all’apertura della medesima , ancorché si. semplicemente deferita , e non aguita mediante la dimanda, o fattuale restituzione, cd il consecutivo possesso dei beni fidecommissarj.

177 A questo numero di passaggi sarà limitata la progressività della successione, ancorché fossero contemplate più linee, discendenze, e famiglie. Ogni passaggio congiunto, o nou congiunto coll’attuale restituzione, sarà considerato nel computo di quattro gradi, quando però segua in forza della vocazione, e non per altra causa estranea, come sarebbe per esempio, se i beni lidecoiuinissar] fossero posseduti dal padre per ragione di usufrutto legale, 0 dai creditori, duranti la vita «lei chiamato, o Der altri simili titoli passassero nelle mani di altre persone non comprese nel genere dei chiamati, delle quali non si dovrà tener conto nella enumerazione dei passaggj.

178 Sono u prc* -I -12. Le riserve di semplice •«der.!* d1(po usufrutto formale, purché non imcomprrn de v portino progressi vita di successione, usufrutto forli patti, c le provvidenze delle inve- £***■; itilura enfitcutichc, e le riserve dei giuspat'rouató. giuspatronati attivi, o passivi, non si comprendono nelle precedenti disposizioni riguardanti le sostituzioni, ed i iidcconmiissi.

179 Obbligo ai 4 43. I primi chiamati ai fidc- °^nnof^ commissi,0 primogeniture da istituirfidecommiMi si, avranno l’ obbligo dentro il termid^j»«rifcre ì np t|i (|ue mesi, se saranno presenti nelld stato, edi quattro se saranno assenti,(computabili dal giorno della deferita successione) di fare iscrivere nei respettivi offizj dell’ intavolazionc i fondi vincolati nelle forme, che sono indicate dal regolamento riguardante il sistema ipotecario, c non adempiendo quest* obbligo nel termine prescritto, incorreranno nelle pene di priva zione dei frutti, ed anche della intera successione nella maniera, che viene piìi individualmente dichiarata nel predetto regolamento.

180 444 Le sostituzioni a favore ni* deli* cauti dei luoghi, e delle cause pie tanto nei Plu PoÒ.iKhéC ^ecomn^ss' antichi conservati, quand o'poT qù it u o to nei nuovi, avranno il loro effetto gradì. non solo se si purifichino nella con- tinenza dei quattro gradi, ma ancorjj che vengano a purificarsi dopo il quarj to, attesa la mancanza di altre prece- ; denti sostituzioni , nel qual caso , , ( benché siano consumati i quattro passaggj nella persona dell' ultimo gravato ) avrà luogo il quinto passaggio in beneficio dei detti luoghi, e cause pie, tra le quali si comprenderanno i ancora le prelature.

181 . 4 43. A prevenire per quanto Si» possibile le questioni, ed i litigj «ione d«*i cotanto facili ad insorgere nella maledie* ci*n« ut- ,.ja fidecommissaria, verranno nel cop^°u ffir. dice del dritto civile, ( che sarà for* pr*t»iioned*’ maio e pubblicato quanto più sol le* ccomujiiii . citameli te si possa ) determinate le regole legislative, con le quali si dovrà procedere nella interpretazione, e delazione delle sostituzioni tidecornmissarie, che saranno in avvenire ordinate secondo la norma di sopra espressa.

182 # 446. Le ipoteche convenziona- J.« ipoirci* ' li generali, o espresse, ed esplicite, j**j*°*" ■** ! o implicite, e contenute nel così detto n •obbligo camerale, o in quello deno- «tir* comim»- t minato di guarentigia, o in altre simili formole, e clausole, non saranno t* nuli*, rr- | riputate di alcun effetto, e valore in ai *■ ordine alle iscrizioni ipotecarie , al J2JJ1* quale oggetto, ed a tutte le conseguenze del regime ipotecario si avranno come nulle, c non apposte.

TITOLO V.

Organizzazione delle comunità

183 Art. 447. I limiti delle comuj imu <wi« nilà colle respettive aggregazioni dei comimìiè luoghi, che le compongono, saranno ?*" quegli stessi, che sono descritti nelubdb »nDr»- r annessa nuova tabella del riparto *•*«!• I* territoriale dello stato ecclesiastico , con ia riserva delle rettificazioni da farsi a tenore del disposto negli art. 4. , e 3. del titolo I.

184 448. ÌNon ostante la -divisione L'amminìilradelle delegazioni di prima, seconda, *ioV° c®m,lnic terra classe, c dei governi di primo, e secondo ordine, F amministra- «*«• lo *u:o. zione delle singole comunità sarà in tutto uniforme, e regolata nella stessa maniera. Li governatori non avranno altre attribuzioni a questo riguardo, fuori di quelle espresse nel presente titolo.

185 449. Il disposto negli artic. 4. Si a»» luogo c S. del tit. I. è applicato ai reclami, die potessero promuoversi dalle sin- »Ppodi«xiom gole popolazioni, per la rettificazione deUe «oniunidelle appodiazioni, e per la respettiva u* riunione, o smembramento de’ luoghi componenti una stessa comunità. Gli attuali capi delle provincia fin da ora, ed in appresso i loro successori sono autorizzati a trasmettere di officio colla maggior possibile sollecitudine al Cardinal segretario di stato le osservazioni, che ( sentite anche le loro congregazioni ) crederanno essenziali sul proposito di tali appodiazioni, a fine di averle in considerazione, perché il detto cani, segretario di stato possa ordinare immediatamente le modificazioni occorrenti , in caso che le creda urgenti, oppure commetterne l’esame alla congregazione destinala a forma dei due sopraccitati articoli 430. In ogni comunità vi sa- In . ^ rà un consiglio per deliberare sugli munto »ì è Digitized by Google Bullariinn RomatiSn •un tfMuigiio , affari d’ interesse comune , cd una «a ma magimagistratura per l’andamento ddl’amministray.ionc commutativa, ivi numero 451. Il consiglio di ciaschedudr1 conaigticri na comunità esistente nel capo luogo «XSISST di cadauna delegazione, sarà corapopn polir ioni, sto di quarantotto consiglieri : quello delle comunità esistenti nei luoghi ove risiedono li governatori di primo ordine, sarà di trentasei; quello delle comunità esistenti nei luoghi, ove risiedono i governatori di secondi ordine, sarà di ventiquattro . In quelle però, che fra queste ultime avranno una popolazione di sole mille anime, o minore, il consiglio sarà composto di dieciotto individui. 452. Saranno per questa prima * TTfiZ v°lla soltanto nominati dai respettivi !»iu «nono delegati gl’individui componenti eianominili feiscun consiglio, incaricandoli di porre ■inastane in opera tutta la loro attività, e pruàri caniinai «lenza, acciò, uniformandosi alle preprefetto deUa scri7j0nj seguenti art. 135, 156. e 137., e prese le inlormaziom opportune col parere delle congregazioni governative, le nomine cadano nelle persone più probe, e meglio istruì tc in tutto ciò, che riguarda r amministrazione comunitaliva.

186 453. I delegati trasmetteranno 1’ elenco di queste prime nomine al card, prefetto della Consulta per l'approv azione deiiuitiva delle medesime. . 454. Dopo la prima istallazioni ivrroirc . 1 1 , , si rkg. iranno ne, di mano ni mano che accadedii consiglio, panno le vacanze, 1’ elezione de’ nno vi consiglieri si farà nei consigli legati. medesimi a pluralità di voti , riservata r approvazione al delegato , il quale non potrà negarla, se non aduucendo una delle cause d’ incapacità dell’ eletto, a tenore di quanto si pre scrivje qui appresso.

187 455. I consiglieri dovranno!

188 ^Z. avere il loro domicilio per la inag- ; giieri. gioìparte dell1 anno nel territorio della comunità , compresi anche i ; luoghi appodiati, esserne nativi , o j domiciliati da dieci anni, avere 1’ età ! di 24. anni terminati , essere di oue* I) sti natali , di buoni costumi , e di ! condotta commendata. Dovranno inolj tre scegliersi nella classe dei possi- ! denti , degli uomini di lettere , dei il negozianti, c di quei, che esercitano j in figura di capi le professioni , e le arti non vili, e non sordide. L’ esercizio dell’ agricoltura sia nei terreni proprj, sia in quei presi 1 in affitto, non renderà alcuno incapace dell1 aggregazione al consiglio , esclusi soltanto i semplici meixeuarj, e giornalieri.

