RINUNCIA (DIRITTO CANONICO). - È una forma di manifestazione del potere di disposizione dei diritti. Essa consiste in un puro e semplice abbandono di un diritto soggettivo, senza peraltro la volontà di trasferirlo ad altri. Quando tale volontà non esiste si ha quindi la r. vera e propria, la quale si contrappone, quale r. abdicativa, a quella che comporta o rende possibile l'acquisto dello stesso diritto da parte di altri e che è denominata r. traslativa.
Titolare del potere di r. è il titolare del diritto soggettivo che è oggetto della r. stessa e le condizioni o i presupposti per l'esercizio di quel potere sono l'esistenza del diritto soggettivo e l'appartenenza di esso al titolare del potere di r.
Nell'ordinamento della Chiesa l'istituto della r. riguarda prevalentemente il diritto beneficiario e quello processuale.
1) Tra l'altro un beneficio (o ufficio) ecclesiastico diventa vacante per effetto della r., che è la volontaria dichiarazione di lasciare il beneficio fatta dal suo titolare e accettata dall'autorità ecclesiastica (can. 189 § 1). Questa - che è per lo più quella che ha conferito il beneficio - non può accettare una r. che non sia basata su una causa giusta e proporzionata e deve dare risposta al dimissionario nel termine di un mese; la r. avrà effetto dopo l'accettazione. Se la r. è condizionale, essa non conseguirà la sua efficacia se non quando siasi verificata la condizione, che in materia è sempre considerata sospensiva. In particolare per i cardinali, gli ordinari e i prelati esenti, competente ad accettare la r. è il papa; per gli altri è invece l'Ordinario e il prelato con giurisdizione vescovile. La r. deve essere fatta o per scritto o a voce davanti a due testi; essa può compiersi anche a mezzo di procuratore munito di mandato speciale.
Peraltro il CIC prevede espressamente al can. 188 casi di r. presunta o tacita. Essa sono: la professione religiosa, la mancata presa di possesso dell'ufficio entro il termine prescritto, l'apostasia, il matrimonio anche solo civile, l'assunzione volontaria del servizio militare, l'abbandono dell'abito ecclesiastico, la violazione dell'obbligo della residenza e l'accettazione di un beneficio incompatibile col precedente (v. INCOMPATIBILITÀ DEI BENEFICI). Perché la r. sia legittima occorre che sia libera, cioè non viziata da violenza e timore grave ed ingiusto, da errore sostanziale e da dolo. Ogni beneficiario, purché compos sui, e salvo un espresso divieto della legge (can. 184), è soggetto abile ad esercitare il potere di r.
Oggetto della r. può essere qualsiasi beneficio ecclesiastico, poco importa se semplice o curato, maggiore o minore, collativo o elettivo, purché la r. non feda diritti quesiti. Si tenga però presente che il chierico in sacris non può rinunciare al beneficio che costituì il titolo canonico per la sua ordinazione, ove non sostituisca ad esso altro titolo o non dimostri di possedere altri mezzi di sussistenza.
2) Nel campo processuale la r. più importante è la r. all'istanza. Essa si ha quando l'attore dichiara di volere porre fine al processo senza conseguire la sentenza di merito (can. 1740 § 1). La differenza più notevole tra la perenzione e la r. sta nel fatto che nel caso della r. la parte che recede resta obbligata nei confronti dell'altra alle spese del giudizio. Sia la perenzione che la r. all'istanza sacrificano il processo ma non l'azione e quindi si distinguono dalla r. all'azione, che a sua volta non ha bisogno di accettazione e preclude ogni procedimento futuro. Così pure solo indirettamente la r. all'istanza può influire sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in quanto vengono meno con la r. gli effetti sostanziali della domanda. La r., ove vi sia litisconsorzio, è soggettivamente divisibile.