189 456. Non potranno essere am-n... . messi m consiglio padre] ej figlio , gradi di pinoli avo e nipote ex filio, non dacnnt'lj. fratelli, non suocero e genero , corchè queste persone non vivano iu contempo, comunione. Per la dispensa non si por*ne,me'’fc tra ricorrere, che al sovrano per mezj zo del card, prefetto delia Consulta. 457. La qualità di consigliere L offie!» a; non potrà essere ereditaria , ne1 appartenere stabilmente ad alcun ceto es- Su, , . , re eredi uno , elusivamente. Saranno pero manteaéprmtifo nuli in possesso della loro preroga- «*». tiva d inclusione quei ceti, che atto- -pi;., almente vi si ritrovano , purché goduti non eccedano il numero della metà d# ^ua,ch* nel consiglio, al quale si vogliano aninr>D messi anche quelli degli altri ceti. 4 58. Nei consigli dovranno act ver luogo li deputati del clero, se- *bcondo il solilo. Ogni ecclesiastico .binn'1 inoltre potrà essere consigliere , se avrà eletto ; e gli ecclesiastici sederanno iu consiglio al di sopra dei laici.

190 459. La magistratura sarà com-n maturato posta di un capo che avrà il titolo sarA di gonfaloniere, e di sei individui tnS#JuJlJ5 nelle comunità, che sono capo-luogo più mtSam , delle dclcga7,ioni , di quattro per quel- ^7nd®.i Iu0* le, che hanno un governatore ili primo tmdÙZr online, e di due per le altre. Anri?0^s,*ijpquesl’ individui , die col gonfalonier°diaU’ re formeranno la magistratura, sarà datoli nome di anziani.

191 Nei luoghi appodiati vi sarà un sindaco dipendente dal gonfaloniere della comunità principale, col quale questo terrà la corri sdondenza per lutti ì bisogni, die possano occorrere relativamente airammiiiistrazione. . I CO. 1 consigli comunitativi u umOfm appena istallali , trasmetteranno al «binerà in delegato una nota in tripolo ‘Ielle jjjjj0 f persone designate, per isccgliere tra diri/, esse il goufalonierc, gli anziani , ed jpMdnforej i sindachi. Il delegato sceglierà nella terna trasmessa gli anziani, ed i sinlegno, eqncdachi , ed invierà Ja terna pel gou- >to. <]al r,r^1 * falonierc al card, segretario di stato, lì? suuT*l,° a cui De apparterrà la scelta. 161. Il gonfaloniere ed anziani nur*tJ’ *rin rimarranno nella magistratura perdile anni. Terminato il biennio, si dovrà due in do* procedere alla elezione del nuovo annj. * e gonfaloniere. Gli anziani saranno riumcnZ*&° *' Digitized by Google Il gonfalóni**- rc, ed anziani non poisonn ewn rieletti) «he dopo un biennio . ina non ro»l ì ■indachi.

192 Quali ti del gonfaloniere , « degli «liti ani.

193 Corri ipnndcu u del gonfa Ioni ere.

194 I.a nomina, e rimpaionc degl impiagati .

195 ed interritoli deUecocnuiii- . «i * pollerà al cornigli o- Le nomino , o conferme non ai |>otran no annullare, dio por difetto di forme , n per vizio intr intero del In ritoluzione eoa tiglio te.

196 BiusPP. ^eptimus ; ,6*7 nevati per lft «netà, «sfratti dodi a sorte, l1 altra metà rimarrà nell* officio, anche pel seguente biennio, dopo il qnaje dovranno sortire dalla magij sira tura i componenti questa metà, rimanendovi gli altri, che hanno e. sci-citato l’ officio per mi solo biennio, e così dovrà farsi progressivamente, acciò sempre rimangano nella . magistratura persone istruite. INella ! fine di ogni biennio, si procederà paj rimeriti alia nomina di nuovi sinj dachi. ’ • 1 4G2. Il gonfaloniere, e gli an- : ziani sortili dalla magistratura a forma dell1 articolo precedente, finito il ji biennio non potranno essere confermali. Dovrà passare un biennio perchè sieno iii istalo di essere rieletti. Questa prescrizione non avrà luogo nei siiido- | chi, i 'quali potranno essere rieletti j immediatamente allo spirare del hi j ennio.

197 t03i Si avrà cura, che ai posti di gonfaloniere siano chiamali gl1 individui pio s pecchiati del le famiglie più ris- 1, eiettabili per antichità, e per possidenza, i In quanto agli anziani si cercherà , j] che sieno scelti tra le persone di oneste famiglie , e che vivano dei loro j| redditi. !

198 464. Regolarmente il gonfaloniere riceverà gli ordini superiori per mezzo del governatore locale , ed a questo rimetterà le risposte , le inj formazioni, gli schiarimenti diretti o jj ai governatori distrettuali, o al dele- I gaio, oai dicasteri superiori di Roma, ; salvi i casi straordinarj, nei quali le >1 autorità superiori lo interpellassero | direttamente.

199 .105. Al consiglio di ciascuna li comunità apparterrà la nomina di tutti gl1 inservienti, e di tutti i sala ) riati impiegati in servigio sia della j comunità, sia della popolazione. Alla ; fine di ogni biennio si procederà nel ; giorno di s. Lucia, secondo 1’ antico : uso, alia nuova nomina, o confer-; ma di tutti quest1 impiegati per voti segreti.

200 4 60. Le nomine, e conferme!

201 fatte colla maggioranza assoluta dei i voti, non potranno essere impugnate, \ nè poste in discussione, salvo il caso I di nullità della risoluzione consiglia- ; re per difetto di forme, o per vizio ini trinseco.

202 Gl'impiegati esclusi dalla maggioì ranza de1 voli dovranno acquietarsi j Bull. Hom. Tom. X V. F. 97. alla risoluzione, come spella, che contiene la espressione della volontà, je della mancanza di fiducia della rappresentanza dd corpo coinunilaliAo , a cui appartener deve la libera scelta delle persone addente al di lei immediato servizio. I\qji si ammetterà alcun reclamo , o ricorso roti Irò tali risoluzioni, se non nei casi sopraespressi di nullità, pd in questi casi |, annullata la risoluzione, si procederà di nuovo alla convocazione del coir siglio , ed alla regolare ballottazionc- 467. Spetterà allo stesso consi- Pnrotiè d«i glio il diritto di stabilire i dazj .per le spese .eomunitaiive, e di approvai« re qualunque spesa straordinaria, ,pd »t**« ordin*- imprevista , rendendone però prcvqn- 5SJ,ir*TSl li va mente intesa la congregazione del gonbtaitr* buon Governo per mezzo dei rispettiti «t»Minnr« dclegaU, «£* Sono solo eccettuati i casi di vera , e positiva urgenza, e che non ammettano dilazione , nei quali il gonfaloniere avrà la facoltà di ordinare la spesa istantaneamente necessaria, rendendone però in seguilo conto al consiglio nella prossima convocazione del medesimo.

203 4G8. Prima dei 4 5. di agosto * di ciascun anno si presenterà al con- ET dSfc siglio la tabella detta di prevenzione "goi »n« f«r per regolare le spese, e rintrono dell’ m“"i> ?,rT anno seguente. Questa tabella sara r*n(tr«g«iocompilata anticipatamente dal gonio- «• «1 ®* Gloniere sentito il parere degli anziani , che avranno soltanto voto consultivo , il quale sarà però registrato, e letto nel pubblico consiglio. L'approvazione, o la modificazione della medesima dipenderà dalla risoluzione del consiglio presa colla .maggioranza assoluta dei voti.

204 4 69. Questa tabella nella ma- T«mp® , e niera, in cui rimarrà approvala dal . ° .del,a consiglio, sara trasmessa al delegato deli. u.b«iim prima dei 45. settembre , acciò dal da f*rii ** medesimo venga esaminala nella condclc8a“‘ gregazione governativa.

205 La trasmissione de Ila medesima sarà accompagnata da una relazione delle discussioni, che avranno avuto luogo nella sua formazione.

206 470. Tutte le tabelle saranno di mano in mano con la maggiore speditezza possibile inoltrate prima dei 45 ottobre alla congregazione del Buon Governo, unitamente alle osservazioni del delegalo, e della sua congre* fazione, quando abbiano avuto Inojj go per ottenerne dalla medesima congregazione del Buon Governo l’approvazione, o la riforma definitiva. Li attui 474 . Nel principio dell’anno ■ uben. ja tabella di prevenzione fissati dal- " G?**rp«ot«rì la congregazione del Buon Governo ]• *p«$« deir dovrà pubblicarsi in ciascuna conninilà per servire di giustificazione alle imposizioni , ed alle spese <ii tutto l’anno, ed acciò sia conosciuta da tutti i contribuenti.

207 L'amniniitra 472. L' amministrazione ordilionTcom™ naria della comunità si eserciterà dal ni Ulti va «wue gonfaloniere, presso il quale esisterà ‘°'i la primaria rappresentane» comunicoBiigiio «d tati va. Gli anziani saranno 1 suoi consiglieri, e gli presteranno tutta la b loro assistenza pel disimpegno di questa amministrazione.

208 Fuwi <r ar- 473. Ad eccezione delle spese 6«u» non uri,pnii , cd istantanee contemplate potr.nn.or. » -, ,rollfalonierc non diUTH dal urli ali. ■ o . , , Rouftionicr* potrà fare altre spese , fuori che le nè eKguini approvate dal consiglio, e comprese ‘.rpte” nella tabella di prevenzione sanzionache wnotain ^ ituoiì Govei*no. !Son potrà spe JSu’tS'.dire mandati, che sopra oggetti con mindati dotenuti nella detta tabella, e gli esatvr»nno regi- |0rj comunitativi non potranno pagare mandati sotto la loro respousabililà , se non siano sottoscritti dal gonfaloniere, e .la due anziani, e non venga nei medesimi espresso il titolo del pagamento, c richiamato I' articolo della tabella nnzidetta , a cui si riferiscono. Sarà fenato registro dei mandati dal segretario , o dal computista conuinitatiro, ove esisterà. ji«od» prf 174. Dentro il mese di febrarcndiamto j0 s; joVrà esibire al consiglio, e da d,' questo, dopo fattone I’ esame, trasgflufeionine, mettere ni delegato il rendimento de ■ J-“’ — conii dell’ amministrazione dell’ anno decorso esercitata dal gonfaloniere, e quello della cassa ritenuta dall’ esattore commutativo. Se 1’ esattore avrà pagata qualche spesa non descritta in tabella, o l’avrà pagata per una somma maggiore della fissata, sarà teoulo del proprio alla rifazione della spesa intera, o della quantità eccedente la medesima, ed avrà il diritto di ripeterla dal gonfaloniere , qualora esso ne abbia spedito il mandato.

209 Per rivedere i singoli conti resi dal gonfaloniere, e dall’ esattore, dovrà il consiglio con 1’ intervento anche dei deputali ecclesiastici, i quac dell’ «attore.

210 li per la loro concorrenza ai pesi comunitativi possono averci interesse, destinare fra i suoi membri due sindacatori , i quali si occupino del sindacalo, e nel termine di giorni 45. riferiscano in consiglio il loro parere sopra le singole partite. Il delegato rimetterà i conti resi dal gonfaloniere, e dall’ esattore alla congregazione del Buon Governo, dalle cui risoluzioni ne dipenderà la finale approvazione.

211 475. Oltre i consigli ordinarj, in VJ1'^ che dovranno convocarsi per mezzo del gonfaloniere per la elezione , e rodun*r*i il conferma degl’ impiegati in fine di ogni biennio, per la formazione della tabella di prevenzione prima dei 45 di agosto, e per ricevere il rendimento de’ conti nel mese di febea jo di ciascun anno , si dovrà il consiglio convocare straordinariamrule , quante volle occorra, e quante volte venga ordinalo o dal delegato , o dai dicasteri superiori di Roma.

212 4 76. I consigli comunitativi non potranno prendere alcuna risowMarj peri» luzione, se non saranno composti al- •■j'dità. d«U« meno di due terzi dei consiglieri al- «oo^Uri. tuali, e se non interverrà il gonfaloniere unitamente a due anziani, ed al governatore, il quale presiederà al consiglio, acciò venga osservata la disciplina, ed il buon ordine. Il gonfaloniere m caso di malattia, di assenza, o di altro legittimo impedimento, potrà delegare in sua vere uno degli anziani.

213 Il governatore potrànci medei simi casi sostituire una persona pro- ; ha a sua scelta.

214 4 77. ftiun atto consigliare avrà nìo. «*>«.« la sua esecuzione , se non ne sarà potrà riconosciuta, e dichiarata la validità, V*" e la regolarità dal delegato, e se non ■ppnniioM sarà approvata la risoluzione o dal delegato medesimo, o dalla congrega- °grCi.al;one j zionc del Buon Governo, o dagli altri «lei b. G.» o I dicasteri superiori di Roma, secondo le respcttive attribuzioni, e li respetdi Roma. ,j tivi casi , rimanendo sempre fcr- > mo il disposto negli articoli 463. , I 466., c «67.

215 4 78. Si osserveranno le regosi omct**- i le stabilite sopra il regime delle co- ^ jl muniti tanto in forza delle costitutifici*, * te li zioni apostoliche, quanto in vigore i dei regolamenti adottati dalla congremc ddi/iL" ■i gazione del Buon Governo negli affit- * ti dei dazj , ed altri proventi , ed eflo bc“row Digitized by Google Pius PP. Seplimua d*r' loro proventi» ed altri contratti.

216 Si restringa per altro il tempo per l* offerte delle La fitta zi om degli oggetti colletta bili dalle comuni 14 è rimessa al titolo *eguente.

217 1 governatori bànno voto in consiglio, eccetto nei feudi, quando ai tratterà dell’ interesse del barone* Attribuzioni dei governatori relativamante aU'arominisi razione eocouniuuT*.

218 Si aboliscono tutte le angherie , successioni» osen zior.i , privative, e regalie feudali* fetti comunitativi , ed in tatti i contratti ed altri atti, che dovranno farsi dalle comunità colle seguenti modificazioni.

219 4 79. Ad imitazione di ciò , che è stato prescritto nel molo proprio dei 44. luglio 4803. relativo alla vendita dei beni comunitalivi, in tutte le licitazioni (la farsi per conto delle comunità , si dovrà procedere ali’ accensione della candela trenta giorni dopo P affissione delle notificazioni, nou escluso il mezzo anche delle preventive offerte chiuse, e sigillate, le quali dovranno aprirsi nel pubblico consiglio per servire di base all’ accensione della candela. Dopo la delibera, che dovrà allora farsi , si iascerà trascorrere un termine di dieci giorni per dar luogo all’ offerta della vigesima, e dopo questa nc passerà uq altro egualmente di dieci giorni per dar luogo all’ offerta della sesta. Spirato quest’ ultimo termi ue , si procederà alla siipolazione dell’ istiouiento col maggiore , c migliore oblatore , in seguito della quale non vi sarà luogo ad altra offerta, e P ultimo deliberatario rimarrà uel pacifico godimento della cosa dedotta in contralto.

220 480. Gli oggetti collettabili per li bisogni delle comunità saranno , per motivo della connessione della materia, espressi all’articolo 215 del titolo VI. riguardante la organizzazione de’ dazj.

221 4SI. I governatori dovranno intervenire, e (lare il loro volo nei consiglj : quelli per altro dei luoghi baronali , quando si proporranno affari riguardanti P interesse dei baroni, non potranno dar voto.

222 4 82. I governatori , oltre la presenza , ed il diritto di dare il voto, a norma dell’ articolo precedente, non avranno altra ingerenza nell’ azienda comunìtativa , se non quella di presiedere ai consigli per la tranquillità, ed il buon ordine ; essere intermediarj della corrispondenza tra la magistratura, e i superiori , e finalmente invigilare sugli ordini abbassati dai superiori medesimi.

223 483. In tutte le popolazioni , c comunità dello stato, ove esistono i baroni , sono , e s’ intendono fin da ora soppressi, ed aboliti tutti i diritti tendenti ad obbligare i vassalli alla prestazione di qualunque servigio personale ; tutti quelli di successione ereditaria riservata ai medesimi baroni sotto qualunque denominazione ; tutte P esenzioni del pagamento dei dazj comunitalivi do* vuti da’ medesimi baroni, e da loro ministri , affittuari, coloni, ed altri, nei quali sono trasmesse le loro ragioni ; tutte le esazioni de’ dazj pretese dai medesimi baroni; tutte le privative do’ forni, macelli, ed altri simili proventi, ad eccezione del caso, in cui le comunità si prevalgono della facoltà a loro accordata di rinnovare la privativa per un anno r nel qual caso sari in facoltà dei baroni, ai quali apparteneva, il riassumerla per lo stesso tempo ; in fino tutte le semplici regalie , ovunque tali gravezze si trovino stabilite , e qualunque ne sia il titolo, e P osservanza, senza che si possa dai baroni pretendere alcun compenso per tali obolizioni.