Le condizioni che devono essere osservate perché si abbia una valida r. all'istanza o agli atti in genere sono: a) che sia fatta da persona capace di disporre dei propri diritti, dimodoché coloro che stanno in giudizio per altri (siano persone fisiche che morali) non possono rinunciare all'istanza se non siano rispettate le forme relative all'autorizzazione a stare in giudizio (cann. 1648 e sgg.) e comunque salva l'osservanza di quelle previste dalla legge per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, mentre ai procuratori occorre un mandato speciale (can. 1740 § 2; cf. cann. 1648, 1649, 1653, 1736 e 1741); b) che la stessa sia accettata, almeno tacitamente, col fatto cioè di non essere impugnata dalla controparte, ed ammessa dal giudice; c) che la r. sia fatta con atto scritto e firmato dalla parte o da un suo procuratore speciale (requisito questo richiesto ad solemnitatem).
La r. può farsi in qualsiasi stadio e grado di causa, purché sia avvenuta la contestazione della lite, non considerandosi prima di questa ancora perfezionato il giudizio, e non sia stata pronunciata la sentenza definitiva, ed è fatta - attraverso la cancelleria - al giudice che la comunica all'altra parte, fissando alla stessa un termine per dichiarare se accetta o meno la r.; dopodiché il giudice, risolte secondo il rito incidentale le eventuali questioni sulla validità della r., ne dà atto a tutti gli effetti con decreto. Come qualsiasi atto giuridico, anche la r. può essere inficiata da vizi che la invalidano a norma dei principi generali (dolo, timore, ecc.). Mentre nelle cause di interesse privato il giudice ammette sempre la r., in quelle di interesse pubblico sia il promotore di giustizia che il difensore del vincolo, ove già non partecipino al giudizio, possono essere deputati a sostituire l'attore nel proseguire l'istanza.
L'oggetto della r. deve essere attentamente valutato dal giudice, allorquando ne esamina la regolarità per ammetterla, poiché gli effetti della r. sono più o meno gravi secondo i casi. Basti pensare alla r. all'istanza di appello che comporta il passaggio in giudicato (come per la perenzione) della sentenza appellata, venendo così implicitamente a pregiudicare l'azione. Per quanto riguarda l'accettazione della r., da essa può ragionevolmente prescindersi ove si tratti di atti ai quali non sia interessato altri che il rinunciante (ad es.: dilazione concessagli per produrre il suo testimoniale). Oltre alla r. all'istanza vi è quella a tutti o a singoli atti processuali (can. 1740 § 2), la quale ultima r. può aversi, a differenza di quella all'istanza, sia da parte dell'attore che da parte del convenuto. Nel caso dei vari atti processuali ricorre infine la r. tacita tutte le volte in cui non si pongano in essere determinate attività previste dal CIC (ad es., can. 1788) o addirittura si assumano condotte contrastanti con quegli atti.
3) Infine, al di là di quelli fin qui considerati, tre altri casi di r. specificamente previsti dal CIC meritano una particolare menzione, e cioè la r. al diritto di patronato (v.), la r. ai privilegi e la r. ai propri beni da parte di un religioso prima della professione solenne. a) La r. totale o parziale ai diritti di patrono non può pregiudicare i diritti degli eventuali compatriori (can. 1470 § 1, n. 1). b) Al privilegio concesso ad una determinata comunità o ad una determinata funzione o ad un determinato luogo non può rinunciare il privato; né una comunità o un ceto possono rinunciare a privilegi loro concessi ove dalla r. derivi pregiudizio alla Chiesa o ad altri (can. 72 §§ 3 e 4). c) Prima della professione solenne deve essere fatta dal professore la r. ai propri beni; la quale però è condizionale, in quanto sarà operativa ed obbligherà anche a compiere gli atti necessari perché essa consegua effetti civili (can. 581 § 2), solo allorquando si sarà verificata la professione (can. 581 § 1).
Bibliografia5 opere
Fernando Della Rocca