224 4 84. Sono parimenti soppresse, ReiUno ed abolite tutte le riserve di caccia , ch0 .opp,^ e di pesca nei fondi non propri ; e . r"P?U0 •« lo sono pure nei fondi preprj , die nou hauuo recinti. Sotto la stessa carr>c>- di «c tegoria si dichiarano compresi tutti c“*? 4' cne * i privilegi , e le privative di cave , fondi attrai e miniere nei terreni altrui senz’ al- “**“ un* legazione dell’ espressa, e speciale SSTSJm,' concessione sovrana, non dovendosi avere alcun riguardo all’ espressioni generali contenute nell’ investitura, ed in altre carte di simil natura , nè alle consuetudini . di qualsivoglia tempo.

225 485. I diritti di pascere , e di Si *«*u«atH> far legna , di esigere risposta su i . ^1 di* tcrreni esistenti nel territorio, come demi dalie pure le privative di moliui, e di soquelita baromigliami edilizi, cd iu genere tulli i diri 111 leali, il godimento de quali «ludemnaanpuò esser comune ad altri imlipen- “ dentemente dalla qualità baronale , 23? poìen saranno come proprietà private , ed »»<>• allodiali conservate ai baroni , secondo le disposizioni di ragione. 4 86. In tutte le case , nelle i„ urne la quali non sia disposto diversamente «°*« no|» Ridalla presente legislazione , saran no conservate , rispetto al regime , ed aiti ranno amministrazione delle comunità , le ^ leggi , cd i regolamenti della Consulm.oiiTiÌ!" la, e del Buon Governo attualmente Cumuli* , e vigenti , i quali si estenderanno a ** "* Gc' Digitized by Google La provincia di bolo gru »

226 Urbino . i . .

227 56800 Umbria se:

228 Marittima, e Campagna.

229 Lazio se.

230 Agro llomano . . .

231 400000 tutto lo stato a riserva di qualche eccezione fatta.

232 4 87. Rispetto alla città di Rodai £pre*ro^ ma i diritti del senato, dei conserva* dupotiùoni tori , del popolo Romano sono man* ? Bt> tenuti nel loro lustro , e decoro : ri- 0811 guardo alla 'città di -Bologna si provvede in ordine alle rappresentanze della medesima con breve particolare.

233 Si spedirà per 4 R8. Sarà spedita nelle prò* t® turioni, e vincie delle Marche , e nelle, tre lepf fort*ita lo>ni ocdare un *i»ie correnti per sistemare colla sua opeili* «ritrJ|? c (?on quella de’ suoi subalterni ,'“ae”c.'.T,' i fonti, i registri, la forma delle tufd nitro t>ebelle, e tutto il resto concernente 1’ p" andamento uniforme de’ libri, e dellmnnti uni* - , ... . .

234 a.™, deli, le scritture necessarie all’ anmiiin- .omuniii. strazione.

235 TITOLO VI.

236 Organizzazione dei dai/ e di altri Oggetti relalm alt erario came- - ' rate. 1 . Art. 189. Quantunque i grorissimi pesi, ai quali in consegneno. min .ttorza delle passate vicende trovasi inia.u. .ih pio n0snat0 l'erario pontificio, c le spese gammo delstraordinarie, alle quali ha do\ uto , UdMiv.re.io e .lp\ e supplire per il primo impianto del ristorato governo, per le misure sanitarie, per i vistosi stranrdinarj soceorsi dati alle diverse pupolaziuTti in un anno di tanta penuria, c per altri oggetti di istantanea urgenza, non lasciano il governo senza timore nel procedere ad ulteriori sgravj delle pubbliche imposizioni dopo quelli già fatti cogli antecedenti editti, e segnatamente con quello dei 5. luglio 1815.; ciò non ostante nel desiderio di maggiormente alleggerire i sudditi pontificii nel pagamento dei dazj , si arcorda primieramente un ulteriore ribasso ai proprielarj dei , terreni «ielle provinole delio stato , compreso I’ agro itomano , nel pagamento della dativa reale su i fonili rustici , sgravando le medesime complessivamente di annui quattrocento mila scudi romani, il quale sgravio, avendo in vista le già conosciute sproporzioni rata strali , clic esistono fra provincia e provincia, sarà ripartito nel modo seguente:

237 190. «Le «piote ridotte della Tempi, e rate dativa reale saranno pagale ralat»- mente di bimestre In bimestre cornilivarcoJc> datario rial prossimo mese rii settembre, ir rii cui pagamento scade nel mese <li novembre.

238 491. Per coordinare poi ogni sì annuncia sistema amministrativo, e particola r- ‘Jj mente quello che rigtiarria le contri * ej. lastre prue borioni, alla maggiore uniformità possibilo, '.ita guisa che aleuno dei sud- “°' diti ponlifiej non soffro maggior peso dell1 altro, c volendo ancora che sia corretto ogni errore di misura, e di stima, onde si tolga ogni mo- - livo rii giusto reclamo, viene fin ria ora stabilito, che si eseguisca in tot-, to lo stato con la maggior celerità compatibile con la natura dell’ opera, la compi Iasione rii nuovi catastri regolati a misura ed a stima con un modulo comune , che renda equabilmente uniformi gli allibramenti dei fondi rustici, avuto riguardo alla natura del suolo , alladi lui posizione, e prodotti, come anche alle differenti spese di coltivazione, e d’ infortuni, eri a tulli gli altri elementi, che possono, e devono aversi in considerazione nello stabilire un censimento, acciò si renda ila per tutto corrispondente alla forza intrinseca , ed al valore reale dei fondi stessi. A questo effetto si deputa fin da ora una congregazione particolare col titolo di congregazione dei catastri, a cui verranno affidate le {massime, I’ andamento, e la esecuzione di questa importante operazione, la quale non potendosi per natura sua terminare in ristretto spazio dì tempo, deve però fin da ora assicurare ì possidenti, clic nel più breve ter- Digitized by Google Pius PP. Seplimus 7f mine possibile la perequazione dell1 estimo universale sarà compita. Questa congregazione è inoltre incaricata di rivedere , c correggere, ove esistono, erespeltivamente di formare ove non esistono, nel più breve termine possibile i censimenti dei fondi urbani, conservando le nonne prescritte dal moto proprio daziale dei 4 9. marzo del 1804., c dai successivi regolamenti.

239 Tmm »»He 4 92. La tassa sopra i fondi urbani, che forma 1* altra parte delire* inpoaia la così detta fondiaria conosciuta sotto il umne di dativa reale, si esigerà in ragione di paoli tre per ogni cento scudi di estimo formato sulle pigioni attuali, o reperibili all1 otto per cento, esentandone però le case , il di cui finitalo non superi i, gli annui scudi trentadne , corner anche gli opilìzj , gli ospedali , i con jj venti, c gli edifizj destinati ad opcre pie.

240 F.wmionedel 4 93. Essendosi inoltre consiu predetta derato , che nei paesi di più ristrettene pota popolazione la esazione di questa poUxioni, che tassa si potrebbe rendere difficile , non eccedono ^ anche gravosa, la medesima non; TO». avra luogo nei paesi , che con- ; tengono la popolazione di mille ani- ; me, o al di sotto di questo numero. >j -. _ • 494. La tassa personale, che f Si «opprime . in,1- ,, I* nelle ìrgatiosi paga a lavorc deir erario nelle anni, Marche, c tjcj|C legazioni , nelle Marche , nel ducato di Camerino , e nella parte naie. dello stato di Urbino di più recente ricupera, e del tutto soppressa. Sì «opprime 4 95. Le tasse conosciute nelle nei predetti suddette provincie , sotto il nome «■"Sarti1**® di htósa sulle arti, commercio, e procommercie. fessioni liberali sono similmente soppresse.

241 sì «„ri« 19S. F egualmente soppressa ceneraUente la tassa sopra i cambi in Homa, e lamb*”* dc' *n * luoghi dello stato ecclesia- J stico, ove si trova attualmente imposta.

242 sì «opprimo- 4 97. Quanto alle tasse indino,» >i ridurette, che si pagano dalia città di Koumm in ium ma> v*cne espressamente confermata 1’ estenzione già accordata colla notificazione della segreteria di slato dei 54. maggio 4844., ad alcuni generi, che vi si introducono.

243 Il dazio inoltre imposto sulla legna da ardere^ viene ridotto alla metà.

244 Girne ancora alla metà si riduce quello che si paga attualmen- * te per ogni soma di carbone. E finalmente è soppressa la tassa di tre qnaltrini per ogni canna andante sopra i terreni limitrofi alla ripa del Tevere.

245 4 98. Si diminuisce la lassa Dimioozione delle lettere a nonna della tariffa. «•*« che verrà pubblicala. w"

246 199. Nelle provincie della Marsi lopprim. ea , e del durato di damerino, e nelnrIU‘ Nmh.. la por zione dello italo di libino di li più recente ricupera, il dazio, che «mio tì «rosi esige dall1 erario setto il titolo di “"J" dazio di consumo , è soppresso. uimcrvio. Il solo dazio conosciuto sotto Si e»tcTide»l il nome di dazio del macinato, ed at- Kffij1 tualmente in vigore in tutti i Inod«i JUICÌUatO ghi dello stato di più antica ricupera nella misura di sei quattrini a decina, corrispondente a baj. 70. e qual. 4. per nibbio, è sostituito nelle provincie suddette al di sopra soppresso dazio di consumo a favor dell1 erario.

247 200. Le provincie di Bologna, c,0,Be ?• «>«• Ferrara, e della llomagna non so%- giacendo al predetto dazio del macK n«Ue prò «innato, seguiteranno a versare nell’erafie dì. no quello di consumo nei generi , « Komag»». nelle quote , e secondo i metodi , e le provvidenze attualmente vigenti.

248 201. Il dazio del bollo della !1 carta moderato in guisa, che nell1 insieme divenga minore di quello , 'alato con un che si esigeva sotto i cessati goveri>*rtix)l>rc » ni, è stabilito con un sistema uni- *menl0‘ forme in tutto lo stato.

249 Il contemporaneo speciale regolamento , che per IXostro ordino viene pubblicato da monsignor tesoriere generale, determina la fi la grana, ed i bolli della carta, le diverse misure della medesima, i prezzi corrispondenti , la maniera di supplire al bollo delle apoche, ed altre carte private scritte prima della pubblicazione di questa legge nei luoghi, ove non ■ esiste attualmente questo dazio, il modo di bollare straordinariaineute quelle scritture, che anche in avvenire saranno scritte in carta semplice; ed in genere tutto ciò , che riguarda 1’ organizzazione , I’. amministrazione, e la direzione del medesimo ridotto alla forma più semplice, e più regolare.

250 Co»', anche il 202. E* pari monti estoso a tutdatio del reiq |0 stato jj dazi0 già denominato del registro, il anale in cjuanlo agli atti soggetti al diritto fisso, attesa la tenuità del medesimo, sarà per ogni dove quello stesso, che paga vasi prima della loro ricupera nelle provin- • " eie recentemente riacquistate , ed in quanto al diritto così detto proporzionale viene pari incute per ogni dove diminuito in paragone di quello, che si pagava nelle provincie suddette , oltre 1’ esimersi da questo peso molti atti, nei quali si è ravvisato più oneroso , a tenore di quanto viene espresso nel regolamento sanzionalo nel seguente articolo.

251 La recitir*. 205 . Acciò il soggetto, su cui alone ti romcade questo dazio , contenga veracernente una misura di comune utic .nazione jj|j^ dovrà la registrazione degli atti, o perpetui , o di lunga durata, specificati nel di sopra accennato regolamento, eseguirsi non già con una semplice designazione dei medesimi, ma bensì con rilasciare nei respettivi ofiicj , o siano archivj , che .si destineranno per P amministrazione , e percezione di questo dazio , le copie semplici degl’ istrumenti pubbli- 1 ci, o delle scritture private destinate alla registrazione ; ad effetto, che il sistema della registrazione riunisca in se tutti i provvidi effetti di quello dell' archiviazione già stabilito • sin dalla $. m. di Urbano Vili, negli stati pontilicj, onde combinati insieme, e sotto la medesima direzione questi sistemi, som ministrino anche i mezzi di garantire la buona fede , c la legittimità de’ contratti , c di altri alti concernenti gl’ interessi privati, di assicurarne la conservazione, e di prov vedere ai casi ili smarrimenti , di sottrazioni , e di occultazioni. Rcpuie 6rn«- 204. Alfine poi che questo sit»iì nsu»rsipma ^ registrazione conciliato coll’ filtrazione c archiviazione, sia ben consolidalo , e archinoli»- e conseguiscd il suo pieno effetto , ne* si dichiara , che ni una scrittura o pubblica , o privala, potrà prodursi, ed aver valore o in giudizio, o fuori di giudizio, se non sarà precedentemente registrata, e munita della prova del seguilo registro, e del con testuale pagamento del diritto da apporsi, e notarsi nella scrittura medesima secondo le forme che sono prescritte.

252 Ad eccezione dei casi espressi nel regolamento niuna scrittura o pubblica , o privata acquisterà data certa , se non che dal giorno delia registrazione, o sia archiviazione. Non potrà farsi veruna trascrizione, nè veruna iscrizione negli officj dell’ intavolaziene , se non che sulle scritture munite, come sopra , della prova della seguila registrazione.

253 205. Il contemporaneo partirò- Rr , lare regolamento di già indicato , pSJSEI10 rhe viene parimente pubblicato per ngiuni Nostro Online da monsignor leso rie- *,onc re generale, dichiara gli atti soggetti alla registrazione e respelliva archiviazione , circoscrive i casi , nei quali, senza questa previa formalità i detti atti non potranno a tenore dell1 articolo precedente acquistare data certa , stabilisce le tassa dei diritti da pagarsi secondo la natura, qualità , e valore degli atti medesimi , prov vede alla fissazione de’ luoghi , ove saranno collocati gli ofiicj , e gli archivj, ed alle persone destinale alla custodia degli atti anzidelti, ed alla percezione dei diritti, unitamente ai melodi , ed alle forme, con cui si dovranno conservare , e rendere reperibili, c comunicabili a publica comodità; ed in genere regola in tutte le sue parti la esecuzione di questo sistema, depurandolo da tutte quelle misure vessatorie, e di rigore , che senza recare ai particolari un vantaggio proporzionalo al peso , per la custodia delle loro contrattazioni , rendevano gravoso il sistema della registrazione.

254 206. Gli atti puditiarj sacrag*,, ,ll( no anche essi sottoposti al registro, e *iudi*wj »opagheranno i diritti fissati nel rogoaj£*°®?eUi lamento suddetto , limitando PubbliiotuT5 *1* go del registro , ed il pagamento del diritto ai soli alti primordiali , con i quali s’ introduce , e si contesta il giudizio; ai decreti, e sentenze definitive, con le quali si termina, ed alle citazioni speciali, e commissioni in Segnatura.

255 Al dazio del registro saranno soggetti gli atti giudiziarj di sopra espressi tanto nei tribunali secolari , che negli ecclesiastici.

256 207. Sotto P amministrazione s<*t* Varchi' del sistema di archiviazione rimane T'“io*c1 * , i.i- . comprendo I»

257 anche compresa la tassa di succcssiv u,» di ,u«e» ne già imposta dal moto proprio da- Digitized by Google iaUToUi'uine> Regni* mento particolare full' intaiolatione.

258 La dogana ai ronfiai «ranno eguali in tutto lo stato secondo le tariffe , o regolamenti da pubblicarsi.

259 Il preeio dei sala sari egua le in lutto lo stato.

260 Sarè uniforma in tutto lo (tato la regalia de' tabacchi.

261 F ormatimi della tabella preventiva camerale.

262 Pius PP. Septimus 73 zialc dei 49. marzo 4801.., la quale lassa si esigerà secondo le nonne prescritte nel presente regolamento. Il vestiario c le suppellettili , le masserizie, il mobilio di casa , le grasr.ie destinate all’ uso proprio , e della famiglia saranno esenti da questa tassa.

263 208. Il sistema della conservazione delle ipoteche già conosciuto, ed introdotto nello stato ecclesiastico sotto il nome d’ inUtvolazione , e provvisoriamente continuato anche dopo la estinzione del cessato governo, è mantenuto in tutta la estensio- ; ne dello stalo ecclesiastico.

264 209. Il separato regolamento determina in tutta la sua estensione il sistema dei privilegi , e delle r teche , tanto rispetto alla maniera convenirle, quanto rispetto a quella di conservarle , c di esercitarle , come anclie fissa la percezione dei diritti, gli uffìcj destinati alla conservazione, gli emolumenti dei conservatori, e lutto ciò , che può riguardare la esatta , e regolare amministrazione di questa istituzione. 240. I dazj, che si pagano per le introduzioni, ed estrazioni di merci, e generi alle dogane ai confini , saranno eguali in tutto lo stato ecclesiastico per ora a tenore della tariffa già pubblicata da monsignor tesoriere generale, e di altre, che potessero per la sopravvenienza dello circostanze pubblicarsi.

265 Sarà ancora provveduto con regolamenti da formarsi dallo stesso tesoriera sulle basi già stabilite nella istituzione di queste dogane, alla più esatta , e regolare sistemazione delle medesime per tutta la linea di confmazione, e relativamente a tulle le misure di cautela, e di percezione, che abbiano bisogno di maggiore schiarimento, e prescrizione.

266 2H. 11 prezzo del sale in tutto lo stato ecclesiastico sarà dal 4.° settembre prossimo avvenire di dodici quattrini ne’ magazzini di scalo , c tredici negl' interni.

267 212. Rispetto all’ amministrazione del diritto di regalia de’ tabacchi, il prezzo nt* sarà uniforme iti tutto lo Stato.

268 213. Essendo le più incessanti cure del governo rivolte a conservare costantemente un esatto livello tra i redditi, e le spese indispensabili del Etili. Hom. Tom. XIV. F. 97. pubblico erario , dovrà monsignor tesoriere presentare non più tardi del primo novembre di ogni anno , cominciando dal corrente , una tabella di prevenzione, la quale se per qualche tempo obbligherà o a mantenere nella quantità designata precedentemente i pubblici dazj, o anche a procedere ad un qualche indispensabile, e discreto aumento per far fronte alla deficienza, che potesse risultare dalla ri partizione del grave debito del monte, che sta eseguendosi a Milano, o di altri debiti, che si verificassero a carico del governo, somministri in appresso gli opportuni lumi, onde prescrivere successivamente quelle diminuzioni, ed anche soppressioni di gravezze , che la cessazione dei pei , e le rinvigorite forze dell’ erario permetteranno di adottare, come si desidera. 244. Saranno nominati duesoggetti col titolo di commisaarj speciali della camera apostolica, uno dei quali risiederà in Ferrara, c 1’ altro in Ancona: V uno e l’ altro sotto la dipendenza di monsignor tesoriera generalo invigileranno sopra tutti gl’ interessi, che riguardano 1’ erario ; il primo nelle tre delegazioni di Ferrara , Bologna, e Ravenna, ed il secondo nelle delegazioni di Forlì * Urbino e Pesaro, Ancona, Macera ta, Fermo, Ascoli, e Camerino.

269 215. Gli oggetti su i quali poseranno le collette , o siano i dazj per i bisogni delle comunità , dovranno essere al possibile distinti , c separati dai camerali. Perciò in tutte le provincie, nelle quali i dazi di consumazione non sono a favore dell’ erario camerale, ai bisogni comunità ti vi si supplirà primieramente con i redditi, e proventi appartenenti alle medesime comunità, per ragione di quei beni rustici , ed urbani « che restano riservati a loro favore « così opificj , affitti delle piazze , e mercati, stazzi contigui alle mura , pesche, carde, passi di barche , concessioni di acque, cave, foglie di mori gelsi, diritti su i pesi e misure , danni dati, guardianie, de positene de’ pegni, cancellerie , e luti1 altro , che non sia inconciliabile con la vigente, c futura legislazione.

270 In secondo luogo con i dazj di consumazione escluso quello del macinatoio Ùepnlffiane di «lue coro»

271 miturj dell* carcera nelle dicouird proti aci e.

272 OgfMri f *0 i quali fi potrà tino imporre le colletta ctMiohitaÓTo.

273 Digitized by Google u BuIIarium Romanum Ammwiirtrarloni corner»! i per tallo lo «tato.

274 Viene tolta alle comunità la rMpomabilità per il pagamento tirila dativa reale.

275 Si provveder!

276 alle lasse , e reaeliimenti civile »Ujde.

277 In terzo luogo con focatico quanto difficile ad organizzarsi in j tutta la vastità delio stato, altrettanto più facile a combinarsi per i proprj bisogni nella maggior ristrettezza delle popolazioni comunilative; ed anche con una colletta sul bestiame, ove se ne rinvenga non difficile la esigenza.

278 [Selle tre provincie di Bologna, Ferrara, e Romagna, alle quali non si estende il dazio del macinato , e si conservano ora a favore dell7 erario gli altri dazj di consumazione, potranno le singole comunità aggiungere per i loro bisogni un supraccarico di in posizione sopra questi dazj, e qualora per sodisfare ai bisogni suddetti non siano sufficienti gli altri mezzi espressi nel precedente articolo, che sono egualmente preservati in favore dì queste comunità, si potrà allora imporre in supplemento fa più tenue frazione possibile sulla possidenza catastici c, sempre che la congregazione del Buon Governo , dopo il più maturo esame, creda necessario, ed indispensabile di approvarla.

279 216. Si conferma, e si estende respetlivamente a tutte le provincie dello stato ecclesiastico il sistema degli amministratori camerali per la esigenza della lassa diretti, o sia fondiaria, c di ogni altro dazio, che si crederà opportuno di .affidare alla loro amministrazione.

280 217. Esclusa per I’ avvenire ogni responsabilità delle comunità , sarà in facoltà dell7 amministratore camerale il deputare gli esattori della dativa reale con quel premio, ed a quelle condizioni , in cui tra loro converranno, e col benefìcio delle solite multe, conformemente alle disposizioni del moto proprio dei 2. agosto 4 814. .

281 Potrà inolili* ciascun amministratore comprendere sotto la medesima esattoria quel numero di co- | munita , che gli piacerà di stabilire. | Dovrà peraltro presentare la scelta J dell1 esattore al delegato per avere V approvazione.

282 218. Si publicheranno in appresso le disposizioni opportune per provvedere in una parlicolar maniera alla manutenzione, riparazione, e custodia delle pubbliche strade. Si conosceranno allora le ulteriori determinazioni riguardo al contributo per le spese delle strade corriere, alle quali dovrà provvedersi dal pubblico erario, coinè anche le prescrizioni , con le quali dovrà essere regolata la giurisdizione , e T amministrazione , tanto in ciò , che concerne queste strade , quanto in ciò che appartiene alle altre strade pubbliche, siano provinciali, siano territoriali, o comunilative, avendosi in considerazione di stabilire sopra questa materia , eh7 è una delle più interessanti, le norme più precise, c più conducenti al pubblico comodo , ed alla maggiore facilità , e sicurezza delle comunicazioni interne, ed esterne. Fino alla pubblicazione di queste datmu inazioni si provveder» alla manutenzione delle strade nella stessa maniera , che presentemente è in uso.

283 21 9. Un particolare regolamen- Si ^ 4 to contemporaneamente pubblicato metodo «irli» stabilisce la maniera, ed il metodo da tenersi in appresso dal tribunale d?*tS«wao della piena camera per la revisione de’ deli» cauteri, conti di tutti gli appai latori, aQìtluarj, amministratori semplici, o interessati, o altre persone, o corpi che abbiano interessi, o conti da rendere all7 erario.

284 220. Affine di troncare le dipro,,cdim«ispute in palle insorte, e che potreb- «« p«-r Urico beco insorgere, per determinare la udietwo* ritenzione dovuta per la rata del comodo ai contribuenti della dativa reale , ossia tassa fondiaria sopra i frutti dei censi consegnativi^ riservativi, e sopra i canoni , avuto in vista il tenue reddito, che generalmente percepiscono i d'editori di tali censi, ed i padroni diretti in confronto dei loro capitali originari , ed attesa anche la difficoltà di stabilire , c di applicare norme proporzionali, che siano variabili : tutto preso in considerazione, si prescrive , che si proceda con il seguente metodo, 221 . La ritenzione per la dativa r,u di «.mo deTondi rustici sarà fino alla compilado *« » alone dei nuovi catasti! della deci- JSS^Smt ma parte dell'annuo reddito dei censi, dei frutti compensativi, e dei canoni enfìteutici, qualora rispetto a questi ultimi negli estimi catastrali non si trovi allibrato il valore del dominio diretto separatamente da quello del dominio utile, nel qual caso di Digitized by Google Pius PP. Septìinùs Baia di Ciurmilo tu i fondi urbani ijnal debba cucia.

285 Si confermano le noti Tirar ioni del 1803., c 1801.

286 Nonna per rc- ! olire la rata i comodo nel le direna prò* R ««tane conca lidata le alianationi dei beni detti De miniali contro le reacrilioni per debito pubblico.

287 Si provveder^ all' indennità delle corpor*- *;oni rtlijjioie, • luoghi pii.

288 separato allibramento dei due dominj, la dativa reale proseguirà ad essere a carico del padrone diretto, e del padrone utile secondo la misura delle distinte allibrazioni.

289 222. Nei fondi urbani la ritenzione, in vece della trigesima stabilita in passato, sarà della vigesima parte dei suddetti censi , frutti compensativi, e canoni.

290 225. Sono confermate, e dove faccia di bisogno, rinnovate tutte ledisposizioni relative ai patti di assunzione dei pesi, ed altri oggetti contenuti nella notificazione emanata a nome della congregazione Economica nel giorno 1 5. maggio 4803. dalla eh. mem. del Cardinal Horgia, nel di 21. giugno 4 806. della eh. mem. del Cardinal Dori a Panfilj , e nel dì f 4 ottobre dello stesso anno dal medesimo Cardinal Dona, ad eccezione, rispetto a quest1 ultima, della quota di ritenzione per i fondi urbani commutata, come sopra, dalla trigesima alla vigesima, 224. Nelle provincie di più antica ricupera le disposizioni dei precedenti articoli riguardanti la ri tenzione per la rata del comodo sono applicabili dal momento della ricupera suddetta. Nelle altre provincie, nelle quali ha avuto luogo fin ora il governo provvisorio, sa ranno ap pi ballili dal momento della cessazione di questo governo, fino al qual termine le questioni si dovranno decidere a norma del sistema provvisoriamente conservato con P editto della segreteria di stato 3. luglio 4 813. 223. Le vendite dei beni così detti deniauiali contro rescrizioni in estinzione del debito pubblico fatte dal cessato governo a termini delle leggi nella porzione di stato precedentemente ricuperato , sono conservate per i medesimi riflessi «li tranquillità, c dì utilità pubblica, ed altre considerazioni già espresse nel precitato editto della segreteria di stato dei 3 luglio 1813 emanato per le provincie di più recente ricupera. 226. Alle corporazioni religiose, ed altri luoghi pii ripristinati , i quali restano privati dei beni espressi di sopra, ed ai quali si sono iìnoraprovvisoriamenteaccordati compensi, sarà definitivamente provveduto in quella maniera, e con quella misura , che verrà indicata più sotto.

291 227. Sono eccettuate nelle suddette provincie di prima ricupera dalla disposizione contenuta nell1 articolo 223 le vendile dei locali destinati per residenza dei vescovi , di religiosi, e religiose di diversi ordini , e per altre cause , per cui \ detti locali, qualora non avessero cangialo natura , ed aspetto , furono richiamati alla prima loro destinazione con la notificazione della congregazione de’ Vescovi e Regolari dei 15. agosto 1844.

292 228. Analogamente alle sovrane intenzioni manifestate in quella notificazione sarà provveduto alla opportuna indennizzazione degli acquirenti di tali locali per i mezzi , e con le misure prescritte nell1 articolo seguente.

293 Una congregazione particolare ad referendum composta del tesoriere generale, del segretario della congregazione de1 Vescovi e Regolari , di due uditori di Rota, e di un chierico di camera sarà incaricata di quanto siegue:

294 \.° Publichcrà una notificazione, nella quale fisserà un breve termine , dentro cui si debbono ricevere le rimostranze siano generali , siano individuali degli acquirenti di sopra menzionati , spirato il quale non sarà più ricevibile alcun ricorso.

295 2.* Affinchè gli acquirenti dei locali tornati in virtù della notificazione de1 4 3 agosto 1814 in possesso degli antichi propriclarj possano sollecitamente avere il compenso loro promesso , la congregazione deputata procederà colia maggior speditezza alla specifica dichiarazione dell' indennizzazione dovuta a ciascheduno , avendo in vista la restituzione del valore impiegalo negli acquisti , i miglioramenti o nccessarj , o utili fatti dai medesimi acquirenti , contraponendo però le deteriorazioni cagionate al materiale de1 medesimi locali . Nella fissazione del valore impiegato nell' acquisto stabilirà una media, il minimo delia quale sia il prezzo medio delle così dette rescrizioni corrente in tempo dell’ acquisto, ed il massimo il prezzo nominale dell1 acquisto stesso. Nella liqui- Bull. fìom. Tom. X1F. F. 97. 10* Locali che ioni» eccettuali dalla suddetta disposizione.

296 Provvedimenti per le opportune in<lrn n illazioni per mezzo di una congregazione, a cui si danno le particolari istruzioni.

297 Digitized by Google I.e «uditolo indc;iBÌ»Li**ioni far anno' par le ilei debito pubblico.

298 Cuti anrhc propria onnUmmtc i cenai r ranni! i »u i fondi Trnduti liberi dal w*.

299 aalo governo.

300 Liquidarono da farai da tuouaigr.or ledazione dei miglioramenti procederà con la regola legale, valutandoli alla giusta stima de’ periti se sarà eguale, o maggiora della spesa, ed al quantitativo della spesa , quando sia minore della stima.

301 5.* Sarà incaricata inoltre di fare le respettive indagini, e di dare il suo parere rapporto alle rescrizioni spedite in seguito della liquidazione de’ LL. di MM. e di altri antichi debiti dello stato , ma che nei termini prescritti dai regolamenti non furono impiegati nei l’acquisto de’ beni così detti nazionali, sia che esistano ancora presso i loro possessori , sia che fossero bruciate a tenore de’ regolamenti stessi ; come ancora se , ed in qual quantità si debba l’indennizzo a quegli acquirenti , che hanno pagato una porzione, o un acconto de’ beni comprati, de’ quali non sono stati messi in possesso per non aver depositalo in tempo il prezzo residuale. 4.° Dovrà dare il suo parere intorno a quei crediti provenienti da LL. di Mài. o da qualsivoglia altra causa, de’ quali i possessori presentarono i loro titoli al così dello consiglio di liquidazione , dopo che erano già decorsi i termini prescritti all’ esibizione , c vennero perciò rigettate le loro istanze.

302 3.° Le relazioni delle deliberazioni prese dalla congregazione saranno presentale al Cardinal segretario di slato per sottoporle alla sovrana approvazione.

303 229. I suddetti crediti così liquidati formeranno anch’ essi una parte del capitale del debito pubblico dello stilo , di cui si prosieguc a parlare negli articoli seguenti. 230. Rimarranno net oliali , e posti a carico dei pubblico erario , e sono perciò considerati coinè debito pubblico ì censi , ed i canoni imposti su i fondi venduti liberi dal cessato governo in dimissione de’ LL. de’ MM., vacabili , ed altri debiti dell1 erario, per la continenza però de’ medesimi fondi , e secondo la verificazione , e liquidazione , che ne farà monsignor tesoriere , a teno re di ciò che si prescrive nel fine dell’articolo seguente.

304 231. Dallo stesso monsignor tesoriere si procederà alla liquidazione de’ residuali LL. di MM. non estinti , ed appartenenti tanto ai par- «WM-Mdei «- ticolari , i quali non presentarono i yjjj}} “*• loro titoli al così detto consiglio di liquidazione sotto il cessato governo, o vennero esclusi perchè stranieri , quanto alle mense vescovili, badie, capitoli , prelature , cappellani* laicali , o di patronato , benefici ecclesiastici non vacanti , luoghi pii sotto qualunque denominazione, conventi, e monasteri di religiosi dell’ uno, e T altro sesso , ordini militari, e rnoL tiplici per le cause di beatificazioni , c canonizzazioni.

305 232. Per mantenere la uniforv»iuui;<*«« me proporzione fra tutti i capitali di «pimi* debito pubblico ed il loro interesse, jj? * ogni luogo di Monte sarà nella liquidazione valutalo in capitale per la somma di st udi venticinque, rendendosi una tal diminuzione nominale indifferente per la quasi totalità de* possessori , che sono luoghi pii a’ quali è vietata 1’ alienazione , e risulterà anzi dalla fissazione del frutto corrispondente, la quale viene indicata in appresso , che non ostante quest’ apparente riduzione di capitale , i creditori de’ luoghi di Monte verranno in questa guisa a percepire nell* annuo frutto qualche così» più dei due quinti , che si percepivano prima dell’ ultima invasione, e molto più di quello], che avrebbero conseguito , se li avessero convertili in rescrizioni.

306 235. Per V enunciate ragioni vacuilo».* monsignor tesoriere nella liquidazioue da farsi de censi , e canoni , v-t rcinti,am«i de’ quali si è parlato all’ art. 230. , *c «i debito non valuterà il capitale di questi serondo il quantitativo nominale, che presentano le loro respettive creazioni, ma in ragione dei frutto, che i creditori de’ medesirpi percepiranno per I* avvenire a tenore di ciò , che si dispone sotto Pari. 233.

307 234. Saranno similmente lisìmile «ioquidati, ed entreranno a far parte del capitale del debito pubblico. forneratrao 4.* I frutti de’ IX. de’ MMdecorsi, e non pagati dopo il ripri- X mm. dé’ stillamento del governo , e clic de- <■«»!,• «uocorreranno a tutto dicembre 181$. in ragione del fruttato di due quinti. «mu* dal go! 2.* I frutti de’ censi, e canoni v«no non pagati , de’ quali nell’ art. 230., e decorsi similmente dopo la ripristinazione del governo , e da decorrere a tutto dicembre 1816.

308 Pius PP. Septimus tratti , ad imitazione di ciò che si praticava colle antiche patenti da’

309 IL. di MM.

310 257. Il frutto di tutti i sudn fruito detti capitali commutati collo cara2S?**ubUiielle è fissato uniformemente al cin- «> * fiiLto ài ciue percento, ed anno, cominciane eioqn# per ao a decorrere dal 4* gennaio 1847., quale verrà esattamente pagato ogni tri mestre postici palameli te. 23S. Attese te particolari rir- Di>p„u„o»i costanze in Benevento e sua delegaj»rti«-oi*ri per zionc , vengono conservati gli attua- ' b«* U dazj , tali quali sono al presente sino a nuove disposizioni, in tutto il resto Benevento con i luoghi della sua giurisdizione dovrà pienamente uniformarsi a tutte le disposizioni , che sono contenute nell’ attuale le* gelazione.

311 5/1 frutti compensativi del capitale <T indennizza rione liquidato come ali’ art. 228. a favore degli acquirenti de’ locali , de’ quali sono stati privati , dal giorno in cui hanno dovuto restituirli, . .. 255. Formeranno finalmente co«pcri*i parte del capitale del debito pubblicordiù, o th* f0 ì capitali degli annui compensi «Tmkììù sussidiai, , che sono stati accordati, menti pii, et- (• che si anderanno accordando da desiaci , e mnnsjg. tesoriere colla sovrana apt provazione alle corporazioni , luoghi pii , ed altri stabilimenti religiosi , ed ecclesiastici ripristinati, perla privazione sofferta de’ fondi alienati in dimissione de’ IL. di MM., vacabili, e crediti di gioje , ed argenti. Tali capitali saranno ragguagliati al cinque per cento su i predetti compensi sussidiarj.

312 286. Consolidato per tal moilo ^rdo dd d. j, smontare di tutti i capitali del 'op debito pubblico dello stato, e liquidati i singoli creditori , saranno i loro respettivi crediti in nn registro generale , rolla espressione de’ vincoli, che possono ispettivamente gravarli , e si rilascerà a ciascnno di essi una corrispondente cartella , o .sia certificato sottoscritto da monsignor tesoriere generale, e registrato dal direttore del debito pubblico. In conseguenza le antiche patenti de’ IL. di MM., ed altri documenti di credilo non potranno più in seguito servire di titolo ; ed a questo effetto si considereranno come di niun valore. Le cartelle avranno la iscrizione * Certificato di capitale fruttifero a carico della cassa del debito pubblico » , o porteranno espresse in corpo le indicate designazioni. Siccome poi per servire alla speditezza della operazione ( contenendo ciascheduna di esse in origine complessivamente la massa dei diversi crediti di ciascun creditore ) non saranno probabilmente per essere nella generalità di un tenne ammontare , potranno quindi in appresso suddividersi in più cartelle di minor somma a beneplacito de* creditori medesimi, giovando ciò mirabilmente alia commerciabilità di simili effetti, ed alla facilità delle contrattazioni.

313 Le medesimo cartelle saranno ricevuto dalla camera , e dall’erario per assicurazione , e garanzia do’ con*

DISPOSIZIONI GENERALI

314 289. Il governo provvisorio Ep0fl> in #ui terminerà nel giorno 34 . del prosai- «••«r» ino agosto , onde nel successivo gior* '* s.0"™0 .e»- . , -i , • pr ormano.

315 no 4. di settembre si darà esecuzio» ne al nuovo sistema, come sopra prescritto, in tutto lo stato.

316 2-10. In tutte le cose intorno i„ *bu*u conile quali non 6 stato disposto partiq«*- colarmenle , rimangono in vigore anche dopo 1’ esecuzione del nuovo mno in «»«- sistema , le leggi , consuetudini, reki«gg‘ gelamenti , istituzioni , e rcspettivaniente le facoltà , i diritti , le altribnzioni, che per qualunque legittimo titolo sono attualmente in osservanza nello stato ecclesiastico , e che lo erano respettivamente nel tempo, iu cui avvennero le occupazioni. il*. Ilcnchè in «(.'fluito degli cd esami premessi , e delle discussioni propri# fatte nella congregazione economica, c delle ulteriori considerazioni si voqo.irhe moglia sperare , che le presentì dispo» , o si zio ni non abbiano bisogno di molte, C4ml’**mcn'0• e rilevanti modificazioni , o cangiamenti; ciò non ostante, siccome nel* la moltiplicilà degli oggetti , potrebbe essere sfuggila qualche cosa, che meritasse qualche particolare aggiunta , dichiarazione, o correzione, perciò si prescriveranno alt’ opportunità quelle ulteriori misure, che saranno riconosciute eolia esperienza , e coi lumi che sopravverranno , più utili , e più conducenti al bene universale , ed al miglioramento dell’opera , nou ritardala però intanto la igitized by Google Srprotnritono pàrrfi-nlftri rf- KnUru~nti «ulta peliti*.

317 Sull* forze e# «tcuiricc.

318 Su i notar! , «emuli, proranitori , e difensori.

319 Sulle erque delle tre prorìncie di Rolosn», Ferrar», e Romcgna.

320 Cast» di ammortizzazione.

321 Sulle un iter - »ì|* d-cli jtudj » e I ungili di |juhld:ca educazione.

322 7S esecuzione, c la osset'vaùza ili ciò, che si è ora ordinato.

323 242. Tulio ciò che riguarda la maggior sicurezza pubblica , e la più esalta disciplina de'coslumi, formerà T oggetto di particolari regolamenti, ed istruzioni di polizia. 243. Olire la organizzazione della truppa di linea, e della provinciale, cbe si sta attualmente compiendo, saranno tanto nella capitale, cbe nelle provincie prese le opportune deposizioni per regolare nella maniera la più conveniente il sistema generale della forza esecutrice in quanto è anche destinata agli oggetti , che riguardano V amministrazione della giustizia nel civile , e criminale.

324 244. Si promulgheranno altresì i regolamenti per i nolarj, e sensali, ed altri incaricati nei loro respettivi ministeri del prezioso deposito della pubblica fede, come per li procuratori, o difensori, acciocché si contengano nei limili del loro ouo revole officio , e si astengano di abusarne con alti frustra torj , e di tergiversazione.

325 243. Sarà pubblicato un regolamento sulle acque delle tre provincie di Bologna, Ferrara, e Komagna, tanto rapporto alla giurisdizione , che vi possa essere necessaria, quanto rapporto alla direzione delle imprese de’ lavori , e de’ respettiv i interessi , avendosi in considerazione il bene generale delle suddette provincie.

326 216, Sarà formata una cassa di ammortizzazione, alla quale .saranno applicati i foudi speciali destinati ad estinguere gradatamente i capitali del debito pubblico. La designazione dei detti fondi , le regole colle quali si dovranno procedere alla gradata estinzione, e le leggi alle quali dovrà essere sottoposta J’ amministrazione particolare e distinta di detta cassa , saranno promulgate a suo tempo.

Notes

  1. The OCR source may not give this act complete (heading or dating clause not recognised); text as extracted.

Source: Internet Archive.

Cited in the encyclopedia

Bullarii Romani continuatio Summorum Pontificum Clementis 13., Clementis 14., Pii 6., Pii 7., Leonis 12. et Pii 8. dal v. 11 ..., Pii 8. et Gregorii 16. constitutiones, literas in forma brevis, epistolas ad principes viros, et alios, atque allocutiones poi anche alloquutiones complectens quas collegit dal v. 11 al v. 17 usque ad (1849) — Internet Archive OCR text, restored to continuous text (page breaks, hyphenation, running heads, footnotes); OCR errors of the source remain. Public domain (19th-century or earlier printed edition); Internet Archive scan, OCR text

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